Contract
A conclusione della trattativa, avviata su richiesta delle scriventi, si è pervenuti in data 04.10.2019 all’intesa sull’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2018.
Ricordiamo che il sistema di calcolo, regolato dal previgente Contratto Integrativo Aziendale, prevede che l’ammontare del premio sia determinato per il 70% dalla media dell’erogato nel sistema Casse Rurali Trentine, e per il 30% dai risultati di bilancio di Cassa Centrale Banca. Anche per quest’anno si è concordato di neutralizzare, nella determinazione del Risultato Lordo di Gestione distribuibile, il costo straordinario sostenuto nell’esercizio 2018 per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo.
L’importo erogabile non può comunque eccedere il 150% del Premio di Risultato medio per dipendente del totale delle Casse Rurali Trentine.
Il confronto, secondo l’impostazione sopra richiamata, ha determinato in Euro 2.796,39 il premio riferito all’inquadramento A3L4, da riparametrarsi secondo la tabella che segue:
inquadramento | % riparto | premio lordo |
Area 2 – Liv. 2 | 113,00 | 2. 183,02 |
Areo 3 – Liv. 1 | 120,00 | 2.31 8,25 |
Area 3 – Liv . 2 | 127,00 | 2.453,.48 |
Area 3 – Liv . 3 | 134,55 | 2.599,34 |
Areo 3 – Liv . 4 | 1 44,75 | 2.796,39 |
Quadro direttivo -1 | 165,20 | 3. 19 1,.46 |
Quadro direttivo – 2 | 175,70 | 3.394,31 |
Quadro direttivo – 3 | 240,00 | 4 .636,51 |
Quadro direttivo – 4 | 280,00 | 5.409,26 |
Il premio così determinato verrà erogato, unitamente allo stipendio del corrente mese di ottobre, ai dipendenti di Cassa Centrale Banca in servizio nel corso dell’esercizio 2018.
Facciamo presente che, per l’anno 2019, i premi di risultato connessi ad incrementi di produttività e redditività sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% – oltre a quanto dovuto a titolo di INPS (9,3% a carico del lavoratore e 25% a carico dell’Azienda) – entro il limite dell’importo complessivo di 3.000,00 euro lordi e con riferimento a titolari di reddito. nell’anno precedente quello di percezione delle somme. non superiore ad Euro 80.000,00.
Agli importi di premio eccedenti la somma di euro 3.000,00 ed – in ogni caso – ai percettori di reddito lordo, nell’anno di riferimento, di importo pari o superiore ad euro 80.000,00, verrà applicata la tassazione ordinaria.
Al fine di dare corso alle politiche di welfare, alternative all’erogazione delle somme direttamente in busta paga, l’accordo sottoscritto prevede la possibilità, per il lavoratore, di destinare l’importo del premio lordo, o del 50% dello stesso, a Fondo Pensione o in servizi di welfare aziendale, con una maggiorazione del premio stesso del 15%. A tale proposito rimandiamo alla comunicazione inviata a ciascun dipendente da Xxxxx Xxxxxxxxxx (Ufficio Gestione Risorse Umana) in data 04.10.2019.
Alleghiamo il testo dell’accordo, mentre restiamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento.