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DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9 DICEMBRE 2014 - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLO STRUMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO, DI CUI ALL’ART. 43 DEL DECRETO-LEGGE N. 112/2008.
TESTO CONSOLIDATO CON LE MODIFICHE DA ULTIMO INTRODOTTE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2 NOVEMBRE 2021.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’art. 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d’investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l’attuazione dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l’art. 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che riguardo alle disposizioni transitorie prevede che il Ministro dello sviluppo economico con successivo decreto provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto, in particolare, l’art. 59 del predetto regolamento n. 651/2014 che prevede l’entrata in vigore del regolamento stesso a partire dal 1° luglio 2014;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Ritenuto opportuno dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo, come riformata dal predetto decreto 14 febbraio 2014, adeguando e integrando i regimi di aiuti ivi previsti alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - 2020;
Decreta:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.
- Invitalia, a cui sono affidate, ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo;
c) “TFUE”: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
d) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
e) “Regolamento n. 1407/2013”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
f) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del “Regolamento GBER” e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
g) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;”
h) “unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
i) “distretto turistico”: il distretto turistico individuato ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
l) “aree di crisi”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi (individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010 e successive modifiche e integrazioni recante il testo unico degli indirizzi attuativi relativi alla legge n. 181/1989), nelle aree industriali caratterizzate da crisi complesse (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale diverse da quelle complesse che presentano un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione (individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 27, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 83 del 2012);
m) “grande progetto di investimento”: progetto di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l’aiuto;
n) “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B
+ 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
o) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
p) “sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non
sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
q) “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
r) “innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
s) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
t) “tutela ambientale”: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;
t-bis) “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse
finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
Art. 2.
Ambito operativo
1. Il presente decreto, al fine di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014 richiamato in premessa, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER, valide per il periodo 2021 - 2023, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, fissata con il decreto di cui all’art. 9, comma 1.
Art. 3.
Soggetto gestore
1. Ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni relative alla gestione dell’intervento di cui al presente decreto sono svolte dall’Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l’erogazione, il controllo e il monitoraggio dell’agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all’investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
1-bis. L’Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta del Ministero, l’aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l’esito delle attività di monitoraggio e controllo.
2. L’Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’unità organizzativa nell’ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.
3. Al fine di recepire i contenuti del presente decreto, la convenzione di cui al comma 1, già in essere tra il Ministero e l’Agenzia, è conseguentemente aggiornata. L’erogazione dei corrispettivi ivi previsti è, comunque, subordinata all’adempimento di quanto disposto dall’art. 13, comma 1.
Art. 4.
Contratto di sviluppo
1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell’art. 5;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell’art. 6;
c) programma di sviluppo di attività turistiche, come individuato nell’art. 7.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
3. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La medesima soglia di 7,5 milioni di euro si applica ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’art. 7 qualora gli stessi prevedano interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la 3 riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
3-bis. Soppresso
4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.
5. Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
6. Specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall’Agenzia, dalle imprese interessati, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per
l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono, da valutarsi con riferimento all’ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell’ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
6-bis. Soppresso
6-bis. Ai fini dell’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma di cui al comma 6, il soggetto proponente deve presentare un’attestazione delle Regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Per i programmi di sviluppo che interessano più Regioni, è fatta salva la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma anche nel caso di mancata partecipazione di una Regione al cofinanziamento qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.
7. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata “soggetto proponente”, e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate “aderenti”. In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l’Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
8. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
9. I soggetti di cui al comma 7, alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all’art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese, per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
g) limitatamente alla realizzazione dei progetti di investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’in- vestimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso .
Art. 5.
Programma di sviluppo industriale
1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. Fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del programma di sviluppo di cui all’art. 4, comma 3, i progetti d’investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l’investimento complessivo proposto dal soggetto proponente, l’importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro. Ai fini dell’ammissibilità dei singoli progetti, tale limite minimo deve essere rispettato da tutti i progetti di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto facenti parte del programma di sviluppo.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all’art. 4, comma 5, i limiti minimi degli investimenti previsti dall’art. 4, comma 3 sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.
4-bis. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali all’erogazione dei predetti servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti dai commi 2 e 3 sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall’impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento. Per gli investimenti per la ricettività e l’accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 16.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
Art. 6.
Programma di sviluppo per la tutela ambientale
1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.
2. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4.
3. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
Art. 7.
Programma di sviluppo di attività turistiche
1. Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
2. Fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del programma di sviluppo di cui all’art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
3. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4.
4. Soppresso
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
Art. 8.
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. L’eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. L’eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d’interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all’80 per cento di tale tasso. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono stabilite nella determinazione di cui all’art. 9, comma 8.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8.
6. Il Ministero, ai fini della ricevibilità delle domande di accesso e del conseguente svolgimento delle attività istruttorie di cui all’art. 9, comunica all’Agenzia l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità tra quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7.
7. Una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 volta per volta rese disponibili è riservata, per la durata di dodici mesi dalla relativa comunicazione di cui allo stesso comma 6, in favore delle imprese che hanno presentato la domanda di agevolazioni e sono inserite nell’elenco di cui all’art. 8 del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075.
8. L’Agenzia, in esito alle verifiche di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e b), comunica tempestivamente al Ministero l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle finalità di cui al comma 6, affinché il Ministero stesso ne possa dare comunicazione alle imprese interessate attraverso il proprio sito internet istituzionale.
9. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell’impresa proponente, a titolo di “de minimis” secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.
Art. 8-bis.
Interventi nel capitale di rischio
1. Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente.
2. La partecipazione di cui al comma 1 deve essere:
a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell’operatore in un’economia di mercato» di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04) citata in premessa, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell’operazione. A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;
c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.
3. Il Soggetto gestore, in aggiunta all’acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell’impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite nei commi 1 e 2.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Soggetto gestore utilizza le risorse finanziarie trasferite dal Ministero attraverso l’erogazione di un finanziamento di importo pari a euro 20.000.000, a valere sulla contabilità speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all’art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali risorse finanziarie sono versate su un apposito conto corrente, aperto presso una primaria banca individuata dal Soggetto gestore mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero.
5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 e le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti possono essere reinvestite dal Soggetto gestore negli interventi previsti dal presente articolo.
6. Il Soggetto gestore restituisce al Ministero in un’unica soluzione il finanziamento di cui al comma 4 alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione dello stesso, per l’importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, al netto di:
a) una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento) del valore della singola partecipazione;
b) una commissione di performance pari al 10% (dieci per cento) applicata alla differenza tra il valore complessivo di smobilizzo degli investimenti alla scadenza del termine decennale e l’ammontare del finanziamento di cui al comma 4, qualora eccedente un rendimento minimo annuo composto del 4% (quattro per cento) dell’importo del finanziamento di cui al comma 4.
Art. 9.
Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni
1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all’Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it ed a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sarà fissata con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
2. L’Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e fatto salvo quanto previsto al comma 11, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica la disponibilità delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero di cui all’art. 8, comma 6;
b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;
c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà tempestiva comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo, trasmette i relativi elementi progettuali e richiede il parere delle stesse in merito alla:
1) compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale;
2) eventuale disponibilità al cofinanziamento, nonché alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l’ammontare massimo e le fonti di copertura;
d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero.
3. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia negativo, l’Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero.
3-bis. Nel caso in cui, con riferimento alla domanda di agevolazioni, sia stato sottoscritto un Accordo di Programma, di cui all’ articolo 4, comma 6, o un Accordo di Sviluppo, di cui all’articolo 9 bis, le condizioni di cui al precedente comma 2 lettera a) e lettera b) si intendono verificate. Si intende, altresì, verificata la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale
delle Regioni e delle Province autonome interessate nonché, per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’art. 19 bis, la compatibilità con i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome interessate e l’Agenzia non procede all’invio della comunicazione prevista dal comma 2 lettera c).
4. L’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all’art. 9-bis che formano oggetto di un Accordo di Sviluppo, entro 90 giorni dalla data di stipula del predetto Accordo, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 7, esegue l’istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando:
a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
b) Soppressa
b) per i programmi di cui all’art. 5, la coerenza industriale e la validità economica del programma di sviluppo con il relativo impatto occupazionale;
c) Soppressa
c) per i programmi di cui all’art. 7, l’effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;
d) la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;
e) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma 10 bis;
f) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L’esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all’art. 11 l’accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
5. Nell’ambito delle attività di cui al comma 4, l’Agenzia determina l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto.
