S E R V I Z I O S V I L U P P O E C O N O M I C O – S U A P
SETTORE 1- Intervento Edilizio Commerciale - Sviluppo Economico – Suap
S E R V I Z I O S V I L U P P O E C O N O M I C O – S U A P
SCHEDE CENSIMENTO SERVIZI
ACCONCIATORI
DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'
L'attività di acconciatore comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici comple- mentari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di ac- conciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente presta- zioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti limatura e laccatura di unghie.
AVVIO DELL'ATTIVITA'
L'avvio dell'attività di acconciatore è soggetto a preventiva presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune nella quale ha sede l'attività.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
L'attività di acconciatore deve sempre essere esercitata in locali rispondenti alle vigenti norme urba- nistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonchè dotati di specifica destinazione d'uso.
In parziale deroga a quanto specificato al precedente paragrafo, l'attività di acconciatore può essere esercitata anche in:
-case di cura e ospedali e ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili; l'attività può essere esercitata unicamente da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e secondo modalità tali da garantire l'utilizzo di strumenti di lavoro monouso e quando ciò non riusulti possibile, accuratamen- te sterilizzati prima e dopo ogni singolo uso e conservati in apposita custodia di materiale facilmen- te lavabile e disinfettabile. Le procedure di disinfezione, sterilizzazione e custodia di detti strumenti sono stabilite dagli allegati al Regolamento Comunale per le attività estetiche di cui alla Del. C.C. n° 33 del 30/32009 nonchè dalla normativa, regionale e statale, di rango superiore.
-presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico (es. presso l'abitazione privata del cliente a favore di persone con difficoltà di deambulazione, al letto degli am- malati ...) da parte di imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa;
-sempre presso la sede indicata dal cliente nel caso in cui questi sia sia impegnato in attività sporti- ve, in manifestazioni legate alla moda, alla spettacolo, in occasioni di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali da imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa e
Salvo i casi in precedenza ricordati, non è quindi ammesso l'esercizio dell'attività presso il domicilio del cliente; Non è invece mai consentito lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambu- lante o di posteggio.
ABILITAZIONE PROFESSIONALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
L'esercizio dell'attività professionale, in qualunque forma essa sia svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L. 17/8/2005 n° 174.
Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi compresi nell'attività di acconciatore così come in premessa definita, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione professionale di cui sopra.
RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA'
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nel- la persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipen- dente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attivi- tà.
ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
E’ stabilita una fascia oraria giornaliera di apertura compresa fra le 8,00 e le 21,00. e il Sabato festi- vo ore 8,00 14,00 Obbligo di chiusura domenicale e festiva
Facoltativa domeniche e festivi di dicembre (ordinanza sindacale n. 132/2008 -643/2008
Tipologia
ACCONCIATORI
Natura del procedimento
S.C.I.A.
Requisiti
REQUISITI OGGETTIVI
Requisiti Strutturali
L'attività di acconciatore deve sempre essere esercitata in locali rispondenti alle vigenti norme urba- nistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonchè dotati di specifica destinazione d'uso.
I requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature sono stabiliti dal Regolamento Comunale di cui a Del. C.C. n° 43 del 27/4/2009, dalla normativa urbanistico-edilizia di questo Comune e dalla normativa statale e regionale vigente in materia, an- corchè non espressamente richiamata.
In particolare, con riguardo alla destinazione d'uso dei locali i locali sede di attività di acconciatore devono avere destinazione d'uso "ARTIGIANALE".
REQUISITI MORALI
Per l’interessato/i, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia).
REQUISITI PROFESSIONALI
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nel- la persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipen- dente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di ac- conciatore, conseguita ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell’attività di ac- conciatore", articolo 3 - abilitazione professionale.
I requisiti professionali necessari ai fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore sono definiti in base alla combinata lettura della L. n° 174 del 17/8/2015,
Qualificazione abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di Acconciatore
Detta qualificazione può essere conseguita in uno dei due modi indicati di seguito ai punti 1) e 2).
