S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
----------------------------------- VI L E G I S L A T U R A
---------------------------------
(N. 1132)
D I S E G N O DI LEGGE
approvalo dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1973
(V. Stampato n. 1937)
presentato dal Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx (MEDICI)
di concerto col Ministro dell’Interno (RUMOR)
col Ministro di Grazia e Giustizia (GONELLA)
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (XXXXXXX)
col Ministro delle Finanze (VALSECCHI)
col Ministro del Tesoro (MALAGODI)
col Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (NATALI)
col Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (FERRI)
col Ministro del Commercio con l’Estero (MATTEOTTI)
e col Ministro delle Partecipazioni Statali ( FERRARI-AGGRADI )
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 maggio 1973
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Port Xxxxx il 12 maggio 1972 :
1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Xxxxxxxx alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;
2) Accordo che modifica l’Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.
Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz zato a ratificare ;i seguenti Atti internazio nali, firm ati a Port Xxxxx il 12 maggio 1972:
1) Accordo dii associazione relativo al l'adesione di Xxxxxxxx alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica eu ropea e gli Stati africani e malgascio asso ciati a tale Comunità, firm ata a Yaoundé il 29 luglio 1969;
2) Accordo che modifica l’Accordo in terno relativo al finanziamento ed alla ge stione degli aiuti della Comunità, firm ato a Yaoundé il 29 luglio 1969.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli Ac cordi di cui all’articolo precedente, a decor rere dalla loro entrata in vigore, in confor mità, rispettivam ente, all’articolo 5 del pri mo Accordo ed all'articolo 2 del secondo Accordo.
Art. 3.
Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e se condo i princìpi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norm e necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli, Atti stessi.
Art. 4.
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma sii provvederà con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.
Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1132
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A L L E G A T O
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE RELATIVO ALL’ADESIONE DI XXXXXXXX ALLA CONVENZIONE DI YAOUNDE’ (1969)
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,.
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Parti contraenti del Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Economica Europea in appresso denominata la Comunità ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri
e il Consiglio delle Comunità Europee, da una parte, e
Sua Maestà la Regina di Xxxxxxxx,
dall’altra parte,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, ed in particolare l’articolo 238,
Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunità Economia Europea e gli Stati africani e malgascio associati "a tale Comunità, firmata a Yaounde il 29 luglio 1969, in appresso denominata la Convenzione di Associazione, ed in particolare l’articolo 60, paragrafo 3,
Considerando che Xxxxxxxx ha chiesto di aderire alla Convenzione di Associazione,
Hanno deciso di concludere un Accordo di associazione relativo all’ade sione di Xxxxxxxx alla Convenzione di Associazione,
e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :
Sua Maestà il Re dei Belgi:
Sig. Xx XXXXXX, Ambasciatore del Belgio a Nairobi
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
Dott. A X EL X XXXXX, Ambasciatore
Il Presidente della Repubblica Francese:
Sig. Y VON X X X X X ES, Segretario di Stato presso il Ministro degli Esteri
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Sig. M ARIO P E D IN I, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Atti Parlamentari _ 4 _ Senato della Repubblica — 1132
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Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
Sig. G ASTON T HOBN, Ministro degli Esteri
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
Sig. T H . E. W ESTERTERP, Segretario di Stato agli Affari Esteri
Il Consiglio delle Comunità Europee:
Sig. XXXXXX X XXXX , Attuale Presidente del Consiglio Sig. J EAN- F RANÇOIS D E N IA U , Membro della Commissione
Sua Maestà la Regina di Xxxxxxxx:
S ir S EEW OOSAGUR R A M GO OLAM , Primo Ministro
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Xxxxx convenuto le disposizioni che seguono:
A RTICOLO 1.
1. Col presente Accordo, viene cïeata un’associazione fra la Comunità e Xxxxxxxx; l ’Accordo comporta l’adesione di quest’ultimo alla Convenzione di Associazione.
2. Salvo deroga prevista dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione di Associazione, nonché le decisioni ed altre disposizioni d’ap plicazione prese dalle istituzioni dell’Associazione, sono applicabili a Xxxxxxxx.
Articolo 2.
