CAPITOLATO D’ONERI
Direzione Appalti Logistica e Attività Negoziali
CAPITOLATO D’ONERI
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LE SEGUENTI SEDI UNIVERSITARIE:
1. PALAZZO EX POSTE – LOTTO 1 – CIG 7034908DB8
2. PALAZZO ATENEO – LOTTO 2 – CIG 7034943A9B
3. PLESSI XXX.XX DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA - XXX.XX DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI – LOTTO 3 – CIG 0000000000
4. CAMPUS UNIVERSITARIO – LOTTO 4 - CIG 70349597D0
5. DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA – LOTTO 5 - CIG 7034964BEF
Approvato con delibere consiliari del 9/3/2017, del 19/5/2017, del 29/5/2017 e con D.D.G. n.
20/06/2017
627
del
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
X.xx Avv. Xxxxx XXXXX
DIRETTORE GENERALE
X.xx Avv. Xxxxxxxx XXXXX
Sezione Contratti e Logistica
U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture
X.xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, n° 1 (Palazzo ex Xxxxx, XX xxxxx) - 00000 Xxxx (Xxxxx) PEC : xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxxx.xx
C F. 80002170720 – P.I. 01086760723
INDICE
PREMESSE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
ART. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 4 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA
ART. 5 - CONSEGNA LOCALI ED AVVIO DEL SERVIZIO ART. 6 - AUTORIZZAZIONI E LICENZE
ART. 7 - AVVIAMENTO COMMERCIALE ART. 8 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI ART. 9 - ORARIO DI APERTURA/CHIUSURA
ART. 10 - INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
ART. 11 - LOCALI DESTINATI ALL’ESERCIZIO - MODIFICAZIONI DEL LOCALE ART. 12 - ONERI A CARICO DEL GESTORE
ART. 13 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – QUALITA’ DEL SERVIZIO ART. 14 - PREZZI
ART. 15 – CANONE CONCESSORIO ART. 16 - ISPEZIONI E CONTROLLI
ART. 17 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
ART. 18 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 19 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) ART. 20 - GARANZIE PER RESPONSABILITA’
ART. 21 – DEPOSITO CAUZIONALE ART. 22 - PENALITÀ
ART. 23 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 24 - FACOLTÀ DI RECESSO
ART. 25 - LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA ART. 26 - SPESE E TASSE
ART. 27 - CONTROVERSIE
ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO
ART. 29 - DISPOSIZIONI A GARANZIA DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 30 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
ART. 31 - ALLEGATI
PREMESSE
L’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, nel quadro delle iniziative volte ad offrire servizi all’utenza al fine di garantire le migliori condizioni di studio e di lavoro, ha indetto, ai sensi dell’ art. 164 del D.lgs. 50/2016 (di seguito denominato Codice, testo implementato e coordinato con il D.lgs del 19 aprile 2017, n. 56), una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar in alcuni locali universitari.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6, 10 e 10-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi fattori ponderali:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | ||||
OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO N° | Punti Wi 70/100 | |||
A | ALLESTIMENTO DEL LOCALE BAR | |||
A.1 | funzionalità globale dell’allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione del locale concessi | 3 | 17 | |
A.2 | comfort e fruibilità delle aree proposte per l’accoglienza degli utenti | 3 | ||
A.3 | caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali proposti per gli eventuali rifacimenti e/o rivestimenti di pareti, controsoffitti e pavimenti | 2 | ||
A.4 | dettaglio descrittivo dei criteri e delle soluzioni tecniche e impiantistiche proposte, anche in applicazione delle norme di sicurezza, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione e di condizionamento | 2 | ||
A.5 | caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità dei singoli elementi, attrezzature, proposti per l’allestimento del locale | 2 | ||
A.6 | caratteristiche tecniche, estetiche e di funzionalità delle attrezzature e macchine proposti per l’allestimento del locale | 2 | ||
A.7 | conformità all’identità visiva delineata per le strutture dell’Amministrazione nelle scelte inerenti i colori | 1 | ||
A.8 | cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi di esecuzione dei lavori e realizzazione dell’allestimento | 1 | ||
A.9 | soluzioni e accorgimenti tecnici da attuare nel corso dei lavori di allestimento per la minimizzazione delle interferenze con le attività istituzionali dell’Amministrazione. | 1 | ||
B | MODALITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE DEL SERVIZIO | 16 | ||
B.1 | programmazione e modalità operative per approvvigionamento degli alimenti e delle bevande | 3 | ||
B.2 | procedure e modalità operative per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande | 3 | ||
B.3 | procedure e modalità operative per la gestione degli alimenti residuati al termine della giornata lavorativa | 3 | ||
B4 | modalità operative per pulizia, sanificazione e disinfestazione delle superfici del locale, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature | 2 | ||
B.5 | modalità operative per la manutenzione di macchine e attrezzature e la gestione di guasti ed emergenze; | 1 | ||
B.6 | procedure e modalità operative per la gestione efficiente del servizio agli utenti e la limitazione delle code alla cassa e al banco | 1 | ||
B.7 | piano operativo da attuare in occasione di eventi, che possono comportare un forte incremento dell’utenza, quali, a titolo di esempio, convegni, riunioni, sessioni di laurea, cerimonie, etc.; | 1 | ||
B.8 | dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l’applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e l’applicazione del manuale HACCP. | 2 | ||
C | OFFERTA DI PRODOTTI E MENÙ | 12 | ||
C.1 | qualità e varietà dei prodotti proposti, anche in relazione alle marche maggiormente conosciute e consolidate | 3 | ||
C.2 | eventuale identificabilità e tracciabilità dei prodotti, in relazione al rispetto della tradizione italiana e locale e ai marchi di protezione (quali, a titolo di esempio, DOP, IGT, etc.); | 3 | ||
C.3 | qualità e varietà dei menù e degli snack proposti per la ristorazione veloce e l’asporto, anche in relazione ai diversi periodi stagionali | 3 | ||
C.4 | possibilità di ampia scelta fra prodotti freschi e menù per utenti con particolari esigenze alimentari (quali, a titolo di esempio, alimenti biologici, per celiaci, vegetariani, vegani, etc.). | 3 | ||
D | PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO (le eventuali migliorie saranno apprezzate e valorizzate con il relativo punteggio solo ove rappresentino un ampliamento/carattere migliorativo in termini oggettivi delle prestazioni previste dal Capitolato e non comportino costi per la stazione appaltante) | |||
D.1 | Proposte migliorative del servizio a beneficio degli studenti | 5 |
D.2 | Proposte migliorative del servizio a beneficio degli utenti dipendenti dell’Università | 5 | 10 | |
