DISPOSIZIONI, ISTRUZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI RACCORDI
DISPOSIZIONI, ISTRUZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI RACCORDI
CON STABILIMENTI COMMERCIALI INDUSTRIALI ED ASSIMILATI (DICC)
Edizione giugno 2020
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ARTICOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali (DICC) si applicano per la costruzione e l'esercizio di binari di raccordo con gli stabilimenti e le zone industriali e commerciali, nonché al loro potenziamento, modifica, rinnovamento e manutenzione.
2. Le presenti DICC costituiscono parte integrante dei singoli contratti da stipulare ai sensi del successivo articolo 7, nei quali dovrà esserne fatto espresso richiamo.
ARTICOLO 2
DENOMINAZIONE DELLE PARTI
1. Nelle presenti DICC e nei singoli contratti relativi ai raccordi, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. verrà denominata «RFI» e la persona fisica o giuridica, parte nel contratto di cui al successivo articolo 7, sarà indicata come «RACCORDATO».
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI
Attivazione del Raccordo: provvedimento formale di apertura all’esercizio del Raccordo successivo al collaudo dell’opera, all’emissione delle NER, al perfezionamento del FR, che segna, tra l’altro, il termine iniziale della decorrenza economica del contratto, emesso dalla competente Struttura territoriale di RFI. Fascicolo del Raccordo (FR): raccolta contenente dati tecnici, disposizioni, prescrizioni e documenti di corredo relativi al raccordo e al suo esercizio secondo quanto riportato nelle presenti DICC comprese le NER, redatto dal Raccordato ed approvato da RFI, in coerenza con la normativa nazionale.
Gestore Comprensoriale Unico (GCU): in una zona industriale/commerciale, soggetto dotato del potere di rappresentare tutti i raccordati (raccordi base e particolari) presso RFI e di stipulare con questa un contratto unico assumendone direttamente oneri e responsabilità.
Tale potere di rappresentanza deriva dall’acquisizione di deleghe dai proprietari o gestori dei raccordi base e particolari, atte a garantire gli adempimenti per:
− la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modifiche impiantistiche e tutto quanto attiene all’infrastruttura ferroviaria del raccordo;
− la natura economica e gestionale dei rapporti contrattuali con RFI. Il GCU può assolvere, tra l’altro, la funzione di Organo di gestione.
Impianto Raccordato: impianto, di proprietà/gestione di soggetto diverso dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all’infrastruttura ferroviaria mediante il Raccordo.
Perimetro dell’impianto Raccordato: porzione di infrastruttura al di fuori del Recinto Ferroviario indicata nella planimetria allegata al Contratto e le cui attività sono correlate alla circolazione ferroviaria. Restano escluse tutte quelle infrastrutture destinate unicamente alle attività industriali del Raccordato.
Norme di Esercizio del Raccordo (NER): norme particolari per l’esercizio del raccordo e per l’inoltro dei convogli da e per l’Impianto Raccordato, redatte dal Raccordato ed approvate da RFI, in coerenza con la normativa nazionale ed inserite nel Fascicolo del raccordo.
Organo di Gestione: impresa a cui è affidata, dai singoli raccordati in un comprensorio industriale/commerciale, l’effettuazione dei movimenti relativi al prelievo e alla consegna dei veicoli nei raccordi base e particolari.
Non è consentito l’esercizio di alcuno dei raccordi presenti nel comprensorio in assenza di un unico Organo di gestione.
Raccordato: si intende il titolare del contratto di raccordo. Tale soggetto potrebbe essere: a) il titolare dell’attività commerciale o industriale svolta all’interno dello stabilimento raccordato, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile, b) ai sensi dell’articolo 3 del d. lgs. N. 112/2015, “un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le regioni e le province autonome e, più in generale, le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario”, c) il GCU.
Raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio di allaccio all’infrastruttura ferroviaria fino all’interno dell’Impianto Raccordato. L’allacciamento avviene di regola in una stazione salvo nei casi di raccordi in linea.
Raccordo Base: complesso delle infrastrutture ferroviarie di uso comune a tutti gli stabilimenti operanti in una zona industriale/commerciale.
Raccordo in Linea: raccordo che si dirama da un binario di linea esternamente ai segnali di protezione delle stazioni.
Raccordi Particolari: binari che, diramandosi dal raccordo base, raggiungono ogni singolo stabilimento della zona industriale/commerciale e che sono ad uso esclusivo del Raccordato.
Recinto Ferroviario: perimetro entro il quale RFI esercita la propria attività industriale, coincidente o meno con la proprietà. Ai fini delle presenti DICC, è il perimetro che RFI determina ed eventualmente modifica in relazione alle esigenze di servizio, anche utilizzando aree del Raccordato ed è indicato, rispetto alla restante parte del Raccordo, nel contratto.
Responsabile del Procedimento: referente di RFI per la costruzione o modifica di un Raccordo che cura tutti gli aspetti tecnici di competenza di RFI.
Richiedente: si intende, nella fase antecedente alla stipula del contratto di Raccordo, il soggetto che ha presentato la richiesta di allaccio dell’Impianto Raccordato.
TITOLO II
REALIZZAZIONE DEL RACCORDO
ARTICOLO 4
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE
1. Possono chiedere di allacciarsi all’infrastruttura ferroviaria nazionale le imprese titolari di attività industriali o commerciali o il soggetto a ciò delegato, come indicato nel successivo articolo 31, ovvero i richiedenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 112/2015.
2. Ove non sia proprietario degli immobili interessati dall’allacciamento, il Richiedente deve corredare la domanda di idonea documentazione che attesti il titolo in forza del quale può disporre degli immobili nonché di una dichiarazione redatta dal proprietario, che lo autorizzi a richiedere l’allaccio all’infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. La richiesta di costruzione ed allacciamento di un Raccordo va presentata a RFI, in qualità di gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale in virtù della concessione dello Stato.
