FORNITURA A “MISURA” DI 160.000 SMARTCARD A MICROCHIP CONTACTLESS CALYPSO (BIP) DI CUI 140.000 SMART CARD BIP, 10.000 SMART CARD BIP EDISU POLITECNICO E
FORNITURA A “MISURA” DI 160.000 SMARTCARD A MICROCHIP CONTACTLESS CALYPSO (BIP) DI CUI 140.000 SMART CARD BIP, 10.000 SMART CARD BIP EDISU POLITECNICO E
10.000 SMART CARD BIP EDISU UNIVERSITÀ DI TORINO. CIG: 93405566A6
Contratto di Fornitura a “misura” (Allegato B)
TRA
il Committente 5T S.r.l., con sede in Torino, 10152 x.xx Novara 96, Codice Fiscale 06360270018, legalmente rappresentata dal direttore dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
di seguito “5T”
E
xxxxxxx, Codice Fiscale/ P.Iva xxxxxxx rappresentata da xxxxxx, nella qualità di Rappresentante dell’Impresa
di seguito “Fornitore” di seguito collettivamente “Parti”
si conviene e stipula quanto segue
1. Valore degli allegati
Gli allegati formano parte integrante del Contratto.
2. Definizioni
Ai fini del presente Contratto si intende per:
I. Contratto: l’accordo stipulato da 5T ed il Fornitore per regolare il rapporto giuridico tra le Parti.
II. Fornitore: soggetto esecutore della fornitura regolata dal presente Contratto;
III. Smartcard BIP: smartcard a microchip contactless le cui caratteristiche sono definite nella specifica tecnica contenuta nel documento “Specifica tecnica della smartcard BIP” allegata al presente Contratto come Allegato A1;
IV. Smartcard EDISU: smartcard a microchip contactless denominata “Smart card unificata Sistema Universitario Piemonte”, le cui caratteristiche sono definite nella specifica tecnica contenuta nel documento “Specifica tecnica della smartcard EDISU BIP” allegata al presente Contratto come Allegato A2;
V. Parti: 5T S.r.L. e il Fornitore collettivamente
VI. Responsabile del Procedimento (RUP): soggetto nominato da 5T ed investito dei compiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
3. Oggetto del Contratto
La fornitura a “misura” di complessive massimo presunte n. 160.000 smartcard a microchip contactless Calypso, di cui n. 140.000 Smartcard BIP, le cui caratteristiche sono definite nella specifica tecnica denominata “Specifica Tecnica della smartcard BIP” (allegato A1) e n. 20.000 Smartcard EDISU, le cui caratteristiche sono definite nella specifica tecnica denominata “Specifica Tecnica della smartcard EDISU BIP” (allegato A2), da effettuarsi nei modi e termini indicati ai successivi articoli 4, 5, 6.
4. Durata del Contratto. Termini di consegna
Relativamente alla fornitura di Smartcard BIP indicate al precedente punto 3, 5T, in funzione delle proprie esigenze, richiederà la fornitura di una parte delle carte complessive con tranches minime di numero non inferiore a 20.000 unità.
La richiesta sarà effettuata a mezzo modulo di ordine per il quantitativo di volta in
volta necessario. Il modulo sarà inviato via PEC.
I termini di consegna, per ciascuna delle richieste parziali di fornitura, sono tassativamente i seguenti, nell’interesse di 5T s.r.l. e dei suoi clienti:
- entro e non oltre 70 giorni solari e consecutivi dall’emissione dell’ordine.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore per eventuali sospensioni causate da:
• difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della manodopera;
• disposizioni o richieste di Autorità, Enti, Organi Sindacali, relative all’amministrazione delle maestranze, alle dotazioni e all’organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull’esecuzione del lavoro, a provvedimenti e predisposizioni antinfortunistiche;
• difficoltà di reperimento e ritardo di consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d’opera e delle attrezzature, anche per difetti di fabbricazione.
Il periodo di durata della fornitura in oggetto è di mesi 36 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del Contratto tra le parti, o dalla data di notifica del primo ordine. È fatta salva, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di esigere l’attivazione della fornitura antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni d’urgenza e in presenza dei presupposti di legge.
