JOINT PROJECTS 2019
JOINT PROJECTS 2019
Accordo di cofinanziamento e collaborazione per la realizzazione del progetto:
(NOME DEL PROGETTO) TRA
L’Università degli Studi di Verona, con sede e domicilio fiscale in via dell’Artigliere, 8 – 00000 Xxxxxx, Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona del Prof. , in qualità di Direttore del Dipartimento di , au- torizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del ;
E
, con sede legale in , CAP Comune (Provincia), Paese, P. IVA/C.F , in persona del Legale Rappresentante ,
che interviene autorizzato in forza degli atti sociali;
PREMESSO CHE
- in data 24/06/2019 con Decreto Rettorale n. 6207/2019 l’Università degli Studi di Verona ha emanato il bando “Joint Projects 2019” per la realizzazione di Progetti di Ricerca Congiunti con Imprese ed Enti;
- le Parti hanno presentato un Progetto dal titolo , con il coordinamento scientifico del Prof./Dott. a seguito della procedura di valutazione delle proposte presen- tate, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona, con provvedimento del , ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al co-finanziamento di Ateneo;
- le Parti ravvisano l'opportunità di definire i criteri, le regole e le modalità da seguire, nel rispetto del bando Joint Projects 2019 e della legislazione vigente, per indirizzare, coordinare e monitorare le atti- vità del Progetto, l'attribuzione dei diritti dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati della Ricerca;
- le Parti riconoscono di dovere mantenere un livello di riservatezza tale da garantire la brevettabilità delle conoscenze e/o dei risultati generati nell'ambito del Progetto;
- il Direttore del Dipartimento di (struttura dell’Università degli Studi di Verona dotata di autonomia finanziaria e contrattuale) è munito del potere di sottoscrivere la presente Con- venzione con efficacia vincolante per l’Ateneo;
- la terminologia utilizzata nel presente accordo è la seguente:
Parti: gli Enti co-finanziatori ed estensori del Progetto, stipulanti l’accordo di collaborazione.
Università/Ateneo: l’Università degli Studi di Verona.
Dipartimento: Il Dipartimento di dell'Università degli Studi di Verona.
Partner: la/le impresa/e o l’/gli ente/i contraente/i diversi dall’Università di Verona.
Progetto: il Joint Project ammesso al cofinanziamento.
Ricerca: l’insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto.
Risultati della ricerca: il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi conseguiti nel Progetto.
Unità di Ricerca: organismo operativo costituito presso ciascun Partner del Progetto e composto da personale avente rapporto di dipendenza o di collaborazione con la/le impresa/e o lo/gli ente/i con- traente/i e designato all’attuazione dello stesso.
Staff di Ricerca: l’insieme del personale impegnato nell’attuazione del Progetto.
Coordinatore scientifico: il coordinatore/supervisore del Progetto.
Responsabile scientifico: il responsabile dell’Unità di Ricerca costituita presso ciascun Partner del Progetto.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO
1. Le Premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto dal titolo: (inserire il nome del progetto)
ART. 2 PROGRAMMA DELLA RICERCA
1. Il Programma della Ricerca, ossia l’insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Pro- getto, corrisponde a quanto indicato nel documento inserito in fase di valutazione e allegato al presente accordo (Allegato A).
2. Il Coordinatore scientifico e i Responsabili scientifici delle Unità di ricerca potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le parti contraenti, eventuali modifiche in relazione all’evoluzione del Progetto.
ART. 3
ESECUZIONE DELLA RICERCA: DURATA E LUOGO
1. La Ricerca avrà inizio il GG/MM/ANNO e terminerà il GG/MM/ANNO; previa motivata richiesta scritta all’Area Ricerca - Liaison Office, potrà essere prorogata per una sola volta e per un massimo di 6 mesi, senza che ciò comporti alcuna integrazione contributiva da parte dell’Amministrazione Centrale dell’Università, anche in caso di eventuale ridefinizione degli obiettivi. Il nulla osta per la proroga dovrà essere comunicato tempestivamente dal Coordinatore scientifico al/ai partner del progetto.