ARTICOLO 5
PROGETTO PRELIMINARE E RELATIVO ESAME
1. La domanda deve essere corredata, oltre che, ove necessario, della documentazione di cui al precedente articolo 4, dei seguenti documenti ed elaborati in lingua italiana (2 copie in formato cartaceo e supporto informatico):
a) relazione tecnica generale contenente:
- inquadramento territoriale e infrastrutturale;
- inquadramento commerciale ed interazioni;
- descrizione tecnica;
b) modello di gestione d’esercizio con l’indicazione della previsione dei volumi di traffico per anno e/o mesi (se di tipo periodico), la tipologia, destinazione, ripartizione del traffico e la categoria merceologica;
c) corografia;
d) planimetria;
È fatto salvo il diritto di RFI di chiedere ogni altro elemento o documento ritenuto necessario per le valutazioni della singola fattispecie.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di allacciamento, RFI comunicherà al Richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento ed, entro 60 giorni, l’accoglimento o il rigetto della domanda di allacciamento con i motivi che l’hanno determinato. Entro lo stesso termine di 60 giorni, RFI ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o elementi integrativi. In tal caso la decisione assunta sarà comunicata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
3. È rimessa all'insindacabile giudizio di RFI la valutazione in via preliminare della fattibilità del richiesto allacciamento, in relazione alla compatibilità dello stesso con la sicurezza e la regolarità dell’esercizio rispetto alla rete e alla stazione di riferimento. In caso di rigetto, RFI dovrà comunicare le motivazioni del diniego entro i termini di cui al comma 2.
4. In caso di accoglimento della domanda, RFI richiede il progetto definitivo, fornendo contestualmente le prescrizioni e i dati tecnici necessari alla suddetta progettazione, nonché lo schema contrattuale e l’importo delle spese di istruttoria.
ARTICOLO 6
PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO ESAME
1. Il progetto definitivo del Raccordo da costruire, potenziare o modificare deve essere redatto nel rispetto della normativa tecnica in uso in RFI e delle prescrizioni impartite all’atto dell’approvazione del progetto preliminare.
Il Richiedente fornirà un numero adeguato di copie cartacee e/o supporto informatico del progetto definitivo di Raccordo, firmato da un tecnico abilitato ed in lingua italiana, contenente almeno:
− relazione generale
− relazione tecnica
− corografia (scala 1:10.000)
− planimetria (scala 1:1.000)
− allaccio del Raccordo con l’infrastruttura ferroviaria nazionale (linea/stazione)
− binari di presa e consegna e loro capacità
− binari di fascio interni all’Impianto Raccordato e loro capacità
− ipotesi di collegamenti di sicurezza
− sezioni tipo
− sezioni
− profili
− tavole sulle strutture
− studio geologico.
2. RFI esegue l’esame tecnico del progetto definitivo sotto i seguenti profili:
− capacità statica e dinamica
− elementi geometrici del tracciato
− dimensionamento complessivo delle strutture
− carico trainabile-mezzi di trazione-velocità
− impianti tecnologici e di sicurezza, ad esclusione degli eventuali impianti di protezione dei passaggi a livello (PL), di cui all’articolo 19
− valutazione modifiche al progetto
− valutazione modifica agli impianti esistenti.
È fatto salvo il diritto di RFI di chiedere ogni altro elemento o documento ritenuto necessario per le
sue valutazioni.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento, RFI comunicherà al Richiedente l’accoglimento del progetto definitivo oppure la specifica delle correzioni da apportare. In tal caso la decisione assunta sarà comunicata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
4. A conclusione dell’esame tecnico, RFI invierà al Richiedente, in caso di esito favorevole, con la comunicazione di approvazione del progetto, anche il contratto comprensivo degli aspetti economici e delle garanzie. Nel provvedimento di approvazione saranno indicate le parti del progetto che sono state oggetto di valutazione sotto i profili anzidetti.
Tutte le altre opere non attinenti ai profili di analisi di cui sopra e diverse da quelle strettamente ferroviarie, ancorché facenti parte del progetto definitivo, non saranno oggetto di verifica e approvazione da parte di RFI.
Nel provvedimento saranno altresì indicate le opere ricadenti in prossimità degli impianti ferroviari di cui all’articolo 12.
5. Per contratti di valore complessivo superiore a € 25.000 e con Raccordati al primo affidamento1: situazione relativa all’ultimo esercizio sociale, composta da Stato Patrimoniale e Conto Economico, integrata dalla copia del Modello Unico relativo al periodo corrispondente, oppure per i soggetti tenuti alla presentazione del Bilancio Societario, copia dell’ultimo Bilancio depositato con i relativi allegati (Nota Integrativa, Relazione sulla gestione se prevista, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione se previsti, Verbale di approvazione del Bilancio).
ARTICOLO 7
CONTRATTO DI RACCORDO
1 Cfr. COMUNICAZIONE OPERATIVA n. 341/RFI del 23 dic. 2016 - Procedura Operativa “Ciclo Attivo e gestione dei crediti commerciali verso terzi”.
1. Il contratto di raccordo dovrà essere stipulato entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Richiedente della comunicazione di approvazione del progetto inviata da RFI alla conclusione positiva dell’esame tecnico, di cui al comma 2 dell’articolo 6. Decorso tale termine, RFI potrà dichiarare decaduta l’approvazione rilasciata, di cui all’articolo 6.
2. Il contratto decorre dalla data di stipulazione e la scadenza sarà al massimo al sesto anno dalla data di attivazione del Raccordo, che risulterà da apposito atto formale di RFI.