6. La conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo è subordinata al riscontro da parte dell’Agenzia della sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
a) per i programmi di cui all’art. 5:
1. Positivo impatto sull’occupazione da valutarsi avuto riguardo a:
1.a l’ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione
superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
1.b l’aumento del numero degli occupati;
1.c la capacità del programma di sviluppo di assorbire, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica dei requisiti professionali, lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata da valutarsi:
2.a per i programmi realizzati da più imprese, avuto riguardo alla condizione per cui i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera;
2.b per i programmi realizzati da una sola impresa, avuto riguardo alla condizione per cui il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.
3. Idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale.
4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione. La rilevanza è da valutarsi sulla base dello stato dell’arte internazionale della tecnologia, dei metodi produttivi, organizzativi e/o di commercializzazione.
5. Impatto ambientale dell’investimento, da valutarsi avuto riguardo a:
5.a la previsione di investimenti nell’efficientamento energetico ovvero per la trasformazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni o alla sostenibilità ambientale in un’ottica di economia circolare;
5.b la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma.
b) per i programmi di cui all’articolo 7:
1. Positivo impatto sull’occupazione da valutarsi avuto riguardo a:
1.a l’ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
1.b l’aumento del numero degli occupati;
1.c la capacità del programma di investimento di assorbire lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma.
3. Incidenza del programma su una filiera di interesse turistico da valutarsi avuto riguardo all’idoneità del programma a realizzare/consolidare e promuovere percorsi di interesse culturale, di turismo industriale, ospitalità alberghiera ed enogastronomia.
4. Capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
5. Realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico.
6. Capacità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale.
6. La conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo è subordinata al riscontro da parte dell’Agenzia, anche attraverso la fase di negoziazione, della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) per i programmi di cui agli articoli 5 e 7:
1) ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
2) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma;
3) idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata; b) per i programmi di cui all’art. 5:
1) rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri;
2) presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del piano nazionale Industria 4.0;
c) per i programmi di cui all’art. 7:
1) capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
2) realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico.
6-bis. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, l’Agenzia si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all’Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet www.invitalia.it. In alternativa, l’Agenzia si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi e l’Agenzia stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all’attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma è posta a carico delle risorse della convenzione di cui all’art. 3 del presente decreto.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 6, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’Agenzia può, una sola volta durante lo svolgimento dell’attività istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.
8. Per i programmi di sviluppo per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 7, l’Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni e Province autonome interessate. Per i programmi di sviluppo per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l’Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell’ambito dell’attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l’eventuale cofinanziamento regionale e della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l’individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell’ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalità di erogazione, degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.
La validità e l’efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita nonché della documentazione richiesta dall’Agenzia per la definizione dell’eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato. L’efficacia della determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico- finanziario. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente
o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l’Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.
9. L’Agenzia comunica l’avvenuta approvazione del programma di sviluppo alle regioni e alle province autonome interessate e trasmette al Ministero e all’impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività istruttoria, la determinazione di cui al comma 8. Entro 20 giorni dalla ricezione, l’impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all’Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.
10. L’eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l’impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui è subordinata, ai sensi del comma 8, la validità e l’efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.
10-bis. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Laddove sia riscontrabile un’articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l’esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all’avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei 12 mesi dalla determinazione di cui al comma 8 il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L’Agenzia accerta la persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui e la validità tecnico economica del programma di sviluppo; qualora tale valutazione dia esito negativo, l’Agenzia provvede a comunicare la revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.
11. In deroga a quanto previsto dal comma 2, l’Agenzia esamina prioritariamente i programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi stipulati dal Ministero per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
Art. 9-bis.
Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni
1. Ai fini dell’avvio dell’attività istruttoria di cui all’art. 9, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi del medesimo articolo, relative a programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.
2. L’Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l’Agenzia valuta la sussistenza di almeno tre dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 6, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’art. 6, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 4 comma 5. A tal fine l’Agenzia valuta la sussistenza di almeno due uno dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0, programma di sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui al Titolo IV ovvero programma di sviluppo concernente la trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale. La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
2-bis. Qualora il programma di sviluppo oggetto dell’accordo preveda la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l’Agenzia, oltre alla sussistenza delle condizioni previste al comma 2, valuta altresì, attraverso i soggetti di cui all’art. 9, comma 6-bis, la sussistenza dei requisiti generali di validità e ammissibilità dei predetti progetti.