2. Il programma verrà eseguito nei laboratori e strutture di ricerca (“locali”) di volta in volta concordemente definiti dai responsabili scientifici delle Parti. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei con- fronti del personale dello staff di ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
ART. 4 RESPONSABILI DELLA RICERCA
1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente accordo sono:
- per l’Università di Verona, , quale Coordinatore scientifico del Progetto e re- sponsabile dell’unità di ricerca presso il Dipartimento;
- per l’impresa, , quale Responsabile dell’Unità di ricerca della Partner.
2. Il Partner si impegna a notificare all’Università ogni variazione nella propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell’assetto dell’impresa/ente quali fusioni, scissioni, incorpo- razione, trasformazioni, modificazioni della ditta, della ragione o denominazione sociale, cessione di rami di azienda.
ART. 5
BUDGET DELLA RICERCA
1. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione del Progetto nelle modalità descritte dal docu- mento “Budget Description” (Allegato B del presente Accordo).
2. Il costo totale del Progetto corrisponde ai costi indicati nell'Allegato B che, come previsto da Bando,
nel caso sia effettuata una decurtazione da parte dell’Ateneo sul contributo richiesto, dovrà riportare le cifre aggiornate, con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all’altra, purché le percentuali di co-finanziamento di ciascuna parte rispettino quanto previsto dal bando.
3. Sarà possibile effettuare delle rimodulazioni dei costi per tutto il periodo di svolgimento del progetto entro un intervallo di variabilità pari al 20% del costo totale del progetto con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all’altra purché le percentuali di co-finanziamento di ciascun partner rispet- tino quanto previsto dal bando. In ogni caso la rimodulazione non comporta oneri aggiuntivi per l’Ate- neo. Le suddette richieste di variazione andranno trasmesse all’Area Ricerca - Liaison Office allo scopo di verificarne l’esattezza degli spostamenti effettuati.
4. Le Parti concordano che i costi indicati come materiale inventariabile, spese per le attività di ricerca e sviluppo, personale a contratto, servizi esterni, missioni e organizzazione convegni/seminari sono ammissibili a condizione che siano stati effettivamente liquidati a partire dalla data di presentazione della proposta progettuale ed entro il termine definito per lo svolgimento della ricerca all’art. 3 del presente accordo.
5. Le Parti si impegnano inoltre a mettere a disposizione della Ricerca proprio personale qualificato (permanent employees) e/o ad attivare forme di collaborazione per reclutare persone qualificate a proprie spese (temporary employees), secondo quanto indicato nell’Allegato A per la parte relativa ai costi del personale.
ART. 6
MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO
1. Il cofinanziamento del Progetto da parte del/dei Partner dovrà essere corrisposto, in termini di risorse proprie secondo quanto previsto nell’Allegato B.
2. Il contributo assicurato dal Bilancio dell’Amministrazione Centrale dell’Università a titolo di cofinanzia- mento, verrà trasferito esclusivamente al Dipartimento nel suo intero ammontare solo a seguito della stipula del presente accordo di collaborazione debitamente repertoriato e della comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP) da parte del Dipartimento stesso all’Area Ricerca - Liaison Office e alla Direzione Amministrazione e finanza.
6. HP1 (tale ipotesi è selezionata nel caso in cui il Partner non trasferisca direttamente i fondi al Diparti- mento) Il Partner destinerà per il Programma di Ricerca proprie risorse pari alla somma di cui all'Alle- gato A, debitamente rendicontate al Dipartimento avendo cura di far inserire in ogni giustificativo di pagamento il Codice Unico Progetto (CUP) trasmesso dal Coordinatore Scientifico al partner alla sti- pula del presente accordo. Il Partner si impegna ad effettuare le spese di propria competenza previste nel budget del progetto di cui all’Allegato A, senza ritardo e in coordinamento con l’Unità di Ricerca accademica.
HP2 (tale ipotesi è selezionata nel caso in cui il Partner trasferisca direttamente i fondi al Diparti- mento.) Il Partner corrisponderà al Dipartimento la somma di cui all’Allegato A con le seguenti moda- lità:
- il % dell’ammontare totale al momento della sottoscrizione;
- il % dell’ammontare totale al ;
- il restante % al
3. Qualora il progetto preveda il finanziamento di borse ed assegni di ricerca o borse di dottorato a carico del Partner, questi si impegna a garantire direttamente l’importo necessario per l’attivazione di tali forme di collaborazione nella modalità meglio definite con il Dipartimento.