3. Per il rinnovo dei contratti dei raccordi in esercizio, il Raccordato deve formalizzare la richiesta di rinnovo a RFI almeno 12 mesi prima della scadenza. Ove ciò non avvenga il contratto si intenderà cessato alla naturale scadenza.
ARTICOLO 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL RACCORDO
1. Il Raccordo deve essere munito di un numero di binari idonei e sufficienti per la presa e consegna dei veicoli e, se necessario, per l’arrivo e la partenza dei treni. Nel fascicolo del raccordo si dovranno definire in dettaglio i binari non indipendenti rispetto all’esercizio ferroviario.
2. Il tracciato del Raccordo, all’interno e all’esterno del recinto ferroviario, e all'interno dell’Impianto Raccordato, non dovrà contenere curve di raggio inferiore a m. 150.
RFI può tuttavia consentire l'esistenza di curve aventi raggio minore quando, relativamente ai binari posti fuori del Recinto Ferroviario, non sia possibile rispettare la suddetta prescrizione.
In tal caso la circolazione sarà regolata da norme specifiche.
3. I Raccordi devono essere dotati di tutti gli impianti e gli apparecchi di manovra, di comunicazione e di segnalamento ritenuti necessari da RFI a garanzia della sicurezza e della regolarità, concernenti sia l’esercizio del Raccordo, sia la circolazione dei treni e delle manovre.
ARTICOLO 9
AREE AD USO DEL RACCORDO
1. Il Raccordo deve essere realizzato su aree di proprietà del Raccordato o delle quali il Raccordato medesimo dimostri la piena disponibilità.
2. Il Recinto Ferroviario può comprendere aree non ferroviarie ma limitrofe alla proprietà di RFI, messe a disposizione gratuitamente dal Raccordato, e può risultare delimitato anche soltanto figurativamente nel contratto di raccordo.
3. Qualora, per condizioni di impianto, ricadano enti di sicurezza di RFI all’interno dell’Impianto Raccordato, dovrà essere garantito l’accesso incondizionato a RFI, con uomini e mezzi, per l’attività di sorveglianza e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione.
ARTICOLO 10 CHIUSURE
1. Il Raccordato deve installare un’apposita chiusura con cancello che separi il Recinto Ferroviario dalla rimanente parte del Raccordo.
Le modalità per l’apertura e la chiusura del cancello saranno disciplinate nelle NER.
2. Qualora non fosse possibile l’installazione fisica di un cancello, dovrà essere comunque indicato un cancello virtuale per delimitare i limiti di responsabilità. Tale limite deve essere individuato opportunamente sul terreno e riportato sulla planimetria del Raccordo.
ARTICOLO 11 RACCORDI IN LINEA
1. È esclusa la possibilità di allaccio di nuovi Raccordi in linea. La definizione di Raccordo in Linea resta valida solo per i raccordi esistenti e in esercizio.
2. I Raccordi in linea fanno capo comunque ad una stazione di appoggio limitrofa e devono consentire all’interno dell’Impianto Raccordato il ricevimento diretto del materiale rotabile e l’effettuazione dei movimenti per le operazioni di consegna e prelievo dei veicoli.
3. I movimenti da e per i Raccordi in linea esistenti devono essere effettuati esclusivamente in regime di interruzione.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI ED ONERI PER LA COSTRUZIONE DEL RACCORDO
1. Le spese occorrenti per realizzare gli impianti costituenti il Raccordo sono a carico del Raccordato. Le forniture ed i lavori necessari vengono eseguiti dal Raccordato e, in parte, a cura di RFI secondo quanto appresso specificato.
2. Il Raccordato provvederà:
a) a concordare con RFI, con particolare riferimento alle opere ricadenti in prossimità di impianti indicate da RFI all’atto dell’approvazione del progetto definitivo, le modalità operative di cantiere per l’esecuzione dei lavori nel Recinto Ferroviario o in prossimità di impianti di RFI, ove per lavori in prossimità si intendono:
- in proprietà RFI anche non occupata da impianti di esercizio;
- in aree limitrofe al binario vincolate dalle leggi vigenti;
- a una distanza tale che possano risultare comunque interferenti con l’esercizio ferroviario
b) ad ottemperare a tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la costruzione del Raccordo, compresi gli adempimenti in materia di trasporti di merci pericolose;
c) alle pratiche necessarie presso le competenti Autorità per ottenere le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta comunque relativi alla costruzione del Raccordo, tenendo in ogni caso sollevata RFI da qualsiasi responsabilità in relazione a ciò verso la Pubblica Amministrazione;
d) a presentare idonea documentazione che attesti la piena disponibilità dell’area sulla quale dovrà essere realizzato il Raccordo e i servizi di corredo e supporto, nonché una dichiarazione, qualora richiesta da RFI, di manleva verso RFI da ogni molestia o pretesa di terzi in ordine alla disponibilità degli immobili interessati dal Raccordo;
e) alle pratiche ed agli eventuali lavori necessari per lo spostamento di attraversamenti aerei e/o sotterranei, prendendo diretti accordi con gli Enti ed Aziende interessati;
f) all’esecuzione di tutti i lavori di terra, murari e di qualsiasi altro genere, anche provvisori, occorrenti per formare la sede di tutti i nuovi impianti e manufatti, nonché i manufatti e gli impianti medesimi, in conformità ai progetti approvati da RFI e delle modalità concordate per i lavori nel recinto ferroviario e/o in prossimità degli impianti ferroviari di cui al precedente punto a);
g) ad installare dispositivi di video-sorveglianza, che consentano di registrare quanto avviene in
corrispondenza dei punti sensibili che possano interferire con la sicurezza dell’esercizio sull’infrastruttura gestita da RFI (zone di connessione, di affiancamento, ecc.).
h) ad utilizzare, sia all’interno che all’esterno del Recinto Ferroviario di RFI, materiali d’armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest’ultimi certificati secondo le norme vigenti.
