CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIBO MARINA
CITTÀ DI VIBO VALENTIA
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIBO MARINA
CAPO I - CONDUZIONE IMPIANTO
ART. 1 – Oggetto della concessione
1.1 Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda l’affidamento della gestione e della conduzione della piscina comunale di Vibo Marina.
1.2 La gestione e conduzione degli impianti natatori comprende le seguenti prestazioni:
− programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall’Amministrazione comunale di cui all’art. 11 del presente capitolato, compresa la promozione dell’impianto e la pubblicizzazione delle attività;
− apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti;
− custodia e funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
− conduzione e gestione di tutti gli impianti tecnologici ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo:
o impianto di riscaldamento
o impianto di erogazione di acqua calda;
o impianti tecnologici;
o impianti trattamento delle acque;
o impianti temporizzatori – docce ed asciuga capelli.
− pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell’impianto compresa l’installazione dei relativi contatori.
− Pagamento della Tariffa rifiuti;
− Pulizia giornaliera dell’intero complesso e delle pertinenze;
− Manutenzione ordinaria degli impianti natatori che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare la piscina nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro come meglio specificato all’art. 13 del capitolato;
− Cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza del complesso natatorio;
− Gestione di bar, punto ristoro e distributori automatici di alimenti e bevande dove presenti;
− Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
− Assistenza bagnanti;
− Cassa e distribuzione chiavi armadietti/spogliatoi;
ART. 2 – Identificazione impianti
2.1 La struttura oggetto del presente capitolato è situata nella frazione Marina del Comune capoluogo e risulta così composta:
− piscina coperta: lunghezza m. 25,00, larghezza m. 12,50 con fondo altezza media di m.1,30;
− spogliatoi e servizi igienici annessi;
− area esterna da adibire a gioco e solarium;
ART. 3 – Bar ristoro
3.1 Il concessionario è autorizzato a realizzare all’interno della struttura un servizio di bar, tavola calda e ristoro e/o a gestire i distributori automatici di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal gestore. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l’esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti dell’amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.
Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l’indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.
Art. 4 – Pubblicità commerciale
4.1 Il gestore è autorizzato ad effettuare all’interno e all’esterno degli impianti pubblicità commerciale in forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.
4.2 Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall’Amministrazione comunale. L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il gestore è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Art. 5 – Punti vendita
5.1 Il gestore è autorizzato ad effettuare all’interno degli impianti la vendita di accessori per il nuoto, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
CAPO II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art.6 – Durata della concessione
6.1 La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di consegna degli impianti, eventualmente rinnovabile previo accordo fra le parti di ulteriori anni 3 (tre).
Art. 7 - Consegna dell’impianto
7.1 Gli impianti, i locali e l’area esterna sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; per la consegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale che verrà allegato al contratto.
Il servizio di gestione e conduzione della piscina comunale di Vibo Marina e delle strutture annesse è quello di ottimizzare la fruizione della stesso attraverso lavori, a totale carico dell’affidatario, di ordinaria e straordinaria manutenzione, la creazione di servizi, la messa in sicurezza degli spazi e delle strutture ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il miglioramento estetico, l'organizzazione e lo svolgimento di eventi ludici finalizzati all’organizzazione di attività ricreative per valorizzare la struttura quale spazio pubblico di relazioni.
L'affidatario si impegna alla effettiva messa in esercizio dell’impianto nel rispetto del progetto presentato e valutato in sede di gara.
7.2 Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto.
7.3 Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. N. 81/2008; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M.
18.3.96 e s.m.i. (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”).
Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre gli impianti sportivi nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.
E’ obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione dell’affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Xxxxxxx sul gestore l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
Il gestore dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.
Art. 8 – Attrezzature e arredi
8.1 Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione in più di quanto offerto in sede di gara.
Nessuna attrezzatura consegnata dall’Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.
Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto.
Art. 9 – Personale in servizio
9.1 Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso delle qualifiche e in numero necessario in relazione al nr. di giorni e delle ore di funzionamento degli impianti e alla tipologia di attività svolta.
Il concessionario è tenuto a comunicare all’ente concedente l’elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni, nonché ogni variazione nei medesimi.
Il concessionario dovrà altresì individuare il direttore tecnico responsabile e coordinatore degli impianti sportivi, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
9.2 Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro ivi compresi i CCNL di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell’ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.