ART. 7
RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE
1. Allo scopo di facilitare l’esecuzione e lo sviluppo della Ricerca, le Parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo dai rispettivi respon- sabili scientifici, di cui verrà redatto apposito verbale.
2. Il Coordinatore Scientifico del Progetto, sentito il partner, sarà tenuto ad effettuare la rendicontazione entro tre mesi dalla conclusione del progetto attraverso una relazione illustrativa in grado di fornire i seguenti elementi conoscitivi:
a. un resoconto analitico delle spese avvenute sia per il Dipartimento che per il Partner;
b. i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
c. (eventuali) variazioni, rispetto al Progetto originario – indicare chiaramente le proroghe;
d. le prospettive di ulteriori sviluppi ed eventuali ricadute economiche prevedibili;
e. gli eventuali impegni di spesa esclusivamente per la promozione dei risultati del progetto, qualora si preveda di liquidare tali spese entro il termine del progetto (es. pubblicazioni, convegni, etc).
3. Ai fini della rendicontazione l’Area Ricerca – Liaison Office predisporrà un modulo da completare con le informazioni sopra riportate allegando l’autodichiarazione rilasciata dal Partner relativa ai costi so- stenuti per il progetto (compresi quelli figurativi del personale e/o dei macchinari/strumentazioni utiliz- zati per le attività congiunte).
4. Gli organi competenti potranno procedere al monitoraggio dei progetti finanziati, avvalendosi di esperti, per quanto concerne l’analisi e alla verifica delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.
ART. 8 SEGRETEZZA
1. I componenti delle Unità di Xxxxxxx sono vincolati al più rigoroso segreto in ordine alle esperienze, informazioni, cognizioni (know-how segreto) conferite per la realizzazione del Progetto o acquisite nel corso dello stesso ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
2. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca.
3. Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annota- zione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.
4. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
5. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate).
6. In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dalla Ricerca la clausola di segretezza (patto di segreto) potrà essere prorogata dalle Parti dopo la scadenza dell’Accordo per una durata comunque non eccedente i cinque anni.
ART 9.
PROPRIETA’ DEI RISULTATI DELLA RICERCA
Nella scelta di una delle 3 ipotesi è sempre consigliato avvalersi del supporto del Liaison Office
(HP1 Titolarità congiunta – tale ipotesi è la scelta predefinita)
1. I risultati ottenuti nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto saranno di proprietà delle parti nella misura dell’apporto di ciascun Partner.
(HP2 Titolarità dell’Università)
1. I risultati ottenuti nell’ambito delle finalità e delle applicazioni specificate nel Programma della Ricerca saranno di proprietà dell’Università.
2. Nell’ipotesi in cui l’Università non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, il Partner, previa comunicazione alla prima, potrà procedere autonoma- mente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.
(HP3 titolarità del partner)
1. I risultati ottenuti nell’ambito delle finalità e delle applicazioni specificate saranno di proprietà dell’Im- presa, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa l’Impresa ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso l’Università sarà tenuto nei confronti dell’Impresa a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica ne- cessaria per il deposito delle suddette domande.
2. Nell’ipotesi in cui il Partner non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, l’Università, previa comunicazione alla prima, potrà procedere autono- mamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.
ART. 10 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
Nella scelta di una delle 2 ipotesi è sempre consigliato avvalersi del supporto del Liaison Office
HP1 (tale ipotesi è la scelta predefinita)
1. L'Università si impegna, nel caso in cui dal progetto derivino risultati della ricerca degni di protezione brevettuale, a depositare domanda di brevetto nazionale, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori. Le spese relative al primo deposito di tale domanda nazionale sono a carico dell’Università come previsto dal Bando; gli eventuali ulteriori costi di estensione/nazionalizzazione sono interamente sostenuti dal/dai Partner.
2. I singoli componenti della equipe di ricerca e tutti i Collaboratori coinvolti nel Progetto potranno utiliz- zare in tutto o in parte i risultati della Ricerca per pubblicazioni scientifiche previa congiunta autoriz- zazione scritta delle Parti, sentiti i rispettivi responsabili scientifici. Tale autorizzazione non sarà ne- cessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della ricerca, salvo l'eventuale deposito di domanda di brevetto o successiva brevettazione dei risultati della ricerca; nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell’ambito del presente accordo. Tali pubblicazioni dovranno essere depositate in formato full text sull'Open Archive di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intel- lettuale dovranno essere concordati con l'Area Ricerca – Liaison Office.
3. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, po- tranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la rea- lizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'inizia- tiva Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2019 promosso dall'Università di Verona”.
HP2 (per utilizzare questa ipotesi è necessario eliminare l’art. 10 e rinumerare i rimanenti articoli)
1. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Accordo ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo indu- striale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti Risultati.
2. Nel caso in cui, nell’esecuzione della Ricerca, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteg- xxxx attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
3. Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informa- zioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un mo- mento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo, con la precisazione che per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricerca afferenti a ciascuna delle Parti, che svolgono le attività di cui al presente Accordo; al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svol- gimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
4. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, po- tranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la rea- lizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'inizia- tiva Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2019 promosso dall'Università di Verona”.
ART. 11 PROPRIETÀ INDUSTRIALE
(eliminare questo articolo e rinumerare i rimanenti articoli nel caso in cui si scelga HP2 dell’art. 9)
1. Con il presente accordo si conviene che l'Università acquista la titolarità del diritto a conseguire il brevetto sul risultato inventivo eventualmente raggiunto attraverso l’attività oggetto della ricerca. Fra le Parti sarà altresì instaurato un rapporto di licenza esclusiva in favore del Partner sui diritti di sfrut- tamento della proprietà industriale derivanti dalla domanda di brevetto di cui all'articolo che precede.
2. Attraverso uno specifico accordo verrà definita la licenza d’uso del brevetto che, oltre a recepire quanto già previsto nei successivi commi del presente articolo, dovrà altresì definire le modalità di un’eventuale cessione del brevetto stesso.
3. Dalla data di deposito della domanda di brevetto e fino al mantenimento in vita del brevetto o brevetti da esso dipendenti, l'Università avrà diritto ad un corrispettivo pari al % più IVA del fatturato al netto di sconti, omaggi e accrediti e risultante dal prezzo vendita moltiplicato per il numero di Pro- dotti/Prestazioni di servizio o prodotti derivanti da innovazioni di processo, strettamente connessi al brevetto, erogati dal Partner direttamente o indirettamente, tramite aziende o enti dallo stesso con- trollate o eventuali franchisees o licenziatari dello stesso. In questi ultimi casi la percentuale sarà calcolata sul fatturato netto determinato dal prezzo di cessione a rivenditori terzi. Nel determinare la base imponibile si dovrà tenere conto del peso che il brevetto avrà per la produzione del bene e servizio (principio di proporzionalità). Infine, per ottenere un’equa remunerazione verrà analizzato il prezzo di mercato praticato dai principali concorrenti e determinato sulla base del settore di mercato considerato.
4. Il calcolo delle spettanze da effettuarsi su base annuale, decorrerà dal 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo e dell’ultimo ove essi siano frazione di anno. I pagamenti delle somme dovute dal Partner all’Università ai sensi del comma che precede verranno effettuati ad intervalli annuali e dovranno essere versati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dal Licenziante, mediante rimessa diretta sul conto bancario che verrà specificato dall’Università o con altre modalità di rimessa diretta da concordarsi.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Partner si impegna comunque a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da rappresentante autorizzato, che dovrà riportare, con riferimento all’anno precedente:
· il totale delle vendite moltiplicate per il Prezzo Netto di Vendita diretta o indiretta;
· una dichiarazione attestante la quantità dei prodotti utilizzati per fini promozionali;
· l'indicazione delle concessioni di vendita, di franchising, di licenza eventualmente rilasciate ai sensi del precedente comma 2.
6. Il Partner si impegna a tenere corrette e complete le registrazioni contabili comprensive dei dati ne- cessari per il calcolo dei pagamenti dovuti all’Ateneo ai sensi dei commi che precedono; si impegna
altresì a conservare tutti i documenti contabili relativi al fatturato di cui al presente Contratto per tutta la durata dello stesso e comunque per il tempo prescritto dalla legge.