2-ter. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
3. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero e all’Agenzia la propria eventuale volontà di stipulare l’Accordo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo. Nel caso di programmi localizzati su più regioni, la comunicazione può essere effettuata da tutte le regioni interessate.
4. Per effetto della sottoscrizione dell’Accordo, le risorse in esso individuate sono destinate in favore dell’Accordo medesimo. Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell’istruttoria di cui all’art. 9.
5. Qualora il programma non presenti le caratteristiche richieste per la stipula dell’Accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1 è esaminata, nel rispetto del criterio cronologico di cui all’art. 9, comma 2.
6. Ai programmi di sviluppo oggetto degli accordi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 9, comma 11.
7. Il Ministro dello sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.
Art. 10.
Conferenza di servizi
1. Qualora l’Agenzia ravvisi che ai fini dell’accelerazione delle attività sia necessaria l’adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all’avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L’Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.
2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all’art. 14- ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in conformità alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il Ministero adotta un provvedimento di approvazione del programma dell’investimento che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all’avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Art. 11.
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all’art. 9, comma 8, e per l’eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all’art. 9, comma 10.
2. Soppresso
3. Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell’investimento ammesso.
4. La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 40 per cento dell’agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
5. Ad eccezione di quanto previsto al comma 7 in relazione all’ultimo stato di avanzamento, l’Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione delle agevolazioni.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 7, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.
7. Con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dall’ultimazione del progetto, l’Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall’impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, un’apposita relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l’eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l’Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l’Agenzia la trasmette al Ministero e procede all’erogazione dell’ultima quota fino al 90 per cento dell’ammontare dell’agevolazione spettante del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, procede alla nomina di un’apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui oneri sono posti a carico dell’agevolazione spettante ai beneficiari, fatta salva la loro diversa imputazione derivante dall’applicazione della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati dall’Unione europea nell’ambito dei fondi strutturali.
8. Il Ministero, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale, trasmette all’Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla commissione di cui al comma 7 in esito alla verifica effettuata. L’Agenzia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, procede a liquidare all’impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato tenuto conto degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero a recuperare le agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
9. Successivamente all’ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l’Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Ministero.
10. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l’erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all’art. 13.
Art. 12.
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all’Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell’autorizzazione delle
variazioni proposte, l’Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Ministero. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l’Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d’investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
3. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più dei progetti d’investimento del programma di sviluppo approvato, l’Agenzia verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del programma di sviluppo come eventualmente riformulato.
Art. 13.
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. L’Agenzia, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mette a disposizione presso gli uffici del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, con modalità telematica, consenta di conoscere l’avanzamento dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all’erogazione del saldo e di acquisire i dati necessari per la relazione annuale di cui al comma 6.
2. L’Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l’avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l’importo delle agevolazioni erogate, l’indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l’importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate. Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, le attività per le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dal presente decreto.
3. L’Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell’investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione del progetto agevolato.
4. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull’attività dell’Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e delle altre previste dal presente decreto a carico dell’Agenzia, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative, comporta l’applicazione di penali nella misura e con le modalità previste nella convenzione di cui all’art. 3.
6. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi
settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.
Titolo II
Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici
Art. 14.
Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo, fermo restando quanto specificato agli articoli 15 e 16 per quanto concerne le spese ammissibili, le specifiche condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e le intensità di aiuto concedibili, possono essere concesse:
a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
b) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), c) ed e) e, limitatamente alle PMI, anche per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d). Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d), solo previa notifica dell’aiuto ad hoc, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), e successiva approvazione da parte della Commissione europea;
c) nelle restanti aree del territorio nazionale, alle sole PMI per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
e) acquisizione di un’unità produttiva esistente, ubicata in un’area di crisi e di proprietà di un’impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l’acquisizione delle quote dell’impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera
c) del presente comma.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull’aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all’unità produttiva.
5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. E’, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
6. Non sono ammissibili i progetti d’investimento riguardanti le seguenti attività economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, fermo restando quanto previsto dall’art. 19-bis;
b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05,
«estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al presente decreto;
d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
e) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria
56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al presente decreto;
m) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
n) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
o) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 1 al presente decreto.
