BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Next Generation UPP - Nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia Nord-Ovest Anno 2022 – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, Asse I, Azione 1.4.1.” CUP D19J22000240006.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 marzo 2023 ore 12.00
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
VISTI
- Il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari Per il miglioramento dell’efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell’Italia nord- ovest” sottoscritto in data 12.02.2022 tra l’Università degli studi di Torino (ente capofila) e le Università partner, tra le quali l’Università degli studi di Bergamo;
RICHIAMATI
- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo emanato con D.R. prot. n. 2994/I/002 del 16/02/2012;
- il vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati
dell’Università degli studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 411/2012 prot. n. 18961/I/003 del 28.09.2012;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01.02.2022 che ha approvato le modalità attuative del progetto “Next Generation UPP - Nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia Nord-Ovest Anno 2022 –PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, Asse I, Azione 1.4.1.” CUP D19J22000240006;
- la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, seduta del 22.02.2023, con la quale è stata
autorizzata l’attivazione della procedura di selezione in oggetto;
Decreta
Art. 1 – Selezione pubblica
1. è indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Next Generation UPP - Nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari Per il miglioramento dell'efficienza e delle Prestazioni della giustizia nell'Italia Nord-Ovest Anno 2022 –PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, Asse I, Azione 1.4.1.” - CUP D19J22000240006.
Art. 2 – attività di ricerca e sede di svolgimento dell’attività
L’attività di ricerca si svolgerà principalmente presso l’Università degli studi di Bergamo e i seguenti uffici giudiziari:
- Tribunale di Bergamo Tribunale di Cremona
1. L’attività di ricerca supporta le seguenti linee di intervento e azioni e riguarderà in particolare:
a. Linea di intervento 1 (azione 1.3) – definizione del catalogo delle attività e delle procedure per l’attivazione ed
il potenziamento degli uffici per il processo
2. Il/La borsista dovrà collaborare:
i) alla catalogazione delle decisioni memorizzando e classificando in una banca dati le decisioni prese negli Uffici Giudiziari soprarichiamati
ii) catalogazione di un massimario delle sentenze
a. Linea di intervento trasversale - (D) Comunicazione e disseminazione
i) Il/La borsista, dovrà collaborare con il responsabile scientifico e la Task force (assegnisti e personale dell’Università), alla definizione di una strategia di comunicazione e disseminazione degli eventi organizzati nell’ambito del progetto Next Generation UPP
b. Linea di intervento trasversale - (E) Monitoraggio e valutazione
i) Il/La borsista, dovrà coadiuvare il responsabile scientifico e il Team del progetto nello svolgimento
dell’attività di monitoraggio trimestrale.
c. Linea di intervento 2 - Individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari
Il/La borsista dovrà
i) raccogliere una serie di modelli/atti /motivazione da cui possono essere predisposti modelli a supporto del magistrato;
ii) procedere alla rilevazione degli applicativi informatici in uso presso gli uffici.
d. Linea di intervento 3 - Attivazione e sperimentazione dei modelli e dei piani relativi alle azioni precedenti
i) Il/La borsista dovrà collaborare con la task-force (assegnisti e altro personale dell’Università) nell’implementazione dei modelli organizzati ed operativi individuati nello svolgimento delle precedenti linee progettuali
e. Linea di intervento 4 -Ridefinizione dei modelli formativi e consolidamento dei rapporti tra gli stakeholders
Il/La borsista dovrà collaborare con il responsabile scientifico e la task force nella predisposizione di nuovi progetti formativi e nuovi schemi collaborativi tra Università e Uffici Giudiziari.
3. La sede presso cui verrà svolta l’attività di ricerca sarà attribuita dal Responsabile scientifico.
4. L’attività del/della borsista, potrà essere svolta in remoto nella misura in cui non sia possibile utilizzare le strutture di Ateneo nonché gli Uffici Giudiziari sopraindicati.
Art. 3 – Responsabile scientifico
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il/la borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è la Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx.
Art. 4 – Durata e importo
1. La durata della borsa è di 6 mesi, eventualmente prorogabili, e decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello del decreto di attribuzione salvo diversa decorrenza richiesta, dal Responsabile scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il/la borsista sulla base di motivate esigenze.
2. L'importo lordo della borsa è di € 1.600,00 al mese ed è corrisposto in rate bimestrali posticipate previa verifica del regolare svolgimento dell’attività del borsista da parte del Responsabile scientifico. Al termine della durata della borsa il borsista è tenuto a trasmettere alla struttura di ricerca interessata una relazione sull’attività svolta.
3. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
4. Le borse di cui al presente regolamento godono delle disposizioni di agevolazione fiscale come previsto dall’art. 4,
comma 3, della Legge n. 210/1988 e dell’art. 6, comma 6 della Legge n. 398/1989 salvo eventuali diverse disposizioni
normative.
