ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE “BANDI DI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE” TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE “BANDI DI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE” TRA
L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (nel seguito anche AgID) con sede in Roma, via Xxxxx 21, codice fiscale 97735020584, nella persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI con sede in
XXXX, Xxx XXXXXXXXXX 00/X, C.F. 80184430587, nella persona del Direttore Generale, Ing. Xxxxxxxx Xx Xxxx, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Accordo in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x
di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le "Parti" o singolarmente la "Parte"
Premesse
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che individua l’Agenzia per l’Italia Digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea” cVISTO, in particolare, la lettera d) dell’articolo 14-bis del succitato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in merito alla “predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 47 Agenda digitale italiana;
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i;
VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;
VISTO l’art. 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale, in particolare, attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale un ruolo peculiare e compiti specifici nella realizzazione di progetti che riguardano attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
VISTO il comma 2-bis del citato articolo 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
VISTO, altresì, l’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”, in base al quale le centrali di
committenza possono “aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;
TENUTO CONTO della comunicazione COM 799 del 14 dicembre 2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa», nella quale è proposto un approccio innovativo basato sull'integrazione degli strumenti per l'innovazione con gli appalti pre-commerciali;
VISTO il Protocollo d’intesa per l’attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica, sottoscritto in data 16 aprile 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) che, tra l’altro, individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale il soggetto attuatore del programma;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale del 4 ottobre 2021, che costituisce il Comitato di indirizzo istituito dall’articolo 4 del suddetto Protocollo d’intesa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 di approvazione del “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021” con cui si istituisce la Piattaforma per gli appalti di innovazione denominata “xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020 con cui è stato approvato il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022”, che individua nel programma “Smarter Italy” e negli appalti di domanda pubblica intelligente strumenti di innovazione sociale, di riduzione delle disuguaglianze e delle diversità;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale 2014- 2020”, nella versione adottata con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015, come anche nella versione adottata dalla stessa CE C(2020)8044 del 17 novembre 2020, che prevede negli Assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione mirate alla modernizzazione, trasparenza e semplificazione;
TENUTO CONTO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha realizzato nell’ambito del progetto
“Italia Login - la casa del cittadino” - finanziato a valere sulle risorse del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 - la piattaforma per gli appalti di innovazione, prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale promuove azioni di innovation procurement broker nei confronti del sistema pubblico supportando le amministrazioni che intraprendono progetti e acquisti di innovazione in coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA;
VISTA la direttiva sugli appalti pubblici 24/2014, che, al Considerando 47, nell’ottica di stimolo degli appalti innovativi evidenzia che “(...) Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l’innovazione. L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. (...)”;
VISTA la Comunicazione della CE recante “Orientamenti in materia di appalti per l'innovazione” del 18 giugno 2021 - C(2021) 4320 che evidenzia come l'espressione "appalti per l'innovazione" si possa riferire a qualsiasi appalto che presenti almeno uno dei seguenti aspetti: l'acquisto del processo di innovazione – servizi di ricerca e sviluppo – con risultati (parziali); l'acquisto dei risultati dell'innovazione;
CONSIDERATO che, in tale ambito le PPAA sono chiamate ad indicare innanzitutto le proprie esigenze ed incoraggiare le imprese e i ricercatori a sviluppare prodotti, servizi o processi innovativi che non esistono ancora sul mercato per rispondere a tali esigenze ovvero assumere il ruolo di utente pioniere e acquistare un prodotto, un servizio o un processo ancora sconosciuto al mercato e contraddistinto da caratteristiche fondamentalmente innovative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”;
VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera e), del predetto regolamento, che definisce le
competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
VISTO che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 84/2015 e dal relativo Decreto attuativo 23 aprile 2020, si occupa dei processi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella Giustizia, allo scopo di mantenere un elevato livello di qualità dei servizi offerti assicurandone affidabilità, efficienza e sicurezza;
CONSIDERATO che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, nel quadro delle proprie attività istituzionali cura, fra l’altro, in via esclusiva le procedure di acquisizione di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione; cura altresì le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture relativi all’impiantistica delle sale server d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione le acquisizioni di beni e servizi informatici relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dei relativi programmi complementari;
RAVVISATO l’interesse della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati a collaborare con l’Agenzia per l’Italia Digitale per la co-progettazione e l’attuazione collaborativa e associata di appalti per soddisfare i fabbisogni di innovazione individuati dalle crescenti richieste di innovazione digitale;
RAVVISATO l’interesse dell’Agenzia per l’Italia Digitale e della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati a collaborare nel raggiungimento di tali finalità comuni;
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Premesse e definizioni)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
a) “DGSIA”: la Direzione dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
b) “Agenzia”: l’Agenzia per l’Italia Digitale;
c) “Parti”: DGSIA e l’Agenzia;
d) “Accordo quadro o Accordo”: il presente Accordo di collaborazione;
e) “Piattaforma per il procurement di innovazione”: piattaforma prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022 per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
f) “Fabbisogno di innovazione”: un fabbisogno pubblico di innovazione che attraverso un significativo avanzamento tecnologico, indirizza un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o genera un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione;
g) “Appalto di innovazione”: appalto finalizzato all’acquisto di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne.
Art. 2 (Finalità e oggetto)
1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a potenziare la capacità della DGSIA di soddisfare i propri bisogni di innovazione con lo strumento degli appalti, nonché di contribuire a promuovere l’utilizzo degli appalti di innovazione nell’intero sistema pubblico.
2. Oggetto del presente Accordo è:
a. La valutazione e la individuazione dei fabbisogni di innovazione della DGSIA;
b. la definizione di iniziative per l’attuazione congiunta di uno o più Appalti di innovazione volti a soddisfare i fabbisogni di innovazione della DGSIA;
c. La cooperazione per il soddisfacimento degli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia di acquisti di beni e servizi informatici,
d. la definizione di prassi e strumenti per la digitalizzazione delle procedure di appalto di innovazione;
e. la definizione e realizzazione di un programma di formazione e sensibilizzazione del personale della DGSIA sul tema degli acquisti di innovazione.
Art. 3
(Modalità di attuazione degli appalti di innovazione)
1. Le modalità di attuazione congiunta degli appalti di innovazione di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del presente atto sono disciplinate mediante la successiva stipula di appositi Accordi esecutivi del presente Accordo Quadro.
2. Ciascun Accordo esecutivo dettaglia le condizioni di esecuzione dell’Appalto di innovazione e i correlati elementi tecnici ed economici.
3. Ciascun Accordo esecutivo definisce gli obblighi e i compiti in carico a ciascuna Parte e li esprime nella forma di “Matrice di assegnazione delle responsabilità” (RACI) o equivalente
4. La stipula di ciascun Accordo esecutivo avviene nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.
Art. 4
(Xxxxx e compiti delle Parti)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1 del presente Accordo:
a) la DGSIA svolge il ruolo del soggetto pubblico che esprime i fabbisogni di innovazione e, nell’attuazione congiunta di appalti, di stazione appaltante relativamente alle procedure di Appalti di innovazione;
b) l’Agenzia svolge l’attività di supporto specialistico per l’esecuzione degli Appalti di innovazione
2. I ruoli e i compiti delle Parti per ciascun Appalto sono specificati in dettaglio negli Accordi esecutivi di cui all’articolo 3 e nella relativa “Matrice di assegnazione delle responsabilità”, di cui si dà un formato di riferimento in Allegato A al presente Accordo
3. Per l’attuazione dell’Accordo le Parti mettono a disposizione:
a) risorse professionali per l’operatività delle attività oggetto della collaborazione, nel rispetto dei tempi e modi descritti negli Accordi esecutivi;
b) risorse e/o locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
c) servizi di comunicazione per la promozione delle attività di cui al presente Accordo e agli Accordi esecutivi.