5. Modalità di consegna
La consegna deve essere effettuata presso 5T, xxxxx Xxxxxx 00, 00000, XXXXXX, al piano terra dello stabile, in corrispondenza dell’ufficio deputato a magazzino. Salvo diverse indicazioni tempestivamente comunicate da 5T a mezzo fax, la consegna deve avvenire nel seguente orario:
• dal lunedì al giovedì 9,00 -12,30 14,30 -17,00
• al venerdì 9,00 -12,30 14,30 -16,00
• sabato e festivi esclusi, salvo diversa indicazione di 5T
Contestualmente al recapito delle Smartcard, il Fornitore dovrà consegnare l’elenco su supporto elettronico (file batch di produzione) dei numeri di serie (serial number) attribuiti alle Smartcard consegnate, così come specificato negli Allegati A1 e A2.
Il Fornitore dovrà altresì predisporre, su eventuale richiesta da parte di 5T, un file batch relativo all’intera fornitura richiesta, così come specificato negli Allegati A1 e A2.
6. Conformità della fornitura alle Specifiche tecniche della smartcard (Allegati A1 e A2). Verifiche di conformità. Accettazione.
La fornitura è affidata ed accettata da 5T solo se effettuata dal Fornitore nella piena, assoluta ed inderogabile osservanza delle norme di qualsivoglia natura e fonte dedotte e risultanti dalle Specifiche tecniche della smartcard (Allegati A1 e A2).
- Prima verifica di conformità. Controllo a campione Smartcard
Al ricevimento delle Smartcard, 5T procederà ad un primo controllo a campione delle confezioni originali.
Nel caso in cui le Smartcard esaminate non risultino, all’esame visivo, in tutto o in parte conformi al layout grafico approvato (grafica layout, loghi), 5T ne darà comunicazione al Fornitore per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del suddetto controllo visivo a campione.
Il Fornitore è obbligato a ritirare immediatamente le partite respinte da 5T anche se le stesse sono state tolte dalla confezione originale.
Eventuali ritardi nel ritiro delle Smartcard respinte sono a rischio del Fornitore e, quindi, senza alcuna responsabilità a carico di 5T per ulteriori degradi che le stesse potessero subire.
- Seconda verifica di conformità. Verifica conformità tecniche
5T procederà altresì entro 60 giorni dalla fornitura a verificare la conformità tecnica delle Smartcard alle Specifiche Tecniche di cui agli allegati A1 e A2.
Tutte le Smartcard verranno provate tramite apposita apparecchiatura automatica che ne testerà le funzionalità di base relative alla comunicazione carta lettore.
Nel caso in cui:
(i) si rilevassero percentuali di errore (scarto) maggiori o uguali al 5‰ (cinque per mille), l’intera partita di Smartcard sarà rifiutata ed il Fornitore la dovrà interamente sostituire entro e non oltre il termine tassativamente fissato nell’interesse di 5T di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di esito negativo dei test;
(ii) si rilevassero percentuali di errore (scarto) inferiori al 5 ‰ (cinque per mille), il Fornitore dovrà sostituire le sole Smartcard difettose entro e non oltre il termine tassativamente fissato nell’interesse di 5T di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di esito negativo dei test.
5T darà comunicazione al Fornitore del verificarsi della condizione sopra indicata ai punti (i) e (ii) per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei test che hanno avuto esito negativo, fornendo anche un report dei risultati.
5T consentirà al Fornitore di poter accedere al proprio ambiente di test per tutte le verifiche necessarie.
Per entrambe le casistiche di cui sopra, le Smartcard saranno ritirate presso la sede di 5T a cura, spese e rischio di trasporto del Fornitore (ivi comprese le spese di imballo, trasporto e dogana - andata e ritorno). Sarà altresì a cura, spese e rischio di trasporto del Fornitore (ivi comprese le spese di imballo, trasporto e dogana – andata e ritorno) la consegna delle nuove Smartcard presso la sede di 5T.
Se dovessero emergere in fase di test delle differenze rispetto alla revisione 3 di Calypso, considerate marginali da 5T per le applicazioni BIP, le stesse verranno considerate non bloccanti ai fini dell’accettazione delle Smartcard.
Qualora intervengano in corso di fornitura modifiche ai processi produttivi, equipaggiamenti, componenti e materiali usati nella produzione delle Smartcard, il Fornitore si obbliga a darne comunicazione per iscritto a 5T entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalle intervenute modifiche.
L’approvazione definitiva della fornitura avverrà solo a seguito di esito positivo della procedura di verifica di conformità descritta e pattuita nel presente articolo.
Sino a quando tutte le Smartcard consegnate non saranno perfettamente funzionanti, il Fornitore non potrà pretendere il pagamento della fornitura.
