CONVENZIONE URBANISTICA
CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DEL COMPARTO DENOMINATO "ROSSI SPA- STRADELLO BAGNESI"
ZONA ELEMENTARE N. 2440, AREA 01 CONVENZIONE URBANISTICA
L’anno ---- il giorno --------- il mese ------------, avanti a me
sono comparsi i signori :
------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena, denominato di seguito Comune, come da deliberazione
E
il sig. Legale Rappresentante della Soc. , con sede in Modena, via
, CF: , in qualità di soggetto attuatore, dell'unità immobiliare e posta in Modena, Stradello Bagnesi,, e identificata catastalmente al foglio 20, mappali: 96-100- 191-129-135-130-118-163-109-113-115-159-161- 165;
di seguito denominati “soggetto attuatore”;
P R E M E S S O
che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 10/11/2003 è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privato relativo al comparto edificatorio N. 305 del 2001 denominato “XX 000 xx Xxxxx”- stradello Bagnesi e relativa convenzione urbanistica;
che in data 22/12/2003 a ministero notaio Xxxxxxxx Xxxxxx, rep. 27039/12986, è stata stipulata la convenzione urbanistica sopracitata, regolarmente registrata e trascritta;
che in data 03/10/2018 la Soc. ROSSI SPA, ha presentato una richiesta di Permesso di Costruire convenzionato n. 2993/2018, per la nuova costruzione di fabbricato produttivo all'interno del sopracitato comparto, identificato catastalmente al foglio 20, mappali: 96- 100-191-129-135-130-118-163-109-113-115-159-161;
che l'area oggetto di intervento è classificate nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo:
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
V– Ambito specializzato per attivita' produttiva a – Area di rilievo comunale
Zona Elementare n.2440
Ex zona territoriale omogenea : D
Area 01 Disciplinata dal RUE: Area disciplinata da Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 10/11/2003 e convenzione urbanistica stipulata il 22/12/2003;
che i Piani particolareggiati, approvati sulla base della normativa vigente in materia, disciplinano e conformano gli interventi edilizi e le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le modalità e termini previsti dalle apposite convenzioni urbanistiche sottoscritte dai proprietari delle aree interessate ed il Comune;
che,l’art.28 della legge urbanistica n.1150/1942 e ss.mm.ii stabilisce che: “L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarieper le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.”
che l’art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n.98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 (D.L. del Fare) prevede che “il termine di validità nonché il termine di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla Legislazione regionale, stipulati sino al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni.”;
che il suddetto piano particolareggiato di iniziativa privata è attualmente scaduto per decorso del decennio di validita', ma, ai sensi dell' art. 17 della L. n.1150 del 1942, le aree e i fabbricati posti all' interno del piano non restano prive di regolamentazione urbanistica, in quanto rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di
zona stabiliti dal piano stesso;
che il Piano ha avuto attuazione nella completa realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione esterne all'area di comparto e che le stesse sono state cedute gratuitamente al Comune di Modena con atto rep in data 05/03/2019 a ministero notaio Xxxxxxxxxx;
che l'art. 28-bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q) della Legge
n.164 del 2014- Sblocca Italia-,disciplina che “Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. […];
che il quadro normativo è in evoluzione e che l'Art.28 bis del DPR 380 del 2001 è direttamente efficace ed applicabile nel nostro territorio; in attesa di una Legge Regionale urbanistica di dettaglio che provveda a dare attuazione ai principi da essa desumibili, si procede con l'approvazione della convenzione urbanistica con deliberazione di Consiglio Comunale, così come disciplinato;
che la proposta progettuale, non configura una Variante al Piano, ma solo un'attuazione dello stesso, confermando i parametri e gli indici previsti al Piano particolareggiato;
che come previsto nel Piano particolareggiato e all'interno della convenzione urbanistica sopracitati, vista l'ubicazione del comparto, esterna al territorio urbanizzato e considerato che l'attività produttiva insediata è unica, non si ravvisano anche per il presente intervento la necessità di realizzare e acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le dotazioni di parcheggi pubblici, mantenendoli di conseguenza solo pertinenziali all'attività e a totale carico della proprietà;
poiché il calcolo della aree a parcheggio è strettamente correlato all'attività insediata, in caso di frazionamento dell'attività stessa o di vendita frazionato degli immobili a terzi, dovrà essere rivalutata con l'Amministrazione Comunale la possibilità di un eventuale cessione di opere di urbanizzazione primaria (parcheggi pubblici);
VISTO