4. L’Agenzia, inoltre, mette a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, la Piattaforma per gli appalti di innovazione (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, per lo svolgimento delle funzioni di innovation procurement broker e per l'attuazione degli Appalti di innovazione;
Art. 5 (Referenti)
1. Ciascuna delle Parti individua un referente per le attività di propria competenza, dando di ciò comunicazione all’altra Parte.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Art. 6
(Oneri economici e rendicontazione)
1. Gli oneri connessi alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, in quanto espressione dei compiti istituzionali delle Parti, sono a carico di ciascuna di esse.
2. Ciascun Accordo esecutivo quantifica eventuali ristori parziali dei maggiori oneri sostenuti da una delle due Parti, nonché le modalità di trasferimento di tali ristori tra una Parte e l’altra.
Art. 7 (Proprietà dei risultati)
1. Ciascuna delle Parti rimane esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e messo a disposizione per l’attuazione del medesimo.
2. La conoscenza tecnico-scientifica prodotta dalle attività poste in essere dalle Parti nell’ambito del presente Accordo è di proprietà dell’Agenzia e della DGSIA, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione e formazione delle attività oggetto della collaborazione. La pubblicazione dei prodotti, dei servizi e in generale dei risultati dell’attuazione del presente Accordo e di quelli esecutivi deve essere autorizzata dalla DGSIA in ragione della peculiarità e riservatezza delle tematiche oggetto degli stessi.
3. I diritti sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo condotte dai soggetti aggiudicatari dei bandi di domanda pubblica intelligente sono disciplinati da ciascun bando di gara affinché la DGSIA possa utilizzarli nell’ambito dei propri compiti. L’Agenzia assume l’onere di diffondere la conoscenza di quanto reso disponibile dalla DGSIA, anche attraverso la Piattaforma per gli appalti di innovazione.
4. La proprietà delle soluzioni innovative acquisite e la titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi alle soluzioni sviluppate al termine dell’esecuzione degli appalti è disciplinata da ciascun bando di gara.
5. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
6. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla
collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 8 (Durata)
1. Il presente Accordo ha una validità di 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso ed è prorogabile mediante comunicazioni formali trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti esclusivamente in forma scritta qualora siano considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi nonché dei propri compiti istituzionali.
Art. 9 (Recesso)
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto di tre mesi all’altra Parte, tramite posta elettronica certificata.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che detto recesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all’altra Parte e comunque alla realizzazione, di quanto previsto, fino a quel momento, da eventuali Accordi esecutivi in corso.
3. Qualora il recesso venga esercitato a seguito di impegni o obblighi assunti dall’Agenzia con terze parti in esecuzione del presente Accordo, il recesso avrà efficacia dopo l’esaurimento dei vincoli assunti dall’Agenzia in esecuzione dell’Accordo.
Art. 10 (Pubblicità)
1. Le Parti concorderanno, di volta in volta, i contenuti e le modalità di pubblicazione delle notizie relative a eventuali iniziative comuni svolte nell’ambito del presente Accordo.
Art. 11 (Riservatezza)
1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’altra Parte o le terze parti partecipanti ai bandi di domanda pubblica intelligente di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
Art. 12 (Informativa trattamento dati)
1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo è effettuato in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.
2. Con separato atto saranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Accordo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.
Art. 13
(Codice Etico e prevenzione della corruzione)
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti internet. Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.
2. Le Parti assicurano e garantiscono il pieno e assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
3. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e si impegnano, nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, ad operare in assoluta conformità ai principi di trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al medesimo Decreto. L’inosservanza di tale impegno di una Parte dà facoltà all’altra Parte di recedere dall’Accordo.