Adempimenti
ENDO PROCEDIMENTI ATTIVABILI
La nuova apertura, la modifica dell’attività di acconciatore, nella generalità dei casi, implica l’atti- vazione degli endo procedimenti di seguito elencati. Per ciascuno di essi l’interessato è tenuto ad inoltrare al SUAP la relativa Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), ad efficacia im- mediata.
PROFILI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI
La sussistenza dei requisiti igienico sanitari della struttura deve essere dichiarata nella Segnalazione Certificata di inizio di attività. Le attività sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività at- testante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro i termini previsti dalla normativa di ri- ferimento.
Il comune trasmette la segnalazione certificata d'inizio attività all'azienda ASL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Entro 30 gg. decorrenti dalla data di presentazione della SCIA di nuova apertura occorre effettuare apposita comunicazione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 150 |
Modulistica
Obbligato- rio | Descrizione |
Si | SCHEDA ANAGRAFICA |
Si | 10 - Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O ESTE- TISTA |
Si | Planimetrie - piante e sezioni |
Si | Modello dichiarazioni specifiche comunali - IMPATTO ACUSTICO |
Si | Relazione descrittiva dell'attività |
Si | Relazione tecnica descrittiva dei locali |
Normativa
Descrizione Tipologia | |
Acconciatore- L. n. 174 del 2005 | Acconciatori Estetisti |
Acconciatore-Allegati A e B | Acconciatori Estetisti |
Acconciatore-L. n. 161 del 1963 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Acconciatore-L.1142 del 1970 ( | Acconciatori Estetisti |
Data aggiornamento 28/3/2019
XXXXXXXXX
REQUISITI OGGETTIVI Requisiti minimi - la conformità dell'immobile alla normativa igienico- sanitaria (ASL) e di sicurezza; - la regolarità dell'immobile sotto il profilo urbanistico - la compati- bilità della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici e comunque nella normativa urba- nistica di riferimento;
REQUISITI MORALI Per l’interessato/i, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o so- spensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia).
REQUISITI PROFESSIONALI Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un soggetto qualificato, in possesso della abili- tazione professionale per l’esercizio autonomo dell’attività di estetista, conseguita ai sensi della Legge 1/90
Tipologia
XXXXXXXXX
Natura del procedimento
S.C.I.A.
Requisiti
DATI GENERALI Nuova apertura, modifica locali, di un attività di estetica.
DEFINIZIONI L' attività di estetica comprende prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi. Rientrano tra le at- tività di estetica anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale profes- sionalmente qualificato e abilitato.
Adempimenti
ENDO PROCEDIMENTI ATTIVABILI La nuova apertura, la modifica dell’attività di estetica, nel- la generalità dei casi, implica l’attivazione degli endo procedimenti di seguito elencati. Per ciascuno di essi l’interessato è tenuto ad inoltrare al SUAP la relativa Segnalazione Certificata di Inizio di At- tività (SCIA), ad efficacia immediata. Per ogni endo procedimento attivato sono dovuti 150 euro, a titolo di diritti SUAP, oltre agli oneri eventualmente richiesti dai singoli enti o uffici competenti per il merito.
PROFILI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI La sussistenza dei requisiti igienico sanitari della struttura deve essere dichiarata nella Segnalazione Certificata di inizio di attività. Le attività sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legitti- manti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa
vigente entro i termini previsti dalla normativa di riferimento Il comune trasmette la segnalazione certificata d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e control- lo previste.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A seguito della presentazione della dichiarazione , sono necessari i seguenti adempimenti: gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata al Re- gistro Imprese della CCIAA entro 30 giorni dal deposito della SCIA.
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € |
Modulistica
Obbligatorio | Descrizione |
Si | Modulo 1 unico e standardizzato - SCHEDA ANAGRAFICA |
Si | Modulo 10 unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIA- TORE E/O ESTETISTA |
Si | Planimetrie - piante e sezioni |
Si | Relazione descrittiva dell'attività |
Si | Relazione tecnica descrittiva dei locali |
Normativa
Descrizione |
Estetica D.M. 206 del 15 Ottobre 2015 Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico |
Estetica-Decreto 30 marzo 2009, n.1328 |
Legge 1/90 |
Regolamento comunale Acconciatori ed estetisti |
Data aggiornamento 28/03/2019
TATUAGGIO E PIERCING
Con delibera di Giunta n. 983 del 06 luglio 2016 la Regione Puglia ha approvato le "Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia" per fornire indicazioni agli operatori che intendono svolgere l'attività di piercing e tatuaggio.
