CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DATI DEI CONTRAENTI
ALLEGATO “B”
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DATI DEI CONTRAENTI
COMUNE DI VINOVO in persona del Responsabile dell’Area Vigilanza
domiciliato a Vinovo in Piazza Marconi n. 1
Tel. 0000000000 Fax 0000000000 CF/P.IVA 01504430016
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx – p.e.c.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx che di seguito verrà denominato COMUNE,
e
Tra la ditta con sede in ( ) n.
Tel Fax E-mail @
p.e.c. : @ P. IVA iscritta nel
registro delle imprese della CCIA di n. che di seguito verrà denominata DITTA,
SI STIPULA
il seguente contratto per la manutenzione programmata e l’assistenza dell’impianto di videosorveglianza di proprietà del Comune di Vinovo della consistenza di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
DURATA DEL CONTRATTO: anni 4 (quattro) non rinnovabile, fatto salvo proroga tecnica VALIDITÀ: dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020
CORRISPETTIVO: vedi art.14
Data stipula: .................................................................................
Timbro e firma della Ditta .................................................
Firma del Comune di Vinovo ……..............................................................….
ART. 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è l’attività operata tramite azione remota o presente sul campo, per l’intero impianto di videosorveglianza di sicurezza urbana, le norme UNI e CEI applicabili e le disposizioni del costruttore o le indicazioni riportate nei libretti di uso e manutenzione dei componenti.
ART. 2. - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
È soggetto al presente contratto di manutenzione l’impianto di videosorveglianza di proprietà del Comune di Vinovo della consistenza di cui all’allegato A.
ART. 3. - INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
Gli interventi di controllo e manutenzione previsti dal presente contratto sono:
a) una manutenzione e una verifica dell’efficienza dell’impianto entro 30 giorni dalla stipula del contratto e quindi, successivamente:
a.1) una manutenzione e una verifica della efficienza dell’impianto ogni 4 (quattro) mesi, salvo prescrizioni più restrittive riportate nella normativa tecnica applicabile o nei libretti di uso e manutenzione dei singoli componenti.
La ditta comunicherà al Comune la propria intenzione di procedere all’intervento tecnico programmato, in modo che la data dell’intervento stesso possa essere concordata.
Tutti gli interventi saranno annunciati dalla ditta al Comune con congruo anticipo.
Il Comune avrà la facoltà di richiederne lo spostamento con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la visita.
ART. 4. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione oggetto del presente contratto sono:
1. Verifica del corretto funzionamento ed integrità degli apparati installati quali telecamere, videoregistratori, ponti di trasmissione e ricezione dei segnali radio;
2. Pulizia delle telecamere posizionate sul territorio in modo da garantire una buona visione delle zone da controllare;
3. Due ulteriori interventi su chiamata per ogni eventuale anomalia che si dovesse presentare durante il normale funzionamento dell’impianto;
4. Affitto del cestello per gli interventi sulle telecamere.
Sono esclusi i ricambi eventualmente necessari per il ripristino delle anomalie riscontrate e tali apparati saranno sostituiti dopo presentazione di preventivo di spesa ed approvazione dello stesso.
Gli interventi eseguiti saranno attestati da apposita scheda tecnica denominata Rapporto di Controllo Tecnico (RCT) sottoscritta dalla ditta e firmato per presa visione dal Comune.
Copia del RCT è rilasciata all’addetto del Comune per la conservazione in atti.
Nel RCT saranno indicati tutti i controlli effettuati e le eventuali osservazioni e/o raccomandazioni e/o prescrizioni. Nel caso in cui si riscontrassero delle gravi anomalie non eliminabili e pericolose per il Comune, la ditta metterà fuori servizio l’impianto prescrivendo gli interventi necessari.
ART. 5. - INTERVENTI E SERVIZI ESCLUSI
Dal presente contratto sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria così definiti:
1. Per la manodopera si tiene conto del corrente Prezziario Regione Piemonte – Mano d’Opera nel settore Impiantistico per ogni tecnico impiegato con lo sconto applicato a base di gara esclusa iva e le spese generali e utili d’impresa;;
2. Noleggio Piattaforma Aerea € , escluso iva al giorno ;
ART. 6. - CHIAMATE DI EMERGENZA E ASSISTENZA
Le segnalazioni di anomalie e/o malfunzionamenti devono essere inoltrati dal Comune alla Ditta via posta elettronica ordinaria. Eccezionalmente si considerano utilmente effettuate segnalazioni verbali telefoniche.
L’evasione delle segnalazioni verrà resa operativa nel più breve tempo possibile e comunque previa presentazione di preventivo di spesa ed approvazione dello stesso .
