CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS – PROROGA.
X.X. X. 000 xxx 00.00.0000 XXXXX
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS – PROROGA.
OGGETTO:
L’anno duemilanove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20.00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Pres. | Ass. | |
X | 1. Xxxxxx Xxxxx | |
X | 2. Xxxxx Xxxxxxx | |
X | 3. Xxxxx Xxxxxx Xxxx | |
X | 4. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
X | 5. Xxxxx Xxxxxx | |
X | 6. Xxxxxx Xxxxx | |
X | 7. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
X | 8. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
X | 9. Xxxxx Xxx | |
X | 10. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx | |
X | 11. Xxxxxxx Xxxxxxx | |
X | 12. Xxxxxxxxx Xxxxx | |
X | 13. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
X | 14. Xxxxx Xxxx | |
X | 15. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
X | 16. Xxxxxxxxx Xxxxxx |
Pres. | Ass. | |
X | 17. Xxxxx Xxxxxxxx | |
X | 18. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
X | 19. Xxxxxxx Xx Xxxxx | |
X | 20. Xxxxxxxx Xxxxx | |
X | 21. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
X | 22. Xxxxx Xxxxxx | |
X | 23. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | |
X | 24. Xxxxx Xxxxxxx | |
X | 25. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
X | 26. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
X | 27. Xxxxxxx Xxxxxx | |
X | 28. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
X | 29. Xxxxxxxx Xxxxxx | |
X | 30. Xxxxxx Xxxxxxx | |
X | 31. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |
2
29
Totale Presenti: Totale Assenti:
Sono presenti gli Assessori: XXXXXXXXX – XXXXX – MERCANTI – XXXXXXXXX – GRANATA - CARDELLA
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Xxxxxxx XXXXXXX nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
1
(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente; Premesso che :
❑ con deliberazione C.C. n. 215 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda dei servizi municipalizzati – approvazione del regolamento speciale e del progetto tecnico- finanziario, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda servizi municipalizzati" e di assumere la gestione del servizio di distribuzione gas metano per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con r.d. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni;
❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto;
❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete;
❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas;
Dato atto che:
• il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto
n. 46 di rep. del 25.06.1999, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali;
• sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la scadenza del servizio di distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al 01.07.2018;
• GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni;
• per il periodo 2004/2008 il canone di concessione annuo, da versarsi da parte di GENIA S.p.a., è stato determinato in misura fissa pari al 41,20 % di € 1.253.772,00, indicando con detto importo il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali secondo i principi dettati dalla citata deliberazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione e trasformazione di GENIA in società “in house”;
Dato atto che:
• dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente e che, pertanto, il canone pattuito è rimansto nelle disponibilità di Genia spa per la realizzazione di interventi di adeguamento delle reti e degli impianti;
• nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati interventi per investimenti ed estensioni per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) al presente atto, trasmesso all'ente dalla società Genia spa;
Considerato che :
❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) ha dato avvio ad un significativo processo di riforma del settore gas finalizzato allla realizzazione di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 2005) durante il quale gli affidamenti e le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodo, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art.15 comma 7 comma anche tra loro cumulabili;
❑ l'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 (Legge Marzano) stabilisce che il periodo transitorio come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale concedente di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesse;
Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse;
Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge n.51/06 prevede al comma 1 che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15"
• al comma 2 "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse";
Considerato che in seguito l’art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L 29 novembre 2007, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine di
incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni;
Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare:
• comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas…”
• comma 2 – “I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.”
• comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Dato atto che la gestione del servizio pubblico di distribuzione gas è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione di continuità da Genia spa;
Atteso che secondo un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogato, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009;
Rilevato che:
− la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto
attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio;
− che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcuna;
Considerato che con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le condizioni di gara”;
Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti”;
Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di pubblico interesse per il prolungamento del contratto di concessione riassumibili nei seguenti concetti essenziali:
1. assicurare la continuità nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale la cui interruzione, anche per periodi limitati, comporterebbe inimmaginabili riflessi assolutamente negativi su tutte le attività residenziali e produttive a scala territoriale comunale;
2. effettuare una stima peritale aggiornata sul valore della rete in conseguenza degli investimenti eseguiti e programmati con l’obiettivo di definire il congruo valore degli impianti da indicare nella futura gara ad evidenza pubblica;(eliminato per effetto dell'emendamento presentato ed approvato).
3. completare nel corso del 2010 alcuni interventi strutturali di investimento sulle reti, come indicato nella richiesta pervenuta da parte di GENIA S.p.a. Per complessivi €. 483.000,00, consentendo il miglioramento del servizio con conseguenti benefici per l’utenza ;
4. incrementare la percentuale di ammortamento per gli investimenti già effettuati dalla Società, il tutto a vantaggio anche della successiva gara per l’affidamento del servizio in quanto riducendosi il valore dell’indennizzo a carico del soggetto subentrante si potrebbero determinare nel futuro dei vantaggi consistenti nell’incremento del canone di concessione;
5. disporre di ulteriori spazi e tempi per valutare e definire le strategie imprenditoriali per lo sviluppo della Società patrimoniale, peraltro già allo studio, anche e soprattutto in
funzione dell’attuale situazione societaria di GENIA S.p.a. e del suo pregresso indebitamento proprio nel settore del gas e del suo approvvigionamento, assicurando nel contempo le necessarie entrate da utenze sempre al fine di riequilibrare la contabilità societaria assicurando a GENIA S.p.a. un ulteriore annualità di introriti tariffari;
6. disporre di un congruo spazio di tempo per elaborare le opportune azioni da intraprendere, anche in relazione ad un quadro normativo tuttora in evoluzione ed alla ancora non avvenuta costituzione degli ambiti territoriali minimi;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine di concessione del servizio pubblico di distribuzione gas affidato a Genia spa al 31.12.2010 ai sensi dell'art. 1, comma 69, L. 239/2004.
Atteso che sulla proposta di deliberazione è stato presentato un emendamento da parte della Giunta Comunale (ALLEGATO) che posto in votazione ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli 29 su 29 Consiglieri presenti e votanti: APPROVATO.
Per cui viene eliminato:
• punto 2) della premessa che recita: effettuare una stima peritale aggiornata sul valore della rete in conseguenza degli investimenti eseguiti e programmati con l’obiettivo di definire il congruo valore degli impianti da indicare nella futura gara ad evidenza pubblica;
• punto 1b del deliberato che recita: a modifica del periodo di durata del contratto di servizio stipulato ed attualmente in essere con la società Genia spa individuando il termine di scadenza nel 31 dicembre 2010.
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del settore Economico Finanziario così come previsto dall’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti favorevoli 21, su 29 Consiglieri presenti, 21 votanti e 8 astenuti (PDL – Lega Nord)
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa la proroga del periodo di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale affidata alla società Genia spa fino al 31.12.2010 ai sensi dell'art. 1, comma 69, L. 239/2004.l
2. di dare atto che anche per l'anno 2010 il canone previsto dal suddetto contratto rimane nelle disponibilità di Genia per l'esecuzione degli interventi programmati.
3. di demandare ai settori comunali competenti e agli organi della società Genia spa l'attuazione di ogni atto conseguente all'approvazione della presente deliberazione.
Quindi, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 23 su 29 Consiglieri presenti, 23 votanti e 6 astenuti (Biondino, Catania, Castelgrande, Dornetti, Xxxxxx e Favetti) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/00.