Contract
C O M U N E D I C I N I S E L L O B A L S A M O
PROVINCIA DI MILANO
Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali
Servizio Economato e Provveditorato
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) E
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
LOTTO 6 C.I.G. 7165275BF9
PERIODO ANNI 3 (TRE)
dalle ore 24:00 del 31.12.2017 – alle ore 24:00 del 31.12.2020
INDICE
Definizioni 4
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 5
1. Prova del contratto 5
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 5
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 5
4. Variazioni del rischio 6
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 6
6. Clausola di recesso 6
7. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 6
8. Oneri fiscali 7
9. Foro competente 7
10. Rinvio alle norme di legge 7
11. Durata del contratto 7
12. Efficacia temporale delle garanzie 7
13. Elementi per il calcolo del premio 7
14. Coassicurazione e delega 7
15. Clausola Broker 8
16. Produzione di informazioni sui sinistri 9
17. Tracciabilità dei flussi finanziari 10
18. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 10
19. Obblighi di riservatezza e segretezza 11
20. Modifiche dell’assicurazione 11
21. Gestione delle vertenze 11
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCA 12
22. Oggetto dell’assicurazione 12
23. Tipologia di polizza 12
24. Tipologia del rischio RCA 13
25. Forma del contratto 13
26. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 00
00. Regolazione del premio 13
28. Condizioni particolari 13
29. Esclusioni 14
30. Estensione territoriale 14
Sezione 3 – Norme che regolano l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) 16
31. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – Oggetto della garanzia 16
32. Furto – Oggetto della garanzia 16
33. Guasti accidentali (kasko) – Oggetto della garanzia 16
34. Estensione territoriale 17
35. Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni 17
Sezione 4 – Garanzie Aggiuntive 18
36. Carico e scarico 18
37. Ricorso terzi da incendio 18
38. Danni da imbrattamento 18
39. Dissequestro del veicolo 18
40. Danni a seguito di furto e rapina 19
41. Garanzia contrassegno 19
42. Rottura cristalli 19
43. Responsabilità Civile dei trasportati 19
44. Trasporto con ambulanza 19
45. Autovettura in sostituzione 19
46. Danni da scasso 20
47. Rimborso spese di rimpatrio 20
48. Spese di recupero e parcheggio 20
49. Spese di immatricolazione 20
50. Chiusura indagini preliminari 20
51. Tassa automobilistica 20
52. Rimorchi - rischio statico 21
53. Soccorso stradale 21
54. Ripristino airbag 21
55. Responsabilità civile derivante da difetti di manutenzione 21
56. Perdita chiavi 21
57. Garanzia bagaglio 21
58. Tutela legale 22
Sezione 5 – Norme che regolano la gestione dei sinistri 24
59. Obblighi della Compagnia Assicurativa – Indicazione Officina Convenzionata 24
60. Obblighi del Contraente in caso di sinistro 24
61. Nomina dei periti 24
62. Liquidazione 24
63. Estensione territoriale 25
64. Documenti complementari alla denuncia di sinistro 25
65. Pagamento dell’indennizzo 25
66. Criteri di liquidazione 25
67. Danno Totale 26
68. Tutela legale 26
Disposizioni Finali 27
Dichiarazioni 27
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 28
Definizioni
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BROKER
La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – Comune di Cinisello Balsamo.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
PERIODO ASSICURATIVO
Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’
L'impresa assicuratrice.
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
1. A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
a) Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del Broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
b) Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore
24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
2. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
3. Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
4. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e
s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
⮚ Per la Società:
4. Variazioni del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) .
2. Il Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 (novanta) giorni successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
8. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
9. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
10. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
11. Durata del contratto
1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), mesi 0 (zero) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2020 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. È previsto il frazionamento annuale con scadenza delle rate al 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019.
2. Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro- rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
13. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
14. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (delegataria e Coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
15. Clausola Broker
1. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al comma 1 del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 2 comma 3 “pagamento del premio”;
f) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalla Società con la quale verrà stipulato, modificato e/o prorogato il presente contratto, secondo gli accordi tra il Contraente ed il Xxxxxx incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal Broker: il Broker intratterrà per conto del Contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Società, alla quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
h) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;
2. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito con regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
3. Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta variazione.
16. Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’elenco dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
2. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
Suddivisione per ogni anno di copertura:
1. Denominazione rischio;
2. Numero polizza;
3. Numero di veicoli assicurati.
Sinistri C.A.R.D. gestionali (al lordo di forfait gestionali):
4. Numero sinistri pagati parziali;
5. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
6. Numero sinistri riservati;
7. Costo sinistri riservati (in €.);
8. Numero sinistri senza seguito;
9. Numero sinistri pagati;
10. Costo sinistri pagati (in €.);
11. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (4+6+9);
12. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (5+7+10). Sinistri C.A.R.D. debitori:
13. Numero sinistri pagati parziali;
14. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
15. Numero sinistri riservati;
16. Costo sinistri riservati (in €.);
17. Numero sinistri senza seguito;
18. Numero sinistri pagati;
19. Costo sinistri pagati (in €.);
20. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (13+15+18);
21. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (14+16+19). Sinistri NO C.A.R.D.:
22. Numero sinistri pagati parziali;
23. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
24. Numero sinistri riservati;
25. Costo sinistri riservati (in €.);
26. Numero sinistri senza seguito;
27. Numero sinistri pagati;
28. Costo sinistri pagati (in €.);
29. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (22+24+27);
30. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (23+25+28). Sinistri Concorsuali:
31. Numero sinistri pagati parziali;
32. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
33. Numero sinistri riservati;
34. Costo sinistri riservati (in €.);
35. Numero sinistri senza seguito;
36. Numero sinistri pagati;
37. Costo sinistri pagati (in €.);
38. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (31+33+36);
39. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (32+34+37). Xxxxxxxx Xxxxx (con partite C.A.R.D. e no C.A.R.D.) al lordo di forfait gestionali:
40. Numero sinistri pagati parziali;
41. Costo sinistri pagamento parziale (in €.);
42. Numero sinistri riservati;
43. Costo sinistri riservati (in €.);
44. Numero sinistri senza seguito;
45. Numero sinistri pagati;
46. Costo sinistri pagati (in €.);
47. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (40+42+45);
48. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (41+43+46).
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,03% (zero/03 per cento) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari all’0,80% (zero/80 per cento) dell’importo contrattuale.
4. La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
5. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
17. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, la notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da Xxxxxxxxxxxxxx, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.
18. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
1. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma digitale apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
2. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
19. Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
20. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Nessuna condizione o accordo tra Contraente/Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
21. Gestione delle vertenze
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCA
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
22. Oggetto dell’assicurazione
1. Premesso che:
I. l’intero Parco Veicoli a motore del Contraente è descritto nell’Elenco “A” allegato al presente schema di contratto e capitolato;
II. i mezzi sono individuati per targa di immatricolazione o telaio, nonché laddove è stato possibile anche per:
a) marca e tipo;
b) potenza effettiva e fiscale per il parco autovetture;
c) peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
d) cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
e) classe di bonus/malus per le autovetture;
f) presenza di pejus per gli autocarri;
g) eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi.
2. Si assicura l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro per ogni veicolo così individuato:
a) €10.000.000,00 (dieci milioni/00) per sinistro,
b) con il limite di €8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00) per danni a persone,
c) con il limite di €1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per danni a cose.
3. La Società assicura, in conformità alle norme delle leggi e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell’allegato elenco.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
5. La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni.
23. Tipologia di polizza
Il Contratto di Assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di Legge vigente, le condizioni offerte dalla Società, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. In caso di conflitto fra le condizioni offerte dalla Società e quelle normate nel presente capitolato, saranno efficaci solo quelle più favorevoli al Contraente.
24. Tipologia del rischio RCA
1. Garanzia base:
Rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).
2. Forma Tariffaria:
• Settori I e II – autovetture in servizio privato e taxi: Bonus/Malus;
• Settore V – ciclomotori e motocicli: tariffa Fissa o a classi di merito;
• Altri settori: Tariffa Fissa.
3. Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di competenza.
25. Forma del Contratto
I mezzi da assicurare sono descritti all’Elenco A. La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.
26. Variazione Parco Autoveicoli
1. I nuovi mezzi utilizzati dal Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati, dalla Società, agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.
2. Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l’inclusione e l’esclusione definitiva del mezzo siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso, temporanea o definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
27. Regolazione del premio
1. Le inclusioni di nuovi veicoli od esclusioni di veicoli assicurati verranno comunicati dall’Assicurato al loro verificarsi.
2. La Società emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.
3. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, dovranno essere perfezionate entro i termini previsti dal precedente art. 2, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.
4. Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dandone comunicazione al Contraente per tramite del Broker. Trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
28. Condizioni particolari
1. Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:
a) La Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa
I) nei confronti dell’Assicurato proprietario o locatario o del Conducente del veicolo assicurato:
i. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
ii. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
iii. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 (tre) mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al presente o 12 (dodici) mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal comma b) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
II) nei confronti del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
i. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
ii. dolo del conducente;
iii. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’Assicurato proprietario o locatario fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
b) La Società garantisce l’Assicurato ed il Conducente, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.
I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
29. Esclusioni
1. L’assicurazione non è operante:
a) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
d) nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.
30. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, degli Stati dell’Unione Europea e degli Stati
aderenti al sistema internazionale Carta Verde. Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
Sezione 3 – Norme che regolano l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
31. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – Oggetto della garanzia
1. La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da:
a) incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo, sabotaggio;
c) trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
d) cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.
2. In caso di danno (parziale o totale), l’eventuale liquidazione avverrà in accordo con quanto disposto dal successivo art. 39. Il valore commerciale del veicolo verrà determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.
3. Limitatamente alle estensioni di cui al precedente comma 1, punti b, c e d, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
32. Furto – Oggetto della garanzia
1. La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
2. In caso di danno (parziale o totale), l’eventuale liquidazione avverrà in accordo con quanto disposto dal successivo art. 39. Il valore commerciale del veicolo verrà determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.
3. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
33. Guasti accidentali (KASKO) – Oggetto della garanzia
1. La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di
a) collisione con altri veicoli in genere, persone od animali;
b) urto contro qualsiasi ostacolo;
c) ribaltamento o uscita di strada
verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private.
2. In caso di danno (parziale o totale), l’eventuale liquidazione avverrà in accordo con quanto disposto dal successivo art. 39. Il valore commerciale del veicolo verrà determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.
3. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
34. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, degli Stati dell’Unione Europea e degli Stati aderenti al sistema internazionale Carta Verde.
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
35. Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni
1. L’Assicurazione non copre i danni:
a) causati da bruciature non seguite da incendio;
b) agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
c) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali;
d) determinati od agevolati da dolo del Contraente, delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone dallo stesso incaricate della sorveglianza del veicolo e dei suoi dipendenti;
e) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) indiretti come deprezzamento e privazione dell’uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
g) preesistenti al sinistro denunciato;
h) conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.
2. In caso di sinistro cagionato da colpa grave del dipendente, la Società provvederà a liquidare il sinistro al Contraente e provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’accaduto.
Sezione 4 – Garanzie Aggiuntive
36. Carico e scarico
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
37. Ricorso terzi da incendio
1. La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia “Incendio”, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato al successivo Allegato B, per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:
a) danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
b) lesioni corporali cagionate a terzi causati da incendio;
c) danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze sopra citate.
2. La garanzia di cui al comma 1 è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.
3. La garanzia non comprende invece i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione.
38. Danni da imbrattamento
Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato al successivo Allegato B.
39. Dissequestro del veicolo
La Società assiste a proprie spese l’Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell’automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell’Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.
40. Danni a seguito di furto e rapina
La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.
41. Garanzia contrassegno
Qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, in caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione Responsabilità Civile in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.
42. Rottura cristalli
1. La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
2. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B.
3. La garanzia non comprende:
- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
43. Responsabilità Civile dei trasportati
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990 e ss.mm.ii., secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.
44. Trasporto con ambulanza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.
45. Autovettura in sostituzione
La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B, le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione del veicolo assicurato indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e qualora le stesse siano attivate ed operative. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.
46. Danni da scasso
La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
47. Rimborso spese di rimpatrio
Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato al successivo Allegato B, le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.
