TRA
ACCORDO PER L'ADESIONE ALLE TRATTATIVE DI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI.
TRA
La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) - di seguito indicata come CRUI - con sede in Roma, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 97476030586, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o di altra persona da lui a tale scopo delegata,
E
Le Università pubbliche e/o private legalmente riconosciute
E
Le Accademie
E
Gli Enti di ricerca
E
Le Aziende Ospedaliere Universitarie
E
Gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR,
di seguito definite come Istituzioni e rappresentate dai rispettivi Rettori, legali rappresentanti, e/o loro delegati.
CRUI e le Istituzioni saranno collettivamente indicate nel prosieguo come Parti;
PREMESSO CHE
− le risorse informatiche costituiscono un elemento essenziale nello svolgimento delle attività di didattica e ricerca per il sistema universitario italiano e della ricerca;
− l’articolo 2 dello Statuto della CRUI sancisce che sono finalità della stessa, tra le altre, “rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano” e che “per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell’Assemblea generale, può incrementare le proprie
capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l’attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni”;
− per gli adempimenti gestionali e operativi la CRUI si avvarrà della Fondazione CRUI, incaricata di svolgere attività coerenti alle esigenze e rispondenti alle strategie della Conferenza dei Rettori;
− attraverso il suo operato la CRUI da oltre 10 anni consente per le Istituzioni, in alcuni processi di approvvigionamento, la semplificazione delle procedure di acquisto e il raggiungimento di economie nella gestione dei servizi informatici, rafforzando la posizione contrattuale delle Università e degli Enti aderenti;
− Le Accademie, gli Enti di ricerca e le Aziende Ospedaliere Universitarie, pur non essendo associati alla CRUI, conservano comunque un interesse concreto ed attuale ad aderire al presente accordo in funzione della necessità di acquisire gli stessi diritti ottenuti dalle Università per assicurare livelli di servizio adeguati;
E CHE
− il complesso dei servizi informatici offerti tramite i contratti è da considerarsi come un unicum, e non sussistono condizioni e/o proposte alternative sul mercato offerte da altri operatori economici che possano concorrere e/o sostituirsi con prodotti che presentino le stesse caratteristiche proposte dai fornitori;
− esistono situazioni differenziate di mercato a seconda dei servizi presi in considerazione nel presente accordo, per i quali possono esistere operatori economici titolari di diritti di esclusiva e altre situazioni di mercato che vedono la contestuale presenza di una pluralità di operatori economici in grado di fornire alcuni dei predetti servizi in un regime di concorrenza;
− le attività di Didattica e Ricerca universitaria presentano peculiarità uniche nell'acquisizione di beni e servizi informatici. Questa specificità non è riconosciuta, soprattutto in aree in cui vi è una sovrapposizione di categorie merceologiche come ad esempio per il settore ICT: computer, portatili, server e apparati di rete utilizzati nella Ricerca sono solo apparentemente comuni a quelli utilizzati dal resto della PA;
− visti i risultati ottenuti, grazie alle attività negoziali svolte dalla CRUI, in termini di semplificazione delle procedure di acquisizione, di economicità e accesso a servizi e condizioni altrimenti non disponibili - pensati strettamente per il mondo universitario - e di terzietà nella procedura di negoziazione, la CRUI ha strutturato quest'attività dotandosi nel 2017 di un Gruppo di lavoro permanente partecipato dagli Atenei, capace di sviluppare le attività in essere e supportare le numerose nuove richieste, con il compito di programmare, gestire e coordinare l’attività negoziale per l’acquisizione delle risorse informatiche;
− le attività svolte dalla CRUI attraverso il gruppo di lavoro sono, tra l’altro:
− l’analisi, l’acquisto e l’organizzazione delle informazioni relative ai fabbisogni informatici espressi dalle Università;
− la messa a punto di modelli e formule contrattuali di possibile interesse comune per l'acquisto centralizzato di risorse informatiche;
− l’organizzazione e la conduzione delle negoziazioni, per fare proposte in merito alla gestione dei contratti e poi sottoporle alle Istituzioni;
− le Istituzioni convengono di sottoscrivere, mediante lettera di accettazione da inviare a CRUI, il presente accordo per assicurare una direzione condivisa e coordinata delle procedure di acquisizione delle risorse informatiche richieste ai fornitori, una programmazione condivisa, il monitoraggio nonché la gestione e l'esecuzione complessiva dei contratti che deriveranno dalle procedure di affidamento scelte da CRUI alla luce delle condizioni esistenti nel mercato.
