Contract
Disciplinare per la pianificazione del suolo pubblico per dehors ex artt. 158 e 163 del Testo Unificato delle Entrate Tributarie
Art.1 Finalità
Le finalità del presente disciplinare sono:
- stabilire criteri, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione dell’occupazione del suolo pubblico nel territorio comunale di Acqui Terme con dehors ;
- definire i caratteri qualitativi dei dehors, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l’ambiente urbano;
- disciplinare sotto il profilo quantitativo l’occupazione del suolo e la realizzazione di attrezzature speciali collegate ai bar, ai ristoranti e alle strutture turistico ricettive.
Art. 2 Ambiti di applicazione
Il presente disciplinare si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all’esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.
Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale, di cui all’art. 8 del presente Regolamento, si applicano anche ai dehors installati su suolo privato ma visibili da spazi pubblici.
Art. 3 Aspetti Normativi
Le strutture precarie c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico - edilizi. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria a seguito di emanazione di un condono edilizio statale.
La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali e a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.
Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, il manufatto principale deve essere conforme alle norme igienico sanitarie vigenti ed adeguato all’implementazione dell’ulteriore recettività prevista ai sensi del DPGR 2/R del 3 marzo 2008. Qualora i requisiti igienico sanitari non siano conformi, l’adeguamento strutturale deve essere realizzato precedentemente all’allestimento del dehors.
Qualora all'interno di queste strutture vengano installati impianti sonori, deve essere presentata una valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. n. 15 del 2001.
Art. 4 Criteri di occupazione
Nel rilascio dell’autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevalgono le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.
Art. 5 Prescrizioni generali
I bar, i ristoranti e le strutture turistico ricettive alberghiere di cui alla L.R. 04/03/1982 n. 11 (alberghi e residence) presenti sul territorio comunale di Acqui Terme, in base ai parametri del presente disciplinare, possono realizzare attrezzature accessorie, sul suolo pubblico o privato, come meglio definite all’articolo 2, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d’ambito.
Le attrezzature devono:
Ł essere costituite da strutture completamente smontabili e amovibili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico;
Ł avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
Ł essere realizzate preferibilmente entro le proiezioni ortogonali dell’esercizio pubblico di cui sono pertinenza.
Ł il rapporto di occupazione Rc a livello di spazio pedonale prospiciente il fabbricato, ovvero a livello unitario di slargo o piazzetta, non deve superare il 25%.
All'interno del dehors, sedie e tavolini devono sempre essere distribuiti con ordine e tenuti puliti. La struttura non può essere adibita ad altri scopi, quali ricovero attrezzi e/o materiali.
Art. 6 Criteri di Collocazione
Il dehors deve, di norma, come previsto dagli art. 4 e 5, essere installato in posizione prospiciente all’esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
In particolar modo devono essere osservati i seguenti criteri di collocazione:
Ł il dehors non deve costituire ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
Ł l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
Ł nell'installazione del dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro ed il dehors stesso, che di norma, non deve essere inferiore a metri 2,00. Può fare eccezione il caso in cui il dehors venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a m 2,00.
Quando sussista l’esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a m 1,20.
Ł Il dehors che occupi parte della carreggiata destinata alla circolazione veicolare deve essere munito di adeguata segnalazione.
Ł Non è consentito installare dehors o parti di esso se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli ad eccezione di quelle sottoposte a transito limitato.
Ł Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori del servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso
Ł A partire dal 1/10/2008, nelle aree monumentali e di rilevante interesse storico/architettonico, ovvero: all’interno del Teatro Romano in P.zza Cazzulini e del Teatro Verdi di P.zza Conciliazione, all’interno dell’edicola della Bollente, sulle aree prospicienti le chiese cittadine all’interno del Bird Garden, sulle fontane delle Ninfee.
Art. 7 Tipologie
I dehors devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l’ambiente circostante. Di conseguenza essi devono essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni.
Eccezionalmente i dehors possono essere completati da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti mobili autoportanti vetrate, a delimitazione dell’area di occupazione, di altezza non superiore a m.1.50, nonché da strutture precarie, metalliche o lignee, costituite da montanti verticali che ne consentano la copertura, delimitate, al massimo su tre lati, da fioriere, parapetti, ringhiere, pareti mobili autoportanti vetrate.
È vietata l’installazione, anche temporanea, all’interno dei dehors di macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.