E | MODALITÀ DI GESTIONE E FORMAZIONE (oltre l’aggiornamento obbligatorio per il monte ore previsto da CCNL di riferimento) DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO | 5 | ||
E.1 | modalità organizzative per la turnazione e le sostituzioni del personale, volte a garantire la continuità e l’efficienza del servizio | 3 | ||
E.2 | descrizione del piano di formazione (oltre l’aggiornamento obbligatorio per il monte ore previsto da CCNL di riferimento) per il personale addetto al servizio, garantito dal concessionario sia nel periodo di start-up che per tutta la durata della concessione, con particolare riferimento alla percentuale di addetti formati, ai contenuti della formazione, al tempo dedicato, alle modalità di formazione, alle qualifiche dei formatori | 2 | ||
F | SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ E DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI | 5 | ||
F.1 | piano e modalità attuative per eventuali controlli microbiologici, da eseguire periodicamente a cura e spese del Concessionario | 2 | ||
F.2 | identificazione di specifici indicatori di qualità dei prodotti e del servizio, utilizzabili anche per l’attività di verifica dell’Amministrazione | 1 | ||
F.3 | previsione ed elaborazione di test o questionari, da somministrare periodicamente agli utenti, con relativa produzione di report di monitoraggio, utilizzabili anche per l’attività di verifica dell’Amministrazione; | 1 | ||
F.4 | proposte per la gestione dei reclami, anche tramite bacheca o bacheca virtuale o analoghe procedure, che consentano agli utenti di segnalare disservizi e/o avanzare suggerimenti. | 1 | ||
G | NUMERO ORE SETTIMANALI AGGIUNTIVE DI LAVORO | 5 | ||
Numero ore settimanali aggiuntive di lavoro offerte rispetto al monte ore minimo settimanale di lavoro garantito da Capitolato per il lotto di riferimento: Lotto n. 1 - BAR Palazzo ex Poste - monte ore settimanale minimo di lavoro garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180 Lotto n. 2 - BAR Palazzo Ateneo - monte ore settimanale minimo di lavoro garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180 Lotto n. 3 - BAR Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici - monte ore settimanale minimo di lavoro garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180 Lotto n. 4 - BAR Campus Universitario - monte ore settimanale minimo di lavoro garantito [(12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett) + (7 h * 3 n. min. addetti * 1 g – sabato –) ]: ore 201 Lotto n. 5 - BAR Dipartimento di Medicina Veterinaria - monte ore settimanale minimo di lavoro garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180 | ||||
OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N° | ||||
H | Importo mensile offerto, IVA esclusa, mediante rialzo percentuale praticato sul canone mensile di concessione posto a base di gara per il lotto di riferimento: Lotto n. 1 - BAR Palazzo ex Poste: € 1.845,00= IVA esclusa Lotto n. 2 - BAR Palazzo Ateneo: € 1.209,50= IVA esclusa Lotto n. 3 - BAR Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici: € 1.540,00= IVA esclusa Lotto n. 4 - BAR Campus Universitario: € 473,00=IVA esclusa Lotto n. 5 - BAR Dipartimento di Medicina Veterinaria: € 487,00=IVA esclusa | Punti Wi 30/100 | ||
La concessione è disciplinata:
1. dai principi generali delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
2. dall’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs del 19 aprile 2017 n. 56 e dalle altre disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per le parti espressamente richiamate;
3. dalla normativa di settore;
4. dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel X.X. 000/00, in quanto applicabili alla presente gara;
5. D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
6. D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii;
7. Legge n. 136 del 13/8/2010 contenente disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;
9. dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
10. dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara;
11. dalle condizioni generali e particolari dell’affidamento riportate nel presente Capitolato;
12. per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate, dalle norme del codice civile.
Nel testo del presente Capitolato valgono le seguenti definizioni:
1. per Concessionario si intende l'impresa aggiudicataria dell’affidamento in concessione del servizio;
2. per Responsabile del servizio per conto del Concessionario si intende il soggetto responsabile dell’organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato;
3. per Struttura si intende Dipartimento Didattico e di Ricerca/Dipartimento Amministrativo/Biblioteca/Sala Lettura;
4. per plessi si intende l’edificio/immobile o parte di esso;
5. per Responsabile di Struttura si intende il Direttore di Dipartimento Didattico o Amministrativo;
6. per Direttore dell’esecuzione del contratto (in seguito denominato D.E.C.) si intende il responsabile della corretta esecuzione del contratto per conto dell’Università (le sue funzioni sono dettagliate nell’art. 19 del presente Capitolato).
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l’Università degli Studi di Bari “Xxxx Xxxx” (in seguito denominata anche “Università”) e l’impresa concessionaria (in seguito denominata anche “Concessionario”) per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar - suddiviso in 5 lotti - presso le sottoelencate sedi universitarie:
• Xxxxx x. 0 - Xxxxxxx xx Xxxxx (Xxxx)
• Xxxxx x. 0 - Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxx)
• Lotto n. 3 - Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici (Bari)
• Xxxxx x. 0 - Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (Xxxx)
• Xxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx - Xxxx)
2. L’Università per l’esecuzione del servizio metterà a disposizione appositi locali ubicati all’interno delle predette sedi universitarie, come da planimetrie allegate al presente Capitolato:
a) Allegato 1) Planimetrie - Lotto 1 - Palazzo ex Poste
b) Allegato 2) Planimetrie - Lotto 2 - Palazzo Ateneo
c) Allegato 3) Planimetrie - Lotto 3 - Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici (Bari)
d) Allegato 4) Planimetrie - Lotto 4 - Campus Universitario (Bari)
e) Allegato 5) Planimetrie - Lotto 5 - Dipartimento di Medicina Veterinaria - Valenzano (Ba)
3. Il servizio consisterà:
a) (prestazione principale): attività di somministrazione e vendita di bevande, pasticceria, generi alimentari, etc.;
b) (prestazione secondaria):
- adeguamento, se necessario e previa approvazione da parte dell’Università, a cura e spese del Concessionario, degli impianti elettrici, idrici ed idraulici, ecc.;
- adeguamento del locale alla normativa vigente in materia;
- allestimento del locale, come da Offerta Tecnica, mediante fornitura di arredi e attrezzature utili all’esecuzione del servizio in questione;
- espletamento delle manutenzioni, pulizie ecc. atte alla migliore conduzione del servizio.