1. L’abolizione, da parte di Xxxxxxxx, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente all’importazione dei prodotti originari della Comunità
sarà attuata gradualmente. A tal fine, i prodotti originari della Comunità e importati in Xxxxxxxx sono ammessi al benefìcio del dazio doganale preferenziale applicabile ai prodotti importati dal Commonwealth secondo le seguenti modalità:
lo scarto tra l’aliquota del dazio doganale della tariffa generale, appli cabile alla data di entrata in vigore del presente Accordo ai prodotti originari della Comunità, e l’aliquota del dazio doganale preferenziale, applicabile alla stessa data ai prodotti originari del Commonwealth, sarà soppresso il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo, se detto scarto è inferiore o pari al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate;
se superiore al 10 per cento del valore in dogana delle merci impor tate, tale scarto sarà soppresso secondo il seguente calendario:
- il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo, per una frazione dello scarto fra le due tariffe corrispondente almeno al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate;
- entro e non oltre il 31 dicembre 1974 per la frazione dello scarto fra le due tariffe che sussisterà dopo la riduzione di cui al primo trattino.
Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 1132
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2. Le modifiche della tariffa doganale di Xxxxxxxx sono applicabili a tutte le voci e alle sottovoci di detta tariffa per le quali vi sia uno scarto
fra l’aliquota del dazio doganale della tariffa generale e l’aliquota del dazio doganale preferenziale, qualunque sia la base ed il modo di riscossione dei dazi.
Le modifiche relative alle voci e alle sottovoci della tariffa in questione cui si applica, nella tariffa generale e in quella preferenziale, un dazio specifico o un dazio ad valorem con un minimo di percezione specifica, saranno tuttavia effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 1974.
A RTICOLO 3.
I termini di tempo previsti dalla Convenzione di Associazione, e decor renti dall’entrata in vigore di quest’ultima, vengono applicati a Xxxxxxxx a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo.
A RTICOLO 4.
Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità Europee adottata con formemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l’atto di notifica della conclusione dell’Accordo sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee,
che ne informerà gli Stati firmatari.
A RTICOLO 5.
II presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Xxxxxxxx, nonché dell’atto di notifica della conclusione dell’Accordo da parte della Comunità.
A RTICOLO 6.
I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
A RTICOLO 7.
Ili presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comu nità Europee che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
In FEDE DI C H E , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
F ATTO a Port Xxxxx (Xxxxxxxx), il dodici maggio millenovecentosettantadue
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
D e Coeyer
Atti Parlamentari — 6 — Senato della Repubblica — 1132
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Für den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
A XEL X XXXXX
Pour le Président de la République française;
Y VON B OURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana;
M ARIO P ED IN I
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
Xxxxxx X xxxx
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
T H . E. W ESTERTERP
Per il Consiglio delle Comunità Europee:
Xxxxxx X xxxx
J ean- F rançois D en ia u
Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell’espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
For Her Majesty the Queen of Mauritius
S EEW OOSAGUR R AM GOOLAM
Atti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 1132
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PROTOCOLLO N. 1
R elativo a l l ’a p pl ic a z io n e d e l l ’articolo 2,
PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE DI A SSO C IA ZIO N E.
Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che
-sono allegate all’Accordo di Associazione:
La Comunità riconosce l’importanza che la produzione e le esporta zioni di zucchero rivestono per l’economia di Xxxxxxxx e per il suo futuro sviluppo.
A tale riguardo, le Parti contraenti sono consapevoli dei termini del
Protocollo n. 22 concernenti le relazioni fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell’Oceano Indiano, nel l’Oceano Pacifico e nelle Antille, Protocollo allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione e di adattamento dei Trattati, Atto allegato al Trattato relativo all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Xxxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx x xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx e Irlanda del Nord alla Comu nità Economica Europea e alla Comunità Europea dell’Energia Atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. Ne consegue in particolare che la Comunità avrà a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati in detto Protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall’esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero.
Le Parti contraenti hanno inoltre preso atto delle disposizioni del Proto collo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, prove nienti dai paesi e territori esportatori indicati nell’accordo del Commonwealth sullo zucchero allegato parimenti all’Atto summenzionato, e secondo il quale il Regno Unito è autorizzato a importare da Xxxxxxxx, a condizioni speciali e fino al 28 febbraio 1975, il quantitativo di zucchero corrispondente al contingente a prezzo convenuto, fissato nell’ambito dell’accordo del Com monwealth sullo zucchero.
Tenuto conto di tali disposizioni, resta inteso che la Comunità si asterrà dallo stabilire un regime d’importazione speciale, ai sensi del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione di Associazione, per lo zucchero originario di Xxxxxxxx durante il periodo di validità di tale Convenzione.
Atti Parlamentari — 8 — Senato della Repubblica — 1132
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PROTOCOLLO N. 2
R ELATIVO AL R E G IM E TRANSITORIO PE R I L RILA SCIO
DEI CERTIFICATI D’ORIGINE.
Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all’Accordo di Assoeiazione :
Le merci conformi alle disposizioni delle decisioni del Consiglio di Asso ciazione relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data d’entrata in vigore dell’Accordo, sono in viaggio o si trovano sotto regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) in uno Stato membro o in Xxxxxxxx, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell’Accordo, con riserva di presen tazione alle autorità doganali del paese d’importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
■5SSKÏT,.. a) di un certificato A. Y 1 rilasciato posteriormente dalle autorità doganali del paese di esportazione, o
b) di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità competenti di detto paese,
nonché, in ambedue i casi, dei documenti attestanti il trasporto diretto.
Atti Parlamentari _ 9 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ATTO FINALE
I Plenipotenziari :
di Sua Maestà il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
e del Consiglio delle Comunità Europee, da una parte, e
di Sua Maestà la Regina di Xxxxxxxx,
dall’altra parte,
riuniti a Port Xxxxx (Xxxxxxxx) il 12 maggio millenovecentosettantadue
per la firma di un Accordo di associazione relativo all’adesione di Xxxxxxxx alla Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, hanno adottato i testi seguenti :
- l ’Accordo di associazione relativo a ll’adesione di Xxxxxxxx alla Con venzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,
- nonché i protocolli seguenti:
Protocollo n. 1 relativo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2 della Con venzione di Associazione,
Protocollo n. 2 relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
I plenipotenziari hanno approvato le dichiarazioni sotto elencate e ripor tate negli allegati I-IX dell’Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969:
1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all’articolo 10 della Con venzione di Associazione (Allegato I).
2. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi (Allegato II).
3. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunità (Allegato dii).
4. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati che conferma le risolu zioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica (Allegato IV).
5. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla liberalizza zione dei pagamenti (Allegato V).
6. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla non discri minazione tra Stati membri in materia di investimenti (Allegato VI).
Atti Parlamentari — 10 — Senato della Repubblica — 1132
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7. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relative all’articolo 1 del protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunità (Allegato VII).
8. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici (Allegato VIII).
9. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa allo Statuto della Corte arbitrale dell’Associazione (Allegato IX).
Il plenipotenziario di Xxxxxxxx ha inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati X-XIV dell’Atto Finale della Con venzione di Associazione, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969:
1. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri rela tiva ai prodotti nucleari (Allegato X).
2. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri rela tiva al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato XI).
3. Dichiarazione della Comunità relativa all’articolo 25 della Conven zione di Associazione e all’articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità (Allegato XIII).
4. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica fede rale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XIII).
5. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica fede rale di Germania concernente l’applicazione della Convenzione di Associa zione a Berlino (Allegato XIV).
I plenipotenziari hanno inoltre adottato il testo della seguente dichia razione allegata al presente Atto Finale:
Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all’applicazione delle deci sioni del Consiglio di Associazione sulle regole d’origine della Convenzione di Associazione (Allegato I).
II plenipotenziario di Xxxxxxxx ha inoltre preso atto della seguente di chiarazione allegata al presente Atto Finale:
Dichiarazione della Comunità e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all’applicazione del titolo II della Convenzione di Associazione (Allegato II).
Un FEDE DI C H E , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
F ATTO a Port Xxxxx (Xxxxxxxx), il dodici maggio millenovecentosettan- tadue.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Konìng der Bélgen:
D e Coeyer
Für den Prâsidenten der Bundesrepublik Deutschland:
A X EL X XXXXX
Aiti Parlamentari — 11 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Pour le Président de la République française:
Y VON B OURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana:
M ARIO P E D IN I
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
Xxxxxx X xxxx
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
Th. E. W ESTERTERP
Per il Consiglio delle Comunità Europee:
Xxxxxx X xxxx
J ean- F rançois Den ia u
Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell’espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Econo mica Europea.
For Her Majesty the Queen of Mauritius:
S EEW OOSAGUR R AM GOOLAM
A tti Parlamentari — 12 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A LLEGATO I.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL’APPLI- CAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE SULLE REGOLE DIRIGINE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE
1. Le Parti contraenti sono consapevoli dell’importanza che riveste, per lo sviluppo economico di Xxxxxxxx, l’esportazione verso la Comunità di prodotti industriali. A tal proposito Xxxxxxxx, nel rammentare il proprio accordo sulle decisioni prese dal Consiglio di Associazione in materia di definizione della nozione di prodotti originari, ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà cui andrà incontro per conformarsi a tali decisioni quanto all’esportazione di alcuni di detti prodotti sin dall’entrata in vigore del- l’Accordo.