Tutto ciò premesso, tra le Parti ut supra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO
1. Il presente accordo ha per oggetto la delega conferita dalle Istituzioni alla CRUI, nell’ambito della programmazione condivisa di cui sopra, a negoziare la stipulazione degli accordi quadro e dei contratti relativi alle esigenze informatiche, dalla fase delle trattative con gli operatori economici a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché la loro esecuzione complessiva, inclusi il monitoraggio della fase esecutiva.
2. L’Istituzione sottoscrivente si impegna espressamente ad autorizzare la CRUI
a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in suo conto; conferisce inoltre l’autorizzazione a svolgere l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, compreso il loro monitoraggio e la gestione, anche operativa, con garanzia di avere per fermo, rato e valido a norma di legge l’operato della CRUI, senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e conferma e salva la facoltà di non aderire a specifici contratti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
3. La CRUI svolge nei confronti e a favore delle Istituzioni ogni compito e funzione inerente alle procedure d’appalto, compresa la stipula dei contratti. In particolare, e in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i compiti della CRUI sono quelli di:
a) effettuare periodiche consultazioni con le Istituzioni ed acquisirne i risultati;
b) svolgere indagini di mercato, negoziando le condizioni più adatte per il sistema della didattica e della ricerca;
c) sottoporre alle Istituzioni l’esito dell’attività negoziale, con lo scopo di riceverne il benestare propedeutico alla prosecuzione dell’attività istruttoria per la redazione degli atti necessari alle procedure di affidamento verso gli operatori economici;
d) curare e definire la predisposizione degli atti delle procedure di affidamento sia come procedure negoziate sia con altre forme compresa l’evidenza pubblica, assicurando momenti di condivisione con tutte le Istituzioni aderenti;
e) istruire le procedure di affidamento, verificandone le condizioni di fattibilità e di mercato per l'adozione di tali procedure;
f) avviare, dove sussistono le condizioni previste in premessa, una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara nel rispetto delle previsioni delle direttive comunitarie di riferimento in materia di procedure di appalto e dall’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii;
g) avviare procedure di affidamento, eventualmente anche ad evidenza pubblica, laddove siano presenti una pluralità di prestatori di servizi per lo stesso contratto;
h) provvedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ed alla conseguente stipula nei tempi e alle condizioni previste dalla normativa vigente;
i) garantire la gestione amministrativo contabile e la manutenzione dei contratti stipulati;
j) disciplinare eventuali regimi di proroga;
k) assicurare adeguata informazione, nel rispetto del principio di trasparenza, a tutte le Istituzioni aderenti sullo stato di avanzamento dei contratti;
l) assicurare alle Istituzioni aderenti una gestione coordinata del contratto;
m) assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dall’ANAC e dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di appalti pubblici, di ottenimento del codice identificativo di gara, di pagamento del contributo e di tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici per quanto di propria competenza;
n) assolvere a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in materia di informazione, pubblicità e comunicazione, con particolare riferimento agli adempimenti di pubblicità on line nella sezione “Amministrazione trasparente”;
o) assolvere, per quanto di propria competenza, agli adempimenti richiesti dalla
L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
p) dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy e in particolare al Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e al D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
4. L’Istituzione sottoscrivente si impegna ad evitare per tutta la durata delle procedure negoziali contatti bilaterali con i fornitori sugli oggetti delle trattative, poiché tali contatti potrebbero annullare o vanificare le attività di interesse comune svolte dalla CRUI e conseguentemente conferisce alla stessa la facoltà di trattare in via esclusiva i rapporti con tali fornitori per suo conto. Tale vincolo è da intendersi ristretto a tutti e soli i contratti ai quali l’Istituzione sottoscrivente ha aderito e limitato al periodo di adesione e all’oggetto di ciascun contratto.