7. L’Ateneo avrà il diritto di controllare e/o verificare con l’ausilio di un proprio esperto contabile, da sé retribuito, i libri e le scritture contabili dell'impresa relativi alle vendite o all’utilizzazione dei Prodotti ai quali si riferisce la percentuale di cui al comma 2 che precede, al fine di verificarne l’esatto adempi- mento da parte dell’obbligata. Le ispezioni dovranno avvenire nell’arco della normale giornata lavora- tiva e con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, compatibilmente con gli impegni del personale del Partner. L'esperto si obbligherà a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni acquisite in occasione delle sue verifiche.
8. Il Partner si impegna a collaborare, al fine di facilitare le attività di verifica poste in atto dall’Ateneo ai sensi del presente articolo.
Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente e tempestivamente al raggiungimento di un qual- siasi risultato inventivo e brevettabile e a concordare assieme la decisione a procedere al deposito
ART. 12
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti si riservano di risolvere l’Accordo ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 5 (“Budget della Ricerca”), 6 (“Modalità di cofinanziamento”), 8 (“Segretezza”), 9 (“Utilizzazione dei Risultati”) e 10 (“Proprietà Industriale”) del presente accordo, salvo che all’inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro 30 giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.
2. La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, punto 2, c.c.) se la parte adempiente dichiara all’altra con ulteriore lettera raccomandata A.R. che intende valersi, una volta decorsi i trenta giorni di cui al punto che precede, della clausola risolutiva espressa.
ART. 13
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO
1. Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’Accordo, può proporre all’altra modifiche, purché in forma scritta, di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della ricerca nel frattempo con- seguiti.
2. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo le cui spese sono a carico del Partner ai sensi del
D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni. È prevista l’imposta di registra- zione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
ART. 14
FORO COMPETENTE
1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, il foro competente, definito dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile corrisponde a quello in cui ha sede l'avvocatura distrettuale dello stato competente per l’Università di Verona e cioè il Foro di Vene- zia.
3. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
4. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
ART. 15
TUTELA DEI DATI PERSONALI
L.C.S.
Il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx | Per il Partner (Nome Società) Il Legale Rappresentante: ………. |
Firma | Firma |
Coordinatore Scientifico del Progetto | |
Firma | Firma |
ALLEGATO A
PROJECT DETAILS
Project manager | |
In questa sezione vengono precaricati i dati del Responsabile Scientifico presenti in archivio al momento della registrazione. Si prega di controllare e, in caso di anomalie, scrivere una mail a xxxxxxxxx@xxxxxx.xx | |
Full name | |
Position | o Full Professor o Associate Professor o Assistant Professor o Temporary assistant professor |
Department/Center | |
Project manager SSD |
Funding Scheme |
Selezionare solo una delle due linee di finanziamento. Si ricorda che per ciascuna proposta di pro- getto congiunto il finanziamento richiesto all'Amministrazione Centrale dell’Università: - non può essere inferiore a € 15.000,00 e superiore a € 50.000,00 se il progetto è in partnership con imprese e/o Enti pubblici di ricerca il finanziamento (Linea 1); - non può essere superiore a € 20.000,00 se il progetto è in partnership con con Enti privati o pubblici no profit (Linea 2). |
🞏 LINEA 1: progetti di ricerca congiunti con imprese costituite nelle diverse forme giuridiche e/o con gli enti pubblici di ricerca. Altre Università, italiane e straniere, e spin-off di Ateneo possono parte- cipare solo come partner scientifici. 🞏 LINEA 2: progetti di ricerca congiunti con Enti privati o pubblici no profit. Altre Università, italiane e straniere, e spin-off di Ateneo possono partecipare solo come partner scientifici. |
Main data | |
Title of the Project (in inglese) | |