7. Per le sole imprese di grandi dimensioni non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche.
8. Per le imprese di grandi dimensioni, le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attività economiche relative ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e della distribuzione di energia, come individuate nell’allegato n. 1 al presente decreto, possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell’aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore in esame, in corso di validità al momento della notifica.
8-bis. Soppresso
9. Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.
Art. 15.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell’allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’art. 14, comma 2, lettera e);
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Per i progetti d’investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, i costi ammissibili devono:
a) nel caso siano diretti alla diversificazione di un’unità produttiva esistente, di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori;
b) nel caso siano diretti al cambiamento fondamentale di un’unità produttiva esistente, di cui all’art. 14, comma 2, lettera d), superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
4. Per i progetti d’investimento diretti all’acquisizione di un’unità produttiva di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), i costi ammissibili devono essere relativi all’acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all’art. 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un’apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l’acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.
5. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell’attivo dell’impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all’art. 11, comma 7, al netto degli interessi.
7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Art. 16.
Forma e intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti delle intensità massime stabilite:
a) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero, qualora realizzati da PMI nei settori di cui all’art. 14, commi 7 e 8, del presente decreto, dall’art. 17 del Regolamento GBER;
b) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), dall’art. 17 del Regolamento GBER.
2. Per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, le PMI possono richiedere, in luogo dell’applicazione delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 17 del Regolamento GBER.
3. In relazione ai grandi progetti di investimento l’importo dell’aiuto non può superare l’importo dell’aiuto corretto, fatta salva la facoltà dell’impresa beneficiaria di richiedere per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro l’applicazione dell’intensità di aiuto prevista dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale validi per il periodo 2014 - 2020 (2013/C 209/01), concedibile solo previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea dell’aiuto ad hoc. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi, i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, o da altre
imprese dello stesso gruppo, entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
4. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
5. Qualora le agevolazioni di cui al presente Titolo siano concesse ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
Art. 17.
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 18.
Notifica individuale
1. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti di investimento di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), l’importo dell’aiuto sia superiore all’importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro;
b) per i progetti di investimento di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), nel caso in cui l’importo dell’aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
2. E’ altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l’ammontare dell’aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
Art. 19.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall’Agenzia complessivamente di durata non superiore a diciotto mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell’Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l’autorizzazione dell’Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l’attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia;
i) trasferisca l’attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell’Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o dell’Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell’iniziativa, fatta salva l’eventuale autorizzazione dell’Agenzia;
n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse è totale;
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l’impresa stessa a segnalare l’eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l’eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l’impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell’organicità e funzionalità dell’originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all’obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all’ultimazione del progetto d’investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta l’autorizzazione dell’Agenzia; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall’Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 19-bis.
Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva agroindustriale e assicurare una produzione alimentare redditizia, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse, a favore di imprese di qualsiasi dimensione, ivi comprese quelle esercenti attività agricola primaria, per la realizzazione di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
2. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell’Unione europea in materia di tutela ambientale. Nel caso in cui gli investimenti richiedano una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse solo a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati; a tale fine l’Agenzia richiede un parere alla regione nell’ambito delle attività di cui all’art. 9, comma 2.
3. Non sono ammissibili i progetti di investimento:
a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell’Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
c) realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore;
d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 15 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull’aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. Inoltre, le imprese di grandi dimensioni devono descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto. L’Agenzia, nel corso delle attività istruttorie di cui all’art. 9, comma 4, provvede a verificare la credibilità dello scenario controfattuale e a confermare che l’aiuto produce un effetto di incentivazione.
5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa
ammissibile. E’, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
7. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
e) l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
f) consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile del progetto d’investimento.
8. Nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
9. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, al capitale circolante, le spese notarili, le spese relative a imposte, tasse, scorte, nonché all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. Non è, inoltre, ammessa l’IVA sulle spese di cui al comma 7, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione italiana in materia.
10. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
11. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti, secondo le modalità indicate dall’art. 8, nei limiti delle intensità massime stabilite dal punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, riportate nella tabella di cui all’allegato n. 2-bis.
12. Le agevolazioni possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli aiuti non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione europea previsto da tale regolamento;
b) nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l’importo del sovraccosto netto di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
13. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime di cui al comma 11 rispetto alle spese ammissibili. Nel caso di agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato le stesse sono calcolate in equivalente sovvenzione lordo come valore attualizzato dell’aiuto alla data della concessione. Le spese ammissibili e le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto impianti erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
14. Fermo restando quanto previsto dal punto 103 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal regolamento (UE)
n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime di cui al comma 11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non sono, altresì, cumulabili con i pagamenti di cui all’art. 81, paragrafo 2, e all’art. 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013.
15. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel caso in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o nel caso in cui l’importo dell’aiuto sia superiore a 12 milioni di euro.
16. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall’art. 19
Titolo III
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
Art. 20.
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all’art. 4, comma 7, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, che intendono realizzare, nell’ambito di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, così come
definiti agli articoli 5 e 6, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 21, nonché nell’ambito di un programma di sviluppo turistico, così come definito all’art. 7, i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21. Nell’ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese operanti nei settori di attività economica indicati all’art. 14, comma 6, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attività di cui alla sezione A “agricoltura, silvicoltura e pesca” e di cui alla divisione 05 “estrazione di carbone (esclusa torba)” della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che possono accedere alle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente nella qualità di imprese aderenti, di cui all’art. 4, comma 7, nell’ambito di programmi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 6.
3. Per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell’ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell’organizzazione o di innovazione di processo.
Art. 21.
Progetti ammissibili
1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l’applicazione delle tecnologie riportate nell’allegato n. 3 al presente decreto.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell’intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Art. 22.
Spese e costi ammissibili
1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell’allegato n. 2, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell’organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Art. 23.
Forma ed intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall’art. 25 del Regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25 del Regolamento GBER, può essere riconosciuta solo nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili oppure nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
b) dall’art. 29 del Regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano le disposizioni previste dall’art. 30 del Regolamento GBER.
3. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
Art. 24.
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 25.
Notifica individuale
1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora:
a) nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale, l’importo dell’aiuto supera 20 milioni di euro per impresa e per progetto;
b) nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale, l’importo dell’aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto;
c) nel caso di un progetto di innovazione dell’organizzazione e/o di innovazione di processo, l’importo dell’aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
Art. 26.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall’Agenzia complessivamente di durata non
superiore a diciotto mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell’Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;
g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia;
h) non consenta i controlli del Ministero o dell’Agenzia sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
m) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), g), h), i), l) ed m) la revoca delle agevolazioni concesse è totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l’impresa stessa a segnalare l’eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l’eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l’impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell’organicità e funzionalità dell’originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all’obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all’ultimazione del progetto.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Titolo IV
Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale
Art. 27.
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i progetti di cui all’art. 28, comma 1.
Art. 28.
Progetti ammissibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d’investimento per la tutela ambientale volti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa oltre le norme dell’Unione europea applicabili, indipendentemente dall’esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell’Unione;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa in assenza di norme dell’Unione europea;
c) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d) ottenere una maggiore efficienza energetica;
e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1 per:
a) norma dell’Unione europea si intende una norma dell’Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale o l’obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
b) efficienza energetica si intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
c) cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all’art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o i componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
e) riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell’ambito di unità produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attività economiche indicate all’art. 14, comma 6.
6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell’Unione europea già adottate ma non ancora in vigore.
7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda e devono essere ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse.
8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), non devono essere diretti a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
9. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera e) devono riguardare esclusivamente capacità installate o ammodernate di recente e la nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
10. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera f), devono:
a) riguardare esclusivamente rifiuti prodotti da altre imprese che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente;
b) non essere diretti allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio;
c) non essere diretti ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza che venga potenziata contestualmente la raccolta dei medesimi;
d) non essere diretti allo svolgimento di un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica.
Art. 29.
Spese ammissibili e costi agevolabili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni contenute nell’allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all’art. 11, comma 7, al netto degli interessi.
4. Per i progetti di investimento di cui all’art. 28, comma 1, lettere a), b), c) e d), ai fini dell’agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell’investimento per la tutela ambientale è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente e costituisce il costo agevolabile.
5. Per i progetti di investimento di cui all’art. 28, comma 1, lettera e), i costi agevolabili sono i costi supplementari di investimento relativi all’attrezzatura necessaria per consentire all’impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o i costi supplementari di investimento per
consentire all’impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
6. Per i progetti di investimento di cui all’art. 28, comma 1, lettera f), i costi agevolabili sono i costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Non sono, in ogni caso, agevolabili gli oneri previsti dalla normativa dell’Unione europea a carico di chiunque degradi direttamente o indirettamente l’ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado e gli oneri che andrebbero considerati come normali costi d’impresa.
