CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. PREAMBOLO
Le presenti Condizioni Generali sono applicabili, tranne il caso in cui vengano modificate da un accordo apposito, accettato per iscritto da entrambe le parti.
2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO.
La presente proposta d’ordine ai fini dell’art. 1329 c.c. è irrevocabile e immodificabile dalla Preponente per la durata di giorni 60 (sessanta) dal suo conferimento, ed è assoggettata alla accettazione della Transfer Trade S.r.l. Quest’ultima sarà libera di accettarla o rifiutarla nel termine predetto. La proposta si intenderà accettata con la spedizione al Preponente di una accettazione scritta, nonché con la esecuzione del contratto e con la consegna della merce al vettore, senza necessità di espressa comunicazione preventiva.
3. IMBALLAGGI.
Salvo diversa precisazione i prezzi indicati nei listini prezzi e nei cataloghi comprendono quelli degli imballaggi o dei mezzi di protezione necessari per evitare danni o deterioramenti ai materiali, in condizioni normali di trasporto, per la destinazione stabilita in contratto.
4. CONSEGNA.
4.1. Salvo diversa esplicita pattuizione, il periodo di consegna decorre:
a) Dalla data di perfezionamento del contratto così come definita all’art. 2;
4.2. I termini di consegna, computati in giorni lavorativi, sono di diritto adeguatamente e ragionevolmente prorogati per effetto di avvenimenti non imputabili alla Transfer Trade s.r.l., quali, a titolo esemplificativo, scioperi, serrate, incendi, inondazioni, scarti di materiale e di lavorazione, ritardate consegne da parte dei fornitori, mancanza di forza motrice, deficienza di mezzi di trasporto, restrizioni dell’impiego di energia o altre cause di forza maggiore, del terzo o fatti imputabili al Preponente.
4.3. In caso di ritardo nella consegna per cause diverse da quelle di cui al precedente punto 4.2, il Preponente non potrà richiedere la risoluzione del contratto, se non previa diffida ad adempiere effettuata a mezzo racc.ta a.r., con concessione di un termine minimo di adempimento di giorni 90.
4.4. Qualora venissero a mancare le garanzie di solvibilità o di correttezza commerciale da parte del Preponente, la Transfer Trade s.r.l. ha la facoltà di sospendere o annullare, a suo insindacabile giudizio, gli ordini in corso, anche se confermati. A titolo esemplificativo, si intendono “venir meno le garanzie di solvibilità” allorquando il Preponente abbia fatto registrare anche un solo protesto di un titolo (cambiale, tratta, vaglia), nei confronti anche di terzi. E ciò senza che il Preponente possa pretendere danni di sorta.
5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO.
5.1. Il bene è venduta “franco fabbrica” e dunque con consegna della stessa nello stabilimento della Transfer Trade s.r.l., in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxxxxx 0.
5.2. Il trasferimento del rischio del trasporto in capo al Preponente si avrà dunque con la consegna della merce al primo vettore o allo spedizioniere.
5.3. L’eventuale apposizione in contratto della clausola “franco destino” o di altra equivalente non varrà come deroga alla disciplina di cui al comma II art. 1510 c.c., incidendo la stessa solo sulle spese di trasporto.
6. PAGAMENTI.
6.1. I pagamenti dei prezzi di cui all’art. 14 debbono essere effettuati nei modi ed alla scadenza o scadenze concordate, e, comunque al domicilio della Transfer Trade s.r.l. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati ad agenti, rappresentanti o piazzisti, anche se a mezzo cambiali o tratte, salvo preventiva autorizzazione scritta.
6.2. Se il Preponente è in ritardo nell’effettuare qualsiasi pagamento, la Transfer Trade s.r.l. può sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni sino a che detto pagamento non sia effettuato, ovvero può risolvere il presente contratto, previa comunicazione da inviarsi al Preponente a mezzo raccomandata a/r con preavviso di giorni quindici.
6.3. In caso di pagamento rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola delle rate pattuite, qualora superi l’ottava parte del prezzo, farà decadere il Preponente dal beneficio del termine ex art. 1525 c.c. e consentirà alla Transfer Trade s.r.l., a sua discrezione, di risolvere il contratto di vendita. In tal caso la Transfer Trade s.r.l. potrà trattenere le rate pagate a titolo di indennità, salvo il maggior danno.
7. RISERVA DI PROPRIETA’.
7.1. Il presente Accordo si intende effettuato con riserva di proprietà del Bene in capo alla Transfer Trade srl, fino all’integrale pagamento del prezzo, in caso in cui venga concordato il pagamento rateale. Pertanto, se la consegna del bene è stata effettuata prima del pagamento dell’intera somma dovuta in base al contratto, il bene consegnato resta di proprietà della Transfer Trade s.r.l. sino a che il pagamento totale non sia stato effettuato. Fino al passaggio di proprietà del bene, il Preponente non potrà alienare il bene o comunque disporre di esso senza il consenso della Transfer Trade srl.
