Accordo di commercio
Traduzione1
Accordo di commercio
e di cooperazione economica
tra la Confederazione Svizzera e la Georgia
Concluso l’11 marzo 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2001
(Stato 5 luglio 2005)
0.946.293.601
La Confederazione Svizzera e
la Georgia
qui di seguito denominate «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposte a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevola re lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai princi pi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 19753, e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Euro pa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della coope razione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen tali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio4 (GATT) e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5 (OMC);
RU 2005 2683; FF 2000 1209
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2005 2681
3 FF 1975 II 902
4 RS 0.632.21
5 RS 0.632.20
ricordando che la Confederazione Svizzera è membro dell’OMC e che la Georgia ha lo statuto di osservatore presso questa organizzazione, in attesa di aderirvi in un prossimo futuro;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo si prefigge di definire un insieme di principi e di norme che disciplinino il commercio delle merci e le relazioni economiche fra le Parti contraen ti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT/OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti acconsentono reciprocamente al trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, o prelevati sui trasferimenti internazionali di pagamenti per importazioni o esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescri zione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’artico lo XXIV del GATT 19946;
6 RS 0.632.20, All. 1A.1
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC e di altri accordi inter nazionali.
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Art. 5 Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola mentazioni e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra le Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile e il suo trasferimento, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di merca to. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti di tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale a impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 8 Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commercia li in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modifiche della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Art. 9 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudica re gravemente i produttori nazionali di merci simili o in diretta concorrenza.
2. Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1, le Parti si adoperano per trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le consultazioni si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della notifica della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono a un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiu dizio. In tal caso, e dopo che le Parti si sono consultate in seno al Comitato misto, l’altra Parte contraente è libera di prendere le misure adeguate nei limiti del presente Accordo.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 Proprietà intellettuale
1. La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione adegua ta, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore (compresi programmi per ordinatori e banche date) e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei dise gni industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
2. La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria, non è esclusi va, sottostà a una compensazione proporzionale al suo valore economico e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di questa licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamen to sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigio namento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
3. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale strumenti adeguati, efficaci e non discriminatori per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, al fine di garantire la protezione di questi diritti da qualsiasi violazione, in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Queste disposizioni devono essere leali ed eque. Non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari, compresi provvedimenti inaudita altera parte. Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel settore della proprietà intellettuale sono soggette a ricorso davanti a un’istanza giudiziaria o quasi giudiziaria.
4. Se la legislazione nazionale di una delle Parti non prevede la protezione menzio nata nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Parte contraente in questione procede agli adeguamenti necessari entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
5. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
1. Accordo del 15 aprile 19947 dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
2. Convenzione di Parigi del 20 marzo 18838 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
3. Convenzione di Berna del 9 settembre 18869 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
4. Convenzione internazionale del 26 ottobre 196110 sui diritti degli artisti in terpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Inoltre, se non sono parti ad almeno una di queste convenzioni, fanno il possibile per aderirvi al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
6. Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registra zione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti che non hanno aderito al Protocollo del 27 giugno 198911 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi fanno il possi bile per aderirvi al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
7 RS 0.632.20, All. 1C
8 RS 0.232.04
9 RS 0.231.15
10 RS 0.231.171
11 RS 0.232.112.4
Le Parti contraenti fanno il possibile per aderire o per mantenere la loro qualità di membri dell’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internaziona le dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967)12 e dell’Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Atto complementare di Stoccolma, 1967)13.
Dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti garantiscono nella loro legislazione nazionale una protezione adeguata ed efficace dei disegni industria li, in particolare assicurando loro un periodo minimo di protezione di dieci anni o più.
7. Ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un tratta mento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali contenute nell’ar ticolo 3 dell’Accordo TRIPS.
8. Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
Conformemente all’articolo 4 lettera (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali applicati da una Parte con traente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esentati da questo obbligo a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente. Una parte contra ente membro dell’OMC è esentata dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.
9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono in particolare vertere sulle disposizioni del presente Accordo.
10. Se ritiene che l’altra Parte contraente è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente Accordo, una Parte contraente può adottare misure adeguate rispettando le condizioni e procedure menzionate nell’articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato prende rapidamente disposizioni per esaminare la questione, al più tardi nei 30 giorni che seguono la data di notifica della Parte contraente interes sata. Il Comitato misto può fare le raccomandazioni che giudica adeguate alle Parti contraenti e decidere la procedura da seguire. Se non si trova una soluzione recipro camente soddisfacente entro 60 giorni dalla data di notifica, la Parte contraente lesa può prendere le misure necessarie per porre fine al pregiudizio subìto.
12 RS 0.232.112.3
13 RS 0.232.121.12
Art. 11 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta di questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 199414.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di prendere provvedimen ti in applicazione dell’articolo XXI del GATT 1994.
Art. 12 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori d’interesse comune.
2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché altre forme simili di cooperazione;
– promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico e consolidare la posizione della Georgia in materia di politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
– promuovere e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellet tuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assi stenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti contraenti coordinano le loro iniziative con le competenti organizza zioni internazionali.
Art. 13 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor do. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
14 RS 0.632.20, All. 1A.1
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– seguire il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;
– esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza);
– offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (perturbazioni del mercato);
– offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12;
– formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e a estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 15 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese è legato alla Confederazione Svizzera dall’Accordo bilaterale del 29 marzo 192315.
15 RS 0.631.112.514
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituziona li o altri requisiti legali applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Art. 17 Validità e denuncia
Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. Il suo rinnovo per cinque anni è automatico, sempreché una delle Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte contraente sei mesi prima della data di sca denza.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, l’11 marzo 1999, in due esemplari originali in francese, georgiano e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Georgia:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx