ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990
Imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla base dell’autorizzazione n. 5 del 2012, rilasciata il 1
gennaio 2013 dall’AdE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0, protocollo n. 167908/2012. Totale € 1
ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990
tra
il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del (nel seguito indicato come "Politecnico"),
e
l’(Ente Pubblico) C.F. n. , con sede legale in , Via , rappresentato da
nato a il , domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in (nel seguito indicato come “Ente”),
congiuntamente anche indicati come le “Parti”;
Premesso che:
a. il Politecnico è un’istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
c. ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, “Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”;
d. l’(Ente Pubblico) ;
Visto:
a. l’articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall’articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n.
145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
1 valido solo per gli Accordi i cui oneri sono assolti dal Politecnico.
Considerato che:
a. il Politecnico può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo nel settore del ;
b. l’(Ente Pubblico) ;
c. le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente a ;
d. per favorire l’eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso, il Politecnico e l’(Ente Pubblico) intendono avviare una collaborazione, sia in attività di ricerca che di didattica, nell’ambito dell’Ingegneria e dell’Architettura, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e l’(Ente Pubblico), con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Finalità dell’Accordo
1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nel settore connesso a , con particolare riguardo a .
3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un’unità di intenti, l’obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica e nella didattica all’interno delle aree soprarichiamate e volte a diffondere la “cultura della ricerca” a beneficio della collettività.
Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell’attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicato all’articolo 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti
di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
a. condivisione di dati ed esperienze;
b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
3. Le Parti concordano altresì di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di .
Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
1. Nell’ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
a. promozione della formazione degli studenti degli Atenei attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico di Torino;
b. promozione della formazione attraverso corsi integrativi, corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale per architetti e ingegneri;
c. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia;
d. organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.
Articolo 4 - Accordi attuativi
1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.
Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico2
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Tecnico Scientifico, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto da: .
3. In attuazione degli obiettivi strategici della collaborazione, il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale, sia essa di ricerca che di didattica, pianificarne la realizzazione e monitorarne i processi esecutivi; dovrà altresì verificare i risultati conseguiti dalle singole iniziative e coordinare tutte le attività da avviare.
4. Sarà favorita dalle Parti la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico anche di rappresentanti di altre Istituzioni Pubbliche che, condividendone le finalità e dichiarando interesse alla collaborazione tra le due Istituzioni, possano contribuire fattivamente alla realizzazione delle attività condivise.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà inoltre avvalersi, per specifiche iniziative, del contributo di esperti del settore, invitati a partecipare alle riunioni con funzioni consultive. La partecipazione degli esperti alle riunioni del Comitato dovrà avvenire a titolo gratuito.
6. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato.
7. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato verranno stabilite dagli stessi, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx prima riunione.
Articolo 6 - Oneri finanziari
1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
Articolo 7 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca
1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l’opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l’utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d’ora a consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta
2 In alternativa:
Articolo 5 - Responsabili dell’Accordo
1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof. .
2. L’Ente indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dott. .
individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.
Articolo 8 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture
1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell’attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell’ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all’altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell’altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicato per iscritto.
Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 10 - Titolarità dei risultati
1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà
industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l’immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.
Articolo 12 - Durata
1. Il presente Accordo ha durata di anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
Articolo 13 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti,
elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
- Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Pubblico …
6. L’Ente Pubblico autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa tema oggetto della collaborazione e nominativo del contraente,
Articolo 15 - Legge applicabile e Controversie
1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
Articolo 16 - Firma digitale e Registrazione
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma, del
D.P.R. 26.04.1986, n. 131, ed articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.
3. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Politecnico di Torino, che la assolverà in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. 3
PER IL POLITECNICO PER L’(ENTE PUBBLICO)
IL RETTORE IL
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
( ) ( )
Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Oneri finanziari), 8 (Copertura assicurativa), 10 (Titolarità dei risultati), 11 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 12 (Durata), 13 (Riservatezza), 14 (Trattamento dei dati personali) e 15 (Legge applicabile e Controversie).
PER IL POLITECNICO PER L’ENTE
IL RETTORE IL
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx0 Dott.
( ) ( )
3 La formulazione del comma 2 è valida solo se l’imposta di bollo è assolta dal Politecnico. Se diversamente viene assolta dell’Ente Pubblico dovrà essere da quest’ultimo indicata la propria autorizzazione.