Il concessionario risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
Il gestore assume l’obbligo di fornire i propri collaboratori di un apposito documento di identificazione munito di fotografia da apporsi in modo visibile sugli indumenti indossati durante il servizio.
Gli assistenti bagnanti dovranno essere dotati di adeguato abbigliamento uniforme (magliette e cappelli) che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.
Art. 10 – Oneri e obblighi del concessionario
10.1 Il gestore nell’esecuzione della prestazione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
a. effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;
b. provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
c. sostenere le spese per le utenze relative alla gestione degli impianti secondo le specifiche previste all’art.1 nonché a volturare a proprie spese i contratti in essere con l’obbligo di assumere direttamente l’intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
d. controllare i consumi di luce, acqua, gas e telefono con la diligenza del buon padre di famiglia;
e. provvedere al pagamento della tassa rifiuti;
f. provvedere interamente alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature;
g. utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione;
x. xxxxxxxxxx alla conduzione della centrale termica assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i;
i. effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d’efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell’impianto stesso (C.P.V., A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.);
j. realizzare tutti gli interventi richiesti dall’Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell’impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse;
k. stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 20.
Art. 11 – Utilizzo degli impianti natatori
11.1 L’aggiudicatario è tenuto a gestire gli impianti natatori garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell’uso pubblico.
Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto presentato in sede di offerta.
11.2 Nello stabilire quanto sopra il gestore dovrà comunque:
− Garantire un’apertura minima della piscina dalle 8.00 alle 23.00 (dal lunedì al venerdì) e dalle 8.00 alle 19.00 (il sabato);
− Garantire l’apertura domenicale nella fascia oraria 9.00 – 13.00;
− Promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all’utilizzazione degli impianti natatori assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:
• Corsi di avviamento al nuoto;
• Corsi di nuoto;
• Nuoto libero ;
− In sede di offerta saranno considerate proposte migliorative le seguenti attività o parte di esse:
• Nuoto agonistico;
• Pallanuoto;
• Attività riabilitativa e idroterapeutica;
• Attività per anziani;
• Attività per portatori di handicap;
• Corsi di nuoto in orario scolastico per gli alunni delle scuole del Comune;
• Corsi per attività subacquea;
• Corsi per attività di salvamento.
− Favorire l’uso della piscina da parte delle società sportive operanti nella città sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo. Il soggetto gestore dovrà individuare fasce orarie per l’attività organizzata dalle associazioni sportive tali da garantire la massima fruibilità da parte delle stesse anche in relazione alla tipologia di attività svolta e all’utenza di riferimento. A tali associazioni/società sportive operanti nella città deve essere assicurata in via prioritaria la disponibilità di almeno il 30% degli spazi acqua degli impianti, sulla base delle richieste pervenute. A tale percentuale concorrerà anche il soggetto gestore nell’eventualità in cui risulti essere associazione/società sportiva già operante presso le piscine comunali.
− Al concessionario si riconosce autonomia di gestione sul rimanente 70%. All’interno di questa percentuale il soggetto gestore dovrà comunque garantire:
• alla libera balneazione: la disponibilità di un minimo di due giorni a settimana nella fascia oraria 11.00 – 15.00 / 19.30 – 21.30 (dal lunedì al venerdì) e la disponibilità nella fascia oraria 9.00 - 13.00 (il sabato e la domenica)
• alle scuole: la disponibilità di spazi acqua durante l’orario scolastico sulla base delle richieste pervenute.
Art. 13 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto
13.1 La manutenzione ordinaria e straordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario.
13.2 Per manutenzione straordinaria si intendono tutti i lavori necessari per rendere idonea la struttura al suo uso. Lo stesso operatore dovrà attivare tutti i procedimenti, verso gli altri Enti competenti in materia, per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e quant’altro sarà necessario per rendere agibile la struttura in parola.
13.3 Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerente le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti (L. 457/78). Ed in particolare :
o Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
o Riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
o Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;
o Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
o Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
o Riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
o Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
o Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. …) di infissi e serramenti interni ed esterni ;
o Cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
o Manutenzione della tensostruttura della copertura dell’impianto;
o Manutenzione degli impianti termici e di aereazione;
o Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
o Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
o Ritinteggio delle pareti interne a contatto con il pubblico;
o Pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e scarichi;
o Manutenzione del verde laddove presente: (taglio periodico manto erboso, tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi, ….);
o Pulizia irrigatori – impianto di irrigazione automatica laddove presente;
o Manutenzione impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc….);
o Controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
o Controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
o Controllo periodico dell’efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
o Campionamento semestrale delle acque di immissione e delle acque di vasca delle piscine (conta batterica e nitrati) e trasmissione degli esiti al Comune di Vibo Valentia;
o Controllo trimestrale efficienza impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
o Controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
o Controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
o Controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
o Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
13.4 Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.