Art. 14
(Foro competente)
1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non si possano risolvere in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati Il Direttore Generale | Per l’Agenzia per l’Italia Digitale Il Direttore Generale |
Allegato A: Matrice “RACI” per l’assegnazione delle responsabilità
Gestione Operativa dell'Accordo | ||||||||
Fase | ID | Task | Descrizione Task | Input | Output | AgID | DGSIA | GdL |
Governance | A.1 | Preparazione Piano Esecutivo dell'appalto | I Referenti designati dall'Accordo (RdP nel seguito redigono ed aggiornano il Piano Esecutivo (PE). Il PE è lo strumento di project management per la gestione dei tempi, dei modi e delle risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo. | 1. Accordo | 1. Piano Esecutivo | |||
A.2 | Nomina del Gruppo di Lavoro | Al fine di garantire l’efficacia della gestione integrale dell'Accordo, le Parti nominano il Gruppo di Lavoro (GdL) misto con rappresentanti di entrambe. Il GdL ha il compito di supportare la gestione operativa dell'Accordo ed è coordinato dai Referenti delle Parti (RdP) come individuati nell’art. X dell’Accordo. | 1. Accordo fra le parti | 1. Costituzione del Gruppo di Lavoro congiunto | ||||
Qualificazione Fabbisogni | B.1 | Definizione degli obiettivi | Vengono stabiliti gli obiettivi del singolo fabbisogno e i criteri di soddisfazione dei fabbisogni. | 1. Fabbisogni selezionati | 1. Obiettivi del fabbisogno 2. Criteri di soddisfazione dei fabbisogni | |||
Procedure di gara | X.0 | Xx XX prende in carico le attività | La SA prende in carico le responsabilità che caratterizzano il processo di acquisizione dell'oggetto del fabbisogno in relazione agli ambiti di programmazione, affidamento, verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura. | 1. Accordo delle parti per il ruolo della XX | 0. Gestione procedura di gara | R | ||
C.2 | Individuazione del Responsabile del Procedimento | La SA nomina il RUP che assume la responsabilità di curare di gestire lo svolgimento delle procedure. | 1. Decisione della SA | 1. Nomina del RUP | ||||
C.3 | Definizione strategia di gara | Xxxxx scorta dell'analisi dei fabbisogni e degli obiettivi attesi, il RUP, con il supporto del GdL, elabora la Strategia di gara e stabilisce la procedura da adottarsi. | 1. Analisi del fabbisogno e degli obiettivi | 1. Strategia di gara, obiettivi strategici della gara | ||||
C.4 | Pubblicità della procedura | La SA publica l'avviso di Pre-Informazione in Gazzetta Ufficiale Europea e, nelle forme ed attraverso i canali adeguati, coinvolge il mercato ai fini del rispetto del principio di pubblicità. Inoltre, in base alla procedura adottata, la SA pone in essere, per tutte le fasi di gara, gli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 50/2016. | 1. Conoscibilità e formalizzazione della procedura | 1. Piano di pubblicità e relativa attuazione | ||||
C.5 | Consultazione Preliminare di Mercato | Preso atto delle strategie di gara, il RUP gestisce la "consultazione preliminare di mercato" nonché gli eventi collegati. | 1. Strategia di gara | 1. Gestione Consultazione Preliminare di mercato | ||||
C.6 | Preparazione documenti di gara | Il RUP, supportato dal GdL, prende atto delle risultanze della Consultazione Preliminare di Mercato e prepara la documentazione di gara relativa a ciascun fabbisogno. | 1. Esiti della Consultazione Preliminare di Mercato | - Allegati tecnici - Allegati specifici (es. gestione diritti industriali) - Bozza contratto - Criteri di valutazione delle offerte | ||||
C.7 | Pubblicazione del bando e comunicazioni | Il RUP procede con la pubblicazione della gara | 1. Approvazione e pubblicazione degli atti di gara | 1. Pubblicazione del bando 2. Ulteriori comunicazioni in base alla procedura adottata | ||||
