ACCORDO IN MATERIA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (DLgs 81/08)
ACCORDO IN MATERIA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (DLgs 81/08)
Elezione degli RLS
I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono eletti ai sensi delle norme di legge in vigore da parte di tutti i lavoratori presenti in FBK alla data dello svolgimento delle elezioni. Le elezioni devono essere convocate almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato dei RLS. I candidati saranno indicati dalle Rappresentanze Sindacali. Possono essere candidati solo i lavoratori con un Contratto di Lavoro di durata almeno pari al mandato dei RLS. Sono incompatibili con le funzioni di RLS le figure di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP).
Numero degli RLS
Sono stabiliti n.4 RLS in funzione delle attività attualmente presenti in FBK e del numero dei lavoratori al 31.12.2018. Annualmente sarà verificato il numero di lavoratori e qualora il medesimo risultasse superiore a 1.000 il numero di RLS sarà incrementato secondo quanto previsto dalla normativa.
Nel caso gli RLS dovessero risultare assenti per un periodo superiore ai 6 mesi, o in caso di dimissioni, si provvederà a indire una nuova elezione al fine di integrare il numero degli RLS salvo surroga del primo dei non eletti da parte dei rappresentanti sindacali. La formazione avrà luogo dal momento della presa d’incarico.
Ambiti di competenza degli RLS
Considerate le attività presenti in FBK, nonché i rischi ivi presenti, al fine di garantire un’efficace rappresentatività, si rende necessaria la divisione funzionale in due ambiti (macro-aree):
- area Laboratori e officine;
- area Uffici e Servizi (con rischio prevalente video terminali).
Durata in carica degli RLS
La durata in carica degli RLS è di 4 anni. Alla scadenza del mandato sono indette nuove elezioni per il rinnovo di tutti i membri, anche di quelli successivamente subentrati.
Diritti e attribuzioni degli RLS
Per l’esercizio dei propri diritti l’RLS si avvale di quanto stabilito dalla normativa (art 50 D. Lgs 81/08) di seguito riportata:
…………………………………………………………….(omissis)
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 DLgs 81/08;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 D. Lgs 81/08;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 D. Lgs 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell’articolo 50 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Tutte le comunicazioni e consultazioni di cui sopra avverranno attraverso sistemi di posta certificata.
Formazione
Come stabilito nell’art 37 del DLgs 81/08 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Oltre a quanto sopra stabilito, agli RLS saranno aumentate le ore per la formazione iniziale, fino ad un totale di 36 ore (di cui 20h sui contenuti minimi e 16h sui rischi specifici).
Tali attività di formazione, nonché altre attività programmate o approvate/autorizzate dal Datore di Lavoro o suo delegato sono considerate normale attività lavorativa e non comportano oneri economici per il lavoratore.
Il Rappresentante dei lavoratori può partecipare a attività di formazione esterne, a proprie spese (anche per eventuali costi di partecipazione o trasporto), anche se non programmata o autorizzata dal DL utilizzando:
- permessi personali
- ferie
- ore di recupero
- ore di permesso retribuito previsto per gli RLS
Permessi
Secondo quanto previsto dall’art 50 comma 2 del D.lgs 81/08 l’RLS deve disporre di tempo necessario per l’esercizio delle sue funzioni.
Le ore di permesso per ogni Rappresentante dei lavoratori sono portate fino ad un totale di 68 ore/anno, l’utilizzo di tali permessi vanno:
a) comunicati al proprio responsabile di Unità;
b) comunicati al delegato/incaricato del datore di lavoro entro le 48 h successive all’utilizzo, salvo casi di forza maggiore.
Il delegato del datore di lavoro provvederà a tenere aggiornato il conteggio delle ore usufruite. Non rientrano nelle ore di permesso le ore utilizzate per l’espletamento delle attività istituzionali.
Spese viaggio
Vengono rimborsate le spese di viaggio per le attività svolte in qualità di Rappresentante dei lavoratori e per l’esercizio di funzioni istituzionali.
Inoltre per lo svolgimento di tali attività è possibile utilizzare l’auto di servizio, previa autorizzazione.
Le spese di viaggio sostenute per la partecipazione ad attività esterne sono a carico del lavoratore.
Rendicontazione
Il datore di lavoro o suo delegato provvederà a rendicontare le ore di permesso e di attività istituzionale degli RLS.
A tal fine gli RLS rendicontano al datore di lavoro o suo delegato le ore di lavoro allo scopo utilizzate.
Utilizzo materiali e attrezzature
Gli RLS nello svolgimento delle proprie funzioni possono, se concordato con il Datore di lavoro o suo delegato, utilizzare attrezzature e strumenti presenti in FBK.
FBK deve mettere a disposizione su richiesta motivata da parte dei singoli rappresentanti, materiale informativo in materia nonché eventuali dispositivi di prevenzione e protezione.
Comunicazione all’INAIL
Non appena eletti i nuovi rappresentanti i loro nominativi sono comunicati all’INAIL come prevede il D. Lgs. 81/08. a cura del Datore di lavoro o suo delegato.
Garanzia e tutela degli RLS
Gli RLS non possono subire pregiudizi a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Obblighi degli RLS
Gli RLS nell’esercizio delle proprie funzioni sono tenuti a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e del segreto in ordine alle informazioni contenute nei documenti messi a loro disposizione, e relativamente ai processi lavorativi o programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del mandato.
Trento, 2 aprile 2019
Per la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxx FIRMATO IN ORIGINALE
I delegati interni:
Xxxxxxx Xxxxxxx (CGIL) FIRMATO IN ORIGINALE
Xxxxxxx Xxxxxxxx (C.I.S.L.) FIRMATO IN ORIGINALE
Xxxxxxxxx Xxxxx (U.I.L) FIRMATO IN ORIGINALE