7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Art. 30.
Forma ed intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall’art. 36 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b);
b) dall’art. 37 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera c);
c) dall’art. 38 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera d);
d) dall’art. 40 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera e);
e) dall’art. 47 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, comma 1, lettera f).
2. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel
sito internet all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Art. 31.
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Art. 32.
Notifica individuale
1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, lettere a), b), c), e) ed f), per i quali l’importo dell’aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
2. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’art. 28, lettera d), per i quali l’importo dell’aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
3. E’ altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l’ammontare dell’aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
Art. 33.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all’articolo 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell’Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall’Agenzia complessivamente di durata non superiore a diciotto mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell’Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l’autorizzazione dell’Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l’attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia;
i) trasferisca l’attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell’Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o dell’Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell’iniziativa, fatta salva l’eventuale autorizzazione dell’Agenzia;
n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse è totale;
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l’impresa stessa a segnalare l’eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l’eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l’impresa ne abbia dato
precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell’organicità e funzionalità dell’originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimenti; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all’obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all’ultimazione del progetto d’investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l’autorizzazione dell’Agenzia; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall’Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 34.
Disposizioni transitorie
1. Alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le istanze ricevute dall’Agenzia decadono ad eccezione delle istanze:
a) alle quali risulta applicabile il decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, supplemento ordinario, e per le quali al soggetto proponente sia stato richiesto dall’Agenzia l’invio della proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all’art. 8 dello stesso decreto;
b) alle quali risulta applicabile il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 citato nelle premesse e per le quali l’Agenzia abbia già comunicato al soggetto proponente gli esiti positivi dell’attività istruttoria di cui all’art. 9, commi 4 e 6, dello stesso decreto;
c) che prevedono investimenti integralmente ricadenti in territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
2. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all’art. 9, comma 6, e fermo restando le ulteriori attività istruttorie che si rendessero necessarie per valutare la compatibilità dei programmi con le disposizioni di cui al presente decreto.
2-bis. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, nel caso in cui sia necessario avviare la procedura di notifica dell’aiuto ad hoc prevista all’art. 14, commi 8 e 8-bis, i soggetti proponenti, fermo restando l’avvenuta destinazione delle risorse ove già intervenuta, devono presentare all’Agenzia una specifica domanda di concessione delle agevolazioni contenente tutte le informazioni necessarie all’avvio della procedura di notifica ai sensi di quanto previsto dall’108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 35.
Piano di valutazione
1. Il Ministero, al superamento, per gli interventi di cui al presente decreto, di una dotazione annuale media di aiuti di Stato di 150 milioni di euro, provvede, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento GBER, a redigere un piano di valutazione concernente la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dello stesso Regolamento GBER e a trasmetterlo alla Commissione europea nei termini stabiliti dal medesimo articolo. Gli oneri necessari per la definizione e la successiva attuazione del suddetto piano di valutazione sono posti a carico della convenzione di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 36.
Oneri informativi
1. In ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all’art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato al decreto di cui all’art. 9, comma 1, è riportato l’elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese previsti dal presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ù
Allegato N. 1
(Articoli 14, 20 e 28)
ELENCO DELLE ATTIVITA’ AMMISSIBILI NELL’AMBITO DELLE SEZIONI E, N E S DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ATECO 2007
Sezione E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”:
- attività di cui alla categoria 37.00.0 «Raccolta e depurazione delle acque di scarico», limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione ecc.;
- attività di cui al gruppo 38.2 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti», limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
- attività di cui alla classe 38.32 «Recupero e cernita dei materiali» limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale.
Sezione N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”:
- attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;
- attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
- attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;
- attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi». Sezione S “Altre attività di servizi”:
- attività di cui alla categoria 96.01.1 “Attività delle lavanderie industriali”;
- attività di cui alla classe 96.04 “Servizi dei centri per il benessere fisico”.
ATTIVITA’ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITA’ REGIONALE PER DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE
Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e
più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.
Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:
a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
a) attività di cui alla divisione 49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, escluse le attività di cui alle classi 49.32 “Trasporto con taxi”, 49.42 “Servizi di trasloco” e del gruppo 49.5 “Trasporto mediante condotte”;
b) attività di cui alla divisione 50 “Trasporto marittimo e per vie d’acqua”;
c) attività di cui alla divisione 51 “Trasporto aereo”, escluse le attività di cui alla classe 51.22 “Trasporto spaziale”.
Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.
Allegato N. 2
(Articoli 15, 22 e 29)
SPESE E COSTI AMMISSIBILI INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Nel presente allegato sono contenute le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione alle tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III e IV.
1. Progetti di investimento produttivi (Titoli II e IV)
Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi di cui ai Titoli II e IV possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni
Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10 per cento dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d’investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d’investimento. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti e attrezzature
In tale categoria rientrano anche i beni necessari all’attività amministrativa dell’impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
f) Spese per consulenze
Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4 per cento dell’investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d’investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo III)
Le spese ammissibili dei programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare:
a) Personale
I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
b) Strumenti e attrezzature
Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
c) Ricerca contrattuale
In tale categoria sono ammissibili le spese relative all’acquisizione o all’ottenimento in licenza, da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo.
d) Spese generali
In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a).
e) Materiali
In tale categoria sono ammissibili le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
3.Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili per tutte le tipologie di progetti di investimento
In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilità:
a) le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d’importazione»;
c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell’ammissibilità dell’acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l’obbligo di riscatto dei beni;
d) le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva, di asili nido a servizio del personale dell’unità produttiva interessata dal programma di investimento;
e) la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.
Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
1) realizzazione di impianti di particolare complessità;
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l’esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
3) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
4) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest’ultima, o dell’Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia una sede stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6) per i contratti «chiavi in mano» l’impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L’impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all’istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d’opera, a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia, illustrandone le ragioni. L’Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all’impresa, formula il proprio motivato parere circa l’ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell’intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L’Agenzia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l’impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;
f) le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l’unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
1) l’impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d’uso delle attrezzature;
2) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
3) dette attrezzature siano accessorie all’iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo
«Macchinari, impianti ed attrezzature»;
4) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell’acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
5) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
6) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
7) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
8) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell’impresa cedente; a tal fine quest’ultima deve acquisire e trasmettere all’Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
9) il legale rappresentante dell’impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l’intensità d’aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l’intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l’area in cui è localizzata l’unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l’intensità di aiuto relativa a quest’ultima.
4. Disposizioni comuni
In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati, fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all’attività di rappresentanza;
d) le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera d), del presente allegato;
e) le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti e fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
g) le spese relative a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
l) le spese sostenute mediante novazione di cui all’art. 1235 c.c.
Allegato n. 2-bis
(art. 19-bis)
Tabella riepilogativa delle intensità massime stabilite dal punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, per area geografica.
Dimensione | Area geografica | |
Regioni di cui all’art. 171, lett. c) degli Orientamenti agricoli | Altre regioni | |
Piccole imprese | 50% | 40% |
Medie imprese | 50% | 40% |
Grandi imprese | 50% | 40% |
Allegato n. 3
(Articoli 21)
ELENCO DELLE TECNOLOGIE
1. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);
1.2. Tecnologie connesse all’elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
1.3. Tecnologie connesse con l’internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell’informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali);
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.
2. Nanotecnologie
2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;
2.2. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;
2.3. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;
2.4. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;
2.5. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l’immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l’ingegneria avanzata a livello atomico).
3. Materiali avanzati
3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);
3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell’adesione, della separazione, dell’assemblaggio, dell’autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento);
3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un’industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l’intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l’utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;
3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell’ingegneria dei materiali);
3.7. Tecnologie connesse all’ottimizzazione dell’impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.
4. Biotecnologie
4.1. Biotecnologie d’avanguardia (ad esempio: biologia sintetica, bioinformatica e biologia dei sistemi);
4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale);
4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta- genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un’ampia gamma di settori economici).
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell’energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell’efficienza delle risorse e dell’energia, la riduzione dell’impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (come ad esempio l’industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell’acciaio).
6. Spazio
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l’innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all’innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l’utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall’idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
6.3. Tecnologie in grado di favorire l’utilizzo dei dati spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.
7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020
7.1. Migliorare la salute e il benessere della popolazione;
7.2. Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
7.3. Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
7.4. Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
7.5. Consentire la transizione verso un’economia verde grazie all’innovazione ecocompatibile.