4. Il servizio di cui si tratta è rivolto essenzialmente alla popolazione universitaria composta soprattutto da studenti universitari e da personale docente e tecnico-amministrativo della stessa Università.
5. Il servizio potrà essere fruito, anche, da eventuali ed ulteriori avventori occasionali.
6. Per consentire agli operatori economici, interessati a partecipare alla presente gara, di effettuare una stima relativa al possibile volume di affari del servizio in argomento, si segnala che la consistenza numerica dell’utenza è riportata nella tabella sottostante:
CONSISTENZA NUMERICA DELL’UTENZA UNIVERSITARIA | |||||
Strutture Universitarie | Ubicazione | Consistenza numerica | |||
Studenti | Post Laureati | Personale Doc./Amm | TOTALE |
Palazzo ex Poste | P.zza Xxxxxx Xxxxxxxx, n° 1 – Bari (ingresso via Garruba, n, 1) | 310 | 00 | 200 | 510 |
Palazzo Ateneo | P.zza Xxxxxxx X – Bari (ingresso via Nicolai, n. 2) | 1.627 | 57 | 660 | 2.344 |
Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxx) | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – Bari | 5.923 | 24 | 181 | 6.128 |
Campus Universitario | Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxx | 9.838 | 245 | 825 | 10.908 |
Dipartimento di Medicina Veterinaria | Xxxxxx xxxx. xxx Xxxxxxxxxxx xx 0 - Xxxxxxxxx (Xxxx) | 1.093 | 229 | 137 | 1.459 |
7. I predetti dati, puramente indicativi, sono variabili nel tempo e, comunque, non costituiscono un minimo garantito.
8. Il Concessionario rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa in relazione ad eventuali contrazioni legate al numero di studenti iscritti addossandosi in via esclusiva il relativo rischio di impresa.
9. L’utilizzo del bar è facoltativo da parte della suddetta utenza e, pertanto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale scarsa o mancata utilizzazione da parte dell’utenza. L’Università, pertanto, non è responsabile degli effettivi introiti del gestore.
10.Non costituirà titolo per alcun risarcimento o indennità a favore del Concessionario, il fatto che l'Università disponga, nel periodo di vigenza contrattuale, il trasferimento di parte delle attività o dei corsi di laurea attualmente erogati presso i Plessi nei quali sono ubicati i bar oggetto della presente concessione.
00.Xx evidenzia che presso il Palazzo Ateneo, i Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici (Bari), il Campus Universitario, il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Valenzano, sono presenti distributori automatici di bevande calde, fredde, snack, etc.
ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
1. La durata complessiva della concessione per tutti i lotti è stabilita in anni n. 7 e mesi n. 6 di cui:
• n. 7 (sette) anni relativi al periodo certo di svolgimento del servizio;
• n. 6 (sei) mesi relativi all’eventuale proroga nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente.
2. L’affidamento in oggetto avrà decorrenza dalla data del “Verbale di consegna” del locale.
3. Il valore complessivo presunto stimato della concessione per l’intera durata comprensiva della opzione di cui al precedente punto 1., è di € 6.034.004,65=Iva esclusa, cui va aggiunto il costo della sicurezza di € 1.310,00=Iva esclusa per rischi di natura interferenziale (D.U.V.R.I.) non soggetto a rialzo, così definito per ciascun lotto:
LOTTI | VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO STIMATO IVA ESCLUSA PER L’INTERA DURATA COMPRENSIVA DELLA OPZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 | COSTO IVA ESCLUSA DELLA SICUREZZA PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE (D.U.V.R.I.) NON SOGGETTO A RIALZO | |||
Lotto n° 1 | Palazzo ex Poste | € 1.430.740,00=IVA ESCLUSA | € | 262,00=IVA ESCLUSA | |
Lotto n° 2 | Palazzo Ateneo | € 1.373.545,00=IVA ESCLUSA | € | 262,00= IVA ESCLUSA | |
Lotto n° 3 | Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici (Bari) | € 1.234.939,08=IVA ESCLUSA | € | 262,00= IVA ESCLUSA | |
Lotto n° 4 | Campus Universitario | € 1.158.873,08=IVA ESCLUSA | € | 262,00= IVA ESCLUSA | |
Lotto n° 5 | Xxx.xx di Medicina Veterinaria – Valenzano | € | 835.907,50=IVA ESCLUSA | € | 262,00= IVA ESCLUSA |
4. Tale stima, redatta ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base di fattori che incidono sui flussi di cassa (fatturato realizzato dal gestore cessante, canone concessorio, ubicazione delle strutture, potenziale bacino di utenza, abitudini dell’utenza, accesso di potenziali utenti esterni, presenza di distributori automatici all’interno della struttura) ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio.
5. La stima del valore relativo al Lotto n° 1 - Palazzo ex Poste, lotto di prima attivazione, è stata effettuata:
• con riferimento in particolare al fatturato, in analogia con il Lotto n° 2 - Palazzo Ateneo, in
considerazione anche del medesimo contesto urbano/universitario;
• con riferimento al potenziale bacino di utenza, si è tenuto conto della presenza in tale struttura, della Sala convegni, sita al piano rialzato, frequentata più volte a settimana.
6. La stima del valore relativo al Lotto n° 4 – Campus Universitario, è stata effettuata, con riferimento in particolare al fatturato, prendendo in considerazione le annualità 2012/2013/2014 in quanto il servizio, allo stato, è inattivo.
7. Al fine di verificare la corretta allocazione del rischio d’impresa e la stabilità dell’equilibrio economico finanziario è stato predisposto il Modello n. 8) – Schema di Piano Economico Finanziario, disponibile all’indirizzo internet di questa Università: xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxx/xxxxxxx.
ART. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. In pendenza della stipulazione del contratto, l’Università ha la facoltà di ordinare l’inizio del servizio al Concessionario che deve dare immediato xxxxx xxxx xxxxxx.
0. In caso di mancata stipulazione del contratto, il Concessionario ha il dovere di pagare all'Università la quota del canone concessorio proporzionale alla durata della effettiva gestione, valutata secondo le modalità di cui al presente Capitolato e dell’offerta presentata in sede di gara.
ART. 4 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA
1. È fatto obbligo al Concessionario di procedere, prima dell’inizio del servizio, con il D.E.C., ad un sopralluogo durante il quale verrà presa completa ed esatta visione dello stato del locale bar e sarà redatto il relativo “Verbale di consegna”.
2. Il Concessionario dà, comunque, atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del locale destinato a bar e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al locale stesso. Conseguentemente, il Concessionario non potrà sollevare alcuna obiezione nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del locale stesso.
3. La riconsegna del locale da parte del Concessionario, alla scadenza o alla risoluzione del contratto, avverrà ugualmente dopo una ricognizione attestante lo stato di conservazione del locale, impianti, arredi o quanto altro ecc., mediante la redazione di un “Verbale di riconsegna” del locale nel quale verranno richiamate anche le eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di eventuali deficienze o rotture. Anche per la stesura di quest’ultimo verbale varranno le modalità descritte per la stesura del “Verbale di consegna”.
4. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà asportare mobili, attrezzature, le scorte e quant’altro di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso ciò non avvenga l'Università provvederà direttamente allo sgombero del locale con addebito delle relative spese di deposito che risulteranno a carico del Concessionario.
5. Qualora le attrezzature o l’arredo, siano diventati parte non asportabile di altre e/o di immobili di proprietà dell’Università, le stesse rimarranno di proprietà dell’Università allo scadere della concessione, qualora la rimozione delle predette attrezzature possa danneggiare i beni di proprietà dell’Università. Per questo l’Università non riconoscerà al Concessionario alcun compenso.
6. Tutto ciò che è messo a disposizione dall’Università deve essere restituito nello stesso stato risultante all’atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.
7. Qualunque miglioria apportata ai locali durante il corso della concessione resta a beneficio dell’Università, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.
ART. 5 - CONSEGNA LOCALI ED AVVIO DEL SERVIZIO
1. Entro il termine massimo di 50 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del locale, salvo ragioni di pubblico interesse, il Concessionario dovrà realizzare, in proprio ed a sue spese:
- eventuali interventi necessari di adeguamento degli impianti (condizionamento, elettrici, idrici, di scarico, ecc.) fino alle colonne montanti e/o punti di collegamento idonei, che verranno indicati dall’Università in relazione alle potenze e/o portate richieste;
- allestimento del locale mediante fornitura di arredi e attrezzature utili all’esecuzione del servizio in questione, conformemente alla Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- ulteriori eventuali interventi dovranno essere previamente autorizzati dall’Università e dovranno essere eseguiti alla presenza del Responsabile della Sezione Gestione Patrimonio o suo delegato.
2. Il servizio dovrà essere attivato entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del locale.
ART. 6 - AUTORIZZAZIONI E LICENZE
1. Il Concessionario alla data di inizio della gestione del servizio, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti per esercitare l’attività commerciale di cui al presente affidamento.
2. È a carico del Concessionario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del bar, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie (verifica preliminare per attività alimentari, SCIA, ecc.), alle licenze di esercizio per la gestione del bar e per lo svolgimento delle attività in esso consentite.
3. L'avvio del servizio sarà subordinato al rilascio delle suddette autorizzazioni. Il Concessionario sarà intestatario di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi e regolamenti vigenti, per la gestione del bar e per lo svolgimento delle attività in esso consentite dall'Università. Per la somministrazione di alimenti e bevande nello svolgimento del pubblico esercizio si farà riferimento alle tabelle merceologiche e alle loro categorie di prodotti esplicitamente identificate nelle autorizzazioni amministrative e nelle licenze intestate al Concessionario.
4. Il Concessionario, inoltre, all’avvio del servizio dovrà produrre all’Università, in copie conformi agli originali, le suddette autorizzazioni e licenze.
ART. 7 - AVVIAMENTO COMMERCIALE
1. Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, aperto prevalentemente all’utenza universitaria, non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale.
2. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo e, in particolare, non potrà far valere alcun diritto - in corso o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto - circa l’entità dei corrispettivi incassati con l’espletamento dell’attività.
ART. 8 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI
1. Le chiavi di accesso ai locali saranno consegnate dal D.E.C. al Concessionario alla data del “Verbale di consegna” del locale.
2. Per consentire l'accesso in caso di emergenza, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata al D.E.C..
3. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Concessionario ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature del locale consegnato, è tenuto a comunicarlo per iscritto al D.E.C. provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.
ART. 9 - ORARIO DI APERTURA/CHIUSURA
1. Il servizio dovrà essere garantito nei giorni feriali concomitanti con il periodo di apertura della Università.
2. L’orario di servizio è così fissato per ciascun Lotto:
LOTTI | ORARIO DI APERTURA/CHIUSURA | ||
gg. | orario | ||
n° 1 | Palazzo ex Poste - Bari | dal lunedì al venerdì | 07.00-19.00 |
n° 2 | Palazzo Ateneo - Bari | dal lunedì al venerdì | 07.00-19.00 |
n° 3 | Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici - Bari | dal lunedì al venerdì | 07.00-19.00 |
n° 4 | Campus Universitario - Bari | dal lunedì al venerdì | 07.00-19.00 |
sabato | 07.00-14.00 | ||
n° 5 | Xxx.xx di Medicina Veterinaria –Valenzano (BA) | dal lunedì al venerdì | 07.00-19.00 |
E’ fatto obbligo al Concessionario di esporre un cartello indicante i suddetti orari.
3. L’Università si riserva di chiedere, senza alcun compenso per il Concessionario, la chiusura posticipata ed il servizio festivo in occasione di eventi e manifestazioni.
4. Nel mese di Agosto l’esercizio potrà chiudere per due settimane, salvo diversa deliberazione riguardante il predetto periodo di chiusura, previo accordo con l’Università.
5. La richiesta di chiusura per detto periodo dovrà essere comunicata all’Università con un congruo anticipo di 15 giorni. In caso contrario ogni determinazione in merito verrà assunta autonomamente ed unilateralmente dall’Università.