5. L’Istituzione con lettera di accettazione del presente accordo, secondo il modello allegato, attribuisce alla CRUI il compito di qualificare e di adottare le procedure di affidamento più opportune, secondo le condizioni presenti sul mercato di riferimento per le risorse informatiche, di negoziare, sottoscrivere e gestire i contratti nel rispetto della normativa vigente.
6. L’Istituzione sottoscrivente, consapevole del fatto che gli impegni indicati nei contratti saranno sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università italiane e degli Enti di ricerca aderenti, ed in particolare anche di essa Istituzione, si impegna a rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nel presente accordo e ad ottemperare a tutti gli obblighi indicati nei contratti, nessuno escluso, rispettando le clausole operative degli stessi.
7. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa dei contratti, ed in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ai fornitori, l’Istituzione sottoscrivente dichiara di prevedere nella propria programmazione di budget i fondi necessari ad assicurare i rispettivi pagamenti a carico della stessa CRUI.
8. La CRUI, uniformandosi alle scadenze stabilite nei singoli contratti, emetterà, per la quota parte dell’Istituzione sottoscrivente le relative note di debito, di norma con scadenza di pagamento a 30 giorni dalla data delle stesse, salvo che, per ragioni di urgenza, sia necessario emettere note di debito a rimessa diretta.
9. L’Istituzione sottoscrivente si impegna ad effettuare, entro le scadenze fissate nelle note di debito, un bonifico a favore della CRUI dell’importo che verrà indicato dalla CRUI stessa a seguito di quanto definito nei contratti e negli eventuali allegati. In caso di ritardo nel pagamento, verranno addebitate all’Istituzione sottoscrivente le penali previste nei contratti stessi.
10. L’Istituzione sottoscrivente dichiara di essere a conoscenza che il ritardo nel pagamento potrà anche determinare l’interruzione del servizio da parte del fornitore.
11. L’Istituzione sottoscrivente prende atto ed acconsente a che, nel caso in cui per i ritardi nei pagamenti ad essa addebitabili, la CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti ai fornitori, la CRUI possa informare i fornitori e gli stessi possano procedere direttamente nei confronti di essa Istituzione inadempiente, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università ed Enti che abbiano partecipato ai contratti e che risultino adempienti per quanto di loro competenza.
ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLE PROCEDURE
1. La finalità che si intende conseguire con il presente accordo è quella di rendere più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità sia la gestione complessiva delle procedure di negoziazione e affidamento con gli operatori economici, che la successiva gestione amministrativo contabile, nonché la manutenzione coordinata dei contratti a favore delle Istituzioni aderenti all’accordo. La gestione e la manutenzione comune dei contratti consentono un maggiore risparmio nelle spese di esecuzione della procedura e di conduzione del contratto stesso. La standardizzazione delle prestazioni offerte, comuni per tutte le Istituzioni aderenti, può portare ad ottenere economie di scala. L’utilizzo della gestione coordinata sia della procedura che della successiva esecuzione dei contratti può consentire inoltre la finalità di aumentare la qualità dei servizi per le Istituzioni aderenti in termini di competenza, razionalizzazione ed omogeneizzazione delle procedure.
ART. 4 – SOGGETTI DELEGATI DALL’ISTITUZIONE
1. L’Istituzione aderente indica nella lettera di accettazione un Referente per la gestione dei rapporti derivanti dal presente accordo che sarà appositamente autorizzato a rappresentare formalmente l’Istituzione ed autorizzato a firmare gli impegni di spesa e le adesioni ai singoli contratti (Referente di Istituzione). Tutta la documentazione contrattuale (impegni di spesa o lettere di adesione ai contratti) dovrà quindi essere sottoscritta dal Referente di Istituzione, nominato al momento dell’adesione alla presente convenzione, o dal Responsabile Legale (Rettore, Presidente, etc). Nel caso in cui, per ragioni di necessità, la documentazione dovesse essere firmata da altri soggetti, sarà necessario trasmettere la relativa delega alla firma in rappresentanza dell’Istituzione.
