SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Milano del 19 giugno 1998 la società Commerfin s.p.a. esponeva che, nel febbraio 1996, aveva concluso un contratto con SK & Partner Bautreuhand (d'ora in poi: SK), impresa di diritto tedesco con sede in Lipsia, e Xxxxx Xxxxx, residente
in Italia, i quali si erano impegnati a segnalare ad essa Commerfin commesse di costruzione in territorio tedesco di fabbricati o di altri lavori edilizi e di assisterla nella redazione dell'offerta, con diritto ad una provvigione commisurata al valore dell'appalto assunto dalla Commerfin. Successivamente la società attrice, in accordo con la SK, con il suo titolare Xxxxxxx Xxxxxxx e con il Lillo, aveva formulato un'offerta per l'accettazione di una commessa della società tedesca Beko Bau GMBH (d'ora in poi: Beko) per la costruzione di un complesso edilizio in Berlino denominato City Carrè II di circa 116.000 metri cubi. L'offerta, che produceva fedelmente i costi indicati da SK, era stata subito accettata, previa una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, dalla committente Beko con lettera dell'8 marzo 1996. L'appalto aveva però comportato costi doppi (L. 00.000.000.000) rispetto a quelli preventivati (L.
00.000.000.000). Ciò era dovuto anche al fatto che la Commerfin si era trovata a Berlino di fronte ad un vero e proprio "cartello" di imprese, di cui soltanto la società Readymix Beton Berlin Brandeburg GMBH (d'ora in poi: Beton) era stata designata a fornire il cemento ad un prezzo imposto superiore a quello applicato al clienti tedeschi. Tanto premesso la società Commerfin chiedeva che: 1) accertato in via incidentale
che il contratto di appalto da essa concluso con la società Beko era viziato da errore determinato dal dolo del terzo, fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti ex artt. 2043 e 2055 c.c. i convenuti SK, Xxxxxxx, Lillo e società Beko; 2) accertata l'esistenza di un "cartello" tra le imprese tedesche fornitrici delle materie prime, la
società convenuta Xxxxx fosse condannata al risarcimento dei danni subiti da essa Commerfin. L'atto di citazione era notificato anche all'Istituto bancario S. Paolo di Torino s.p.a., che aveva prestato garanzia, perchè
la sentenza facesse stato anche nel suoi confronti. In corso di causa la società Commerfin proponeva ricorso per sequestro conservativo ai danni di SK, Xxxxxxx, Xxxxx e Xxxx, nonché ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'Istituto bancario. Il giudice xxxxxxxxxx, con ordinanza dell'8 novembre 1998, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande proposte nei confronti di SK, Xxxxxxx e Xxxx, rigettava i ricorsi proposti contro il Lillo e l'Istituto bancario. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16 dicembre 1998, rigettava il reclamo della Commerfin. La società Commerfin ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione sulle domande di merito. Hanno resistito con autonomi controricorsi SK,
Xxxxxxx, Lillo, Xxxx, Xxxxx (i controricorsi delle prime due parti, peraltro, sono di uguale contenuto). La società Beko ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La società ricorrente, per sostenere la giurisdizione del giudice italiano, afferma che essa ha esercitato un'azione di responsabilità extracontrattuale conseguente alla serie di atti fraudolenti commessi in suo danno dalle parti convenute, le quali, senza distinzione tra i diversi rapporti posti in essere, hanno leso non solo e non tanto i singoli diritti nascenti dai contratti, ma il generale principio del neminem laedere. Alla stessa conclusione si perviene considerando distintamente le posizioni dei convenuti. Con riferimento a SK, Xxxxxxx e Xxxxx, l'azione giudiziaria trova fondamento nella figura del dolo del terzo prevista dagli artt. 1439, secondo xxxxx, e 1440 c.c.: in relazione al rapporto contrattuale tra la
società attrice e Xxxx, infatti, il doloso comportamento tenuto dai detti tre convenuti si configura come lesione del credito da parte del terzo che dà origine ad una responsabilità extracontrattuale. Analoghe argomentazioni valgono per la Beko, la cui responsabilità consiste nell'avere partecipato
al disegno doloso ed il cui comportamento ha causalmente contribuito alla lesione del diritto della società attrice. Per la Beko, inoltre, con riferimento al contegno da essa serbato nella fase delle trattative, è configurabile un profilo di responsabilità precontrattuale per avere essa taciuto l'incongruità dell'offerta presentata dalla Commerfin. Inquadrata in ambito aquiliano l'azione promossa dalla ricorrente, la giurisdizione del giudice italiano si individua sulla base dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 (giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato). Tale luogo, secondo l'interpretazione della giurisprudenza
comunitaria, è sia quello ove si è verificata la condotta dannosa, sia quello dove si è prodotto il danno. Nel caso di specie sia l'azione che l'evento dannoso si sono prodotti in Italia, poichè la fonte del pregiudizio subito dalla società attrice è proprio nel contratto in sè considerato, mentre
tutto quanto attiene alla successiva fase dell'esecuzione del contratto medesimo rappresenta un semplice sviluppo della catena seriale. Non è possibile, cioè, distinguere tra danno iniziale e danno conseguente, poichè l'uno e l'altro consistono nel pregiudizio patrimoniale subito dalla società attrice come effetto del contratto concluso. E tale pregiudizio non può situarsi altrove che presso la sede sociale della ricorrente italiana, dove è localizzato il suo patrimonio.
2. – La giurisdizione italiana affermata dalla società Commerfin si fonda sulla tesi che le azioni di responsabilità extracontrattuale da essa esercitate rientrano nella "materia di delitti o quasi – delitti" prevista dall'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale.
La Corte di giustizia delle Comunità europee, nell'interpretare il criterio di competenza speciale previsto dal citato art. 5, n. 23, ha, però, affermato che la materia di delitto o quasi – delitto va considerata come nozione autonoma che comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere
la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui al n. 1 dello stesso art. 5 (sentenza 27 settembre 1988, nella causa 1189/87; sentenza 27 ottobre 1998, nella causa 51/97).
Nel caso di specie sussiste il collegamento delle responsabilità fatte valere dalla Commerfin con la materia contrattuale, poichè esse si riconducono ai contratti che la società attrice ha stipulato con tutti i convenuti di cui si chiede l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni.
In particolare, per quanto riguarda la responsabilità di SK, Xxxxxxx e Xxxxx, con questi soggetti la Commerfin ha stipulato un contratto di mediazione e consulenza, in esecuzione del quale fu segnalato alla
società attrice l'offerta di appalto dei lavori di costruzione da parte della società tedesca Beko e furono compiute le successive attività che si assume dalla società attrice avere concorso a causare il danno da essa lamentato. Con la società Beko fu, poi, stipulato il contratto di appalto, che, per il suo contenuto, concretizza – nella prospettiva della società attrice – il principale degli atti fraudolenti commessi in suo danno. Con la Beton, infine, la Commerfin stipulò altro contratto per la fornitura del cemento occorrente per i lavori appaltati. Il collegamento delle azioni di responsabilità con la materia contrattuale non viene meno per il fatto
che la società attrice abbia dedotto a fondamento di esse il dolo del terzo (art. 1439, secondo comma, e art. 1440 c.c.). La posizione di terzo – rispetto al contratto di appalto stipulato con la Beko – viene dalla attrice individuata, nei soggetti SK, Xxxxxxx e Xxxxx. Ma questi soggetti non sono terzi rispetto al menzionato contratto di mediazione e consulenza da
loro stipulato con la Commerfin, ed i raggiri che essi avrebbero usato a danno della Commerfin concretizzerebbero, se sussistenti, veri e propri inadempimenti rispetto al contratto da loro stipulato. Il dolo del terzo non viene, infine, neanche addotto rispetto al contratto stipulato dalla Commerfin con Xxxxx. Trattandosi di azioni rientranti nella "materia contrattuale", come intesa dall'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, va applicata la proroga di competenza a favore del giudice della Germania, pattuita sia nel contratto con SK, Xxxxxx e Xxxxx, sia nel contratto di appalto con Xxxx. Per quanto attiene alla domanda nei confronti di Xxxxx, non si afferma dalla società attrice che alcuna delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con questa impresa tedesca sia stata o dovesse essere eseguita in Italia. Deve, quindi, escludersi che sussista la giurisdizione del giudice italiano.
3.- La conclusione che precede non muterebbe anche se, aderendo alla tesi della società attrice, si ritenesse applicabile il criterio di individuazione della giurisdizione previsto dall'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles ("giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto").
La giurisprudenza di queste Sezioni unite, in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ha ravvisato tale luogo in quello dove si è verificato il danno iniziale, senza che assuma rilievo, esclusivo o concorrente, il luogo di insorgenza dei danni ulteriori, successivi o consequenziali, che abbiano comunque inciso sul patrimonio del soggetto leso (v., con riferimento ad una fattispecie simile a quella qui giudicata, la sentenza 10 marzo 2000 n. 57, la quale ha ribadito il principio già affermato dalle sentenze 22 maggio 1998 n. 5145 e 4 novembre 1996 n. 9533).
Nel caso di specie, il danno iniziale si è verificato in Germania, perchè qui sono stati posti in essere i comportamenti asseritamente fraudolenti della Beko, dei soggetti con i quali la Commerfin ha stipulato il contratto di mediazione e consulenza, della Beton. In particolare, come risulta dallo stesso atto di citazione, in Germania (verbale del 28-29 febbraio 1996) avvennero le trattative che definirono il contenuto del contratto di appalto che si assume essere stato fonte del pregiudizio subito dalla società attrice.
4. – In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La società istante va condannata a pagare le spese processuali dell'intero giudizio, che si liquidano in dispositivo.