6. L’Università si riserva la facoltà di prevedere - in altri periodi dell’anno - la chiusura delle proprie sedi che verrà comunicata al Concessionario con un preavviso di almeno 10 giorni ed alla quale lo stesso dovrà conformarsi.
7. In caso di chiusura dell’esercizio, è fatto obbligo al Concessionario di esporre un cartello indicante i giorni di chiusura per darne avviso all’utenza.
ART. 10 - INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario non può interrompere né sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Università.
2. L'eventuale interruzione/sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario, per un periodo superiore a 3 giorni, costituisce inadempienza contrattuale per la quale l’Università si riserva di assumere le determinazioni del caso non esclusa la risoluzione del contratto.
3. In caso di risoluzione contrattuale, l’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
ART. 11 - LOCALI DESTINATI ALL’ESERCIZIO - MODIFICAZIONI DEL LOCALE
1. Per l’espletamento del servizio bar l’Università mette a disposizione del Concessionario i locali siti nei plessi sottoindicati:
- Palazzo ex Poste - Bari
- Palazzo Ateneo - Bari
- Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici - Bari
- Campus Universitario - Bari
- Dipartimento di Medicina Veterinaria - Valenzano (Ba)
2. I locali sono concessi in uso per l’esercizio dell’attività di gestione del bar con divieto di mutamento di destinazione ed il compenso deve intendersi quale canone per il conferimento della concessione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.
3. La messa a disposizione del locale non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.
4. E’ vietata la concessione a terzi, sia privati che enti o organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario delle strutture o di parti di esse senza la preventiva autorizzazione dell'Università.
5. I locali destinati all’esercizio bar si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.
6. I locali destinati all’uso bar saranno tenuti dal Concessionario per tutta la durata del contratto in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, salvo l’inevitabile deperimento determinato dall’uso.
7. Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti da parte del Concessionario.
8. Il Concessionario deve valutare ed organizzare l'attività in maniera tale da non intralciare od ostruire le uscite di emergenza presenti, che non possono essere in alcun modo interdette. Pertanto, il Concessionario deve provvedere, a proprie spese e cure, previa condivisione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo e con la Sezione Gestione Patrimonio, a realizzare una chiusura che lasci comunque libere le vie di esodo secondo quanto indicato nell'Elaborato D.U.V.R.I..
9. Il Concessionario si impegna per tutta la durata contrattuale a non mutare la destinazione d'uso del locale, salvo eventuali modifiche concordate con l'Amministrazione.
10.L’Università può, per comprovate proprie esigenze di servizio pubblico, apportare modificazioni ai locali in tutto o in parte. Poiché l’Università conserva la piena disponibilità degli immobili, temporaneamente affidati al Concessionario al solo scopo di consentire la gestione del servizio ivi localizzato, la modifica del locale non darà titolo al Concessionario ad alcun risarcimento od indennizzo oltre alle spese che fossero da questi sostenute nell’occasione per rimozione di attrezzature o arredi.
11.Parimenti non costituirà titolo per alcun risarcimento o indennità a favore del Concessionario il fatto che l’Università disponga, nel periodo di vigenza contrattuale, il trasferimento di tutte o parte delle strutture attualmente presenti nell’edificio che ospita il bar oggetto del presente affidamento.
12.Nel caso in cui l'Università, per ragioni di pubblico interesse, decidesse di mettere a disposizione ulteriori spazi o di trasferire il bar in altri locali dell’Università, il Concessionario, valutata la propria convenienza economica, potrà decidere di non proseguire nel rapporto contrattuale. In tale ipotesi, il contratto s'intenderà risolto ipso jure e il preavviso sarà comunicato al Concessionario a mezzo PEC, da inoltrarsi almeno 60 giorni prima del rilascio del locale.
13.L’Università provvederà alla manutenzione straordinaria del locale e/o impianti oggetto di concessione di sua proprietà, escluse le opere presso i locali ed esclusi gli impianti eseguiti dal Concessionario, indicati all’art. 5, per l’insediamento dell’attività.
14.L’Università non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria, qualora il Concessionario non abbia segnalato tempestivamente gli interventi manutentivi necessari.
ART. 12 – ONERI A CARICO DEL GESTORE
1. Sono a carico del Concessionario gli eventuali oneri delle manutenzioni di impianti e locali che non siano spettanti alla proprietà e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle attrezzature ed agli arredi (elenco sommariamente indicativo, non esaustivo; sono infatti da includere anche le manutenzioni similari non specificatamente comprese nell'elenco):
a) le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, lignee, etc. (Dovranno essere eseguite previa autorizzazione dell’Università circa la natura, i tempi dell’intervento e le scelte dei colori);
b) il mantenimento in efficienza ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie in dotazione all'immobile consegnato;
c) gli interventi necessari a conservare l'efficienza delle rubinetterie, degli infissi, delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti che dovessero rimanere danneggiate a causa di urti accidentali);
d) la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti e delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite;
e) il reintegro e, ove necessario, la fornitura delle dotazioni di sicurezza, ivi compresa la cartellonistica;
f) la verifica ed il mantenimento in efficienza degli impianti;
g) la pulizia di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature;
h) l’installazione, ove eventualmente assente, o la manutenzione di dispositivi/impianti atti a consentire gli scarichi in fogna nel pieno rispetto delle norme in materia e nel rispetto degli impianti dell’Università;
i) la pulizia periodica delle fognature ed impianti di scarico;
j) a provvedere alla perfetta pulizia del locale concesso in uso (pavimenti, infissi, vetri, etc.) e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dall’Università;
k) a contribuire alla pulizia dell’area immediatamente adiacente alla struttura dove viene eseguito il servizio;
l) a provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti ed alla loro collocazione nei siti all’uopo destinati in conformità alle disposizioni normative anche comunali vigenti in materia;
2. I danni causati dalla mancata o ritardata esecuzione degli interventi sopra elencati saranno posti a carico del Concessionario.
3. Il Concessionario è tenuto, altresì:
a) ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di cui si tratta sia quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quello principale, comunque compatibili con la struttura e concordati con Università;
b) al rispetto di tutte le normative nazionali e/o europee igienico-sanitarie vigenti in materia riguardanti tutte le fasi di esecuzione del servizio, nonché alle prescrizioni impartite dall’Università;
c) a provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti ad imposte, tasse, concessioni, consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, internet, pay tv etc. relative alla gestione, compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani;
d) a far rispettare nei locali adibiti a bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
e) a provvedere affinché l’attività del bar, compresi gli approvvigionamenti, non ostacolino la normale attività dell’Università (colli nel piazzale, etc.);
f) contabilizzare tutti gli incassi derivanti dalla gestione del servizio mediante registratori di cassa a norma di legge;
g) a nominare ed a comunicare all’Università, al momento dell’avvio della gestione, il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile di tutte le attività del presente affidamento. Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l’Università quando richiesto dalla stessa. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi, inadempienze e doglianze contestate dal D.E.C. al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente al Concessionario;
h) a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto all’Università derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del servizio in oggetto e per la conduzione del locale, a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all’immediato rimborso, salvo il diritto dell’Università di rivalersi sul deposito cauzionale.
4. Il Concessionario dovrà, inoltre, a sua cura e spese:
a) arredare e attrezzare convenientemente il locale, comunque in modo da non ledere l’immagine dell’Ente, fornendoli di quanto necessario per la continua, funzionale ed accurata conduzione dell’esercizio ed all’aggiornata ed efficiente offerta dei servizi. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di arredamenti e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le eventuali prescrizioni dell’Università;
b) collaudare gli impianti elettrici e similari a seguito dell’installazione delle nuove attrezzature;
c) installare contatori di sotto lettura per l’alimentazione idrica ed elettrica. L’importo dei relativi consumi sarà addebitato al Concessionario con scadenza trimestrale a seguito di lettura in contraddittorio.
5. Il Concessionario è responsabile dei danni che potrebbero derivare agli impianti o ai locali o aree o a persone per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, per incuria o per ritardi nei lavori di manutenzione ordinaria.
6. È fatto divieto di installare apparecchi/macchine relative al gioco d’azzardo (ad es. video poker, etc.).
7. Il Concessionario si impegna a condurre la gestione del servizio in modo diligente, con dignità e decoro secondo standard di elevata qualità, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per danni, gli incendi, l’igiene, la sanità e quanto altro attinente all’uso e al godimento degli immobili.
ART. 13 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - QUALITÀ DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario deve assicurare il servizio bar, con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico - sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
3. Il Concessionario dovrà garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio mediante:
a) la presenza giornaliera di almeno tre unità di personale addetto al servizio;
b) monte ore settimanale di lavoro minimo garantito come di seguito indicato con riferimento ai singoli lotti:
- Lotto n. 1 - BAR Palazzo ex Poste - monte ore settimanale di lavoro minimo garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180
- Lotto n. 2 - BAR Palazzo Ateneo - monte ore settimanale di lavoro minimo garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180
- Lotto n. 3 - BAR Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici - monte ore settimanale di lavoro minimo garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180
- Lotto n. 4 - BAR Campus Universitario - monte ore settimanale di lavoro minimo garantito [(12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett) + (7 h * 3 n. min. addetti * 1 g – sabato –) ]: ore 201
- Lotto n. 5 - BAR Xxx.xx di Medicina Veterinaria - monte ore settimanale di lavoro minimo garantito (12 h * 3 n. min. addetti * 5 gg sett.): ore 180
4. Il personale addetto al servizio dovrà essere in regola con le norme igienico - sanitarie ed assicurative - previdenziali.
5. In ogni caso il Concessionario dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di decoro
permettendo all'Università di accertare, in qualsiasi momento, la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine della stessa.
6. Il servizio bar dovrà garantire il rispetto dei principi di responsabilità sociale, nonché di tutela delle minoranze religiose, al fine di soddisfare le variegate esigenze dell’utenza.
7. Il bar dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell’utenza.
8. I beni oggetto della vendita sono quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar. I prodotti minimi da erogare sono riportati nella tabella sottostante:
PRODOTTI MINIMI DA EROGARE | ||||
Caffetteria | Caffè espresso | Caffè latte | The - camomilla | Frappè |
Espressino | Caffè freddo | Latte bicchiere | Yogurt | |
Caffe decaffeinato | Caffè al ghiaccio | Latte macchiato | Cornetti Polacche Krapfen Brioche Fagottini, Xxxxxxxxx e similari | |
Cappuccino | Cioccolato | Melange | Cornetti piccoli e similari | |
Aperitivi | Aperitivi nazionali | Liquori nazionali | ||
Aperitivi della casa alcolici | Liquori esteri | |||
Aperitivi della casa non alcolici | Porto | |||
Amari | Succo | |||
Bibite e Bevande | The freddo | succhi al naturale in lattina | Frullati | |
Bevande gassate in bottiglia | Birra nazionale media 1/3 | Spremute | ||
Bevande gassate in lattina | Birra speciale | Acqua minerale bicchiere | ||
succhi di frutta | Birra estera | |||
Snack | Tramezzini | Piadina | Sandwich | |
Toast | Medaglioni | Focaccia farcita | ||
Sfilatini | Panfocaccia | |||
Rosette | Pane arabo | |||
a) I prodotti venduti devono essere di prima qualità e delle migliori marche, sempre freschi.
b) I prodotti confezionati dovranno riportare, sull’involucro, l’indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza.
c) La scadenza dei prodotti dovrà essere controllata e rispettata dal gestore anche per i prodotti sfusi e/o aperti.
d) I residui alimentari e gli scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli ambienti oggetto della concessione non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.
e) Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa in vigore in merito alle procedure di conservazione degli alimenti con un proprio Piano di autocontrollo (D.Lgs. 193/07 HACCP).
f) Il gestore dovrà escludere l’utilizzo di prodotti dei quali sia accertata la provenienza da OGM e la vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica (applicazione della penale prevista dall’art. 22 lett. d) del presente Capitolato).
g) In ogni caso le conseguenze di legge derivanti dal mancato rispetto delle norme in materia restano imputabili esclusivamente al concessionario.
h) Nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere concordate fra le parti modificazioni contrattuali non sostanziali, ove necessarie, unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso.
ART. 14 - PREZZI
1. I prezzi dei generi e delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale e non potranno essere superiori a quelli degli esercizi pubblici, presenti sul territorio, di pari categoria.
2. I prezzi relativi ai generi erogati non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall’inizio della gestione del servizio. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati e operai. Il Concessionario dovrà comunicare all’Università il listino prezzi.
3. Il Concessionario, in sede di comunicazione dell’aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre all’Università il listino prezzi aggiornato con l’indice ISTAT.
ART. 15 – CANONE CONCESSORIO
1. Il Concessionario dovrà versare all’Università un canone concessorio comprensivo del rialzo offerto in sede di gara.
2. Il canone concessorio mensile posto a base di gara per ciascun Lotto è così di seguito definito:
- Lotto n. 1 BAR Palazzo ex Poste: € 1.845,00=oltre iva
- Lotto n. 2 BAR Palazzo Ateneo: € 1.209,50=oltre iva
- Lotto n. 3 BAR Plessi Xxx.xx di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - Xxx.xx di Scienze Economiche e Metodi Matematici: € 1.540,00=oltre iva
- Lotto n. 4 BAR Campus Universitario: € 473,00=oltre iva
- Lotto n. 5 BAR Dipartimento di Medicina Veterinaria: € 487,00=oltre iva
Il pagamento sarà subordinato all’emissione della fattura da parte dell’Università.
3. A pena di nullità assoluta, il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o nelle altre modalità previste dalla L. n. 136/2010 e ss..
4. Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità anche i subcontraenti della filiera delle imprese.
5. Qualora il pagamento avvenga mediante bonifico, lo stesso avrà come beneficiario:
“Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - UBI Banca – Filiale di Bari Agenzia Centrale - Via Calefati n. 100 - 70121 BARI - CODICE IBAN - IT 40I0311104007000000002494”.
6. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone concessorio stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Università. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. Per ciascuno dei giorni di ritardo (oltre il 5 del mese) verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 per un massimo di n. 5 giorni. Per il mancato pagamento oltre tale ultimo termine, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di procedere all’escussione della cauzione definitiva prevista dall’art. 21 del presente Capitolato. Sulle somme non corrisposte, l’Università, inoltre, procederà a farsi corrispondere gli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il canone concessorio sarà assoggettato al regime fiscale vigente.
7. Il canone concessorio di cui al presente articolo potrà essere oggetto di revisione dopo l’anno successivo a quello di inizio del servizio su richiesta dell’Università.
8. A decorrere dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà inviare e documentare all’Università l’importo del fatturato annuale.
ART. 16 - ISPEZIONE E CONTROLLO
1. L’Università si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli da parte del D.E.C. circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nell’Offerta Tecnica ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
4. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate relativamente al servizio saranno comunicati dal D.E.C., o persona da lui delegata, al Concessionario con lettera raccomandata a/r.
ART. 17 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il Concessionario dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL applicato in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore e comunque in numero sufficiente per un sollecito servizio.
2. Il Concessionario subentrante si impegna, con le modalità ed i limiti di cui al CCNL ed agli accordi territoriali integrativi del medesimo, ad assumere, per l’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, il personale già impiegato dal Concessionario cessante, impegnandosi altresì al rispetto delle norme in materia di salvaguardia dell’occupazione per i lavoratori del settore in questione, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dal Concessionario subentrante.
3. Il personale in servizio presso i locali oggetto della concessione, dovrà:
a. essere munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e indicazione del nome dell’impresa concessionaria da cui dipende;
b. indossare divise, cuffie e grembiuli;
c. tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale;
4. Il Concessionario dovrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro in modo da assicurare, per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione.
5. L’Università ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone addette al servizio che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. In caso di inadempienza da parte del Concessionario si applicheranno le penali di cui al successivo art. 22 del presente Capitolato.
6. Il Concessionario sarà tenuto ad aggiornare continuamente l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, con i dati anagrafici, sesso, età, indicazione della qualifica e gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi e del libretto sanitario.
7. Il personale munito di regolare libretto sanitario, dovrà essere sottoposto, con oneri a carico del Concessionario, sia all’atto dell’assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, e alle vaccinazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’attività.
8. Il Concessionario dell’esercizio ha l’obbligo di segnalare immediatamente all’autorità sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente; ha altresì l’obbligo di richiedere al personale assentatosi per malattia oltre 5 giorni certificato di malattia dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
9. Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico del Concessionario ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro, ivi compresa la corresponsione dei compensi e dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
10. L’Università rimane estranea ad ogni rapporto di qualsiasi natura tra il Concessionario e il personale da lui dipendente.
11. Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la responsabilità esclusiva dell’adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonerando l’Università da ogni e qualsiasi responsabilità in merito (D.Lgs.81/2008).
12. Qualora lo ritenga necessario, l’Università potrà disporre l’accertamento dei requisiti di cui sopra e, nel caso in cui dovesse rilevare inadempienze riguardanti le visite, le vaccinazioni e la regolare tenuta dei libretti sanitari, sarà cura dell’Università comunicarle all’Autorità competente.
13. In caso di conflitto sindacale con il proprio personale, il Concessionario è obbligato a garantire tutte le prestazioni essenziali previste dal servizio.
14. In caso di scioperi il Concessionario sarà comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione.
15. Entro 5 giorni dalla data di inizio del servizio, e ad ogni successiva richiesta del D.E.C., il Concessionario dovrà produrre l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento, i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. f) del D.Lgs.vo 81/2008, e del medico competente.
16. Detto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato al DEC con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per qualsiasi motivo, nessuno escluso, nella stessa giornata in cui le variazioni si verificano.
17. Il Concessionario dovrà indicare, all’Università il nominativo ed il recapito del Responsabile del servizio.
18. Il Concessionario, in caso di assenza del Responsabile del servizio, dovrà preventivamente comunicare il nominativo e l’indirizzo di un suo sostituto.
19. Il Concessionario dovrà comunicare l’indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del Responsabile.
20. L’Università è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L’impresa concessionaria si impegna ad esibire, su richiesta dell’Università, tutta la documentazione attestante l’osservanza degli
obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
21. Il Concessionario sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.
22. Il Concessionario risponderà dei danni derivati a terzi, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
ART. 18 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il Subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 174 del Codice e s.m.i..
2. È vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte, salvo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena l’immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Università, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.
ART. 19 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
1. Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste all’art. 15 del presente Capitolato.
2. Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tal fine, il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso demandate dal D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
3. In sede di attivazione del servizio il Direttore della esecuzione del contratto redigerà apposito “Verbale di avvio” dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
4. Il “Verbale di avvio” dell'esecuzione del contratto dovrà contenere l'elenco degli arredi e delle attrezzature presenti.
5. Il Verbale è redatto e sottoscritto dal D.E.C. e dal Responsabile del Concessionario cui sarà rilasciata copia conforme.
6. Il D.E.C. eserciterà la vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia e a termini del presente Capitolato. Il/i nominativo/i del/i Direttore/i dell’esecuzione del contratto sarà/saranno resi noti al concessionario nella comunicazione di aggiudicazione.
7. Alla scadenza della concessione, sarà emessa dal D.E.C. la dichiarazione di “verifica della conformità del servizio”.
ART. 20 - GARANZIE PER RESPONSABILITA’
1. Il Concessionario rimane esclusivo ed unico responsabile della custodia e della conservazione dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali ubicati nel locale del Bar per sottrazioni, furti, distruzioni e danneggiamenti di qualsiasi genere.
2. L’Università è esonerata da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano in ogni caso e per qualsiasi motivo derivare a persone e a cose che siano presenti nei locali.
3. Il Concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento della concessione, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell’Università che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da idonee polizze assicurative:
a) RCT (Responsabilità civile verso terzi);
b) RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro).
ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE
1. Il Concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 co. 1 e dell’art. 93 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul conto depositi cauzionali dell’Università presso:
UBI Banca – Filiale di Bari - Agenzia Centrale - Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 - XXXX CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000.
2. Il versamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario.
3. Ai fini di una corretta imputazione della costituzione del deposito andranno specificati:
• CODICE ENTE: 400399 (Università di Bari depositi cauzionali)
• importo:
• causale: (riportare l’esatta causale del deposito)
• versante: (nominativo / ditta che costituisce il deposito).
4. Sarà contestualmente rilasciata ricevuta al versante, che dovrà essere esibita in sede di restituzione del deposito.
5. La cauzione potrà essere costituita anche a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. La predetta cauzione è costituita a garanzia dell’esatto e corretto adempimento, da parte del Concessionario, di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
ART. 22 – PENALITÀ
1. In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, al concessionario saranno applicate le seguenti penali:
a) sospensione del servizio fino a 3 giorni: € 100,00 al giorno fino al 3° giorno;
b) mancata esposizione del listino nei locali e/o mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all’interno del locale: € 250,00 al giorno fino all’adempimento;
c) mancato avvio del servizio oltre i n° 50 giorni naturali e consecutivi dalla data del “verbale di consegna” del locale: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
d) la vendita di prodotti dei quali sia accertata la provenienza da OGM o di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica: € 250,00 al giorno.
2. Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, il Concessionario corrisponderà una penale da € 100,00= ad € 400,00= per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide (tale procedura di contestazione verrà utilizzata prima di comminare le penali sopra tassativamente menzionate). L’entità della penale sarà valutata dal DEC in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
3. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Università potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale.
ART. 23 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. È facoltà dell’Università risolvere il contratto nel caso in cui il Concessionario sia gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato.
2. Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del presente Capitolato.
3. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Concessionario. Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, l’Università provvederà a darne tempestiva comunicazione al Concessionario, a mezzo lettera raccomandata.
4. Il Concessionario, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre entro 5 giorni le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell’addebito contestato.
5. L’Università si riserva il diritto di valutare gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione del contratto.
6. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
a) mancata acquisizione, annullamento o revoca da parte dell’Autorità competente - per qualsiasi ragione anche a carattere temporaneo - delle autorizzazioni e licenze di cui all’art. 6 del presente Capitolato;
b) mutamento destinazione del locale;
c) casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all’Università;
d) applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
e) sospensione del servizio per un periodo superiore a 3 giorni con incameramento della cauzione definitiva;
f) utilizzo locali per servizi non inerenti al presente affidamento;
g) mancato pagamento del canone concessorio;
h) dichiarazione di fallimento o apertura di procedure fallimentari;
i) cessione anche parziale del contratto o subappalto del servizio;
j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell’Università;
k) perdita dei requisiti previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
l) utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto;
m) casi di grave intossicazione alimentare;
n) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Università;
o) gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Università;
p) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
q) sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;
r) inosservanza durante l’esecuzione del servizio di quanto previsto nell’offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
s) inosservanza e violazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università;
t) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
7. In tutte tali ipotesi, indicative e non esaustive, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
8. Nei casi indicati all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Università potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio dell'esecuzione o del completamento del servizio.
9. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario concessionario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario concessionario in sede di offerta.
ART. 24 - FACOLTÀ DI RECESSO
1. L’Università, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera A/R, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 25 - LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA
1. Il Concessionario dovrà assoggettarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
ART. 26 - SPESE E TASSE
1. Le spese del contratto (bollo, imposta di registro) sono a carico del Concessionario.
2. L’onere relativo all’I.V.A. è a carico dell’Università.
ART. 27 - CONTROVERSIE
1. Il Foro di Bari è l’unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente affidamento, ed è comunque esclusa la competenza arbitrale.
ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Il Concessionario si impegna ad eleggere e comunicare il proprio domicilio, nella città di Bari, presso il quale l’Università invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale, con espresso esonero dell’Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.
ART. 29 - DISPOSIZIONI A GARANZIA DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge del 13.08.2010 n. 136 contenente il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del contratto, ad effettuare tutte le transazioni relative al contratto d’affidamento
avvalendosi esclusivamente di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.
2. Il Concessionario deve comunicare all’Università gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i entro 7 giorni dall’accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
ART. 30 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. Ai fini dell’applicazione del D.Lgs 196 del 30/06/2003, e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e alla gestione dell’eventuale rapporto con l’Università stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. L’interessato può far valere, nei confronti dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
ART. 31 - ALLEGATI
1. Gli Allegati sotto elencati contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e/o quantitativo, necessari per l’individuazione e la descrizione del locale e degli spazi concessi in relazione all’esercizio del Bar, nonché per la definizione di alcuni aspetti tecnici e di dettaglio connessi con le attività previste:
Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx 0; Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx 0; Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx 0; Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx 0; Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx 0