5. Il conferimento della borsa di studio non configura alcun rapporto di lavoro subordinato con l’Università.
Art. 5 – Requisiti di ammissione
1. La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri di età non superiore ai 35 anni
in possesso dei seguenti requisiti (i titoli di studio dovranno essere conseguiti da non più di tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione):
• Titoli
- Laurea triennale con iscrizione alla Laurea magistrale ricompresa nelle classi XX/00, XX/00, XX/00;
- Xxxxxx Xxxxxxxxxx (X.X. 270/04) ricompresa nelle classi LM/31, LM/32, LM/33;
- Dottorato di ricerca (area CUN 09);
ovvero titolo equivalente di laurea specialistica (D.M. 509/99) ovvero equivalente diploma di laurea vecchio ordinamento (ex ante D.M. 509/99) ovvero titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
2. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
• Conoscenze e/o esperienze:
- capacità di utilizzo di microsoft office con particolare riguardo a excel;
- capacità di rappresentazione dei flussi, con particolare riferimento alla mappatura di processo, e di relazione tra flussi e sistemi informativi;
- capacità di analisi qualitativa e quantitativa dei flussi fisici e informativi;
- conoscenza di una lingua straniera: inglese;
- conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).
- esperienza nell’analisi dei flussi e dei dati giuridici
La sussistenza dei suddetti requisiti potrà essere accertata in sede di eventuale colloquio, in detta sede potrà essere
prevista anche una prova pratica circa l’utilizzo di microsoft office.
3. È preclusa la partecipazione alla presente procedura a:
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, ovvero con Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;;
- - i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università degli studi di Bergamo.
4. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
Art. 6 –domanda di partecipazione e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo il fac-simile in allegato al presente bando (MODELLO A), (per stranieri MODELLO B), compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, alle ore 12.00 in una delle seguenti modalità:
i) con consegna a mano presso il Presìdio del Dipartimento di Giurisprudenza - via Moroni 255 -24127 Bergamo, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 nei giorni da lunedì a venerdì (ufficio 24 - dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx);
ii) (solo per utenti dotati di PEC) trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx . Le domande di partecipazione provenienti da caselle di posta diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione; con PEC, la validità della trasmissione e ricezione è attestata, rispettivamente, dalla Ricevuta di accettazione e dalla Ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso venga preferita tale forma di trasmissione, la domanda debitamente sottoscritta – unitamente ai documenti che la corredano – deve essere invita in formato non modificabile (PDF o TIF). Il gestore di PEC invia automaticamente la Ricevuta di ritorno;
iii) trasmessa tramite email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx corredata di fotocopia di un valido documento di identità.
2. Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto dell’e-mail e/o PEC si dovrà indicare: “Borsa di Ricerca – PON Next Generation UPP - Dipartimento di Giurisprudenza”.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) un CV in formato Europeo datato e firmato;
b) la fotocopia di un valido documento di identità;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (MODELLO C) attestante il possesso dei titoli di studio e di altri requisiti previsti nel bando e di quanto riportato nel curriculum vitae;
d) informativa sul trattamento dei dati personali datata e firmata (Allegato 1 al presente bando).
3. L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
4. L’Università inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Non saranno accettate le domande presentate oltre il termine indicato e per le quali non siano state rispettate le modalità di consegna previste al presente articolo. La presentazione di domanda priva di sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione.
6. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1° comma, del D.P.R. 445/2000.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del Direttore del Dipartimento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
7. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando.
Art. 7 – Procedura di selezione
1. La selezione è per titoli ed eventuale colloquio.
2. La Commissione procede alla valutazione del profilo dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e delle esperienze formative, per un punteggio complessivo di 60 punti a cui si aggiungono 40 punti in caso di colloquio, per un massimo di 100 punti. La Commissione procede alla valutazione applicando i seguenti criteri:
3. Il/La candidato/a sarà inserito/a nella graduatoria (o ammesso/a all’eventuale colloquio) solo se avrà ottenuto un
minimo di 42 punti. Il colloquio si intende superato se il/la candidato/a ottiene una votazione di almeno 28 punti.
4. Il colloquio è volto ad accertare l’idoneità del/della candidato/a alle attività di ricerca e a verificare la conoscenza di argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio. Il colloquio potrà svolgersi in modalità telematica.
5. La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da suddividere tra la valutazione dei titoli e il colloquio. In ogni caso alla valutazione dei titoli dovranno essere attribuiti complessivamente 60 punti, al colloquio 40 punti.
6. Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli e agli altri requisiti previsti dal bando. In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.
