PROPOSTA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
PROPOSTA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 7.05.2018, n. 6286)
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, con sede legale in Piazza dell’Xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxx, XXX 00000, Codice fiscale/Partita IVA: 12621570154, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nata a Lucera (FG) il
PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.
PROPONE la stipula della seguente convenzione:
ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore.
ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione
1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione
1. Nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l’indennità di partecipazione, pur rimanendo a discrezione del soggetto ospitante la possibilità di una sua eventuale corresponsione.
2. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione, ove stabilita.
ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative
1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.
a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
- formazione specifica.
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.
2. Resta intesa la disponibilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca a concordare con il soggetto ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, la presa in carico della formazione generale.
Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università (xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione
1. La Convenzione ha validità di … anni decorrenti dalla stipula (rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
ARTICOLO 10 – Imposta di bollo
1. La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l’imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).
2. L’obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d’uso.
ARTICOLO 11 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza*, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE
n. 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
*Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:
a) una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti
b) una titolarità e una responsabilità esterna
si prega di informare l’Ufficio Stage e Tirocini all’indirizzo e-mail xxxxx@xxxxxx.xx.
Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.
ARTICOLO 12 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Milano, 1° ottobre 2019
Università degli studi Milano-Bicocca
La Rettrice
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il documento originale firmato dalla Magnifica Rettrice è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione di imposta di bollo.
Alla Magnifica Rettrice
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
00000 Xxxxxx
c. a., Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato
Atto di formalizzazione dell’adesione di … (denominazione del Soggetto Ospitante) (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari.
Il sottoscritto xxx nato il xxx a xxx in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) dell’ente XXX (denominazione completa del Soggetto Ospitante), C.F …/partita IVA … con sede legale in Via … n.
…, … (C.A.P. e città), accetta integralmente le condizioni poste dall’Università degli Studi di Milano- Bicocca nella proposta di convenzione allegata ed esprime la volontà dell’Ente di assumersi gli impegni da esse derivanti.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il sottoscritto dichiara altresì che l’ente XXX, per quanto di competenza, rispetta i requisiti, i vincoli e gli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Distinti saluti.
Luogo, data stipula
… (Denominazione Soggetto Ospitante) Il Rappresentante legale (o suo delegato)
… (Nome Rappresentante legale)