Al di fuori del Recinto Ferroviario di RFI, eventuali soluzioni tecniche di materiali o dispositivi d’armamento che non siano di normale utilizzo di RFI (binari su cordoli o platea, deviatoi speciali, intersezioni, ecc.), se non omologati in precedenza, dovranno essere preventivamente autorizzati da RFI.
3. RFI provvederà, a propria cura ed a spese del Raccordato, alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento.
In tal caso RFI comunicherà preventivamente al Raccordato i costi a suo carico per gli interventi da realizzarsi a cura di RFI (comprensivi, tra l’altro, di organizzazione cantieri, sorveglianza, alimentazione ecc.) specificandoli per singola voce ovvero indicando il criterio di determinazione degli stessi. Tali preventivi dovranno essere condivisi ed accettati dal Raccordato.
Nel caso in cui il Raccordato non li condivida, potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo comma 5.
4. Gli importi degli interventi da realizzarsi a cura di RFI dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero dovranno essere integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
In caso di mancato pagamento o mancata prestazione della garanzia fideiussoria, il contratto di Raccordo si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
5. Resta salva la possibilità del Raccordato di poter realizzare gli interventi sopra descritti a propria cura, tramite imprese abilitate ad operare in ambito ferroviario, previa autorizzazione scritta di RFI.
ARTICOLO 13
MODIFICA DEL RACCORDO
1. Per esigenze sopravvenute successivamente alla costruzione del Raccordo, è facoltà di ciascuna delle Parti chiederne la modifica.
2. All’occorrenza le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi oneri.
Il contratto di raccordo potrà prevedere le modalità di ripartizione dei costi al verificarsi delle necessità di modifiche.
3. Le modifiche proposte dal Raccordato devono essere sottoposte all’approvazione di RFI e la loro realizzazione è a carico del Raccordato stesso.
4. Qualora l’esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine assegnato per l’eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un iniziale controllo, il contratto di Raccordo si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
5. Nel caso che il Raccordato intenda concedere l’attraversamento dei propri binari con opere infrastrutturali (per esempio con condotte di gas, energia elettrica, liquidi in pressione e non, cavi di telecomunicazione etc.) deve acquisire il parere positivo di ammissibilità tecnica del progetto da parte di RFI, senza il quale non potrà autorizzare l’esecuzione dei lavori.
6. Il Raccordato deve apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie per adempimenti alle norme di legge o adeguamento al quadro normativo in materia di sicurezza emesso dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). In tale contesto, ritardi e/o inadempienze comportano la risoluzione del contratto di Raccordo senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI.
ARTICOLO 14 COLLAUDO
1.L'attivazione del Raccordo è subordinata all’accertamento, mediante collaudo effettuato da RFI, della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e alla normativa tecnica che regola la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
Su richiesta del Raccordato, potranno essere aperti all’esercizio, dopo i relativi collaudi delle opere eseguite, anche parziali settori o impianti del Raccordo in costruzione.
0.Xx collaudo con esito positivo del Raccordo dovrà avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto, pena lo scioglimento del contratto stesso e l’incameramento da parte di RFI della cauzione. Le spese relative al collaudo sono a carico del Raccordato.
0.Xx collaudo statico delle opere d’arte di sostegno dei binari del Raccordo spetta al Raccordato, il quale deve provvedervi a mezzo di professionisti qualificati, iscritti ai relativi Albi. Una copia del verbale di tale collaudo deve essere consegnata a RFI.
TITOLO III
ESERCIZIO DEL RACCORDO
ARTICOLO 15
OBBLIGHI DEL RACCORDATO PER L’ESERCIZIO DEL RACCORDO
1. Il Raccordato è tenuto ad osservare ed ottemperare:
− tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la manutenzione e gestione della parte di Raccordo esterna al Recinto Ferroviario, compresi gli adempimenti di competenza in materia di trasporti di merci pericolose;
− tutte le norme legislative e regolamentari in materia di servizio ferroviario in genere, nonché specifiche in materia di sicurezza della circolazione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, prevenzione per danni, infortuni, incendi, igiene, sanità e quant'altro attinente all'uso del Raccordo ed al suo esercizio;
− le norme in vigore sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e le NER per l'esecuzione dei movimenti dei veicoli.
ARTICOLO 16
FASCICOLO DEL RACCORDO
0.Xx Raccordato è tenuto a compilare e sottoporre al visto di RFI, preliminarmente all’attivazione del Raccordo, il Fascicolo del Raccordo (FR), contenente almeno:
- le caratteristiche del Raccordo all’esterno del Recinto Ferroviario, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970;
- le NER, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970, con le eventuali prescrizioni particolari in materia di:
o profilo limite per il materiale rotabile e per il carico dei carri;
x xxxxxxx minimi fra detto profilo e gli ostacoli esistenti in tutto il Raccordo, compresi
quelli ubicati all’interno dell’Impianto Raccordato, ivi compresi i depositi di materiali, anche a carattere provvisorio, in prossimità del Raccordo in esercizio;
o veicoli circolanti per tracciati di binario con curve inferiori a 150 m;
- la documentazione relativa alla comunicazione dei rischi specifici sui luoghi di lavoro, redatta - ciascuno per la propria parte- da RFI e dal Raccordato;
- l’elenco degli agenti abilitati.
0.Xx FR deve essere redatto e aggiornato dal Raccordato in duplice copia. Una delle copie è consegnata a RFI, l’altra è tenuta a disposizione, presso l’Impianto Raccordato, per la consultazione degli operatori, nonché dei soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli.
ARTICOLO 17
EFFICIENZA DEL RACCORDO
1. Al fine di garantire il regolare esercizio, il Raccordato è tenuto ad assicurarsi che gli impianti costituenti il Raccordo conservino lo standard qualitativo richiesto dall'uso cui sono destinati.