C.8 | Gestione richieste di chiarimenti e ricezione offete | Il RUP riceve eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori di mercato partecipanti alla gara, elabora le risposte coinvolgendo, secondo necessità, gli uffici interni delle Parti che possono contribuire alla formulazione dei contenuti delle risposte. Comunica le risposte a tutti i partecipanti alla singola procedura di gara nei modi e nelle forme adeguate a garantire i principi del d.lgs. 50/2016. Il RUP riceve le offerte degli operatori economici | 1. Richieste chiarimenti da parte degli operatori economici | 1. Gestione risposte alle richieste di chiarimenti | ||||
C.9 | Nomina Commissione di Gara | La SA, successivamente alla ricezione delle offerte, nomina Commissione di Gara (CdG) ed ingaggia i commissari | 1. Ricezione delle offerte | 1. Nomina della CdG | ||||
C.10 | Analisi offerta | La CdG procede alla valutazione delle offerte; gestione di eventuali chiarimenti; predisposizione graduatorie ed elaborazione degli atti di aggiudicazione. Il RUP organizzaza e gestisce le sessioni pubbliche. La CdG propone aggiudicazione della gara al RUP per le successive determinazioni | 1. Nomina CdG 2. Offerte degli operatori commerciali | 1. Graduatoria di gara 2. Atti di aggiudicazione della gara 3. Proposta di aggiudicazione | ||||
C.11 | Aggiudicazione della gara | Il RUP prende atto delle risultanze della gara e dopo aver analizzato la proposta di aggiudicazione l'approva oppure la rimanda alla CdG con le proprie indicazioni. | 1. Proposta di aggiudicazione | 1. Approvazione proposta di aggiudicazione 2. Eventuali indicazioni sul prosieguo della gara | ||||
C.12 | Stipula Contratti | La SA e gli aggiudicatari procedono con la stipula dei contratti. | 1. Proposta di aggiudicazione gara 2. Bozze decontratti quadro e dei contratti esecutivi | 1. Contratti firmati | ||||
Esecuzione | D.1 | Nomina Direttore della esecuzione ed Esecuzione del contratto | La SA nomina il Direttore dell' Esecuzione (DE) del contratto che ha la responsabilità di monitorare che l’esecuzione dello stesso avvenga nel rispetto dell’oggetto contrattuale ovvero nei modi e nei tempi pianificati nel disciplinare di gara. Il DE redige il Report periodico dello stato di avanzamento del contratto e lo trasmette al RUP | 1. Contratti firmati | 1. Report periodico dello stato di avanzamento del contratto | |||
D.2 | Verifica dei risultati dell'appalto | Il RUP verifica i risultati di esecuzione dei servizi realizzati dai fornitori anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione che dovrà emettere. | 1. Verifica dei risultati di esecuzione | 1. Attestazione di regolare esecuzione | ||||
Pagamenti | E.1 | Pagamento fatture | Sulla scorta delle attestazioni di regolare esecuzione, si procede con il pagamento delle fatture. | 1. Attestazione di regolare esecuzione | 1. Pagamento fatture |
Lo schema individua le attività principali che costituiscono il ciclo di vita di un appalto di innovazione.
In ogni Accordo Esecutivo lo schema è applicato per formalizzare i compiti di ciascuna delle Parti, DGSIA ed AgID, nonché i compiti di un eventuale gruppo di lavoro congiunto che le Parti riterranno utile formalizzare.
Ciascuna casella dello schema individua il ruolo di ciascuna Parte e dell’eventuale gruppo di lavoro.
I ruoli di riferimento per la compilazione della matrice sono individuati nel seguito
R = RESPONSIBLE | E' colui che esegue il task |
A = ACCOUNTABLE | E' colui che è responsabile del risultato del task |
CR = CONSULTED REGIONE | E' colui che deve essere consultato prima della decisione e che emette un parere vincolante |
CA= CONSULTED AGID | E' colui che può essere consultato e che emette un parere non vincolante |
I = INFORMED | E' colui che deve essere informato relativamente ad una decisione |
S = SUPPORTS | E' Colui che fornisce supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della fase |
Le Parti adeguano lo schema della matrice e i ruoli in funzione delle specificità dell’appalto