7. Malfunzionamenti in corso d’uso. Verifiche congiunte.
Nel caso in cui, pur avendo superato le preventive verifiche di cui al precedente art. 6, si verificassero malfunzionamenti delle Smartcard nel normale uso da parte degli utenti finali, rendendo le Smartcard inutilizzabili sui sistemi di lettura/scrittura implementati per il BIP, il Fornitore si obbliga a supportare 5T, e se necessario i system integrator dei vari bacini BIP, nella diagnosi, investigazione, testing e nella risoluzione di difetti.
Fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al seguente art. 12 e delle garanzie previste al successivo art. 14.
8. Documentazione del prodotto
Unitamente alle Smartcard, il Fornitore deve consegnare la seguente documentazione:
• specifica tecnica (data sheet) completa dei disegni costruttivi relativi all’inlay;
• indicazioni e caratteristiche dei materiali utilizzati per la produzione (materiale plastico, antenna, etc.);
• indicazioni dei prodotti di base utilizzati per l'assemblaggio;
• tipologia del chip-set utilizzato;
• sistema operativo utilizzato.
9. Prezzo della Fornitura
Il presente contratto è da intendersi come contratto a “misura” il cui importo massimo presunto è pari a Euro , IVA esclusa corrispondenti a:
- € 0,xx a singola carta per ciascuna delle n. 140.000 Smartcard Card BIP massime presunte
- € 0,yy a singola carta per ciascuna delle n 20.000 Smartcard Card EDISU massime presunte.
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, con il prezzo convenuto si intendono in particolare comprese e compensate:
a) tutte le spese di trasporto sino alla consegna così come stabilito dall’art. 4;
b) tutte le eventuali spese per ripristini e/o modifiche e/o sostituzioni e quanto altro si rendesse necessario a seguito della verifica di conformità;
c) tutte le spese per gli eventuali resi delle Smartcard, ai sensi dell’art. 5, ivi compresi trasporto e imposte, e nessuna eccettuata;
Il Fornitore dà atto che le obbligazioni che egli assume nel presente Contratto sono state da lui valutate ed offerte sulla base degli elementi funzionali e prestazionali a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi; pertanto riconosce che il corrispettivo della Fornitura, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Fornitore sosterrà per realizzare la fornitura a perfetta regola d’arte nei tempi contrattualmente definiti, restando a totale carico del Fornitore ogni maggiore spesa ed alea.
Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate durante la durata del contratto.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 5T da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza del presente articolo.
10. Pagamenti
Alla consegna delle Smartcard, come previsto nell’articolo 5 del presente contratto, 5T nella persona
del Responsabile del Procedimento autorizzerà il Fornitore all’emissione della fattura.
Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso
.
La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è
Il Fornitore deve comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla variazione stessa.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.
Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le fatture emesse a 5T S.r.l. nell’ambito del suddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. 17 ter DPR 633/72, con conseguente versamento diretto dell’IVA da parte di 5T all'Erario.
11. Garanzia definitiva
L’operatore economico aggiudicatario fornisce a 5T garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 c.1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in forma di Fidejussione bancaria o Assicurativa allegata al Contratto, a valersi sino ai 12 mesi successivi alla conclusione del medesimo.
La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento da parte della Società di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 5T.
5T ha altresì il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno della Società; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori della Società addetti all'esecuzione dei servizi.
5T può, infine, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori della Società addetti all'esecuzione dei servizi.
La Società è tenuta, ad eventuale richiesta di 5T, a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
12. Penali
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di ogni singola partita secondo quanto definito nel presente contratto, per cause imputabili al Fornitore, sarà applicata una penale di 67 Euro/giorno.
La penale sarà dovuta anche in caso di ritardo nella sostituzione delle Smartcard difettose nei modi e tempi previsti al precedente art.7.
Il ritardo rispetto alla data di consegna, anche se dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall’obbligo di pagamento della sopraindicata penale.
L'ammontare sarà dedotto dal pagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Fornitore, questi sarà tenuto a corrispondere a 5T la penale dovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo PEC o raccomandata A.R.
Resta inteso che qualora le penalità superino il 10% dell’intero importo contrattuale, è facoltà di 5T di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Fornitore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.
Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano produrre ritardi nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà farne denuncia per iscritto documentata, entro 5 giorni solari dall’accadimento e non oltre i termini di consegna, a 5T la quale, previo accertamento del caso, concorderà per iscritto con il Fornitore eventuali proroghe; in tal caso 5T non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi altra natura, che non sia l’esonero delle penalità.
Non sono previsti premi di accelerazione.