2. Il materiale rotabile destinato a circolare sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale non dovrà mai essere utilizzato al di fuori del Perimetro dell’Impianto Raccordato.
ARTICOLO 18
VIGILANZA DI RFI SULL'ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO
1. Fermo restando l’obbligo del Raccordato di cui agli articoli 15 e 17, RFI effettua visite tecniche volte ad accertare che, per l'esercizio del Raccordo, vengano osservate le norme e le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 della Disposizione 36/2007 quali:
• il rispetto delle norme in vigore relative agli accertamenti da effettuare prima dell’esecuzione dei movimenti di manovra e sull’uso dei dispositivi di sicurezza;
• il rispetto delle procedure di inoltro dei convogli da e per il Raccordo stabilite da RFI in conformità all’art. 13 dell’Istruzione per il Servizio dei Manovratori e che figurano nei Registri delle Disposizioni di Servizio delle stazioni interessate e nelle apposite sezioni dei FL delle linee interessate;
• il rispetto delle prescrizioni particolari per l’esercizio del Raccordo riportate nell’apposito fascicolo compilato a cura del Raccordato ed approvate da RFI.
• lo stato generale degli impianti di armamento e di elettrificazione, se presenti;
• il rispetto della sagoma di libero transito e delle norme concernenti le distanze degli ostacoli fissi;
• le condizioni della libera visuale del binario raccordato;
• l’efficienza della chiusura del cancello e delle recinzioni e dei dispositivi di sicurezza del binario raccordato;
• l’effettuazione, da parte del Raccordato, delle visite periodiche alle opere d’arte del Raccordo all’esterno del Recinto Ferroviario.
2. In occasione delle visite o in qualunque altro momento per specifiche necessità, qualora RFI ne faccia richiesta, il Raccordato dovrà permettere alla stessa di visionare le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, installato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lett. g).
ARTICOLO 19
PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO
1. Al di fuori del Recinto Ferroviario, il Raccordato è tenuto, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e sorvegliare gli eventuali passaggi a livello e gli attraversamenti in genere di strade pubbliche o private quando queste siano intersecate dal Raccordo.
ARTICOLO 20
FACOLTÀ DI RFI DI SERVIRSI DELL’IMPIANTO RACCORDATO
1. RFI può utilizzare gli impianti di Raccordo realizzati entro il Recinto Ferroviario a spese del Raccordato senza che questo possa pretendere compensi di sorta a condizione che tale utilizzazione non impedisca il regolare svolgimento del servizio cui sono finalizzati gli impianti suddetti.
ARTICOLO 21
MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO DEL RACCORDO. ONERI RELATIVI
1. La manutenzione ordinaria è costituita da quegli interventi periodici, di modesta entità, necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario (livellamento, sostituzione saltuaria delle traverse, ricambio materiale minuto, misure e verifiche, ecc.), mentre quella straordinaria comprende gli interventi necessari per il ripristino del suddetto standard (rifacimento o rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione o rinnovamento enti di piazzale, ecc.).
2. All’esterno del Recinto Ferroviario, la manutenzione ordinaria e straordinaria del Raccordo, è a spese e a cura del Raccordato.
3. All’interno del Recinto Ferroviario: i) la manutenzione ordinaria del Raccordo è a cura di RFI e a spese della stessa; ii) la manutenzione straordinaria è a carico del Raccordato e a cura di RFI salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. Per i Raccordi in Linea la manutenzione ordinaria e straordinaria del deviatoio diramantesi dal binario di corsa, del deviatoio facente comunicazione, del binario tra essi interposto, del tronchino di sicurezza e relativo paraurti, nonché degli apparati di sicurezza, fermascambi e collegamenti è a cura di RFI. In caso di manutenzione ordinaria, le spese sono a carico di RFI mentre, in caso di manutenzione straordinaria, le spese sono a carico del Raccordato.
0.Xx deroga a quanto previsto nel precedente comma 3, è data facoltà al Raccordato di effettuare interventi di manutenzione straordinaria al Raccordo, posto entro il Recinto Ferroviario o in prossimità di binari di circolazione, a condizione che il Raccordato stesso chieda preventivamente l’autorizzazione e concordi tali interventi con RFI, che impartirà le disposizioni connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario. La presente deroga non si applica alle ipotesi di cui al comma 4 e 6.
0.Xx manutenzione sia ordinaria sia straordinaria sui dispositivi connessi ai collegamenti di sicurezza, siano essi ubicati all’interno quanto all’esterno del Recinto Ferroviario, è sempre eseguita a cura di
RFI.
ARTICOLO 22
ONERI PER PRESTAZIONI E FORNITURE RESE DA RFI IN MANIERA CONTINUATIVA
1. Sono dovuti dal Raccordato a RFI gli oneri relativi alle seguenti prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI medesima nel corso del contratto:
a) la manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza del Raccordo, ubicati all’esterno del Recinto Ferroviario.
Gli oneri derivanti da tale attività saranno determinati sulla base della tipologia e numero degli enti interessati, secondo il listino prezzi pubblicato.
b) Prestazioni rese dal personale di RFI per consentire la movimentazione dei rotabili, da e per il Raccordo, se rese al di fuori del normale orario di apertura Linea.
Gli oneri derivanti dall’impegno del personale di esercizio saranno determinati in dipendenza del programma di esercizio del Raccordo e computati in base alla stima delle ore indivisibili lavorative che il personale di RFI - esclusivamente dedicato all’esercizio del Raccordo - dovrà svolgere.
c) Attività di vigilanza sull’esercizio del Raccordo all’esterno del Recinto Ferroviario.