Titolo del progetto (in italiano) | |
Acronym | |
Duration | 🞏 One year 🞏 Two year 🞏 Three year |
Type of research | 🞏 Industrial research (Ricerca applicata/industriale) 🞏 Precompetitive research (Sviluppo pre-competi- tivo) |
SSD related to the project |
ERC | |
La selezione di uno o più ERC consente alla piattaforma di associare in modo più efficace i revisori per la valutazione. È necessario inserire almeno un ERC | |
1. 2. 3. | |
Keywords | |
Inserire obbligatoriamente almeno 3 parole chiave proposte in automatico dal sistema e collegate ai settori ERC selezionati. È possibile inserire fino ad un massimo di 3 parole chiave libere, fino al raggiungimento delle 6 pa- role chiave richieste dal bando. | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
STAFF
Academic staff | |||||
L'inserimento di personale dell'Ateneo avviene cliccando su "INSERISCI" e cercando il nominativo per Co- gnome. Si procede con la selezione del nominativo e con l'inserimento cliccando "Inserisci". A questo punto è possibile associare alla persona un allegato Curriculum Vitae precedentemente caricato e salvarlo cliccando "Salva". Per poter caricare gli allegati/curriculum da selezionare andare alla voce "Allegati" nel menù di sinistra ed effettuare l'upload. Si consiglia di inserire una didascalia dell'allegato che richiami il contenuto, perché è la descrizione che il sistema pone in tendina alla colonna Curriculum Vitae. Ad esempio "CV cognome nome". | |||||
n. | Last name | First name | Position | Department | Curriculum vitae |
PHD Students and Research Fellows | |||||
L'inserimento di dottorandi o assegnisti di ricerca già presenti nell'anagrafe del personale dell'Ateneo avviene cliccando su "INSERISCI" e cercando il nominativo per Xxxxxxx. Si procede con la selezione del nominativo e con l'inserimento cliccando "Inserisci". Per poter caricare gli allegati/curriculum da selezionare andare alla voce "Allegati" nel menù di sinistra ed effettuare l'upload. Si consiglia di inserire una didascalia dell'allegato che richiami il contenuto, perché è la descrizione che il sistema pone in tendina alla colonna Curriculum Vitae. Ad esempio "CV cognome nome". Qualora si intenda bandire una borsa di dottorato o un assegno di ricerca si prega di compilare la sezione "Other personnel of Verona University" e scrivere "TO ASSIGN" nel campo "Last name". Successivamente selezionare "Borsista di ricerca" o "Assegnista di ricerca". | |||||
n. | Last name | First name | Position | Department | Curriculum vi- tae |
Other personnel of Verona University | |||||
In caso di nominativo da assegnare scrivere "TO ASSIGN" nel campo "Last name". Per poter caricare gli allegati/curriculum da selezionare andare alla voce "Allegati" nel menù di sinistra ed effettuare l'upload. Si consiglia di inserire una didascalia dell'allegato che richiami il contenuto, perché è la descrizione che il sistema pone in tendina alla colonna Curriculum Vitae. Ad esempio "CV cognome nome". | |||||
n. | Last name | First name | Position | Department | Curriculum vi- tae |
PARTNERS
Main partner | |
Type of partner | 🞏 Imprese costituite a vario titolo in forma societaria (srl, spa, snc) 🞏 Enti Pubblici di ricerca (CNR, IRCSS, CRA, ecc.) 🞏 Enti privati o pubblici no profit (Enti locali, associazioni, fonda- zioni ecc ) |
Name of partner | |
VAT (P. IVA) | |
Registered office (sede le- gale) | |
Ateco Classification | |
Actual place of business (sede operativa) | |
Authorized representative (Last name and first name) | |
Partner supervisor (Last name and first name) | |
Partner supervisor’s email | |
ATTENZIONE: i partner finanziari dovranno obbligatoriamente allegare l'impegno di spesa o un do- cumento equivalente che attesti la piena disponibilità dei fondi di cofinanziamento non vincolati ad altri progetti o iniziative |
Additional Partners | ||||||
ATTENZIONE: Le altre Università e gli spin off di Ateneo possono partecipare in qualità di partner scientifici ma i loro apporti economico-finanziari o figurativi non saranno conteggiati ai fini della co- stituzione del costo totale del progetto. Se il numero dei partner è superiore a 4 si informa che dopo aver inserito il 4° riferimento si deve premere il pulsante aggiorna. Il sistema creerà altre righe vuote e sarà quindi possibile inserire nuovi partner oltre al quarto fino ad esaurimento. | ||||||
n. | Type of part- | Name of | Registered Of- | Actual place | Authorized | Partner supervi- |
