PROVINCIA DI RAVENNA
Comune di
Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA
Area Servizi al Cittadino
Servizi Demografici URP e Protocollo Tel. 0000.000000
xx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx@xxxxxxxxx.xx
MODALITA’ OPERATIVE E APPLICATIVE RELATIVE ALLA CONCESSIONE A SOGGETTI POLITICI DI SPAZI PUBBLICI E SALE COMUNALI PER BANCHETTI E COMIZI IN PERIODO ELETTORALE.
Parte prima: banchetti elettorali
1. Ambito di applicazione
Il presente atto disciplina le modalità operative ed applicative relative alle concessioni all’occupazione di suolo pubblico per i cosiddetti “banchetti elettorali”. Il periodo elettorale decorre dalla data di indizione dei comizi fino al venerdì antecedente alla data della votazione.
2. Concessione
La concessione all'occupazione è oggetto di provvedimento espresso del funzionario apicale dell’Area servizi al cittadino o del dipendente incaricato, sentita la polizia locale. Il concessionario è il soggetto politico rappresentato dalla persona fisica incaricata di presentare la domanda.
3. Gratuità dell’occupazione
La concessione è rilasciata in esenzione da ogni bollo o diritto ai sensi della risoluzione n. 89/E del 1 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate.
4. Accesso agli spazi
L’ufficio competente, nell’ambito delle domande da parte di soggetti incaricati, garantirà assoluta parità di accesso agli spazi a tutte le liste/partiti/gruppi politici. Nel caso vi siano più richieste per i medesimi giorni e orari, che non possono essere soddisfatte contemporaneamente, la concessione è accordata rispettando in primo luogo l’ordine cronologico di arrivo della domanda e in secondo luogo il principio di rotazione (la prima volta lo spazio verrà assegnato alla richiesta pervenuta per prima, mentre la volta successiva, nel caso la prima domanda arrivasse nuovamente dallo stesso soggetto che ne ha usufruito la volta precedente, lo spazio verrà assegnato alla domanda arrivata per seconda).
5. Contenuto della domanda
La domanda deve essere redatta su apposito modulo o form online predisposto dall’ufficio e deve contenere tutti gli elementi utili all’identificazione:
a) del gruppo politico che intende effettuare l’occupazione;
b) dell’area che si intende occupare e delle dimensioni dell’occupazione richiesta, in mq. o lineari;
c) dello scopo e delle modalità dell’occupazione;
d) della durata dell’occupazione, con precisa indicazione di giorni e orari.
6. Termine di presentazione della domanda
La domanda dev’essere presentata tra il settimo e il secondo giorno lavorativo precedente alla prima data di occupazione richiesta. Eventuali domande presentate prima di tale termine, verranno equiparate alle domande presentate il settimo giorno antecedente.
7. Durata della concessione
L’occupazione dello stesso spazio da parte di un soggetto o gruppo politico può essere concessa per un periodo massimo di 6 giornate nell’arco di 30 giorni. Nei limiti delle disponibilità, possono essere richiesti anche diversi spazi contemporaneamente purché in diverse aree del territorio comunale.
8. Aree destinate ai banchetti
Le aree destinate prioritariamente all’occupazione per l’allestimento di banchetti elettorali sono, come meglio specificato nell’Allegato A, le seguenti:
Area 1) Piazza Libertà e inizio Xxx Xxxxxxx; Xxxx 0) Xxxxx Xx Xxxxxxx;
Area 3) Villanova – Piazza Lieto Pezzi e Largo Tre Giunchi;
Fatte salve manifestazioni istituzionali già fissate o ragioni di pubblica sicurezza, nel periodo elettorale le aree indicate sono riservate prioritariamente ai banchetti elettorali.
Su richiesta dei soggetti legittimati, potranno essere concesse altre aree, non specificatamente individuate nel presente atto, previo nulla osta della polizia locale.
9. Spazio occupabile
Nel periodo elettorale, i banchetti non devono superare i 3 mt. per 3 mt. e devono comunque garantire la possibilità di occupazione di almeno altri tre soggetti autorizzati in ogni area, per un totale di 12 metri lineari.
All’interno dello spazio occupato, possono essere posizionate solo strutture mobili quali sedie e un massimo di n. 2 tavoli, n. 2 tabelloni autoreggenti, n. 1 gazebo.
Per quanto concerne il materiale esposto, devono essere rispettate le disposizioni nazionali e le circolari prefettizie in materia di propaganda elettorale.
In caso di posizionamento davanti ai portici comunali, dovrà essere lasciato libero uno spazio per il transito dei pedoni.
10. Durata dell'occupazione
La durata dell’occupazione di ogni singola postazione è fissata, di regola, in una giornata e può essere concessa all’interno della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 23.00. La concessione decade automaticamente alla scadenza e può essere rinnovata presentando una nuova domanda.
11. Limiti e responsabilità
In tutte le aree concesse non è ammessa amplificazione di suono o voce a mezzo di impianti di amplificazione sonora o megafoni. E’ fatta salva la possibilità in capo al funzionario apicale del servizio competente di negare o revocare la concessione dell’area per esigenze istituzionali dell’Amministrazione, per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblico decoro, o a seguito di comportamenti che abbiano causato legittime proteste da parte dei cittadini.
Fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti o violazioni di altre norme o disposizioni regolamentari, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in difformità a quanto contenuto nelle presenti disposizioni o in eventuali disposizioni aggiuntive contenute nella concessione, il Comune dispone l’ordine di ripristino del suolo e, in caso di inosservanza, la rimozione dell’occupazione.
Il Comune mantiene il diritto a rivalersi sul concessionario per qualsiasi atto, compiuto da lui o dagli utenti, che abbia comportato un danno ai beni comunali. Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti dei banchetti.
12. Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente atto si rimanda al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle relative concessioni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 88 del 28.12.2010 e successive modificazioni e, per quanto attiene alla specifica disciplina elettorale, alle “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e alle ulteriori disposizioni emanate per la singola consultazione dalla Prefettura a mezzo di verbali, protocolli o atti comunque denominati.
Parte seconda: comizi elettorali
1. Ambito di applicazione
Il presente atto disciplina le concessioni all’occupazione di aree pubbliche e sale comunali per comizi da parte di gruppi politici durante il periodo elettorale, che decorre dalla data di indizione dei comizi fino al venerdì antecedente alla data della votazione.
2. Concessione
La concessione all'occupazione o all’utilizzo della sala è oggetto di provvedimento espresso del funzionario apicale dell’Area servizi al cittadino o del dipendente incaricato, sentita la polizia locale. Il concessionario è il soggetto politico rappresentato dalla persona fisica incaricata di presentare la domanda.
3. Spazi destinati ai comizi
Gli spazi destinati ai comizi elettorali sono i seguenti:
- Piazza Libertà;
- Parco Togliatti;
- Parcheggio di via Guarno ang. Via Fossa;
- Piazza Lieto Pezzi/Largo Tre Giunchi (Villanova);
- Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 (compatibilmente con la rassegna cinematografica e con le esigenze dell’ufficio elettorale);
- Sala delle Colonne presso Centro sociale Amici dell’Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx x. 00;
- Sala Oriani e/o manica lunga dell’ex convento di San Xxxxxxxxx con salette Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx x. 00;
- Sala azzurra del Palazzone - Piazza Lieto Pezzi n. 2 (Villanova).
Su richiesta, potranno altresì essere concesse le xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx base alla disponibilità.
Altri luoghi potranno comunque essere individuati al fine di garantire la massima libertà di espressione delle forze politiche, previo assenso degli uffici competenti e della polizia locale per quanto riguarda possibili intralci al traffico o ad altre attività presenti.
4. Contenuto della domanda
La domanda deve essere redatta su apposito modulo o form online e deve contenere tutti gli elementi utili all’identificazione:
a) del gruppo politico che intende effettuare l’occupazione;
b) dell’area o sala che si intende occupare, con possibilità di indicare un’alternativa in caso di maltempo;
c) dello scopo e delle modalità dell’occupazione;
d) della durata dell’occupazione, con precisa indicazione di giorni e orari.
5. Termine di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata dal decimo giorno lavorativo antecedente la data richiesta. Eventuali domande presentate prima di tale termine, verranno equiparate alle domande presentate il decimo giorno lavorativo antecedente.
Dalla data di ricevimento della domanda, l'ufficio preposto provvede, di norma, a concedere l'occupazione entro 2 giorni lavorativi, termine entro il quale potranno essere esaminate ulteriori richieste sulla base dei criteri sotto descritti.
6. Parità di accesso e domande concomitanti
Qualora pervengano, in tempo utile per l'esame dell'ufficio competente e quindi entro l’adozione del provvedimento di concessione, una o più richieste concomitanti per lo stesso spazio, l’ufficio concederà più occupazioni ripartendole in diverse fasce orarie, in accordo con i richiedenti.
In caso di mancato accordo sulle fasce orarie si procederà in base ai seguenti criteri:
a) criterio temporale, basato sul giorno di effettiva ricezione della domanda, anche a mezzo mail/PEC o servizio online;
b) criterio della rotazione, per cui si darà priorità di utilizzo alla forza politica (o candidato Sindaco in caso di elezioni comunali) che nella singola campagna elettorale da più tempo non ha utilizzato lo stesso spazio per un comizio elettorale;
c) sorteggio.
7. Durata del comizio
Il comizio potrà essere svolto in una fascia oraria tra le 10.00 e le 23.30. I tempi potranno essere contingentati a un massimo di 90 minuti in caso di concomitanza di richieste per lo stesso spazio.
8. Attività ulteriori
Per ogni attività ulteriore da effettuarsi in occasione del comizio (musica, somministrazione cibo e/o bevande) gli organizzatori dovranno rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive e agli altri enti eventualmente competenti.
9. Limiti e responsabilità
Durante i comizi è vietata la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda di qualsiasi tipo da parte di forze politiche diverse da quelle organizzatrici. E' altresì vietata, nella stessa sede del comizio da parte di altre forze politiche, ogni forma di corteo, parata o utilizzo di altoparlanti su mezzi in movimento.
E’ fatta salva la possibilità in capo al funzionario apicale del settore competente di negare o revocare la concessione dell'area o della sala per esigenze istituzionali dell’Amministrazione, per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblico decoro, o a seguito di comportamenti che abbiano causato legittime proteste da parte dei cittadini.
Fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti o violazioni di altre norme o disposizioni regolamentari, per le concessioni di spazi o sale realizzate in difformità a quanto contenuto nelle presenti disposizioni o in eventuali disposizioni aggiuntive contenute nel provvedimento, il Comune dispone l’ordine di ripristino dell'area e, in caso di inosservanza, la rimozione dell’occupazione.
Il Comune mantiene il diritto a rivalersi sul concessionario per qualsiasi atto, compiuto da lui o dagli utenti, che abbia comportato un danno ai beni comunali. Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale nelle ore assegnate.
10. Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente atto si rimanda al Regolamento per la concessione temporanea all'utilizzo delle sale pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2016 e, per quanto attiene alla specifica disciplina elettorale, alle “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e alle ulteriori disposizioni emanate per la singola consultazione dalla Prefettura a mezzo di verbali, protocolli o atti comunque denominati.