Le Linee guida prevedono non solo percorsi formativi rivolti agli operatori che intendono svolgere l'attività di piercing e tatuaggio, ma anche l'adeguamento delle strutture a requisiti documentali, strutturali e impiantistici, igienico-sanitari, organizzativi e tecnologici, al fine di garantire che le attività relative alle suddette pratiche si svolgano in sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti.
Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Puglia) 6 luglio 2016, n. 983: Circolare ministeriale 05.02.1998 n. 2.9/156 e 16.07.1998 n. 2.8/633. Approvazione “Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia”. Revoca DGR n.1997/2002.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge 8-8-1985, n. 443: Legge-quadro per l’artigianato.
Per svolgere l’attività è necessario :
• possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali .
• designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, previsti nelle Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing della Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 0 luglio 2016, n. 983.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei
luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria previsti dalle Linee Guida
Apertura, trasferimento o ampliamento dell’attività: Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.
• Planimetria in scala 1/1000 con indicazione delle superfici , le altezze, il rapporto di aero- illuminazione, il totale dei mq ed il layout delle attrezzature, firmata da tecnico abilitato;
• Relazione dettagliata delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure di trattamento ivi comprese le modalità di detenzione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
• Copia del documento di riconoscimento del richiedente in forma leggibile e in corso di validità del tecnico che sottoscrive la planimetria;
• Certificazione attestante la frequenza al corso di formazione;
• Copia atto pubblico dal quale deriva il sub ingresso;
• Certificato di destinazione d’uso del locale con visura catastale aggiornata;
• Certificato di agibilità del locale;
• Per le attività svolte in appartamento condominiale, atto di assenso o attestato a firma dell’amministratore (delegato dal condominio) che consentano l’esercizio delle attività o atto da cui risulta già dichiarata la volontà del condominio;
• Disponibilità del locale (es. titolo di proprietà, contratto di affitto, comodato, debitamente registrati ai sensi di legge);
• Precedente autorizzazione amministrativa o SCIA (solo in caso di subentro);
• Copia atto costitutivo registrato e visura camerale con annotazione antimafia;
• Dichiarazione del responsabile tecnico dell’accettazione dell’incarico e possesso dell’attestato di frequenza al corso formativo con copia della relativa certificazione;
• Autocertificazione dei requisiti morali del responsabile tecnico e dei soci;
• Nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla ASL competente per territorio, ovvero idonea asseverazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari dell’immobile e delle strutture utilizzate;
• Copia del contratto per lo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani;
• Copia contratto con Ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria.
Adempimenti
ENDO PROCEDIMENTI ATTIVABILI La nuova apertura, la modifica dell’attività di tatuaggio e piercing nella generalità dei casi, implica l’attivazione degli endo procedimenti di seguito elencati. Per ciascuno di essi l’interessato è tenuto ad inoltrare al SUAP la relativa Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), ad efficacia immediata.
PROFILI STRUTTURALI IGIENICO SANITARI La sussistenza dei requisiti igienico sanitari della struttura deve essere dichiarata nella Segnalazione Certificata di inizio di attività. Le attività sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legitti- manti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro i termini previsti dalla normativa di riferimento Il comune trasmette la segnalazione certificata d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e control- lo previste.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A seguito della presentazione della dichiarazione , sono necessari i seguenti adempimenti: gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata al Re- gistro Imprese della CCIAA entro 30 giorni dal deposito della SCIA.
Data aggiornamento 28/03/2019
AGENZIA DI AFFARI
Descrizione
Per "agenzie pubbliche" od "uffici pubblici di affari" si fa riferimento alle imprese, comunque orga- nizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie disbrigo pratiche automobili- stiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari). Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera. Al momento dell'inizio dell'attività il richiedente deve essere munito del Tariffario dei Compensi e del Registro degli Affa- ri.
