Trasmissione via PEC padova.ep@cert.marsh.it Trasmissione via PEC divisione.entipubblici@cert.marsh.it
Spett.le XXXXX SPA PADOVA
Trasmissione via PEC xxxxxx.xx@xxxx.xxxxx.xx
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OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di A.T.E.R. di Verona relativamente al periodo 01.08.2019 – 30/09/2020 - Atto di affidamento - CIG. ZCA287CC06
Con la presente si comunica che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/16771 del 17/04/2019 è stata disposta l’adesione al contratto di intermediazione assicurativa in essere tra la Regione Veneto e Xxxxx S.p.A.
ATER Verona - PROT.N. 0011700 DEL 05/06/2019
Ciò premesso, si affida a Xxxxx S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx 00, iscritta al R.U.I. – Sez. B / Broker - X. Xxxxxx. B000055861, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Xxxxx International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. (di seguito definita “Marsh”), l’incarico di brokeraggio assicurativo a favore di A.T.E.R. di Verona.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’incarico professionale riguarderà le seguenti polizze:
1. RC diversi dipendenti;
2. Fine art’s – chiodo a chiodo;
3. EDP Elettronica;
4. Kasko Autovetture – CVT non di proprietà;
5. Polizza RCA - 1 auto 1 motociclo;
6. Tutela giudiziaria con la clausola di omicidio colposo - 1 auto 1 motociclo;
7. Infortuni conducenti;
8. Tutela giudiziaria;
9. Rc Patrimoniale (colpa lieve);
10. Incendio;
tutte con scadenza 30.09
11. Vita dirigenti con scadenza 01.02
L’attività di brokeraggio contemplerà:
a) l’analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l’Azienda riterrà di sottoporre;
b) la valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
c) l’assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
d) l’esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
e) l’assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.
Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente di Marsh.
Marsh non dovrà assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale dell’ATER, né potrà in alcun modo impegnare l’Azienda, se non preventivamente autorizzata.
Le parti dichiarano che trattandosi di servizio di natura intellettuale ed in relazione alle modalità di esecuzione del contratto, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Art. 2 – Durata dell’affidamento
Il servizio decorre dal 01/08/2019 ed avrà scadenza 30/09/2020
L’Azienda si riserva la facoltà di prosecuzione del rapporto contrattuale, su propria richiesta, agli stessi patti e condizioni in essere, per il periodo eventualmente necessario all’espletamento del nuovo affidamento, fino alla stipula del contratto, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
Art. 3 – Compenso professionale
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto né presente né futuro a carico dell’Azienda in quanto remunerata con la provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi dall’azienda per il tramite del broker.
Tutte le prestazioni fornite da Marsh in qualità di broker, verranno remunerate dalle compagnie di assicurazione, con un tasso di remunerazione determinato nella misura del 6% dei premi imponibili come precisato nella nota Prot. 7278 del 02/04/2019.
Resta inteso tra le parti che oltre alla commissione di cui al precedente comma, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico dell’Azienda.
Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L’Azienda non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative. Il broker maturerà il diritto di incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi dei contratti a far data dal collocamento dei nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento o proroga dei contratti esistenti, nella misura riconosciuta dalle compagnie di assicurazione vigenti e comunque nel limite massimo del 6%.
Il broker, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto che dovrà avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art.3 della citata legge.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della l. n. 136/2010 e s.m.i., Xxxxx Spa dichiara di essere pienamente edotta e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente contratto prescritti dalla citata legge e s.m.i.. Alla luce di quanto sopra Xxxxx
S.p.A. ha comunicato i dati dei conti correnti dedicati e le persone delegate ad operarvi con nota in data 20/05/2019 Prot 10690.
Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all’A.T.E.R. in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.
Art. 4 – Pagamento dei premi assicurativi
L’Azienda provvederà al pagamento dei premi assicurativi per il tramite del broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alle compagnie assicurative, in nome e per conto dell’Azienda. Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso con valore liberatorio per l’Azienda.
A tale scopo il broker dovrà trasmettere all’Azienda tutti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
Il Broker si impegna a rilasciare all’A.T.E.R. di Verona le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanziate, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall’avvenuto pagamento, fatte salve le polizze che si perfezionano nel momento di accettazione delle clausole, che verranno consegnate non appena ricevute dalla compagnia assicurativa.
In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato da parte del broker e/o della compagnia assicurativa faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Azienda e, pertanto, il pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti di legge, come quietanza liberatoria per l’Azienda.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile e terrà indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa, nonché da qualsiasi altro disguido o inadempienza imputabile allo stesso broker.
Art. 5 – Inadempienze contrattuali
a) L’ATER avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
b) Marsh ha dimostrato di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dalla D.lgs. 209/05, giusto Prot. 10692 del 20/05/2019.
c) nel caso in cui Marsh risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'ATER potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.
d) si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Marsh e delle società del gruppo Marsh&McLennan Companies derivante, o comunque connessa
all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).
Art. 6 – Oneri a carico del broker
Sono a carico di Marsh:
a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
Art. 7 – Cessione del contratto e del credito
E’ vietata la cessione del contratto del servizio in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei danni all’Azienda. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 8 – Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’ATER si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:
- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- sospensione del servizio da parte di Marsh S.p.A. senza giustificato motivo;
- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente atto;
- qualora non si ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
- cessione totale o parziale del presente contratto;
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la stazione appaltante.
Il broker potrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva per l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.
Art. 10 – Subappalto: Non è consentito il subappalto per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
Art. 9 – Domicilio: Il broker elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx 00
Art. 11 – Obbligo di riservatezza: I dati personali e le altre informazioni riservate in possesso dell’Ater di cui il broker venga a conoscenza a motivo dell’esecuzione del servizio non devono in alcun modo essere comunicati o divulgati a terzi se non nei limiti strettamente necessari alla gestione dei singoli sinistri o casi assicurativi.
Art. 12 – Direttore dell’esecuzione e certificazione di regolare esecuzione
L’ATER con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/16771 del 17/04/2019 ha nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona della Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Il direttore dell’esecuzione vigila sull’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente atto di affidamento e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione.
Art. 13 – Varianti
L’Azienda si riserva la facoltà di introdurre varianti all’atto di affidamento sottoscritto finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
Con l’affidamento del presente servizio XXXXX SPA accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ATER e preventivamente concordate con il broker, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal broker se non sia stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del broker la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 14 – Ulteriori disposizioni
Sono a carico del broker gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della prestazione. XXXXX SPA si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto di affidamento. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del broker Marsh e non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ATER.
Il broker si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ATER, nonché di dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il broker si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Per tutto quanto non contemplato nel presente atto di affidamento si fa riferimento al contratto di intermediazione assicurativa stipulato tra la Regione del Veneto e Xxxxx S.p.A.
Vengono richiamate inoltre, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, per quanto non siano incompatibili con il presente atto, all’osservanza delle quali il broker resta contrattualmente obbligato.
Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di Verona nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, il broker non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di Xxxx di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona (pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali) quest'ultimi per quanto compatibile con il servizio affidato.
Controversie: per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si dovrà procedere all’accordo bonario.
Ove non si proceda all’accordo xxxxxxx, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona.
Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016 e s.m.i., nelle linee guida Anac e nel contratto di intermediazione assicurativa in essere tra la Regione Veneto e Marsh S.p.A.
Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”)
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di competenza funzionale; responsabile del procedimento, che ricopre anche le funzioni di direttore dell’esecuzione è la Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRETTORE
xxx. Xxxx Xxxxxxx