Art. 8 Materiali
I materiali degli elementi costituenti i dehors devono essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:
a) Coperture: devono essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell’esercizio, di dimensioni contenute, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura devono essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori devono essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, escludendo tonalità sgargianti o vivaci. Non sono consentite scritte pubblicitarie sulle coperture estranee alla denominazione dell’esercizio.
Deve essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
b) Tavolini e sedie: sono tassativamente escluse le materie plastiche bianche e/o pubblicizzate
c) Pedane e pavimentazioni a raso. Si intendono materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni possono essere a raso o sopraelevate (pedane).
Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).
Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.
È vietata ovunque e in ogni caso la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagevoli. È vietata inoltre la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.
E’ vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.
Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell’area data in concessione.
La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle devono essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico- gassoso dell’apparato radicale.
Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere
architettoniche. L’eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all’interno dell’area occupata.
Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non può avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive. Per la predisposizione delle stesse si raccomanda l’uso di parquet e nell’eventualità di rivestimenti della pedana (moquette o materiali diversi dal legno) i colori devono essere accordati con quelli dei materiali dell’intorno.
d) Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne devono avere una altezza massima di mt. 1,50 e essere in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli. Le tamponature devono essere di materiale trasparente plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano.
e) Fioriere ed elementi di delimitazione: devono essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d’arte.
f) Tende a sbraccio. Devono essere costituite da uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all’esterno degli esercizi commerciali, di norma privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.
Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza. Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.
L’occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell’esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell’amministrazione dello stabile.
Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura dei marciapiedi.
Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiedi non deve essere inferiore a mt. 1,20.
E’ sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.
Nelle nuove costruzioni le tende devono essere collocate negli spazi all’uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.
Nelle costruzioni esistenti:
a) ovunque sia possibile le tende, sia aperte che chiuse, devono essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina;
b) ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15);
c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Nelle aree e negli edifici vincolati queste possono essere concesse previo benestare dell’Ente preposto al vincolo;
d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.
L’altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Può essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.
Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.
E’ consentita la pubblicità, previo parere del Settore Urbanistica, limitatamente al nome e/o al logo dell’esercizio sulle mantovane; nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, detta pubblicità, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.
Durante i periodi di chiusura dell’attività, le tende solari non devono essere aperte.
La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l’esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.
Possono essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio.
Nel centro storico si privilegiano colori tradizionali quali la gamma dei colori terrosi dall’avorio al ruggine. Le tende possono essere in tinta unita o rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni possono essere richieste su indicazione o previo accordi con l’Amministrazione Comunale (Settore Urbanistica).
g) Coperture a capanno. Sono strutture costituite da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.
Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l’apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.
L’occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell’esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell’Amministrazione dello stabile; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 2,00. Valgono inoltre le prescrizioni di cui al precedente art. 6.
Nel caso in cui l’occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
Le coperture a capanna devono prevedere:
Altezza misurata alla linea di gronda: massimo m 2,50 – minimo m 2,20. Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: minimo m 2,00.
Altezza misurata alla linea di colmo: massimo m 3,80.
Le coperture a capanno non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, le eventuali recinzioni devono essere trasparenti.
Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l’infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l’utilizzo di fioriere non piantumate.
Salvo indicazioni specifiche del Settore Urbanistica le strutture devono essere costituite da: sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;
tessuto: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio; colori: nel centro storico si limita alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, tinta unita o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori. Differenti colorazioni possono essere richieste su indicazione o previi accordi con il Settore Urbanistica
d) la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.
h) Coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione. Sono strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell’edificio di pertinenza.
La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:
1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.
La struttura a doppia cappottina si presenta con due soluzioni:
1. con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).
La struttura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni:
1. a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.
Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l’apposizione di teli laterali di chiusura.
Trattandosi di strutture autonome, di norma l’occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con il Settore Urbanistica, possono collocarsi rasente ai muri o a parti porticate; non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d’intralcio al passaggio pedonale.
Per occupazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non deve interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori devono distanziarsi di almeno m 0,50 dal tronco degli stessi.
Per occupazioni nei parchi e nei giardini la struttura deve essere posta ad una distanza minima di m 2,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.
Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, distanze, modalità di posa, pubblicità, materiali e colore, valgono le disposizioni che precedono per le coperture a capanno.
Nel caso in cui l’occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
i) Strutture a padiglione temporanee con possibilità di chiusura stagionale. Sono strutture composite da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse lungo il perimetro da superfici rigide e trasparenti in concomitanza nei mesi più freddi.