2. Le Parti contraenti convengono di esaminare, dopo la firma del- l ’Accordo, la possibilità di prevedere un periodo di adattamento, che in ogni caso non potrà andare oltre il 31 dicembre 1974, per risolvere tali difficoltà. Esse convengono di sottoporre i risultati dei loro lavori al Con- siglio di Associazione sin dall’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Inoltre, le Parti contraenti hanno convenuto di cercare misure che permettano ai settori industriali interessati di adeguarsi, ai fini di un mi- gliore accesso dei loro prodotti al mercato della Comunità,_ alle condizioni della definizione dell’origine. Per facilitare tale adeguamento, il governo di Xxxxxxxx potrà avvalersi delle disposizioni della Convenzione di Asso- ciazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare in materia d’industrializzazione e di promozione commerciale.
Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A LLEGATO II.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE
Affinché Xxxxxxxx possa avvalersi, sin dall’entrata in vigore dell’Ac- cordo di Associazione, delle disposizioni del titolo II della Convenzione di Associazione, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, allo stesso modo degli Stati africani e malgascio associati firmatari di detta Conven- zione, la Comunità e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno convenuto quanto segue :
1. L’importo del Fondo europeo di sviluppo sarà aumentato mediante incremento dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, para- grafo 2 dell’Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969. Le somme di cui al paragrafo 3, lettera a) del medesimo articolo, saranno aggiustate proporzionalmente all’aumento della dotazione del Fondo. L’importo del Fondo europeo di sviluppo così aumentato costituirà un limite massimo per gli interventi finanziati dalla Comunità nel complesso degli Stati africani e malgascio associati, compreso Xxxxxxxx.
2. Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 18, lettera b) della Convenzione di Associazione, alla Banca Europea per gli Investimenti è stato chiesto di estendere a Xxxxxxxx il beneficio dei prestiti che essa con- cede su risorse proprie agli Stati africani e malgascio associati, firmatari della suddetta Convenzione di Associazione.
Atti Parlamentari — 14 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ACCORDO CHE MODIFICA L’ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ FIRMATO A YAOUNDE’ IL 29 LUGLIO 1969
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Eco- nomica Europea, riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato,
Considerando che gli Stati membri della Comunità Economica Europea e la Comunità hanno proceduto oggi alla firma di un Accordo di asso- ciazione relativo all’adesione di Xxxxxxxx alla Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio asso- ciati a tale Comunità, firmata il- 29 luglio 1969 a Yaoundé, in appresso denominato l’Accordo di associazione;
Considerando che gli Stati membri hanno deciso in tale occasione di aumentare di 5 milioni di unità di conto le somme messe a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1969);
Considerando che conviene dunque modificare l ’Accordo interno rela- tivo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969,
Previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee, Xxxxx convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1.
L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’Accordo interno relativo al finanzia- mento e alla gestione degli aiuti della Comunità è modificato come segue :
« 2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in- caricata di gestire il Fondo alle condizioni previste all’articolo 8, un im- porto di 905 milioni di unità di conto secondo la seguente ripartizione :
B e l g i o ............................. 80.444.444,5 UC
Repubblica federale di Germania . . . . 300.158.333,5 UC F r a n c i a ................................................................ 300.158.333,5 UC
I t a l i a ............................................................................ 141.381.111 UC
L ussem burgo......................................................... 2.413.333 UC
Paesi B a s s i ...................................................... 80.444.444,5 UC
3. L’importo di cui al paragrafo 2 è cosìsuddiviso:
a) 833 milioni di unità di conto per gli Stati associati, dicui
752.5 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e,
80.5 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di con- tributi alla formazione di capitali a rischio;
b) 72 milioni di unità di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d’oltremare, di cui
62 milioni sotto forma di aiuti rimborsabili e,
10 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio ».
Atti Parlamentari — 15 — Senato della Repubblica — 1132
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Articolo 2.
Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conforme- mente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato mem-
bro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l’adem- pimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, purché vengano osservate le di- sposizioni del primo comma, contemporaneamente all’Accordo di associa- zione.
A RTICOLO 3.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno
dei governi degli Stati firmatari.
UN FEDE DI C H E , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
P A T T O a Port Xxxxx (Xxxxxxxx), il dodici maggio millenovecentosettan- tadue.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
D E C OEYER
Für den Pràsidenten der Bundesrepublik Deutschland:
A X EL X XXXXX
Pour le Président de la République française:
Y von Bourges
Per il Presidente della Repubblica italiana:
M ARIO P ED IN I
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
Xxxxxx X xxxx
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
T H . E . W ESTERTERP