Gli oneri derivanti dall’impegno del personale di RFI per accertare che vengano osservate tutte le norme e le prescrizioni nell’Impianto Raccordato, saranno determinati sulla base dell’estensione del Raccordo all’esterno del Recinto Ferroviario nonché sulla base del numero dei componenti la squadra ispettiva. In caso di presenza di Gestore Comprensoriale Unico, tali oneri per ciascun soggetto raccordato sono ridotti.
In ogni caso tutte le voci, sulla cui base sono computati gli oneri sopra indicati, saranno pubblicate da RFI su uno specifico listino, che sarà richiamato nei singoli contratti di raccordo.
ARTICOLO 23
DANNI AD IMPIANTI E MEZZI RFI
1. I danni comunque arrecati dal Raccordato o da un suo avente causa agli impianti e mezzi di RFI saranno da questa riparati, con addebito di maggiori oneri al Raccordato medesimo.
TITOLO IV
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 24 MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI
1. Le modalità per la movimentazione dei veicoli in arrivo e partenza per/dal Raccordo fanno riferimento alle specifiche Disposizioni e Prescrizioni di esercizio vigenti emanate da RFI, nonché, a quanto indicato nelle NER.
2. RFI si riserva di modificare la stazione di arrivo e partenza dei veicoli destinati all’Impianto Raccordato per proprie esigenze di servizio.
3. In caso di Raccordo in Linea, in coerenza con le tracce acquistate da Imprese Ferroviarie, i veicoli destinati all’Impianto Raccordato ed in provenienza da esso verranno ricevuti sui binari della stazione di appoggio.
RFI si riserva, per proprie esigenze di servizio, di modificare la stazione di appoggio dei veicoli.
4. Qualora la stazione di arrivo e partenza dei veicoli oppure di appoggio fosse trasformata in fermata e il Raccordato intendesse mantenere l’operatività dell’Impianto Raccordato, lo stesso dovrà farsi carico degli interventi infrastrutturali e tecnologici, nonché dei costi gestionali che ne deriverebbero.
ARTICOLO 25
MOVIMENTI DA/PER IL RACCORDO
0.Xx manovra dei veicoli all’interno dell’Impianto Raccordato sarà effettuata, di regola, a cura, responsabilità e spese del Raccordato, anche tramite imprese terze, nel rispetto delle norme che regolano ciascuna parte del movimento e le caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata ai fini della sicurezza della circolazione dei treni.
0.Xx movimentazione dei veicoli tra i binari di stazione e i binari di presa e consegna, sia all’interno dell’Impianto Raccordato sia all’interno del Recinto Ferroviario, deve essere effettuata a spese del Raccordato, da un manovratore abilitato a svolgerle sull’infrastruttura ferroviaria nazionale dall’Impresa Ferroviaria come soggetto titolare del Sistema di Gestione della Sicurezza.
0.Xx predisposizione della posizione dei deviatoi, laddove non manovrabili da altri soggetti preventivamente autorizzati, per la movimentazione dei rotabili, da e per il Raccordo, è a carico di RFI esclusivamente se prestata: i) durante il normale orario di apertura linea e ii) all’interno del Recinto Ferroviario.
ARTICOLO 26
INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO
1.Qualora RFI non possa garantire la movimentazione dei veicoli tra la stazione e l’Impianto Raccordato per esigenze dovute a cause di forza maggiore (es. gravi perturbazioni alla circolazione, calamità, ecc.), il Raccordato non potrà avanzare alcuna pretesa di risarcimento od altro nei confronti di RFI stessa.
2.Qualora RFI per improcrastinabili interventi sull’infrastruttura debba procedere alla interruzione dell’esercizio del Raccordo ne dovrà dare anticipata comunicazione al Raccordato.
ARTICOLO 27
PERSONALE DELLE DITTE RACCORDATE: REQUISITI PROFESSIONALI E ABILITAZIONI, ACCESSO IN STAZIONE, RESPONSABILITA’ E COMPITI
1. Il personale del Raccordato, o quello che opera per conto del Raccordato, preposto a: a) la condotta dei mezzi di trazione all'interno ed all'esterno del Recinto Ferroviario; b) mansioni di manovratore; c) attività di tipo ferroviario all’interno dell’Impianto Raccordato, deve possedere i requisiti professionali, le abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni ed essere in possesso delle relative idoneità psico-fisiche così come definite dal soggetto titolare del Sistema di Gestione della Sicurezza.
2. Il personale del Raccordato viene munito di un documento attestante le abilitazioni conseguite, che deve essere esibito a richiesta del personale della IF, di RFI ovvero dell’Autorità preposta alla vigilanza. L’elenco di detto personale deve essere inserito e tenuto aggiornato nel FR.
3. È ammesso ad entrare nel Recinto Ferroviario soltanto il personale del Raccordato preposto alle operazioni connesse all’esercizio del Raccordo, munito di idoneo tesserino di riconoscimento.
ARTICOLO 28
MEZZI DI TRAZIONE. AMMISSIONE IN SERVIZIO E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD
Il Raccordato dovrà assicurarsi che l’Impresa Ferroviaria titolare del Sistema di Gestione della Sicurezza garantisca:
1. sulla parte di Raccordo ubicata all’interno dell’Impianto Raccordato, che i mezzi di trazione siano muniti di idonea autorizzazione;
2. che i mezzi di trazione utilizzati per le operazioni di manovra all’interno del Recinto Ferroviario rispettino i requisiti definiti dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);
3. la verifica periodica, alle scadenze previste dalle norme d’uso del mezzo, ed il permanere delle caratteristiche e dei requisiti, che hanno consentito l’autorizzazione dei mezzi di trazione, ottenendone le relative attestazioni da sottoporre a RFI in occasione delle visite.