E’ vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell’edificio di pertinenza.
Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall’edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.
Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 1,20 metri di larghezza a partire dall’edificio.
Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e/o a traffico limitato e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.
Nel caso trattasi di pareti porticate, con esclusione degli edifici vincolati ex D.Lsg.490/1999 e degli edifici classificati 1a dal PRG (spesso coincidenti) e per i quali non sono ammesse alterazioni di sorta, possono essere previsti dehors in aderenza al portico a condizione che il manufatto o fronteggi un singolo arco di portico o nel caso che le dimensioni siano tali da occupare più archi (comunque limitatamente al singolo edificio) si adotti una soluzione a moduli base corrispondenti ai singoli occhi e collegati tra loro attraverso moduli di raccordo dimensionati sulla partitura del portico stesso, sia esso ad archi o architravato, su colonne o pilastri.
Nel caso in cui l’occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all’architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; la struttura preferibilmente metallica, deve risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno; in casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel
presente regolamento per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con il Settore Urbanistica per le coperture, nell’ambito del centro storico, sono da privilegiare materiali quali il rame, il piombo, le leghe di zinco, il vetro; per quanto riguarda il colore sono consigliati il verde bottiglia, il rosso amaranto o l’antracite, con finiture in colore oro, giallo, nero, rosso; nelle restanti zone della città materiali e colori, vanno considerati in rapporto all’edificio di pertinenza e all’ambiente circostante.
Considerato che il dehors con possibilità di chiusura è allestito in previsione di un utilizzo anche nel periodo invernale, si ritiene di norma preferibile la sua collocazione in contiguità con l’esercizio di appartenenza. Nei casi in cui questo non sia possibile per la presenza di marciapiedi non traslabili o di spazi porticati, sono ammesse strutture non strettamente contigue seppure fronteggianti l’esercizio di appartenenza.
Poiché il dehors surroga di fatto la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti igienici delle superfici e, in particolare, di pavimenti costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabili. Non sono ammissibili pavimenti che presentino discontinuità, ovvero rivestiti di moquette o altro materiale che faciliti l’assorbimento della sporcizia o della polvere.
Per quanto riguarda i requisiti di aerazione ed illuminazione dei locali esistenti ed autorizzati ai quali viene addossato il dehors, si devono comunque assicurare quelli minimi previsti dal vigente Regolamento Edilizio comunale. L’addossamento dei dehors all’esercizio non deve occludere le superfici finestrate della cucina e di servizi igienici fatto salvo il caso in cui la finestra non sia apribile e il servizio sia dotato di areazione meccanica.
Nel caso di attività di ristorazione, i dehors non costituiscono ampliamento dell’esercizio, ma sistema che favorisce la fruibilità degli esercizi per gli utenti;
nel caso di nuovi esercizi, la loro superficie deve essere considerata e quindi regolamentata in funzione della superficie di cucina;
Per i nuovi esercizi di ristorazione, autorizzati successivamente all’adozione di questo provvedimento, la superficie di questi è tenuta presente, unitamente a quella della sosta interna, per la determinazione della superficie delle cucine secondo i seguenti parametri:
− cucina 20 mq. ogni 50 posti,
− incremento superficie di cucina pari a 0,25 mq. per ogni posto ulteriore (in sala interna e
dehors),
− superficie posto sosta. 1,20 mq per posto
j) Riscaldatori: per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben aerati (portici o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).
Gli irradiatori di calore devono essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi devono essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, deve essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.
k) Luci ed impianto elettrico: l’eventuale illuminazione notturna deve essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione >= IP 55. Deve essere presentata copia della “dichiarazione di conformità”, rilasciata ai sensi della Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l’obbligo, anche la certificazione relativa alla “messa a terra “ del dehors. Nel centro storico non è ammesso l’uso di tubi fluorescenti.
Eventuali corpi illuminanti ad integrazione delle strutture definite nei punti che precedono (recinzioni, coperture a capanno, padiglioni, ecc) devono essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non disturbi con la percezione dell’ambiente circostante e non prevalga sull’illuminazione pubblica.
La posa dell’impianto elettrico è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
I faretti a parete devono essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell’immobile, inoltre devono essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a 2 per vetrina e non devono sporgere oltre m.0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiedi e non devono avere una sporgenza superiore a m.0,60 e altezza superiore a m 2,20
Le soluzioni progettuali alternative di cui al precedente comma sono attentamente valutate dalla Commissione Edilizia, con particolare riguardo alle motivazioni e ai particolari costruttivi forniti.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.