48. Spese di recupero e parcheggio
In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, e qualora sia attivata e operativa la garanzia “Furto”, la Società rimborsa, fino ad un massimo per sinistro indicato al successivo Allegato B, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.
49. Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'anti economicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato al successivo Allegato B, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.
50. Chiusura indagini preliminari
In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
51. Tassa automobilistica
La Società, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato, a seguito di un sinistro compreso nelle garanzie di cui agli articoli 32, 33 e 34, e che comporti un danno totale, si impegna a rimborsare, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso e fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza, un indennizzo pari alla quota della tassa
automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della stessa tassa pagata.
52. Rimorchi - rischio statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
53. Soccorso stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo in caso di guasto, incidente conseguente alla circolazione, incendio, furto (totale o parziale, tentato o consumato) e rapina, che rendano il veicolo indisponibile o inutilizzabile. Ciò significa che la Società rende disponibile un servizio di Soccorso Stradale con un numero verde dedicato con spese totalmente a Suo carico.
54. Ripristino airbag
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato a seguito dell’attivazione degli airbag, eventualmente presenti sui veicoli assicurati, dovuta a cause accidentali o a incidenti di circolazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B.
55. Responsabilità civile derivante da difetti di manutenzione
1. La Società assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario e/o Contraente dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.
2. La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste per la responsabilità civile obbligatoria.
56. Perdita chiavi
La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; restano escluse le spese relative alla sostituzione della centralina antifurto.
57. Garanzia bagaglio
1. In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la anti economicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai
xxxxxxx portati in viaggio fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza.
2. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetto d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.
3. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
4. In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
58. Tutela legale
1. Oggetto dell’assicurazione (Tutela Legale): La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:
-ottenere il risarcimento dei danni cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
-resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall’art 1917, comma 3, del Codice civile.
Esse sono:
a) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali (compresi medici e accertamenti) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’assicurato;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell’Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di €1.000,00 per sinistro.
2. Esclusioni: La garanzia non comprende (Tutela Legale):
a) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
b) le spese di giustizia penale, salvo quanto previsto nell’articolo che precede;
c) gli oneri fiscali (bollature documenti spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.)
d) L’assicurazione non è operante:
e) se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
f) nel caso di controversia promossa contro l’assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
g) se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di
sostanze stupefacenti o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
h) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza.
Sezione 5 – Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
00. Obblighi della Compagnia Assicurativa – Indicazione Officina Convenzionata
La Compagnia, entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione del Servizio, provvede a comunicare, per tramite del Broker al Contraente il nominativo e l’indirizzo di una Officina Convenzionata per il rimessaggio e la riparazione dei veicoli incidentati.
L’Officina Convenzionata dovrà avere la sede operativa (officina) nel raggio di non oltre 10 (dieci) km dal centro di Cinisello Balsamo.
L’Officina dovrà essere abilitata alla riparazione di tutte le tipologie di danno. Inoltre l’Officina dovrà essere in grado di emettere fatture elettroniche.
60. Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato inoltra denuncia alla Società per tramite del Broker, entro 30 (trenta) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la data, il luogo, le cause del sinistro e i riferimenti di eventuali testimoni. Inoltre dovranno essere inviate con analoga modalità le relazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. Il Contraente dovrà poi far seguire, nel più breve tempo possibile, ulteriore eventuale documentazione.
La denuncia deve essere corredata da una relazione che attesti l’utilizzo del veicolo per motivi legati all’attività lavorativa.
Il Contraente provvederà a rimessare con proprio personale o a mezzo telesoccorso, di cui all’art.53 del presente Contratto presso l’Officina Convenzionata di cui all’art.60 del presente Contratto.
61. Nomina dei periti
La Società effettuerà la valutazione dell’ammontare del danno tramite un Perito incaricato dalla stessa, con spese a proprio carico.
62. Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società comunicherà, per tramite del Broker, l’importo del risarcimento.