ARTICOLO 29 RESPONSABILITÀ PER DANNI
1. Il Raccordato si obbliga a stipulare una polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi per eventuali danni arrecati a RFI, ai propri dipendenti ed a terzi per effetto delle attività connesse all’esercizio del Raccordo da parte del Raccordato o da terzi eventualmente operanti per suo conto alle condizioni indicate di seguito. La polizza assicurativa deve:
- coprire tutto il periodo di validità del contratto;
- essere in lingua italiana;
- avere un massimale di almeno 10 milioni di euro;
- essere emanata da una Compagnia assicurativa con rating congruente con le disposizioni di RFI2;
- prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;
- prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fatto salvo il caso di dolo;
- prevedere come terze tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice di risarcire i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti.
2 I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI nella sezione “Servizi e mercato”
1. Laddove il Raccordato abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
− l’operatività della copertura ed il rispetto nelle condizioni di polizza delle clausole previste nelle DICC e nel contratto;
− la conoscenza del presente articolo.
TITOLO V
RACCORDO A SERVIZIO DI ZONE INDUSTRIALI/COMMERCIALI
ARTICOLO 30
RACCORDO BASE E RACCORDI PARTICOLARI
1. Il Raccordo Base, definito all’articolo 3, è costituito:
- da un adeguato fascio di binari per la presa e consegna dei veicoli;
- eventualmente da binari di dorsale fra detto fascio e l’ultimo innesto di Raccordo Particolare;
- eventualmente da uno o più fasci di binari nell'ambito della zona industriale o commerciale, in relazione alle particolari esigenze da soddisfare, per il selezionamento ed il raggruppamento dei veicoli diretti e provenienti dai singoli stabilimenti.
ARTICOLO 31
GESTORE COMPRENSORIALE UNICO
1. Nei comprensori industriali/commerciali è consentito ai titolari del Raccordo Base e dei singoli Raccordi Particolari di nominare, con apposito mandato con rappresentanza, un Gestore Comprensoriale Unico (GCU) al quale affidare la gestione completa del sistema dei Raccordi e dei rapporti con RFI.
2. In particolare il GCU avrà il compito di:
- assicurare l’efficienza del sistema dei Raccordi (Base e singoli Raccordi Particolari) garantendone la manutenzione ordinaria all’esterno del Recinto Ferroviario, direttamente o mediante imprese terze, secondo la regola dell’arte;
- gestire le operazioni di movimentazione dei veicoli, direttamente se in possesso delle capacità tecnico/operative o mediante imprese terze (attività dell’Organo di Gestione, di cui all’articolo 32);
- contrattualizzare con RFI tutti gli obblighi, compresi quelli economici relativi alla gestione dei Raccordi Base e Particolari.
3. Nei confronti di RFI, il GCU è responsabile in solido con i singoli Raccordati delle obbligazioni contrattuali.
4. Il GCU deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. capacità tecnico-amministrative adeguate all’assolvimento delle obbligazioni assunte verso RFI non escluse quelle economiche;
b. la delega da parte dei proprietari del Raccordo Base e Raccordi Particolari a rappresentarli presso RFI;
c. autonomia operativa sufficiente ad intervenire all’interno degli Impianti Raccordati al Raccordo Base.
Il possesso di tali requisiti è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto di raccordo con RFI, così come il loro mantenimento per la durata del contratto.
5. Xxxxx restando il comprovato possesso dei requisiti di cui sopra il GCU può essere sia un soggetto terzo rispetto ai titolari dei Raccordi (Base o Particolare) sia uno dei soggetti titolari di un Raccordo (Base o Particolare).
6. Ove non si adotti il GCU, deve comunque operare un unico Organo di gestione ai soli fini della movimentazione dei veicoli e devono essere stipulati distinti contratti per il Raccordo Base e i singoli Raccordi Particolari.
ARTICOLO 32
ORGANO DI GESTIONE
1. Al fine di garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio sia del Raccordo Base, sia dei Raccordi Particolari, nell'ambito della zona industriale o commerciale deve operare - secondo le NER - un unico Organo di Gestione, che deve essere legalmente autorizzato a rappresentare i Raccordati nei rapporti con RFI relativi alla consegna e riconsegna dei veicoli.
2. L’Organo di Gestione provvede al selezionamento e al raggruppamento dei veicoli carichi e vuoti destinati agli Impianti Raccordati, messi promiscuamente a loro disposizione nei binari di presa e consegna del Raccordo Base. I veicoli carichi e vuoti sono restituiti dagli stabilimenti sui binari su indicati a mezzo del medesimo Organo di Gestione. Tutte le operazioni connesse alla sicurezza dell’esercizio dovranno essere svolte da personale appositamente abilitato.
ARTICOLO 33
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PROGETTI, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, MODIFICA ED AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO RACCORDATO
1. Gli adempimenti relativi alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di nuovi allacciamenti, manutenzione, modifica ed ampliamento degli impianti esistenti sono svolti dal GCU.
2. In mancanza del GCU, gli adempimenti di cui sopra fanno capo a ciascun Raccordato.
TITOLO VI MODIFICAZIONI
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI - GARANZIA
ARTICOLO 34
CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il Raccordato non può cedere a terzi il contratto di Raccordo senza il consenso scritto di RFI, pena la risoluzione del contratto medesimo.
ARTICOLO 35
COUSO DEL RACCORDO
1. Il Raccordato può estendere l'uso del Raccordo ad altra ditta purché entrambi presentino domanda a RFI ai sensi del precedente articolo 4 e si assoggettino, mediante la stipulazione di
apposito atto, alle indicazioni tecniche di RFI in ordine alle nuove modalità di esercizio ed all'eventuale nuova configurazione degli impianti.
