REPUBBLICA ITALIANA REGIO ILIANA
NE SIC
REPUBBLICA ITALIANA REGIO ILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura SCRITTURA PRIVATA
Oggetto: Contratto appalto Lavori seconda fase - Recupero e riqualificazione "Edificio 2" in adempimento al provvedimento Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo protocollo n. 791/tua del 30/06/2010 - Piano di riqualificazione del centro storico aziendale Luparello – Vivaio “Xxxxxxxx Xxxxxxx” – Centro regionale vivaismo, sito in Palermo via Roccazzo 116 - Foglio 47 – Particella 624 e 1298 – Codice: CIG 531819160B - CUP G78H 1000 0040 002
L'anno duemilatredici, il giorno ……………………….. del mese di
…………………………………
TRA
Il Dott. ………………………. nato a ……………………….., il …. ………………..
…………………, codice fiscale ………………………………, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del
……………………… del Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - codice fiscale 80012000826, nella qualità, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, che in prosieguo sarà indicato come “Amministrazione;
E
Il ………………………………….., nato a ……………………. il ……………………., codice fiscale , il quale interviene al presente atto nella qualità
di , munito degli occorrenti poteri regolarmente depositati
e pubblicati come da visura ordinaria C.C.I.A.A. di del
…………………., dell’impresa “………………………………” con sede in cap
…………. – via ……………….., …………., partita I.V.A , iscritta
con il numero REA , che in prosieguo sarà indicata come
“Impresa”.
Premesso
- che con D.D.G. n. ………. del a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura è stato approvato il progetto esecutivo Lavori seconda fase - Recupero e riqualificazione "Edificio 2" in adempimento al provvedimento Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo protocollo n. 791/tua del 30/06/2010 - Piano di riqualificazione del centro storico aziendale Luparello – Vivaio “Xxxxxxxx Xxxxxxx” – Centro regionale vivaismo, sito in Palermo via Roccazzo 116 - Foglio 47 – Particella 624 e 1298 – e il relativo quadro economico per l’importo complessivo di euro 876.190,74;
- che con il su citato decreto è stato approvato altresì lo schema di bando per l’indizione ed espletamento della gara necessaria per l’affidamento dell’appalto dei lavori, pertanto sono stati determinati gli elementi a contrarre di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
s.m.i. ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta art. 55, comma 5, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., con il sistema di realizzazione dei lavori a misura e secondo quant'altro
specificato nel Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) dei lavori di cui al presente contratto ;
- che con il su citato decreto Il Dirigente Responsabile della stazione appaltante e il R.U.P., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono stati autorizzati a porre in essere tutti gli atti e provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, necessari per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo Lavori seconda fase - Recupero e riqualificazione "Edificio 2" in adempimento al provvedimento Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo protocollo n. 791/tua del 30/06/2010 - Piano di riqualificazione del centro storico aziendale Luparello – Vivaio “Xxxxxxxx Xxxxxxx” – Centro regionale vivaismo, sito in Palermo via Roccazzo 116 - Foglio 47 – Particella 624 e 1298;
- che gli interventi previsti in progetto sono finanziati nell’ambito della Legge Legge 23 dicembre 1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare e forestale" a valere sul capitolo 546057 "Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare" della Rubrica 3 - Titolo 2 Spese in conto capitale;
- che a seguito di pubblico incanto, effettuato ai sensi degli art. 3, comma 37, 54 e 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., giusto verbale di gara del ………….. protocollo n. ……………………………….., che si allega sotto lettera "…..", è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto di che trattasi l'impresa ……………… “…………… ………….” con sede in via ……………
………… – …………. ……………… (……………….), che ha offerto un ribasso del
………….% sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro ……………………… (………………………../…………..) oltre gli oneri per la
sicurezza pari ad euro …………….,… (……………../…) e quindi per complessivi euro ………………… (…………………../ );
- che con D.D.G. n. ………….. del a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura sono stati approvati gli atti di gara mutando l’aggiudicazione provvisoria in definitiva;
- che l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto sono stati verificati in capo all’Impresa i requisiti generali previsti dal Bando di gara così come disposto dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell’esito di gara d’appalto come da vigenti disposizioni di legge;
- che è stata acquisita l’informazione antimafia, protocollo n del
……………. attestante l'insussistenza, a carico dei soggetti dell’Impresa sottoposti alla verifica, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
Tutto ciò premesso
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Efficacia delle premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto ed hanno anche valore descrittivo per far conoscere con chiarezza il contesto in cui è maturata l’opportunità di procedere alla stipula del presente contratto, nonché le finalità istituzionali perseguite dall’Amministrazione.