Art. 9 Orari
I dehors possono essere accessibili al pubblico:
fino alle ore 02.00 nei giorni venerdì, sabato, prefestivi e festivi. fino alla ora 01.00 dal lunedì al giovedì
Nel caso in cui al loro interno si svolgano degli intrattenimenti musicali dal vivo, questi possono protrarsi:
fino alle ore 01.00 nei giorni venerdì, sabato, prefestivi e festivi. fino alle ore 00,00 dal lunedì al giovedì
Se l'orario dell'esercizio pubblico è differente rispetto all'orario di autorizzazione del dehors, gli avventori devono sgombrare quest'ultimo, che deve essere smontato, nel senso che tavoli e sedie devono essere rimossi e riposti in luogo non visibile al pubblico.
Art. 10 Xxxxx arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti la struttura autorizzata.
Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvedono a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le prescrizioni impartite dall'Uffici Tecnico.
Art. 11 Autorizzazione – Modalità di Richiesta
Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Settore Urbanistica.
Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio deve presentare all’ufficio preposto, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:
• I dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale;
• L’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
• L’entità ( espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
• L’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
• La descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
• L’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.
Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.
Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.
relazione tecnica;
fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors deve essere posizionato;
nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata di uso pubblico;
(nel caso di rinnovo dell'autorizzazione) copia di avvenuto pagamento dell’imposta per l’occupazione, della tassa per lo smaltimento rifiuti e dell’eventuale canone concessorio relativi agli anni precedenti.
polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), prestata a favore del Comune di Acqui Terme, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato.
Il dehors autorizzato deve essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di fiere o manifestazioni cittadine, nonché qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.
In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già autorizzato, è sufficiente presentare dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, corredata della fotografia dello stesso, se non già prodotta, e dalle ricevute dei pagamenti effettuati.
Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors deve essere rimosso dal suolo pubblico e l’area deve essere ripristinata e ripulita in ogni parte.
Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d’arte sono oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvedono sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.
Art. 12 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors
L’autorizzazione e’ inoltre revocabile quando:
a) non vengano rispettate le previsioni di cui al presente disciplinare
b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
c) la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;
d) qualora l’occupazione sia causa provata di disturbo alla quiete pubblica
Nei casi previsti dal presente comma 1), la revoca dell’autorizzazione non da’ diritto alla restituzione, anche parziale, dell’importo pagato.
Nei casi previsti dal precedente comma 1) la revoca dell’atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.
La revoca dell’autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con proprio apposito provvedimento motivato.
Art. 13 Istruttoria
Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 11, il Responsabile formula all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’Amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti
pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
Art. 14 Conclusione del procedimento
Il Responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall’ufficio competente o dal Concessionario del servizio di riscossione, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota deve fare parte integrante del provvedimento, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97.
Art. 15 Rilascio dell’autorizzazione
Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
• Marca da bollo
• Spese di sopralluogo
• Deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall’occupazione di suolo pubblico)
• Pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche
L’entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Settore Urbanistica, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche e comunque da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1500,00. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.
Art. 16 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - Rinuncia
L’Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.
Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all’art. 14, comma 2.
Art. 17 Decadenza
Il mancato utilizzo dell’autorizzazione accordata entro il termine di 60 giorni dalla data prevista per l’occupazione comporta la decadenza del diritto ad occupare.
Dell’avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all’interessato, mediante comunicazione scritta del Dirigente del Settore Urbanistica.
Art. 18 Sanzioni
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, con l’eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da €. 103,00 a €. 516,00 con l’osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/81.
Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria autorizzazione, perché trattasi di dehors mai autorizzato, non rimosso a seguito di revoca o non rimosso allo scadere dell’autorizzazione, sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all’importo del canone dovuto, irrogata dal Funzionario responsabile dell’Ufficio competente dell’Amministrazione comunale.
Art. 19 Norma Transitoria
Tutti i dehors già installati, seppur in forza di regolare autorizzazione, allo scadere di questa e, comunque, non oltre il 31/12/2008 dall’approvazione del presente disciplinare, dovranno uniformarsi alle soprastanti disposizioni.
Testo
CONVENZIONI REP. N. 8199/2003 E N. 8543/2005 PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI - DISPOSIZIONI IN MERITO