PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI EX ART. 12 LEGGE 241/1990
COMUNE DI SANT’OLCESE SETTORE SOCIO SANITARIO E CULTURALE
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI EX ART. 12 LEGGE 241/1990
APPROVATO CON ATTO DEL C.C. 35 DEL 29/7/2015
Sostituisce il regolamento approvato con atto del C.C. n. 57/1992, come modificato con atto del C.C. n. 15/2010.
PARTE I PATROCINIO COMUNALE
ART. 1
Oggetto
Per Patrocinio si intende una forma di riconoscimento mediante la quale l’Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad una iniziativa di importanza sociale, culturale, turistica, sportiva, scientifica, solidaristica, meritevole di apprezzamento per le sue finalità e che abbia particolare significato o sia di rilevante interesse per il territorio.
Trattandosi di riconoscimento simbolico non comporta, necessariamente, la contestuale erogazione economica da parte del Comune.
Art. 2 Beneficiari
In base al principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, il Patrocinio viene riconosciuto e concesso nel caso di svolgimento da parte di un soggetto terzo di un’attività rientrante tra le finalità che l’Amministrazione intende promuovere nell’interesse della collettività.
Possono richiedere il Patrocinio:
1) Associazioni del territorio comunale, che perseguano scopi di carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, turistico, scientifico, solidaristico senza fini di lucro, che risultino regolarmente iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni;
2) Enti, Istituzioni, Fondazioni, Università, Associazioni di interesse regionale o nazionale e altri Enti no profit, e per iniziative già patrocinate da altri Enti Pubblici.
3) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
4) Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgano al di fuori di esso, solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o n promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
5)
Art. 3
Requisiti per la concessione
Il Patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
1. Contribuiscano alla crescita culturale, ambientale, turistica, sportiva, sociale, economica della comunità territoriale;
2. Valorizzino l’immagine del territorio e la promozione dei suoi prodotti tipici;
3. Garantiscano la più ampia partecipazione della cittadinanza;
4. Non abbiano finalità lucrative
Art. 4
Limiti alla concessione del Patrocinio
Il Patrocinio comunale non sarà concesso:
a) Ad iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o di impresa;
b) Ad iniziative di carattere politico/partitico;
c) Ad iniziative promosse da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
d) Ad iniziative contrastanti o palesemente non coincidenti con l’attività istituzionale del Comune;
e) Ad iniziative che incidono negativamente sull’immagine dell’Amministrazione comunale;
Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non incide nella valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
Art. 5 Modalità di rilascio
La domanda per l’ottenimento del patrocinio deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa prevista;
Il Sindaco, previo esame istruttorio da parte del settore interessato, sentita la Giunta, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.
L’ottenimento del patrocinio autorizza il beneficiario ad utilizzare lo stemma comunale su tutto il materiale pubblicitario, sul quale dovrà essere evidenziata la dicitura “con il patrocinio del Comune di Sant’Olcese”.
L’Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione dell’iniziativa patrocinata.
Art. 6 Patrocinio e altri benefici
La Giunta comunale, tenuto conto del particolare rilievo dell’iniziativa, dei costi necessari all’organizzazione, dei benefici derivanti alla popolazione, può concedere, unitamente al patrocinio altre agevolazioni quali:
1. Contributi economici
2. Utilizzo di strutture e attrezzature comunali
3. La collaborazione del personale comunale
4. Esenzione o riduzione di alcuni obblighi tributari quali l’imposta sulla pubblicità, i diritti per le pubbliche affissioni, tassa occupazione suolo pubblico
PARTE II
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 7 Principi generali
Con il presente regolamento si intende:
* attuare il principio secondo il quale le funzioni del Comune possono essere esercitate anche attraverso la promozione e il sostegno delle autonome iniziative dei cittadini e delle loro associazioni;
* stabilire i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti o di benefici economici a soggetti giuridici e fisici, pubblici e privati, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della
Legge 12 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto delle vigenti normative in materia di anticorruzione, trasparenza e obblighi di pubblicità e diffusione a carico delle Pubbliche Amministrazioni.
Il presente regolamento sostituisce, integralmente, i precedenti regolamenti per l’erogazione di contributi, sussidi, sovvenzioni e ausili finanziari di cui alle deliberazioni del C.C. n. 57/1992 e n. 15/2010 che devono intendersi, pertanto, abrogati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 8
Tipologia dei benefici economici
I contributi e i benefici economici a favore di soggetti giuridici pubblici e privati, sono così articolati:
a) Sovvenzioni : nel caso in cui il Comune si faccia interamente carico dell’onere economico derivante da una attività svolta da altri soggetti ma che si iscriva nell’indirizzo programmatico dell’Amministrazione comunale;
b) Contributi: nel caso in cui il Comune eroghi provvidenze economiche di natura occasionale o continuativa, dirette a sostenere solo parzialmente le spese derivanti da attività ritenute valide e congrue rispetto agli indirizzi programmatici dell’Ente;
c) Vantaggi economici: nel caso in cui il Comune consenta la fruizione gratuita, occasionale e temporanea, di propri beni mobili e/o immobili, consenta la collaborazione di propri dipendenti o conceda servizi gratuiti o tariffe agevolate per l’espletamento di attività ritenute di pubblico interesse.
d) Xxxxxxx e ausili finanziari: interventi a carattere socio assistenziale volti a rimuovere gli ostacoli che condizionano il normale e dignitoso svolgimento del vivere quotidiano di individui o nuclei familiari;
e) Prestazioni agevolate: quando il Comune eroga i benefici sotto forma di sgravio, totale o parziale, dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relativi ai servizi gestiti da altri Enti Pubblici e/o da privati.