Tipologia
AGENZIE D'AFFARI
Natura del procedimento
SCIA
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 150 |
Modulistica
Obbligato- Descrizione rio | |
Si | Modulo scheda anagrafica |
Si | Comunicazioni per l'esercizio dell'atttività delle agenzie di affari |
Si | Tariffario dei Compensi redatto su carta intestata della Società/Ditta |
Si | Copia della copertina, prima pagina ed ultima pagina del giornale degli affari nu- merato progressivamente e vidimato in ciascuna pagina con il timbro della So- cietà/Ditta |
Si | Pagamento Diritti Suap di € 150 |
Data aggiornamento 28/3/2019
Comunicazione avvio attività di commercio all'ingrosso
Art 21 LR 24/2015.
Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un’attività economica che consiste nell’acquistare merci allo scopo di rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall’industriale e dall’artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle.
Esercita il commercio all’ingrosso chi acquista merci e le rivende:
• ad altri commercianti (cioè ad altri grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici, ecc.)
• a utilizzatori professionali (cioè a industrie, aziende artigiane, ecc.)
• a utilizzatori in grande (cioè a collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc.)
Non sono commercianti all’ingrosso coloro che:
• vendono direttamente a privati consumatori
• rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate
• beni di propria produzione a chiunque.
E’ possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. L’articolo 8, comma 2, lettera “c” del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce infatti l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
D..Lgs 222/2016
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.
Per svolgere l’attività non occorre soddisfare i requisiti professionali (articolo 5 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Per svolgere l’attività di commercio all’ingrosso all’interno del settore alimentare, oltre alla SCIA, è necessario presentare DIA sanitaria (Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004), qualora sia presente un magazzino o deposito.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di
urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Scia Commercio all’ingrosso – Segnalazione Certificata Inizio attività
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Dia Sanitaria (settore alimentare).
Assegnazione numero matricola ascensore, montacarichi e piattafor- ma elevatrice
Descrizione
Art. 12 DPR 162/1999 - Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato 1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune com- petente per territorio la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un ser- vizio pubblico di trasporto. 2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta- giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lette- ra a), contiene: a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto; b) la velocità, la portata, la cor- sa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'instal - latore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5; e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f) l'indicazione del soggetto in- caricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. 3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta gior- ni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone con- testualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodi- che. 5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettua- te, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla nor - mativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a cari- co del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 7. Gli organi depu- tati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 13 DPR 162/1999 - Verifiche periodiche 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e mon- tacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in inge- gneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di con- formità di cui all'allegato VI o X. 2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al pro- prietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne co- munica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio
dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. 4. Il pro- prietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano ese- guite le verifiche periodiche dell'impianto. 5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tec- nici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è tra- smesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto. 6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto. Art. 14 DPR 162/1999 - Verifiche straordinarie 1. A seguito di verbale di veri- fica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgo- no richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. 2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1. 3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1. 4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordina- rie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto. 5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Tipologia
ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: COMUNICAZIONE
Adempimenti
Richiesta assegnazione n matricola ascensori e montacarichi Prima di mettere in esercizio un im- pianto di ascensori o montacarichi, civile o industriale, il proprietario di un impianto, o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune la messa in esercizio dell`impianto di ascensore o mon- tacarichi utilizzando l’apposito modello . Detta modulistica, entro 60 gg. dalla data della dichiara- zione di conformità CE, deve essere inoltrata la documentazione tramite PEC alla Servizio Svilup- po Economico con i relativi allegati. Sono dovuti60 euro a titolo di diritti di istruttoria SUAP