1. Se l’importo comunicato dalla Società al Contraente corrisponde con il preventivo emesso dall’Officina Convenzionata la Società liquiderà direttamente all’Officina Convenzionata, l’intero risarcimento dovuto, compreso di IVA. Mentre l’Officina emetterà al Contraente una fattura elettronica di importo pari all’intero risarcimento dovuto, compreso di IVA, con la dicitura Importo già liquidato dalla Compagnia Assicurativa e verserà allo stesso, a mezzo bonifico bancario, l’importo corrispondente all’IVA in applicazione della normativa split payment.
Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro, la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia. Semestralmente, renderà conto al Contraente degli importi eventualmente liquidati, emettendo apposita contabile indicando l’importo complessivo di spettanza.
Il Contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.
2. Se l’importo comunicato dalla Società al Contraente non corrisponde con il preventivo emesso, la Società liquiderà direttamente al Contraente l’intero risarcimento dovuto, compreso di IVA.
63. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, degli Stati dell’Unione Europea e degli Stati aderenti al sistema internazionale Carta Verde.
Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.
64. Documenti complementari alla denuncia di un sinistro
3. L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle sezioni incendio, furto e guasti accidentali, denuncia alle Autorità Competenti e farne pervenire copia autentica alla Società.
4. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.
5. Si conviene inoltre che nella determinazione dell’ammontare del danno la Compagnia terrà conto dell’incidenza dell’IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall’Assicurato alla condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
65. Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).
66. Criteri di liquidazione
1. L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate per ogni veicolo, è determinato con le seguenti modalità:
a) In caso di DANNO PARZIALE, verrà liquidata la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato senza tenere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (venti percento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno eccedente tale percentuale;
b) In caso di DANNO TOTALE al veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
2. Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato in polizza, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora detto valore risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (venti percento) di quest’ultimo. Qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione della regola proporzionala avverrà solo sull’eccedenza.
3. In caso di applicazione di eventuali franchigie previste nel successivo Allegato B o del degrado d’uso di cui al precedente comma 1, lettera a), la liquidazione sarà effettuata direttamente all’Officina Convenzionata (individuata in accordo con il precedente art. 31) al lordo di tali
detrazioni. Per il recupero di tali importi la Società emetterà, con cadenza semestrale, apposito documento che verrà regolato in accordo con quanto stabilito dal precedente art. 2.
67. Danno totale
Si considera perdita/danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% (settanta per cento) del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
68. Tutela Legale
1. Denuncia del sinistro (Tutela Legale): Unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
2. Gestione del sinistro (Tutela Legale): L’Assicurato dopo aver inoltrato alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società che, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da queste sostenute. L’Assicurato deve trasmettere con massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientra nel limite del massimale stabilito al precedente comma 1. Il caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa, in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Disposizioni finali
Il presente capitolato, dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione digitale delle parti assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma digitale apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 9 Foro competente
Art. 11 Durata del Contratto Art. 15 Clausola Broker
Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 31 Obblighi della Compagnia Assicuratrice – Indicazione Officina Convenzionata Art. 39 Criteri di liquidazione
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati. Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’Assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo | Scoperti o franchigie |
31 – Eventi sociopolitici ed atmosferici | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 | |
32 – Furto | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 | |
33 – Guasti accidentali (KASKO) | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
37. – Ricorso terzi da Incendio | € 200.000,00 per sinistro | |
37. comma 1 lettera c) Danni da Inquinamento | € 250.000,00 per sinistro | |
38. – Danni da imbrattamento- | € 500,00 per sinistro | |
42. – Rottura cristalli | € 750,00 per sinistro e per veicolo/anno | |
44. – Trasporto con ambulanza | € 400,00 per sinistro | |
45. – Autovettura in sostituzione | € 400,00 per sinistro | |
47. – Spese di rimpatrio | € 400,00 per sinistro | |
48. – Spese di recupero e parcheggio | € 400,00 per sinistro | |
49. – Spese di immatricolazione | € 400,00 per sinistro | |
51. – Tassa automobilistica | € 400,00 per sinistro | |
53. – Soccorso stradale | € 400,00 per sinistro | |
54. – Ripristino airbag | € 750,00 per sinistro | |
56. – Xxxxxxx xxxxxx | € 400,00 per sinistro | |
57. – Garanzia bagaglio | € 400,00 per sinistro |
58. – Tutela legale | € 15.000,00 per sinistro |