Art. 9 Esclusioni dal regolamento
Non ricadono nella disciplina del presente regolamento:
1. i sussidi e le prestazioni di cui ai punti d) ed e) del precedente art. 8, in quanto soggetti alle norme dello specifico regolamento per “L’accesso alle prestazioni sociali agevolate in base all’ISEE “;
2. Le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 8 in favore di società e associazioni sportive, in quanto erogazioni disciplinate da specifico regolamento per la “gestione del servizio sportivo”;
3. I benefici economici erogati a seguito di accordi convenzionali;
4. I trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per attività, servizi o iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
5. I trasferimenti per l’esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi, pubblici o privati, per ragioni di convenienza ed economicità tecnica e/o organizzativa.
Art. 10 Destinatari dei benefici
La concessione dei benefici economici di cui al precedente art. 8, è disposta dall’Amministrazione comunale in favore dei seguenti soggetti giuridici:
1. Enti Pubblici, comprese le Università, per attività che comportino benefici per la comunità locale e/o realizzate mediante preventivi accordi di programma o protocolli di intesa;
2. Associazioni, regolarmente iscritte all’Albo Comunale, che svolgano iniziative di specifico e particolare interesse per la comunità territoriale;
3. In casi particolari e adeguatamente motivati, la concessione di contributi economici può essere disposta al fine di concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, solidaristici, culturali ed economici.
Art. 11 Presentazione delle istanze
Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere sia un concorso da parte dell’Ente alle spese ordinarie di funzionamento, sia un contributo alla realizzazione di specifiche iniziative.
Le domande di contributo, indirizzate al Sindaco, devono pervenire al protocollo del Comune entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande devono contenere:
• La denominazione o ragione sociale del soggetto richiedente e il nominativo del legale rappresentante;
• Il numero di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
• Copia dell’ultimo bilancio di esercizio corredato da sintetica relazione sulle attività espletate nell’arco dello stesso. La presentazione della citata documentazione a corredo della domanda, è obbligatoria per quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
• Se il contributo è richiesto a sostegno di specifiche iniziative, allegare breve relazione illustrativa che descriva l’attività, le finalità della stessa, le modalità di finanziamento.
Art. 12 Criteri di concessione
La Giunta comunale, entro il 30 giugno di ogni anno (o entro un mese dall’approvazione del bilancio nel caso non fosse ancora stato approvato in tale data) , in funzione della disponibilità di risorse finanziarie e del numero di domande pervenute, stabilisce i criteri per l’attribuzione dei benefici economici, tenuto conto dei seguenti indirizzi generali:
1) Assenza di fini di lucro;
2) Rilevanza e significatività dell’attività statutaria e/o della specifica iniziativa in relazione all’utilità sociale, solidaristica, culturale, ambientalistica, sportiva, turistica, economica;
3) Conformità con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale;
4) Valenza e ripercussione territoriale;
5) Entità di eventuali finanziamenti da parte di altri Enti Pubblici;
6) Per lo stesso soggetto, nell’arco della stessa annualità, i contributi a sostegno dell’attività ordinaria e quelli per specifiche iniziative non sono cumulabili;
7) La partecipazione del Comune in qualità di promotore o patrocinante dell’iniziativa costituisce titolo preferenziale per la concessione del contributo.
Ai sensi delle vigenti normative in materia di trasparenza e anticorruzione, i beneficiari dei contributi economici dovranno presentare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della richiesta, un rendiconto documentato dell’attività/iniziativa, nel quale risulti chiara la modalità di utilizzo del finanziamento ricevuto. La mancata presentazione del rendiconto è motivo di esclusione in caso di ulteriori richieste di benefici economici negli anni successivi.
Art. 13 Istruttoria
Le richieste di cui al precedente art. 11 sono assegnate, per la relativa istruttoria, al responsabile del settore socio sanitario e culturale.
In base ai criteri deliberati dalla Giunta comunale di cui al precedente art. 12, il responsabile, entro i 20 giorni successivi alla data della deliberazione, adotta il provvedimento per l’assegnazione dei contributi ai beneficiari ammessi.
Il responsabile dovrà informare, per iscritto, i soggetti eventualmente non ammessi a beneficiare del contributo, specificandone le motivazioni.
Art. 14 Interventi straordinari
Per le iniziative e le manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, la Giunta comunale può valutare, di volta in volta, in deroga ai tempi stabiliti nel presente regolamento, l’opportunità di riconoscere benefici economici emanando appositi indirizzi al responsabile incaricato.