ARTICOLO 36
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO
1. RFI può sospendere l’esercizio del Raccordo, senza che il Raccordato possa pretendere compensi di sorta:
− ove non sussistano più o non sia possibile accertare per causa del Raccordato le condizioni di sicurezza;
− mancanza di traffico da almeno un anno;
− nei casi previsti dall’articolo 37, ove RFI non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
ARTICOLO 37
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. RFI, oltre ad avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile, può legittimamente dichiarare la risoluzione del rapporto in ciascuno dei seguenti casi disciplinati dalle presenti DICC:
- costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato;
- inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni di cui all'articolo 15;
- mancato ripristino, entro il termine che sarà comunicato da RFI, delle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 36;
- utilizzazione di personale privo dei requisiti professionali previsti;
- inosservanza della condizione posta dall'articolo 34 per la cessione del contratto di raccordo;
- ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme;
- insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un iniziale controllo, come previsto dall’articolo 13;
- mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Raccordato ai sensi dell’articolo 12 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri;
- mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel contratto;
- mancati adempimenti alle norme di legge o adeguamento al quadro normativo in materia di sicurezza emesso dall’Agenzia Nazionale perla Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), di cui all’articolo 13.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (pec).
3. La risoluzione del contratto può comportare l'incameramento, totale o parziale del deposito cauzionale così come specificato nel successivo articolo 41, senza pregiudizio di eventuali azioni per i maggiori danni.
ARTICOLO 38
RECESSO DAL CONTRATTO
1. È facoltà del Raccordato recedere dal contratto con un preavviso di 12 mesi dalla relativa comunicazione.
2. In nessun caso il Raccordato avrà diritto a compensi di sorta, né potrà vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI.
3. In caso di recesso, il ripristino degli impianti dovrà avvenire conformemente a quanto disposto dal successivo articolo 40.
ARTICOLO 39
FACOLTÀ DI RFI DI ACQUISIRE GLI IMPIANTI AL TERMINE DEL CONTRATTO
1.Alla cessazione del contratto di Raccordo, per scadenza del periodo di validità o per altre cause, RFI si riserva, previo verbale in contraddittorio, la facoltà di acquisire, in tutto od in parte, gli impianti realizzati dal Raccordato nel Recinto Ferroviario al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato in relazione all’anno di costruzione.
ARTICOLO 40
RIPRISTINO DELL’AREA E DEGLI IMPIANTI RFI AL TERMINE DEL CONTRATTO
1. Alla cessazione del contratto di Raccordo, per scadenza del periodo di validità o per altre cause, e in mancanza di rinnovo dell’atto medesimo, la proprietà RFI dovrà essere posta nello stesso stato in cui si trovava prima della costruzione del Raccordo a spese del Raccordato, eccettuati gli impianti per cui RFI intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 39. RFI avrà cura di realizzare gli interventi necessari a riadeguare i dispositivi di sicurezza, segnalamento e telecomunicazione. I costi di tali interventi sono a carico del Raccordato.
ARTICOLO 41 GARANZIA
0.Xx fini del pieno adempimento degli obblighi stabiliti in contratto, ivi compreso l’obbligo di pagamento di somme comunque dovute a RFI, il Raccordato presterà idonea garanzia sotto forma di:
- deposito cauzionale (bonifico bancario);
- fideiussione bancaria;
- fideiussione assicurativa;
nella misura, nelle forme e con le modalità indicate di seguito.
2. L’istituto che emette la garanzia (bancaria o assicurativa) deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di RFI (rating congruente oppure esplicito benestare in funzione degli importi da garantire)3.
3. RFI darà la propria adesione allo svincolo ed alla restituzione della fideiussione o della parte di essa non incamerata da RFI soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra RFI stesso e il Raccordato i rapporti di qualsiasi specie previsti nel contratto.
4.L’importo della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta a garanzia delle obbligazioni contrattuali deve essere almeno pari alla somma degli importi relativi al costo di ripristino delle aree.
3 I requisiti (rating) degli istituti fideiubenti sono pubblicati sul sito di RFI nella sezione “Servizi e mercato”
5. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto.
La fideiussione dovrà:
− essere “a semplice richiesta”;
− contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’articolo 1944 del Codice civile;
− contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubendo ad eccepire il decorso dei termini di cui all’articolo 1957 del Codice civile.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 42
PUNTI DETERMINATI
1. Le disposizioni contenute nelle presenti DICC si intendono estese, per quanto applicabili, ai contratti concernenti le autorizzazioni di carico e scarico in punto determinato, ancora in vigore e non oltre la loro naturale scadenza.
ARTICOLO 43
CONCESSIONE D’USO DI AREE RFI
L’eventuale utilizzo da parte del Raccordato di aree di proprietà RFI, ad esclusione del sedime utilizzato per la posa del Raccordo ubicato all’esterno del cancello dell’Impianto Raccordato, sarà regolato da specifico contratto di concessione d’uso.
ARTICOLO 44
SPESE A CARICO DEL RACCORDATO
1. Oltre agli oneri previsti negli articoli 12, 14, 21, 22 e 23, sono a carico del Raccordato le spese di istruttoria, tra cui sono comprese le attività di autorizzazione, progettazione, verifica ed approvazione progettuale svolte da RFI. I suddetti costi saranno determinati in base ad un listino tariffario pubblicato da RFI ed in relazione:
⋅ alla qualifica del personale impiegato;
⋅ al tempo di lavoro dedicato agli esami progettuali;
⋅
⋅ agli eventuali sopralluoghi necessari;
alle spese amministrative, che in caso di rinnovi contrattuali sono quantificate forfettariamente in €
1.000 (mille/00).
2.I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.
3.Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
ARTICOLO 45
ELEZIONE DI DOMICILIO. FORO COMPETENTE
1. Il Foro competente è Roma.
2. Nel Contratto le Parti eleggeranno il proprio domicilio. Quando il domicilio eletto venisse a mancare, s'intenderà tacitamente trasferito presso la sede municipale del Comune in cui il domicilio sarà stato eletto.