ART. 7. - QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA
La ditta dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’espletamento delle operazioni indicate nel presente contratto e, in particolare, di essere in possesso della certificazione GENETEC per operare sul sistema operativo di videosorveglianza GSC Omnicast 5.3 e sistema SELEA per lettura targhe;
b) che opererà nel rispetto di tutte le leggi applicabili e in particolare di quelle relative alla sicurezza e igiene sul lavoro;
c) che eseguirà le operazioni di manutenzione secondo le norme di buona tecnica e, comunque, a regola d’arte, nonché alle specifiche normative applicabili secondo la tipologia dell’impianto e dei componenti.
ART. 8. - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
La ditta si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite, in relazione a quanto previsto dal presente contratto e di manutenzione garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato nell’R.C.T. (rapporto di controllo tecnico).
Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e alla conduzione dell’impianto di videosorveglianza.
ART. 9. - ASSICURAZIONE
La ditta dichiara di avere stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni a persone e/o a cose che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’effettuazione delle operazioni previste dal presente contratto, consegnando copia al Comune.
ART. 10. - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE
Nel caso in cui la ditta non rispetti le procedure o le condizioni fissate nel presente contratto e, comunque, in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi), il Comune può denunciare per iscritto alla ditta tali vizi entro 20 giorni dalla scoperta e comunque entro un anno dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione. La ditta è tenuta a intervenire per ottemperare a quanto previsto nel contratto, entro 15 giorni dall’inoltro della denuncia, ove non si configurino termini più ristretti per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui nella lettera inviata alla ditta sia stata comunicata l’intenzione di recedere dagli impegni contrattuali presi a seguito di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, - con esso intendendosi anche il mancato seguito ad analoghe denunce - il contratto si deve intendere automaticamente risolto.
In tale caso la ditta è tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati, salvo diversa volontà delle parti.
Il Comune può recedere unilateralmente dal presente contratto mediante una comunicazione scritta alla ditta con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In tale caso la ditta mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese connesse (e comunque documentabili), e di una quota pari al 10% dell’importo residuo del contratto, da intendersi come mancato guadagno.
Il recesso dovrà essere comunicato alla ditta tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).
Art.11. - Tracciabilità dei movimenti finanziari
La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 12. – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA’ DI CONVENZIONE CONSIP
Il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
ART. 13. - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, per la validità di 4 (quattro) anni non rinnovabili, fatto salvo proroga tecnica di mesi 6 (sei) mesi.
ART. 14. - COSTI DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per gli interventi di cui all’art. 3 (interventi di controllo e manutenzione), l’importo che il Comune corrisponderà alla Ditta, è pari a:
• euro , + IVA per manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana
Il corrispettivo totale dovrà essere versato dal Comune previa presentazione delle fatture elettroniche al 30 aprile, al 31 agosto e 31 dicembre, comunque successivamente alla presentazione del RCT (rapporto di controllo tecnico) quadrimestrale.
ART. 15. - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEL CONTRATTO
Gli importi del presente contratto non sono soggetti a variazioni di prezzo.
ART. 16. - PRIVACY
Tutti gli incaricati e/o responsabili del trattamento dei dati che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito.
In ordine alla procedura contrattuale, si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti dalla gara e del conseguente procedimento contrattuale.
I dati forniti saranno trattati ed elaborati in forma digitale e cartacea e conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, liceità e correttezza, a tutela dei diritti dei
soggetti interessati.
In ordine all’utilizzo di tali, il soggetto affidatario potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del decreto citato.
Per completezza di informazione, si comunica che il Titolare e Responsabile del trattamento è il Sindaco pro- tempore del Comune di Vinovo, mentre gli incaricati al trattamento dei medesimi, sono i dipendenti del Comune stesso.
Agli effetti della suddetta normativa la ditta assume la funzione di responsabile del trattamento.
La ditta s’impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l’esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
La ditta dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall’Allegato B) a detto Decreto.
Art. 17. – SPESE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 Reg. Att. Codice dei Contratti e dell’Articolo 8 del D.M.ll.pp 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico della ditta (affidatario).
ART. 18. - CLAUSOLA ARBITRALE CON PREVENTIVO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei Contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei Contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal Giudice, sarà competente il Tribunale di Torino.
Art. 19. – REGISTRAZIONE
La presente scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Comunale per la disciplina sui contratti, verrà iscritta a repertorio del Comune di Vinovo e registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. .
Art. 20. – ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia e quanto previsto dal Codice Civile.
Data, …………………………….
La Ditta Il Comune
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