il quadro economico allegato e parte integrante (ALLEGATO A)
-che ai sensi dell'art. 28 bis del DPR 380 del 2001,occorre ora procedere a formalizzare, in apposita convenzione urbanistica le obbligazioni da assumersi da parte del soggetto attuatore, per l'attuazione dell'area d'intervento, per la quale si fa espresso richiamo ai relativi elaborati costitutivi posti agli atti del Settore;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
2. Il soggetto attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi causa. Il soggetto attuatore rimane tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
4. Solo qualora il soggetto attuatore procede all’alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
1. Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, a sua totale cura e spese, poste all'interno dell'area d'intervento e strettamente funzionali alla nuova costruzione, consistenti nella realizzazione di:
=dotazioni di parcheggi pertinenziali ad integrazione dell'esistente;
=dotazioni di parcheggi pubblici ad integrazione dell'esistente
2. Tutte le dotazioni di parcheggi pertinenziali e pubblici, suddetti, come già previsto nel Piano particolareggiato e all'interno della convenzione urbanistica stipulata in data 22/12/2003, rep. 27039/12986, citata in premessa, visto che l'ubicazione del comparto, è esterna al territorio urbanizzato e considerato che l'attività produttiva insediata è unica, con presente intervento non verranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale gli standard di parcheggi pubblici, mantenendoli, pertinenziali all'attività e a totale carico della proprietà;
3. Lo standard di parcheggi pubblici non ceduti gratuitamente all'Amministrazione comunale, verrà pertanto monetizzato.
ART. 3
CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, CONDIZIONI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'
Il ritiro del Permesso di costruire convenzionato n. 2993/2018 è subordinato:
A) al versamento della monetizzazione degli standard dei parcheggi pubblici pari a euro 185.250,00
B) alla stipula della presente Convenzione, che dovrà avvenire entro non oltre 6 mesi dall'esecutività della delibera di consiglio Comunale che ha approvato il presente atto a pena di decadenza dl Permesso di costruire;
Il permesso di costruire deve contenere le seguenti condizioni:
a. obbligo, a carico dei titolari del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b. divieto, a carico dei titolari del permesso di costruire, di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l’urbanizzazione; la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l' U.T.C. solo in casi eccezionali;
2. la presentazione delle Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (SCCEA) è subordinata:
a. all'esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto ed energia elettrica in bassa tensione e completa realizzazione e comunicazione di fine lavori dei parcheggi pertinenziali.
b. al ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate;
ART. 4
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. n.15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato:
gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente convenzione il soggetto attuatore, dovrà versare all'Amministrazione Comunale la monetizzazione degli standard di parcheggi pubblici pari a Euro 185.250,00 come da determinazione del Servizio patrimonio pg 27256 del 06/03/2014 , in riferimento al solo valore dell'area di sedime di n.114 parcheggi.
ART. 5
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni cinque (5), con decorrenza dalla data della sua stipula.
ART. 6 CLAUSOLE PARTICOLARI
L'accesso ai parcheggi di urbanizzazione dovrà essere consentito liberamente durante le ore diurne e comunque durante il periodo di esercizio dell'attività e di conseguenza la chiusura dei cancelli potrà avvenire nelle ore notturne.
ART. 7 SPESE
Sono a carico dei soggetti attuatori le spese del presente atto, nonché ogni altra spesa inerente e dipendente
CAPO II
ART. 1
OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA
1. In ogni atto di alienazione degli immobili sopracitati, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione urbanistica, l'acquirente dovrà dichiarare:
a. di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto al permesso di costruire convenzionato n. 2993/2018 e alla relativa convenzione urbanistica;
b. di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune, in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO | ||||
- Dotazione di parcheggi pubblici previsti dall'art. 24.4 del PSC | ||||
Superficie esistente | mq 13.646,00 | n. 68 PP | Complessivi n. 114 PP x € 1.625,00 (valore dell'area riferita a un posto auto convenzionalmente pari a mq 25 – determinazione pg 27256 del 06/03/2014) | € 185.250,00 |
Superficie in progetto | mq 9.238,40 | n. 46 PP | ||
- Contributo di costruzione | ||||
Oneri di urbanizzazione primaria | € 109.108,28 | |||
Oneri di urbanizzazione secondaria | € 31.682,49 | |||
Costo del Disinquinamento | € 84.912,72 | |||
TOTALE DA VERSARE | € 410.953,49 | |||