Il competente ufficio Commercio procederà all’attribuzione del n° di matricola ed alla comunicazio- ne dello stesso al proprietario dell’impianto. La documentazione oggetto della richiesta di assegna- zione è costituita da: Mod. “Attribuzione numero di matricola” Copia di accettazione d’incarico per effettuare le verifiche periodiche biennali dell’Organismo notificato Dichiarazione di conformità CE dell’impianto Attestazione versamento diritti di istruttoria
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 60 |
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Si | Copia di accettazione di incarico per effettuare le verifiche periodiche bien- nali dell'Organismo notificato |
Si | Dichiarazione conformità CE dell'impianto |
Si | Attestazione di pagamento (diritti) |
Si | Comunicazione messa in esercizio e richiesta assegnazione numero matrico- la ascensore,montacarichi e piattaforma elevatrice |
Fotocopia documento d’identità del richiedente (in caso di procura) | |
Procura per l'inoltro e/o firma della domanda |
Data aggiornamento 28/03/2019
SCIA Avvio dell'Attività - Palestre
La palestra è una struttura sportiva aperta al pubblico dove si svolgono attività motorie che contribuiscono a sviluppare, mantenere o recuperare correttamente lo stato psicofisico della persona. La palestra è un luogo attrezzato per praticare sport indoor (al chiuso), sia individuali che di squadra. Le attrezzature presenti sono le più varie, a seconda del tipo di sport o allenamento. Per esempio, le palestre dove si praticano la cultura fisica o gli esercizi di allenamento di tipo aerobico, come lo spinning, sono fornite di tapis-roulant, pesi, bilancieri, cyclettes e altri strumenti.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Legge regionale (Regione Puglia) 4-12-2006, n. 33: Norme per lo sviluppo per lo sport per tutti.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, e i regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività, o per la modifica di sede, locali, , ecc.
Scia Palestre private – Segnalazione Certificata Inizio attività.
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
• Planimetria dei locali a firma del tecnico abilitato;
• Autocertificazione indicante gli estremi del certificato di prevenzione incendi (nei casi previsti) o autocertificazione attestante che l’attività non è soggetta a prevenzione incendi asseverata da tecnico di parte;
• Agibilità del locale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia edilizia;
• Atto costitutivo (in caso di società);
• Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti).
ESERCIZIO DI VICINATO
Esercizio di attività di vendita al dettaglio su area privata con superficie di vendita inferiore a 250 mq.) Per "COMMERCIO AL DETTAGLIO" si intende l'attività; svolta da chiunque professional- mente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o me- diante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
S.C.I.A.
REQUISITI OGGETTIVI
I soggetti interessati devono rendere le dichiarazioni di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio:
- le norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
- le norme in materia di inquinamento acustico;
- il regolamento edilizio, comprese le norme in materia di agibilità/abitabilità dei locali;
- le norme urbanistiche, di sicurezza, di prevenzione incendi nonché quelle relative alla destinazione d'uso.
Costituiscono requisiti oggettivi (in generale e fermi restando quelli ulteriori richiesti in presenza di particolari situazioni):
- la conformità dell'immobile alla normativa igienico-sanitaria (ASL) e di sicurezza;
- la legittimità dell'immobile sotto il profilo urbanistico (derivante dalla sua realizzazione sulla base di idoneo titolo edilizio o dalla sua regolarizzazione/legittimazione mediante sanatoria o condono);
- la compatibilità della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici e nella diversa norma- tiva urbanistica applicabile con quella commerciale;
- l'esistenza di una superficie di vendita corrispondente a quella dichiarata (l'entità della superficie condizionerà la procedura utilizzabile per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento).
REQUISITI MORALI
Art. 71 del D.Lgs. 59/2010
L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove di- sposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attivi-
tà, i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del
D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare. REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010
IL PREPOSTO
L'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, asso- ciazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rap- presentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale
PROFILI IGIENICO SANITARI
L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle dispo- sizione previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
Adempimenti
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 150 |
Obbligatori Descrizione o | |
Si | Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI VICINATO |
Descrizione |
Codice del Commercio -L.R.24/2015 |
DLgs 59/2010 |
D.Lgs 222/2016 |
MEDIA STRUTTURA
Descrizione
DEFINIZIONI (art. 17 della L.R. 24/2015 Codice del Commercio) "MEDIE STRUTTURE DI VENDITA": Sono quelle aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (250 mq.) ed inferiore a mq. 2.500.
Non è consentito ampliare o ridurre la media struttura oltre detti limiti, bensì deve essere cessata l'attività di media struttura e attivato il procedimento per grande struttura di vendita o esercizio di vicinato.