13. Codice etico di 5T
Il Fornitore dichiara di bene di aver preso visione del Codice Etico di 5T e che l’esecuzione del Contratto sarà conforme alle prescrizioni del suddetto Codice Etico.
14. Garanzia
Le Smartcard dovranno essere di nuova manifattura, prive di ogni sorta di residui di lavorazione e stampa, esenti da vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/o le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso a cui sono destinate.
Il Fornitore garantisce le forniture delle Smartcard esenti da qualsiasi difetto per 24 mesi dalla data di consegna.
La garanzia è operativa per tutti i vizi di prodotto, indipendentemente dalle verifiche di fornitura previste al precedente art. 6 e dagli oneri di sostituzione di ogni Smartcard difettosa nel suddetto art. 7 autonomamente previste e regolati.
La garanzia si intende totale, comprensiva di ogni onere, ivi compreso il risarcimento dell’eventuale danno, e deve considerarsi estesa ad ogni componente hardware e software.
Il termine per la denuncia dei vizi è convenuto in 6 (sei) mesi dal loro palesamento.
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per la diagnosi dei malfunzionamenti, che sarà condotta congiuntamente con 5T, che potrà avvalersi per tali attività anche di soggetti esterni.
I termini di garanzia decadono solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
▪ se le Smartcard hanno subito danni successivamente alla loro consegna da parte del Fornitore al Committente dovuti a inappropriata conservazione e/o trattamento o ad atti di vandalismo;
▪ se le Smartcard sono state esposte a condizioni anomale incluse condizioni meccaniche, elettriche e/o termiche non usuali.
15. Domicilio del Fornitore
Agli effetti contrattuali e giudiziali il Fornitore dichiara di eleggere domicilio legale presso la propria sede.
Presso il domicilio eletto, dovrà essere garantita la presenza di personale in misura tale da assicurare la pronta comunicazione ed intervento rispetto alle esigenze di 5T.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto saranno legittimamente poste in essere al domicilio eletto.
Nell’ipotesi in cui il domicilio debba mutarsi in pendenza del Contratto, il Fornitore dovrà avvisare 5T almeno 20 gg. prima del trasferimento comunicandogli ogni nuovo dato. In assenza di tale comunicazione nei termini indicati, ogni comunicazione inviata presso il precedente domicilio verrà ritenuta come conosciuta dal Fornitore.
16. Tutela di brevetti e privative
È fatta salva l’eventuale tutela di brevetti e diritti di privativa industriale.
5T è manlevata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in conseguenza delle attività del Fornitore.
Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle Smartcard oggetto della fornitura e dichiara che le stesse sono libere da vincoli o diritti a favore di terzi.
17. Obbligo di riservatezza
Il Fornitore dovrà garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi a 5T di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza della Fornitura, sia nel corso dell’esecuzione del Contratto, sia dopo.
La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà di 5T di risolvere il Contratto determinerà il diritto di 5T di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Fornitore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall’applicazione delle penali contrattuali.
5T avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuta indenne dal Fornitore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.
È vietata la copia e/o la divulgazione di dati di 5T senza autorizzazione della stessa.
18. Trattamento fiscale
Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di 5T.
Il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che la fornitura di cui al Contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e che essa riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.
19. Cessione del Contratto e cessione dei crediti
Non è ammessa la cessione del Contratto.
20. Modifiche al Contratto
Qualsiasi modifica al Contratto deve risultare da atto scritto.
21. Legge applicabile
Il Contratto è regolato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.
22. Giurisdizione e foro esclusivamente competente
Ogni controversia derivante dal Contratto e relativa alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva a decidere del Tribunale di Torino.
Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
23. Varie
Le eventuali spese per la registrazione del Contratto sono a carico del Fornitore.
24. Documenti da allegare al Contratto
È parte integrante e sostanziale del Contratto
Allegato A1 e A2 Specifiche tecniche delle smartcard Torino lì, ……………
5T S.r.l.
Il Fornitore
Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile si intendono espressamente approvati per iscritto, dopo attenta lettura i seguenti articoli: Art. 5 Modalità di consegna; Art. 6 Conformità alla Specifica tecnica della smartcard; Art. 7 Malfunzionamenti in corso d’uso. Verifiche congiunte; Art. 12 Penali; Art. 14 Garanzia; Art. 16 Tutela di brevetti e privative; Art. 21 Legge applicabile; Art. 22 Giurisdizione e foro esclusivamente competente.
Torino lì, ……………
5T S.r.l.
Il Fornitore