ner | Partner | fice | of business | representative | xxx (Last name | |
(Last name | and First name) | |||||
and First | ||||||
name) | ||||||
Partner staff | ||||
Per poter caricare gli allegati/curriculum da selezionare andare alla voce "Allegati" nel menù di sinistra ed effettuare l'upload. Si consiglia di inserire una didascalia dell'allegato che richiami il contenuto, perché è la descrizione che il sistema pone in tendina alla colonna Curriculum Vitae. Ad esempio "CV cognome nome". ATTENZIONE: Se il partner deve ancora attivare la posizione lavorativa (assunzione a tempo de- terminato, indeterminato, voucher, altro tipo di collaborazione, ecc.) indicare in LAST NAME "TO ASSIGN". | ||||
n. | Last name | First name | Institution | Curriculum vitae |
PROJECT DESCRIPTION
Abstract | |
Testo inglese | (max 2.000 caratteri spazi inclusi) |
Testo italiano | (max 2.000 caratteri spazi inclusi) |
Detailed description | |
ATTENZIONE: QUESTA SEZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA ESCLUSIVAMENTE IN INGLESE. Ai sensi del bando il Coordinatore scientifico dovrà predisporre la proposta di progetto in lingua inglese, con- tenente un'illustrazione, sufficientemente dettagliata, degli stati di avanzamento e degli obiettivi realizzativi intermedi il cui conseguimento condurrà al raggiungimento dello scopo finale dichiarato. Le proposte di pro- getto dovranno evidenziare i seguenti elementi informativi: - Finalità del progetto - L'interesse comune dell'Università ed Impresa/Ente all'esecuzione del progetto - Innovatività e/o originalità e congruità della ricerca proposta, prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto e contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle compe- tenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse - Qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei re- sponsabili di unità, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta - Possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020 - Principali indicatori di risultato del progetto, come si misurano e quali valori sono previsti - Principali criticità, opportunità e rischi del progetto. Per inserire una immagine occorre fare l'upload dalla voce "Immagini" del menù a sinistra e fare copia/incolla della stringa corrispondente all'immagine (la stringa è nel formato $IMM_PER_nnnn) | |
Testo inglese | (Max 50.000 caratteri spazi inclusi) |
Workpackages | |
ATTENZIONE: QUESTA SEZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA ESCLUSIVAMENTE IN IN- GLESE In questa sezione deve essere descritto il piano di lavoro suddiviso per fasi (work package). Per inserire correttamente i Work Packages (WP) seguire i seguenti passaggi: 1. Nel campo Insert WorkPackage inserire il numero COMPLESSIVO dei workpackages (es. 3) 2. Alla scritta "I dati sono stati aggiornati" cliccare sul pulsante "TORNA INDIETRO" 3. Cliccare sul simbolo di compilazione (matita) del work package da completare 4. Selezionare i partecipanti coinvolti (accademici e/o esterni) e i mesi/persona dedicati da ciascuno 5. Nella descrizione indicare brevemente: gli obiettivi specifici, le attività svolte e il ruolo dei parteci- panti nell'ambito del singolo work package (max 1.000 caratteri spazi inclusi) 6. Premere il pulsante "Aggiorna" per salvare i dati inseriti nel WP e procedere alla compilazione degli altri WP ripartendo dal punto 3. | |
Participant | |
Person months | |
Work package description | (max 1.000 caratteri spazi inclusi) |
ALLEGATO B
BUDGET DESCRIPTION
FINANCIAL CONTRIBUTION Partner | FINANCIAL CONTRIBUTION Department / Centre | FINANCIAL CONTRIBUTION University | DETAILED DESCRIPTION Please insert the description of the cost | |
Purchase of new equip- ment (materiale inventaria- bile) | ||||
Company private or public body equipment (stima del valore d'uso delle attrezza- ture del partner) | ||||
R&D cost (spese per le atti- vità di ricerca e sviluppo) | ||||
Temporary employees (per- sonale a contratto) | ||||
Subcontracting (servizi esterni) | ||||
Travel and subsistence (missioni) | ||||
Meetings and seminars or- ganization (organizzazione convegni/ seminari) | ||||
Department/Centre Perma- nent employees (costo del personale accademico) | ||||
Enterprise private or public body permanent em- ployees (valorizzazione del costo del personale struttu- rato) | . | |||
TOTAL |
Data,