Art. 14—Smaltimento rifiuti speciali
14.1 Il concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come speciali in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.
Art. 15– Interventi straordinari
15.1 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire in qualsiasi momento per realizzare ulteriori opere o variare quelle esistenti senza che l’affidatario del servizio possa richiedere eventuali danni per il fermo delle attività.
Art. 16 - Documentazione da tenere presso la sede dell’impianto :
16.1 Il concessionario ha l’obbligo di tenere presso l’impianto la seguente documentazione :
− Nominativo del Referente dell’impianto e recapito telefonico;
− Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
− Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs.
81/2008;
− Registro analisi chimico- fisiche delle acque;
− Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti.
Art. 17 – Documentazione da trasmettere al Comune
17.1 Il concessionario ha l’obbligo di presentare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, agli uffici competenti del Comune, una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell’impianto nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all’anno precedente:
• le date e i risultati delle ispezioni periodiche all’impianto, così come previsto dalle norme vigenti;
• gli esiti dei campionamenti trimestrali delle acque;
• la rilevazione mensile dei consumi: acqua, energia elettrica, gas metano;
• tutte le spese di consumo che hanno un carattere di ricorrenza (prodotti per pulizia, prodotti chimici ecc.).
17.2 Ogni anno, entro il 31 marzo, il gestore dovrà inoltre fornire al Comune una relazione sull’andamento delle attività che si sono svolte negli impianti sportivi nell’anno precedente. In particolare dovrà fornire i dati mensili relativi a:
• Orari di apertura;
• Orari di utilizzo degli spazi acqua da parte delle associazioni/società sportive, del pubblico e delle scuole con indicazione delle attività svolte;
• Dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.
17.3 Il concessionario ha l’obbligo di presentare con cadenza semestrale (entro il 10 del mese successivo al semestre di riferimento) la situazione contabile analitica della gestione dell’impianto.
17.4 Il concessionario ha l’obbligo di presentare il bilancio consuntivo entro 10 giorni dalla sua approvazione formale da parte dell’organo preposto.
Art. 18 - Rilascio licenze e autorizzazioni
18.1 Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione degli impianti di cui al presente Capitolato il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l’ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l’espletamento dei medesimi.
Art. 19 - Carta dei servizi
19.1 Il soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune di Vibo Valentia per la redazione della carta dei servizi delle piscine comunali. La carta dei servizi, da predisporsi entro 6 mesi dalla data di inizio della concessione, dovrà contenere:
• gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
• le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
• la procedura per la presentazione dei reclami;
• le modalità di informazione /comunicazione all’utenza.
Art. 20 – Responsabilità - Coperture assicurative
20.1 Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone e cose, compresi i terzi che autorizzati dal concessionario o dall’Amministrazione dovessero recarsi sull’impianto sportivo.
Il concessionario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula di polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione.
In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese :
• Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso degli impianti (con espressa indicazione dell’Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di euro 1.000.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
• Polizza incendio e atti vandalici nella forma “Incendio in nome e per conto del proprietario” con massimale di euro 1.000.000,00 corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto .
• Polizza furto nella forma “in nome e per conto del proprietario” con garanzia a “Primo rischio assoluto” per un massimale minimo di euro 30.000.
20.2 Copia delle quietanze di pagamento relative alle polizze di cui al precedente punto 20.1 dovranno essere tempestivamente trasmesse all’Amministrazione Comunale.
20.3 Con la stipulazione delle assicurazioni indicate il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento.
Art. 21 – Controlli dell’Amministrazione comunale
21.1 L’Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito nel capo I e II del presente Capitolato;
21.2 Il soggetto concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste;
21.3 L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
Art. 22 – Divieto di sub concessione
22.1 Fatto salvo quanto previsto dal punto seguente è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell’affidamento nella loro totalità o di modificare la destinazione d’uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della concessione.
22.2 E’ data la facoltà al soggetto aggiudicatario di sub concedere, per un periodo pari alla durata della concessione, i seguenti servizi:
• la gestione del punto ristoro;
• la gestione della pubblicità;
• la gestione dei punti vendita;
Il gestore e l’affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi.