Art. 2 – Conferimento appalto ed oggetto
Il Dott. …………………….., per conto dell'Amministrazione nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa
appaltatrice “…………………” con sede in ……………… (…………….), l'appalto dei lavori relativi ai Lavori seconda fase - Recupero e riqualificazione "Edificio 2" in adempimento al provvedimento Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo protocollo n. 791/tua del 30/06/2010 - Piano di riqualificazione del centro storico aziendale Luparello – Vivaio “Xxxxxxxx Xxxxxxx” – Centro regionale vivaismo, sito in Palermo via Roccazzo 116 - Foglio 47 – Particella 624 e 1298 – Codice CUP ………………….. – Codice CIG L'Impresa
appaltatrice rappresentata dal …………………., sopra generalizzato, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 14.
Art. 3 - Condizioni di cantierabilità
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Si allega sotto lettera "……", apposito verbale sottoscritto dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa appaltatrice.
Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto
Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma complessiva di euro ……………………
(……………………/………….) oltre I.V.A., di cui euro ………………..
(…………………/………………) per lavori ed euro ……………..,.. (…………………/..) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Art. 5 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati i lavori di appalto è fissato in giorni 244 (duecentoquarantaquattro) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, così come disposto dall’art. 00 x 00 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (X.X.X.).
Art. 6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sarà applicata una penale della misura di euro 550,00 (cinqucentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, così come stabilito all’art. 19 del C.S.A.
Art. 7 - Cauzione, garanzie e coperture assicurative
L'Impresa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ha costituito una garanzia fidejussoria del ……% dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione …………… della La
cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o cedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Impresa, ai sensi dell'art. 129 del codice e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., ha altresì stipulato polizza per danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A. e con una estensione di garanzia di €. 1.000.000,00 che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore - polizza n. ………… del ……………, Società “ ” Agenzia di
…………….. Responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad euro 5.000.000,00 che prevede la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio - polizza n. ………… del ……………, Società “ ”
Agenzia di ……………... Società “……………” Agenzia di ……………..
Art. 7 - Pagamenti in acconto
Per l'esecuzione dei lavori all'Impresa appaltatrice non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ad eccezione dell’ultimo pagamento in acconto che potrà avvenire per qualsiasi importo; contestualmente saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a
ribasso d'asta. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in max quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato max in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 8 - Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, è fissato max in novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Impresa appaltatrice, degli obblighi contributivi ed assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 del C.S.A. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'Impresa appaltatrice di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 9 - Modalità e termini del collaudo
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’impresa appaltatrice è tenuta alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Durante l’esecuzione dei lavori la l’Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel C.S.A. o nel presente contratto.
Art. 10 – Divieti e subappalto
Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del presente contratto. E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti prevista dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e pertanto non saranno riconosciute dall’Amministrazione qualunque cessione di credito e qualunque procura. Previa autorizzazione dell’Amministrazione, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal C.S.A. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L’Amministrazione si riserva di acquisire preventivamente all’autorizzazione sei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni dal Prefetto ai sensi dall’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. Qualora dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione procede al divieto del sub-contratto.
Art. 11 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno intestati a “………………..” con sede in via ………………. – ………….. …………… ( ), partita
I.V.A. …………………………... Detti pagamenti saranno disposti a mezzo ordinativo/mandato di pagamento con accredito in apposito conto corrente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15 e dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. intestato all’Impresa. Tale modalità di pagamento, le coordinate bancarie, il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi del presente contratto, dovranno essere indicate sulla documentazione contabile. In caso di cessazione o di decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'Impresa appaltatrice è obbligata a darne tempestivamente notifica all'Amministrazione. L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della C.C.I.A.A. e nel caso di società mediante appositi atti legali. L’Impresa appaltatrice si impegna a notificare, nel termine massimo di giorni quindici, le variazioni che si dovessero verificare al proprio interno, anche al fine delle modalità di pagamento, restando esonerata l’Amministrazione, da ogni responsabilità sulle liquidazioni eseguite in difetto di notifica della variazione anche se la stessa fosse pubblicata nei modi di legge. Le fatture relative ai corrispettivi dovuti, dovranno essere intestate: Regione Siciliana – Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Centro Regionale Vivaio “Xxxxxxxx Xxxxxxx” – xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0000 – 00000 Xxxxxxx codice fiscale 80012000826, partita I.V.A. 02711070827.
Art. 12 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. L’Impresa si impegna, per i casi previsti di cui all’art. 9 del presente contratto, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 13 - Modalità di risoluzione delle controversie e domicilio
Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto e durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., è quello di Palermo. Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili fiscali: a) L’Amministrazione c/o: Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura - Centro Regionale Vivaio Xxxxxxxx Xxxxxxx – viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo. b) L’Impresa c/o: “………….” via ……….. – ………………. ………… ( ).
Art. 14 - Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni
riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa appaltatrice rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, C.S.A., elenco prezzi, disegni.
Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., fanno parte integrante del presente contratto, oltre agli allegati "…."; "…."; "….”; ed il capitolato generale d'appalto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, i sotto elencati allegati:
Allegato "…" Capitolato speciale d’appalto. Allegato "…" l'elenco dei prezzi unitari.
Xxxxx, altresì, parte integrante del presente contratto, i sotto elencati allegati già sottoscritti dalle parti per visione e accettazione, che dichiarano di ben conoscere ed accettarne il contenuto che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati ai sensi dell’art. 137, comma 3., del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.:
Allegato "…." gli elaborati grafici progettuali di cui all’elaborato elenco e codifica elaborati X0 XX XX00 /3-1
Allegato "…." i piani di sicurezza. Allegato "……" il cronoprogramma. Allegato "…." le polizze di garanzia.
Art. 16 - Spese contrattuali e registrazione
Le parti dichiarano che ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i., tutte le disposizioni contemplate dal presente contratto sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto e pertanto in caso d’uso della presente, si richiederà la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i. Tutte le spese di contratto e consequenziali, in caso di uso della presente, registrazione, copia, bolli ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, così come previsto dalla Legge n. 790/1975 s.m.i.
Art. 17 - Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'Impresa di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 18 – Recesso - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori L’amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Inoltre, l’Amministrazione
ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 43 del C.S.A., integranti il presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa appaltatrice dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’amministrazione è fatta all'impresa appaltatrice nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Amministrazione, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Impresa appaltatrice inadempiente medesima;
b) ponendo a carico dell’Impresa appaltatrice inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’Impresa appaltatrice inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per l’amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. L’Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della causa risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti casi: a) Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; b) Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell’Impresa di tutto o parte dei lavori oggetto del contratto; c) scioglimento, fallimento, atti di sequestro o pignoramento, concordato a qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta l’Impresa; d) Nei casi di sub appalto non autorizzati dall’amministrazione; e) Al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998; f) In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente; g) Qualora nei confronti dell’Impresa siano state acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre ditte oggetto di informazioni antimafia dal valore
interdittivo ai sensi del Protocollo di Legalità e della Legge 13/08/2010 n. 136, art. 3, comma 8. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato. L’Impresa, riconosce all’Amministrazione il diritto di risolvere ipso iure il contratto a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, nonché di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio ad altra Ditta, imputando le maggiori spese e oneri all’Impresa inadempiente. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni conseguenti. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali. L’Impresa non può rescindere il contratto. Il recesso, considerato come volontario abbandono, determina a titolo di penale la perdita degli eventuali corrispettivi dovuti, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.
Art. 19 – Adempimenti ed obblighi
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al
presente articolo l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Art. 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare con scrupolosità e senza riserve tutte le disposizioni del D.Lgs.
n. 81/08 s.m.i. di suo obbligo e competenza. Si richiamano in particolare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS). Qualunque impresa priva del piano operativo di sicurezza non potrà avere accesso al cantiere e quindi dare inizio alle proprie lavorazioni. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Impresa appaltatrice e, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’Impresa appaltatrice ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (articolo 100, comma 5, del D.lgs n. 81/08 s.m.i.). I costi relativi alle attività e misure di prevenzione e protezione, di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché riferiti all’applicazione dei contenuti del progetto
sicurezza del presente appalto, sono costi fissi ed invariabili, non sono soggetti al ribasso d’asta. L’Impresa appaltatrice prende atto che tutti gli oneri relativi ai costi della sicurezza, essendo compresi nel prezzo globale, non potranno essere motivo di richiesta di alcun compenso aggiuntivo rispetto alla somma richiesta per la realizzazione dell’opera. L’Impresa appaltatrice non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 21 – Richiamo alle norme Legislative e Regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel C.S.A. si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 s.m.i., nella L.R. 12 luglio 2012, n. 12 s.m.i., nel D.P.R.S. 31 gennaio 2012,
n. 13 s.m.i., e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145. L’Impresa appaltatrice così come previsto dalla Circolare Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006 dichiara di obbligarsi espressamente: a comunicare, tramite il
D.L. e per il tramite del R.U.P. all’Amministrazione e all’Osservatorio Regionale lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; a segnalare all’amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori; a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Dichiara, altresì, espressamente ed in modo solenne: di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti partecipanti alla procedure di selezione e che non si è accordata con altri partecipanti alla gara di affidamento del presente appalto; che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara di affidamento del presente appalto – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; che l’offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Art. 22 – Obbligatorietà del contratto
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa appaltatrice dalla data della sottoscrizione, sarà obbligatorio per l’Amministrazione dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Amministrazione
Il Dirigente ……………………….
Dott , n.q.
L’Impresa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 1341 del codice civile approva specificatamente le clausole, del presente contratto, riportate agli articoli: Art. 6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori; Art. 7 - Pagamenti in acconto; Art. 8 - Pagamento della rata di saldo; Art. 9 - Modalità e termini del collaudo; Art. 10 – Divieti e subappalto; Art. 16
- Spese contrattuali e registrazione; Art. 18 – Recesso - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori; Art. 19 – Adempimenti ed obblighi; Art. 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere; Art. 21 – Richiamo alle norme Legislative e Regolamentari; Art. 22 – Obbligatorietà del contratto.
Per l’impresa “ ”
Il Legale Rappresentante
………………………., n.q.