2. L’Istituzione aderente indica nella lettera di accettazione anche il nominativo della persona designata, nei confronti di XXXX, alle funzioni di natura amministrativa relative dei contratti, quali - a titolo esemplificativo – informazioni e comunicazioni relative alle note di debito e ai pagamenti (Referente amministrativo);
3. L’Istituzione aderente indica nella lettera di accettazione anche il nominativo della persona designata, nei confronti di XXXX, alle funzioni di natura tecnica relative dei contratti, quali - a titolo esemplificativo - partecipazione a incontri su tematiche di tipo tecnico, problematiche di accesso alle risorse (Referente tecnico);
4. È facoltà dell’Istituzione indicare che il Referente di cui al comma 1 svolga anche le funzioni di natura tecnica e/o amministrativa così come specificate ai commi 2 e 3.
ART. 5 – COMPITI DELLE ISTITUZIONI ADERENTI
1. Le Istituzioni aderenti confermano la loro adesione alle trattative e accettano e approvano gli esiti delle stesse, secondo quanto previsto dal presente articolo e dall’art. 2 del presente accordo.
2. La mancata conferma da parte di una o più delle Istituzioni ad aderire a uno o più contratti conseguiti da CRUI non pregiudica l’adesione da parte delle restanti Istituzioni, nonché l'efficacia e la esecutività dei contratti verso le restanti Istituzioni aderenti;
3. Le Istituzioni aderenti, per quanto di propria specifica competenza, assolveranno a tutti gli adempimenti richiesti in materia di contratti pubblici dalla normativa vigente;
4. Le Istituzioni aderenti assumono l’impegno di corrispondere a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare agli operatori economici aggiudicatari quanto da essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite e concordate con i medesimi alla stipula dei rispettivi contratti, prendendo anche atto delle sanzioni derivanti in caso di ritardo laddove previste;
5. Nel caso in cui l’Istituzione aderente a contratti pluriennali che prevedano anche il recesso o la modifica parziale ritenesse di avvalersi di tale opzione, l’Istituzione si impegna, nelle modalità previste dai singoli contratti, a segnalare tale eventualità alla CRUI non oltre 15 giorni prima della data prevista dal singolo contratto per consentire alla CRUI stessa di comunicarlo ai fornitori.
ART. 6 – RECESSO O SCIOGLIMENTO DAL PRESENTE ACCORDO
1. Per l’Istituzione è fatta salva la possibilità di recedere unilateralmente, per giustificato motivo e di sciogliere consensualmente il presente accordo con preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza annuale del medesimo. Il recesso e lo scioglimento stesso avranno effetto per l’avvenire e non incideranno sulla parte di accordo già eseguito.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta a CRUI, da notificare attraverso posta elettronica certificata o con raccomandata A.R., a seguito della quale la CRUI informerà l’operatore economico per la chiusura del contratto.
3. Qualora l’Istituzione sottoscrivente eserciti la facoltà di recesso dal presente accordo dovrà esercitare il recesso dai contratti sottoscritti dalla CRUI in suo conto. La CRUI non sarà quindi tenuta a garantire le obbligazioni a carico dell’Istituzione sottoscrivente derivanti dai contratti ai quali la stessa aveva precedentemente aderito e per i quali ha esercitato il recesso.
ART. 7 – RISERVATEZZA
1. Le Parti, fatti salvi gli obblighi sanciti dal D. Lgs. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, si impegnano a non divulgare all’esterno informazioni di carattere riservato relative al presente Accordo e agli Accordi che verranno sottoscritti a seguito della stessa.
2. Le Parti garantiscono di non utilizzare le informazioni recepite attraverso il presente Accordo e i correlati Accordi scaturenti, per fini propri estranei o confliggenti con le attività esplicitate nel presente Accordo e che possano arrecare danno al sistema universitario italiano.
ART. 8 – CONTROVERSIE
1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione del presente Accordo.
ART.9 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
1. La CRUI non sarà responsabile per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività di trattativa ad essa affidate dovuti a cause ad essa non imputabili.
2. La CRUI, inoltre, non sarà responsabile dell’inesattezza o della mancata rispondenza a verità dei dati e delle informazioni ricevute.
ART. 10 PIANO DEI FABBISOGNI
1. La CRUI e le Istituzioni partecipano alla definizione del piano dei fabbisogni per le diverse procedure che dovranno essere attivate da CRUI in attuazione del presente accordo. Nel 2020 il questionario somministrato alle Istituzioni è stato compilato da 62 (prevalentemente referenti tecnici dell’accordo CRUI) tra queste, distribuite sull’intero territorio nazionale. L’indagine era volta principalmente a fare il punto sullo stato dei contratti in essere e raccogliere informazioni sui software di potenziale interesse del sistema universitario nazionale da poter negoziare tramite la CRUI. Dall’analisi delle indicazioni ricevute (Allegato 2 – Piano dei fabbisogni), emergono forti richieste per negoziare contratti principalmente con Adobe, Mathworks e altri 19 fornitori per un valore indicativo di circa 15 milioni di euro.
2. Il piano dei fabbisogni viene allineato alla programmazione effettuata dalla CRUI e dalle Istituzioni per quanto di loro competenza, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di programmazione per l’acquisizione di forniture e servizi.
3. Il piano dei fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato dalla CRUI, previa intesa con le Istituzioni ogni qualvolta questa lo ritenga necessario in risposta alle mutate esigenze che si manifestassero, a decorrere dal secondo anno di vigenza dell’accordo.
4. La CRUI si riserva la facoltà di avviare nuove procedure di negoziazione per rispondere ad eventuali nuovi fabbisogni manifestati dalle Istituzioni.
ART. 11 – DURATA
1. Il presente accordo ha durata di 3 anni, dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
2. Le Parti si riservano la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, (per ulteriori 3 anni) il presente accordo in seguito ad accordo scritto tra le stesse, previa delibera dell’Organo competente.
3. Altresì le Parti dopo la prima proroga, laddove si riscontri ancora la necessità di completare prestazioni derivate dai singoli contratti, si riservano la facoltà di esercitare ulteriori proroghe, alle medesime condizioni, di durata annuale o infrannuale fino all’assolvimento di tutte le prestazioni contrattuali in corso di esaurimento.
4. Qualora l’Istituzione sottoscrivente al termine del 31 dicembre 2023 non intenda prorogare il presente accordo, dovrà esercitare il recesso dai contratti sottoscritti dalla CRUI in suo conto. La CRUI non sarà quindi tenuta a garantire le obbligazioni a carico dell’Istituzione aderente scaturenti dai contratti ai quali la stessa aveva precedentemente aderito.
ART 12 – ONERI DI GESTIONE
L’Istituzione si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e sviluppo del presente accordo ed agli oneri complessivi di gestione delle trattative per il periodo di durata del presente accordo per il tramite del versamento di una quota annuale di adesione.
La misura di tale quota è stabilita sulla base della metodologia indicata nella nota allegata (Allegato 1 - Riparto delle quote di adesione) alla presente convenzione approvata dalla Giunta della CRUI nella seduta del 21/10/2020 e dall’Assemblea della CRUI nella seduta del 21/ 1 0 / 2 0 2 0 . Rimane fermo che è fatta salva la possibilità da parte della Giunta e dell’Assemblea di autorizzare variazioni a tale quota a fronte di comprovati aumenti degli oneri.
ART. 13 – MODIFICAZIONI DELL’ACCORDO
1. Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente accordo e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione delle Parti. In particolare, le Parti potranno definire, con appositi accordi scritti, le eventuali variazioni alle modalità di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni legislative sopravvenute, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento normativo.
ART. 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Le parti del presente accordo dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, acconsentire) che i dati personali forniti anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo (art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679).
2. I dati saranno trattati in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, attuando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3. Le parti si informano reciprocamente, inoltre, che i dati personali conferiti o comunque raccolti ai fini dell’esecuzione del presente accordo potranno essere elaborati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.