22.3 Prima dell’attivazione della sub-concessione il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
22.4 L’attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale anche previa verifica dell’insussistenza nei confronti del sub- concessionario dei divieti previsti dall’art.10 L. 575/65 e s.m.i.
Art. 23 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alla gara gli operatori economici così come definiti all'art. 45 del D.lgs. n.50/2016:
- ditte individuali e/o società, cooperative, associazioni, etc., che hanno nel loro oggetto sociale le caratteristiche per poter gestire la struttura.
Art. 24 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente, verrà effettuata da una Commissione che terrà conto dei seguenti criteri:
1) Proposta Tecnica fino a 100 punti, così ripartiti:
− fino a 30 punti per:
• Esperienza lavorativa nel settore specifico;
• Esperienza lavorativa nel settore dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi.
− fino a 40 punti per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla ottimale fruibilità dell’impianto
• Tipologia e caratteristiche architettoniche e funzionali, materiali utilizzati, arredo accessorio, etc.;
− fino a 30 punti per la fruizione dei servizi, di eventi ricreativi e culturali finalizzati a soggetti diversamente abili e/o svantaggiati.
• Tipologia e caratteristiche delle proposte.
I succitati parametri per l'assegnazione del punteggio dovranno essere adeguatamente documentati, da apposita relazione tecnico-descrittiva, ed eventuali schede tecniche delle attrezzature, arredi e materiali all’uopo utilizzati.
Art. 25 – Tariffe
25.1 Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe.
25.2 Il soggetto gestore è tenuto ad applicare le tariffe stabilite annualmente con apposito atto dell’Amministrazione comunale, in favore delle attività sportive erogate, che dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di apportare modifiche alle tariffe d’uso, in virtù della natura pubblica del servizio erogato provvedendo, se necessario, alla revisione del corrispettivo per il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario.
25.3 Sono a favore del soggetto gestore anche gli introiti derivanti dalle attività suscettibili di affidamento in sub concessione, quali; gestione del punto ristoro, gestione punti vendita e pubblicità.
Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.
Art. 26 – Penalità/Sanzioni
26.1 Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.
26.2 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato, l’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o PEC invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.
Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa.
Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell’Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
23.3 Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
a. Inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene degli impianti (compreso la conformità delle acque alle norme sanitarie): da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.500,00 in funzione della gravità dell’inadempimento;
b. Mancato rispetto delle norme sull’organizzazione del lavoro: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000.00 in funzione della gravità dell’inadempimento;
c. Mancata manutenzione ordinaria degli impianti natatori: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 600,00 in funzione della gravità dell’inadempimento;
d. Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario: da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 800,00, al giorno in rapporto al numero di ore di interruzione;
e. Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni rilievo accertato.
26.4 Le penali saranno riscosse mediante versamento delle somme dovute su c/c del Comune. Il mancato versamento del corrispettivo delle penali attiverà l’avvio del procedimento per la risoluzione in danno del contratto.
Qualora nel corso del servizio si verifichino ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 29, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
Art. 27 - Corrispettivo
27.1 Nessun corrispettivo è dovuto all’affidatario per i lavori che dovrà sostenere.
Art. 28 - Divieto di cessione del contratto
28.1 Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto si applica la normativa vigente prevista dal D.Lgs. n.50/2016
Art. 29 – Risoluzione del contratto
29.1 L’Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento, a proprio insindacabile giudizio a fronte di accertati inadempimenti da parte del concessionario. L’Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità per:
• Insolvenza o fallimento del concessionario;
• Cessione del contratto o sub-concessione non autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
• Mancato pagamento delle penali.
• Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:
• Contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell’impianto;
• Sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale;
• Violazioni agli obblighi contrattuali;
• Danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Vibo Valentia;
• Violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
Art 30 – Stipula contratto e spese contrattuali
30.1 La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa nei termini stabiliti dall’Amministrazione comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione. All’atto di stipula dovranno essere presentate le polizze assicurative di cui all’art. 20.
31.2 Il contratto dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nel capitolato d’oneri.
30.3 Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.
30.4 Il Comune di Vibo Valentia potrà comunque procedere alla consegna dell’impianto immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva previa comunicazione all’aggiudicatario, pur nelle more della formale stipula del contratto.
Art. 32 - Definizione controversie
32.1 Il Foro di Vibo Valentia sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio
32.2 E’ escluso il deferimento ad arbitri.
Il Dirigente
X.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx