CONTRATTO DI FUSIONE tra
tra
[] (numero d’impresa [se iscritta nel registro di commercio]: []), con sede a [],
quale società trasferente
(«[]»)
e
[] (numero d’impresa [se iscritta nel registro di commercio]: []), con sede a [],
quale società trasferente
(«[]»)
[] in costituzione, con futura sede a [],
quale società assuntrice
(«[]»)
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Introduzione
La società [] è un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg. CC. Essa si dedica (indicare lo scopo sociale di []).
La società [] è un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg. CC. Essa si dedica (indicare lo scopo sociale di []).
La società [], in costituzione, sarà un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg. CC, che porterà avanti le attività delle due società oggetto della fusione [] e [].
Ciò considerato, le parti stipulano il seguente contratto di fusione:
Fusione
La società [] x xx xxxxxxx [x] xx uniscono a formare la nuova società [] (fusione mediante combinazione). Tutti gli attivi e i debiti della società [] e della società [] vengono trasferiti per successione universale alla nuova società [].
All’atto dell’iscrizione della fusione, le società [] e [] sono cancellate dal registro di commercio. [qualora entrambe le società assunte – o una sola di esse – siano iscritte nel registro di commercio]
Bilanci
La fusione avviene sulla base dei bilanci intermedi delle società [] x [x] xx [], verificati dai rispettivi revisori; tali documenti sono acclusi al presente accordo come Allegato 1 e Allegato 2. Il bilancio della società [] espone attivi per CHF [] e debiti per CHF [], quindi un’eccedenza di attivi per CHF []. Il bilancio della società [] espone attivi per CHF [] e debiti per CHF [], quindi [anch’esso] un’eccedenza di attivi per CHF [].
Momento in cui il contratto di fusione acquista efficacia
A partire dal (data dell’assemblea costitutiva: []) gli atti della società [] x xxxxx xxxxxxx [x] xx ritengono compiuti per conto della società [].
Trasferimento dell’affiliazione
Con la fusione le affiliazioni alle società [] e [] vengono trasferite alla nuova società []. I membri delle società [] e [] sono liberi di recedere dalla nuova società entro due mesi dal momento in cui la fusione ha acquisito validità giuridica (art. 19 LFus).
Vantaggi particolari
Nel quadro della fusione non vengono concessi vantaggi particolari ai membri del comitato direttivo né ad altri membri di un organo superiore di direzione o di amministrazione delle parti.
Approvazione
[Ai sensi dell’[] dello statuto della società []][Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. e LFus] il presente contratto deve essere sottoposto per decisione all’assemblea generale della società []. [Ai sensi dell’[] dello statuto della società []][Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. e LFus] il presente contratto deve essere sottoposto per decisione all’assemblea generale della società []. Esso è quindi soggetto alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte dell’assemblea generale di entrambe le società.
Condizioni/validità giuridica della fusione
Il presente contratto di fusione e la validità giuridica della fusione sono soggetti alla condizione sospensiva dello svolgimento dell’assemblea costitutiva della società assuntrice [] e della costituzione con pieno valore legale di quest’ultima.
Costi
I costi e le spese della fusione sono sostenuti dalla società assuntrice [].
Esemplari del contratto
Il presente contratto di fusione viene firmato in tre esemplari.
Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto di fusione o ad esso collegata sono competenti i tribunali ordinari del Canton Zurigo. Foro competente è [].
[], lì []
[]
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[]
Per il comitato direttivo
[], lì []
[]
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[]
Per il comitato direttivo
[], lì []
[] in costituzione
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[]
Per il futuro comitato direttivo
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