7.2. Durante il predetto periodo, il bene/i beni oggetto della fornitura possono essere rivendicati dalla Transfer Trade s.r.l., ovunque di trovino, ancorchè unite od incorporate in beni di proprietà del committente.
7.3. La copertura del prezzo con assegni bancari, cambiali, tratte o cessioni bancarie non costituisce pagamento se non al loro buon fine e non produce in alcun modo novazione del credito originario e tantomeno pregiudizio alcuno al patto di riserva di proprietà.
7.4. Il mancato pagamento, anche di una sola o più rate, di importo comunque superiore all’ottava parte del prezzo, produrrà lo scioglimento del contratto. In tale evenienza la Transfer Trade srl potrà trattenere quanto già riscosso a titolo di indennità, salva la prova del maggior danno.
7.5. La Transfer Trade s.r.l., avendo consegnato il bene sotto patto di riservato dominio (in caso di vendita rateale), si riserva in qualsiasi momento, se fosse a suo giudizio necessario, di richiedere al Preponente tutto quanto indispensabile (autentica di firma, ecc) per poter trascrivere anche il riservato dominio, senza che il committente possa opporsi.
8. CARATTERISTICHE.
La Transfer Trade s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al macchinario venduto, qualora ritenute funzionali al suo miglior utilizzo, senza necessità di preventiva comunicazione. I dati di funzionamento, peso, velocità, consumo, rendimento potenza, portata, riferiti a disegni, depliants, listini e preventivi, si intendono comunque approssimativi, non impegnativi e soggetti a tolleranze d’uso.
9. MONTAGGIO.
Salva diversa pattuizione, il montaggio del bene/macchinario non è compreso nel prezzo in quanto obbligazione separata rispetto alla vendita. Ove la Transfer Trade s.r.l. vi procedesse, esso sarà seguito da proprio personale specializzato o dalla stessa venditrice incaricato (per conto e a carico della Preponente).
Le spese di montaggio saranno rimborsate dal Preponente, a scelta della Transfer Trade srl, o anticipatamente oppure a presentazione fattura; e ciò a prescindere dalle modalità previste per il pagamento del prezzo. Viene dato atto che il montaggio a “forfait” comprende le spese di viaggio (andata e ritorno), quelle di soggiorno e di prestazione (limitatamente al normale orario di lavoro) del personale specializzato.
10. COLLAUDO.
10.1. Qualora si preveda Il collaudo del macchinario, questo comporta la definitiva accettazione della fornitura. Qualora lo stesso non dovesse avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna, il macchinario si intende accettato.
10.2. Le prove di collaudo sono eseguite negli stabilimenti della Transfer Trade s.r.l., salva diversa pattuizione.
10.3. Se le specificazioni tecniche per le prove non sono precisate nel contratto, le prove verranno effettuate secondo i sistemi generalmente impiegati nella branca di industria interessata.
10.4. La Transfer Trade s.r.l. deve avvertire il Preponente delle prove, dandogli un termine sufficiente, tale da permettere ai rappresentanti di quest’ultimo di presenziarvi. Se il Preponente non si fa rappresentare alle prove, la Transfer Trade s.r.l. invierà il bollettino (il certificato di avvenuto collaudo positivo) delle prove, del quale il compratore non potrà contestare l’esattezza.
10.5. Se nel corso di una prova (diversa dalla prova sul luogo della installazione, qualora sia prevista in contratto) quanto oggetto di fornitura venisse riconosciuto difettoso o non conforme al contratto, la Transfer Trade srl dovrà rimediare al difetto, oppure adoperarsi in modo che il materiale risponda alle clausole contrattuali.
10.6. Se il contratto prevede delle prove sul luogo della installazione, i termini e le condizioni che regolano tali prove sono quelli che vengono esplicitamente pattuiti tra le parti.
11. GARANZIA.
11.1. La Transfer Trade s.r.l. assicura la garanzia per vizi occulti e non riconoscibili al momento del collaudo per una durata temporale di 1 anno dalla data di consegna della macchina venduta. I vizi, a pena di decadenza dalla garanzia, devono essere denunziati in forma scritta entro otto (8) giorni dalla relativa scoperta.
11.2. La garanzia consiste nell’obbligo della Transfer Trade s.r.l. di riparare ovvero sostituire, senza spesa alcuna per il Preponente, le parti o i materiali difettosi per qualità di costruzione o lavorazione; ciò senza tuttavia essere tenuta al risarcimento di danni diretti o indiretti (o rimborso spese) di qualsiasi natura o qualsiasi genere, essendo il prezzo pattuito in proporzione alla garanzia concessa.
11.3. Le parti da riparare o fornire ex novo dovranno pervenire allo stabilimento della Transfer Trade s.r.l. a cura e spese del Preponente; quelle riparate o fornite ex novo sono consegnate franco stabilimento di quest’ultima entro venti (20) giorni dal ricevimento del nuovo materiale; trascorso tale termine, se non restituite, verranno fatturate come nuove.
11.4. La Transfer Trade s.r.l. si riserva il diritto, in caso di avarie verificatesi durante il periodo di garanzia, di far trasferire il macchinario, o le parti di esso, presso il proprio stabilimento o presso altro riparatore a sua scelta, rimanendo le relative spese di trasporto a carico del Preponente e senza che questi possa opporsi o pretendere danni di sorta.
11.5. Su richiesta del personale della Transfer Trade s.r.l. per i lavori di riparazione da eseguirsi durante il termine di garanzia nel cantiere del Preponente, questi dovrà fornire a proprie spese il personale di manovalanza, fornendo inoltre gratuitamente ogni altra assistenza che risultasse necessaria.
11.6. Il Preponente decade dal diritto alla garanzia se non osserva, anche per una sola volta, le condizioni di pagamento o, quando esegua o faccia eseguire montaggi, sostituzioni, riparazioni o modifiche senza preventiva comunicazione e autorizzazione della Transfer Trade
s.r.l. Il Preponente decade inoltre dalla garanzia ogniqualvolta le avarie risultino originate da fatto del Preponente stesso, dei suoi dipendenti, o terzi dallo stesso incaricati (es. cattiva istallazione, imperizia o negligenza nella condotta del macchinario, errato uso, sovraccarico, cattiva o deficiente manutenzione, nonché da causa di forza maggiore) o di terzi.
Parimenti non è dovuta la garanzia per tutte quelle parti che per la loro natura ed uso sono soggette a normale usura od inevitabile deterioramento.
11.7. La garanzia opera solo per i macchinari nuovi.
11.8. La manutenzione del macchinario è a carico del Preponente.
11.9. La Transfer Trade s.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno che si verifichi al di fuori delle obbligazioni di garanzia come sopra specificate. In particolare la Transfer Trade s.r.l. declina ogni responsabilità per danni indiretti a persone e/o cose di proprietà del Preponente ancorchè connessi con quanto oggetto di fornitura.
12. RECLAMI.
12.1. I reclami per beni non corrispondenti all’ordine, come per quelli difettosi, devono essere inoltrati a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio se questo è occulto, con specificazione della difformità o del vizio stesso. Fermo il diritto di garanzia per vizi denunciati è escluso qualsiasi diritto di richiedere sia la risoluzione del contratto sia la riduzione del prezzo e neppure il risarcimento dei danni o il rimborso di eventuali spese a qualsiasi titolo sostenute, nella ipotesi in cui la Transfer Trade s.r.l. abbia provveduto alle riparazioni e/o sostituzioni di cui al precedente punto 11.
13. DIVIETO DI ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E DI AZIONE.
Il Preponente non potrà proporre azioni, eccezioni o reclami contro la Transfer Trade s.r.l. se non dopo aver provveduto al pagamento integrale di tutto il prezzo della merce come indicato in fattura e, dunque, non potrà per nessuna ragione ritardare o sospendere i pagamenti, anche se fossero insorte contestazioni o reclami, né può promuovere azioni giudiziali nei confronti della Transfer Trade s.r.l., se prima non abbia provveduto alla estinzione del proprio debito.
14. PREZZI. REVISIONE PREZZI.
14.1. I prezzi sono quelli risultanti dai listini della Transfer Trade s.r.l. in vigore al momento della ricezione dell’ordine.
14.2. Qualora dall’ordine alla consegna intervenissero aumenti nei costi di produzione, la Transfer Trade s.r.l. si riserva di annullare il contratto o procedere alla revisione del prezzo
14.3.
precedentemente convenuto sulla base dell’incremento riscontrato. Si riserva inoltre di apportare per il futuro modifiche o aumenti al proprio listino di vendita.
15. RESA.
Nel caso che venga pattuito la resa Franco cantiere, si intende che la Transfer Trade s.r.l. è impegnata a trasportare la merce solo fino al luogo dove possano accedere senza alcuna difficoltà e pericolo i mezzi utilizzati dalla stessa per il trasporto. Resta comunque sempre a carico del Preponente sia lo scarico dei mezzi di trasporto sia il posizionamento definitivo del macchinario per il montaggio.
16. LEGGE APPLICABILE.
Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.
17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.
17.1. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della Sede amministrativa e operativa di Ancona, della Transfer Trade s.r.l.
17.2. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, la Transfer Trade s.r.l. ha comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la Sede del Preponente.
18. CLAUSOLE ESSENZIALI.
Il Preponente prende atto che tutte le condizioni di vendita qui stabilite sono essenziali ed irrinunciabili per la Transfer Trade s.r.l. la quale, anche in mancanza di una sola di esse, non avrebbe concluso il contratto.