REGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Nell’ipotesi in cui sia prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.
Art. 2 - Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;
b) i dati identificativi di colui che, nel caso di persone giuridiche o enti, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte, nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 3°.
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dati identificativi di professionisti e/o di persone di fiducia che, se necessario, assisteranno la parte nel procedimento;
c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione, nel solo caso si tratti di mediazione facoltativa o c.d. delegata.
e) in caso di domanda di mediazione congiunta, l’indicazione del nominativo di un Mediatore, scelto tra quelli inserti negli elenchi dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM).
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell’ODM con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’ODM o in forma libera. Le parti possono depositare domande congiunte.
5. La parte che aderisce alla proposta di mediazione può estendere l’oggetto della domanda ad ogni altra questione, connessa a quella prospettata dal richiedente, purché vertente su diritti disponibili e nei limiti di cui all’art. 36 c.p.c.
6. La sottoscrizione della domanda e dell’adesione alla proposta di mediazione devono essere corredate di copia di documento d’identità in corso di validità.
7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Art. 3 - La segreteria
1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’astratta ammissibilità di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto e al valore della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria forma, per ogni procedimento, un fascicoletto contrassegnato dal medesimo numero d’ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.
3. La Segreteria verifica
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, la Segreteria dell’ODM tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
4. Il Direttore dell’ODM designa il Mediatore incaricato, e fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione della parte richiedente, diversa richiesta dell’aderente, diverso accordo tra le parti o per motivate esigenze organizzative.
La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
b) all'altra o alle altre parti:
- la domanda di mediazione ed il Regolamento di mediazione dell’ODM, nonché le indennità dovute ed i termini di pagamento delle stesse;
- il nominativo del Mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 7 giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l’incontro avrà luogo, anche se l’altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare;
c) alla parte istante la risposta della parte convocata.
La Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10.
5. Il Responsabile dell’ODM dichiara concluso il procedimento, e la Segreteria ne dà notizia alle parti, ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione, qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
6. Nei casi di cui al comma precedente, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di mancato svolgimento della mediazione.
7. Il Mediatore può dichiarare concluso il procedimento, e la Segreteria ne dà notizia alle parti:
- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda, salvo espressa diversa volontà delle parti;
- qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio e di almeno la metà di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento.
8. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto, salvo il disposto dell’art. 10, comma 5:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
9. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di Mediatori, limitandosi, se del caso, a mettere a disposizione l’Elenco.
10. I dati raccolti nello svolgimento dell’attività dell’ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del d. lgs. 196 del 2003.
11. Al termine della procedura, presso la Segreteria saranno conservati in ogni fascicolo solamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali attestanti le presenze o le assenze alla sedute di mediazione, il verbale di accordo o di mancato accordo; tutti gli eventuali allegati o documenti prodotti verranno restituiti alle parti che li hanno depositati.
Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM, o in altro luogo nella disponibilità dell’ODM, espressamente individuato.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Direttore dell’organismo.
Art. 5 - Designazione e funzioni del Mediatore
1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. Il Direttore dell’ODM designa il Mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. Gli elenchi dei Mediatori sono pubblici e disponibili presso la sede dell’ODM, ed eventualmente anche pubblicati sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, o sul sito web dell’ODM.
4. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, l’ODM provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di turnazione (ordine alfabetico a partire da lettera estratta, vedasi art. 12 Statuto) e disponibilità, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Il Mediatore al momento dell’iscrizione nell’Elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il Mediatore deve prontamente corrispondere ad ogni richiesta dell’ODM.
6. Il Mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell’incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. L’ingiustificato rifiuto dell’incarico comporta le conseguenze previste nell’art. 11 dello Statuto dell’ODM.
7. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro Mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più Mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore.
1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia o abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti o taluna di esse, salvo espresso assenso concorde delle medesime;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio, associato, ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.
2. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori e con le parti che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Il Mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione, non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore, o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato, a quello trattato in mediazione.
4. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
5. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice etico dell’ODM.
Art. 7 - Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell’arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate.
7. Il Mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
8. Il Mediatore non è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza solo in caso di:
a) sussistenza di un obbligo di legge in tal senso;
b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità fisica di una persona;
c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a un procedimento penale.
9. Documenti e informazioni che sarebbero altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito della procedura di mediazione.
Art. 8 - Procedimento di mediazione
1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Al procedimento le parti partecipano personalmente, salvo casi di necessità adeguatamente motivati; in tali casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte, munito di idonea procura e dei necessari poteri.
2. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione. Il Mediatore, qualora ne ravvisi l’opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.
3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti del disposto dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/ 2010.
7. Il Mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico, del buon costume e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
10. Agli incontri di mediazione possono partecipare, quali tirocinanti, mediatori iscritti in elenchi di organismi di mediazione accreditati ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3, lett. B, d. m. n. 180 del 2010, come modificato dall’art. 2 d. m. n. 145 del 2011.
Art. 9 Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
d) quando le parti dichiarino al Mediatore di non voler proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla
sospensione o cancellazione dell’ODM. In mancanza di designazione ad opera delle parti, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento, ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
Art. 10 - Indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 d. lgs n. 28/2010.
2. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, oltre IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro.
4. Le spese di mediazione sono dovute, nella misura indicata nella Tabella allegata al presente regolamento, tutte oltre IVA, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
5. Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, nella misura di almeno la metà dell’indennità astrattamente prevista come da tabella di cui sopra, senza gli aumenti previsti dall’art. 16 comma 4 D.M. 180/10.
In caso di mancato pagamento, l’incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa. In ogni caso il saldo, comprensivo degli eventuali aumenti come infra determinati, deve comunque essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l’ODM non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione, positivo o negativo che sia.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.00,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta diverso da quello indicato dalle parti o individuato dall’ODM, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7. Si considerano come importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è pari ad € 40,00. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. L’indennità dovuta è aumentata di un quarto in caso di conclusione dell’accordo ed è aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore.
E’ facoltà dell’ODM aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
Gli aumenti delle indennità sopra previsti si cumulano tra loro.
9. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità di mediazione praticate, sulla base, e nel rispetto ove inderogabili, di quelle fissate per legge, ed eventualmente la percentuale di riparto delle stesse con i Mediatori.
10. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura prevista, condizionatamente all’effettivo incasso delle indennità da parte dell’ODM.
Art. 11. Adempimenti e responsabilità delle parti
1. Sono di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’ODM;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, (in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità);
- l’indicazione degli esatti recapiti dei soggetti cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante (art. 8, comma 1);
- le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’ODM o al Mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
- il rispetto degli obblighi e delle previsioni di cui al d. lgs. n. 56 del 20/2/2004.