7. Qualora la commissione ritenga opportuno integrare la valutazione dei titoli con il colloquio, questo si terrà il giorno 20.03.2023. Informazioni circa l’ora, il luogo e le modalità di svolgimento dello stesso saranno comunicati direttamente ai candidati ammessi all’indirizzo e-mail che gli stessi avranno indicato nella domanda di partecipazione. Eventuali variazioni della data del colloquio nonché ogni altra informazione relativa alla presente procedura saranno comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell’Ateneo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxxx/ alla sezione “Assegni, borse e contratti di ricerca”.
Art. 8 – Commissione Giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento è costituita da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori dell’Università; la Commissione può essere integrata anche con esperti esterni coinvolti nel progetto. La Commissione è presieduta dal docente responsabile scientifico del progetto di ricerca. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxxx/ alla sezione “Assegni, borse e contratti di ricerca”.
Art. 9 – Graduatoria di merito e obblighi di condotta
1. Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il/la candidato/a che, in base a tale graduatoria, sia risultato/a vincitore/vincitrice. A parità di merito verrà considerato quale titolo di preferenza la minore età.
2. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è approvata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxxx/ alla sezione “Assegni, borse e contratti di ricerca”.
3. Al vincitore/alla vincitrice si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Bergamo entrato in vigore il 6/2/2014 e pubblicato sul sito dell’Università Amministrazione trasparente >Disposizioni generali>Atti generali.
Art. 10 - conferimento della borsa e incompatibilità
1. Le borse sono attribuite con decreto del Direttore secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.
2. Nel termine di 2 giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione, la persona risultata vincitrice dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
3. Le borse non possono essere assegnate a titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca, a coloro che ricoprano un impiego di lavoro pubblico e privato o svolgano attività lavorativa in modo continuativo.
4. La borsa non è cumulabile con alcuna altra forma di sussidio, borsa di studio o altro compenso erogato
dall’Università.
5. I titolari delle borse non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.
Art. 11 – Sospensione
1. Sono ammesse sospensioni dell’attività prevista per l’erogazione della borsa, fino ad massimo di 30 giorni lavorativi
in un anno, proporzionalmente ridotti per borse di durata inferiore all’anno.
2. Gli eventi che determinano periodi di mancato svolgimento dell’attività nel corso del rapporto sono oggetto di esame da parte del Responsabile scientifico che può determinare di sospendere l’erogazione della borsa e di posticipare il periodo di chiusura dell’attività.
Art. 12 – Rinuncia e decadenza
1. Il/la borsista sarà dichiarato/a decaduto/a dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore di Dipartimento, da adottarsi su proposta motivata del Responsabile scientifico, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell’attività assegnata entro il termine fissato se non per giustificati motivi valutati preventivamente dal Responsabile scientifico;
b) interruzione dell’attività di ricerca in programma, senza giustificato motivo, o realizzazione di gravi e ripetute
inadempienze;
c) inosservanza del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e delle disposizioni contenute nel bando di selezione
2. In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.
3. Il/la titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Responsabile scientifico; in caso di rinuncia dell’assegnatario/a o di decadenza per mancato inizio dell’attività, subentra il/la candidato/a immediatamente successivo nella graduatoria anche per il restante periodo. Lo scorrimento della graduatoria è possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.
Art. 13 - Copertura assicurativa
1. L’Università assume l’onere di coprire assicurativamente i titolari di borsa di cui al presente Regolamento per infortuni
e per rischi da responsabilità civile nell’ambito dello svolgimento delle attività previste dal progetto formativo.
Art. 14 – proprietà intellettuale e riservatezza
1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva dell’Università.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore, nonché il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti inventori, l’Università è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell’invenzione, è riconosciuto ai borsisti un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.
3. Il/la borsista, si impegna agli obblighi di riservatezza in relazione alle attività inerenti i progetti di ricerca ai quali partecipa.
Art. 15 – Trattamento dati personali
1. Si informa che i dati conferiti dal vincitore/dalla vincitrice (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale…) saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, ai fini della gestione della posizione personale, previdenziale, assicurativa e fiscale e per tutte le finalità inerenti allo svolgimento della borsa di studio. Il documento informativo sul trattamento dei dati personali è riportato in allegato (Allegato 1) al presente bando.
2. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo con sede legale in via Salvecchio 19 – 24129 Bergamo (PEC: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell’Università degli Studi di Bergamo è l’avv. Xxxxxxx Xxxxx contattabile all'indirizzo email xxx@xxxxx.xx
3. I dati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
4. L’interessato/a ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 16 – Responsabile del procedimento
Art. 17 – Responsabile della prevenzione della corruzione
1. Si informa che presso l’Università di Bergamo è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190 del 6.11.2012 ed è stato conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
2. All’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx potranno essere effettuate le eventuali
segnalazioni di irregolarità del procedimento.
Art. 18 – Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
Il Direttore
del Dipartimento di Giurisprudenza Xxxx. Xxxxxxx Xxx Xx
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.