Per "COMMERCIO AL DETTAGLIO" si intende l'attività; svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante al- tre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
L’art. 17della L.R. 24/2015 - Codice del Commercio prescrive che L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
SETTORI MERCEOLOGICI L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
SUPERFICIE DI VENDITA Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28/2005 Codice del Commercio é definita come superficie di vendita l'area o le aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti;
Tipologia
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: domanda autorizzazione
Requisiti
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
REQUISITI OGGETTIVI
I soggetti interessati devono rendere le dichiarazioni di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio:
- il regolamento locale di polizia municipale
- le norme vigenti in materia igienico-sanitaria
- le norme in materia di inquinamento acustico
- il regolamento edilizio, comprese le norme in materia di agibilità/abitabilità dei locali
- le norme urbanistiche, di sicurezza, di prevenzione incendi nonché quelle relative alla destinazione d'uso.
Costituiscono requisiti oggettivi (in generale e fermi restando quelli ulteriori richiesti in presenza di particolari situazioni):
- la conformità dell'immobile alla normativa igienico-sanitaria (ASL) e di sicurezza;
- la legittimità dell'immobile sotto il profilo urbanistico (derivante dalla sua realizzazione sulla base di idoneo titolo edilizio o dalla sua regolarizzazione/legittimazione mediante sanatoria o condono);
- la compatibilità della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici e nella diversa norma- tiva urbanistica applicabile con quella commerciale;
- l'esistenza di una superficie di vendita corrispondente a quella dichiarata (l'entità della superficie condizionerà la procedura utilizzabile per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento).
REQUISITI MORALI
Art 71 del D.Lgs 59/2010
L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs.
n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requi- siti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010
DOTAZIONE PARCHEGGIO art 2 RR 11/2018
Adempimenti
ENDO PROCEDIMENTO ATTIVABILI
Le operazioni comunicate, nella generalità dei casi, implicano l`attivazione anche degli endoproce- dimenti di seguito elencati.
PROFILI IGIENICO SANITARI L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicina- to soggetta al rispetto delle disposizione previste dal regolamento (CE) n. 852/2004
Oneri
Causale Importo | |
Bollo virtuale per presentazione istanza per la domanda di autorizzazione | € 16 |
Bollo virtuale per il rilascio dell'autorizzazione | € 16 |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 300 |
Modulistica
Obbligatorio | Descrizione |
Si | Modulo unico e standardizzato - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI MEDIA O GRANDE STRUTTURA DI VENDITA |
Si | Planimetria quotata dei locali e relazione (OBBLIGATORIA) |
Normativa
Descrizione |
Codice del Commercio - L.R.24/2015 |
Regolamento attuazione |
DLgs 59/2010 |
D.Lgs 222/2016 |
RR 11/2018 |
Grande struttura di vendita - Nuova apertura
Descrizione
PER LE INFORMAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI SU GSV SI INVITA A FISSARE UN APPUNTAMENTO AL NUMERO 0883/290349
La procedura e i requisiti sono indicati specificatamente nel RR 27/2011
Tipologia
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: domanda ORDINARIO
Requisiti
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
REQUISITI OGGETTIVI
I soggetti interessati devono rendere le dichiarazioni di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio:
- le norme vigenti in materia igienico-sanitaria
- le norme in materia di inquinamento acustico
- il regolamento edilizio, comprese le norme in materia di agibilità/abitabilità dei locali
- le norme urbanistiche, di sicurezza, di prevenzione incendi nonché quelle relative alla destinazione d'uso.
Costituiscono requisiti oggettivi (in generale e fermi restando quelli ulteriori richiesti in presenza di particolari situazioni):
- la conformità dell'immobile alla normativa igienico-sanitaria (ASL) e di sicurezza;
- la legittimità dell'immobile sotto il profilo urbanistico (derivante dalla sua realizzazione sulla base di idoneo titolo edilizio o dalla sua regolarizzazione/legittimazione mediante sanatoria o condono);
- la compatibilità della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici e nella diversa norma- tiva urbanistica applicabile con quella commerciale;
- l'esistenza di una superficie di vendita corrispondente a quella dichiarata (l'entità della superficie condizionerà la procedura utilizzabile per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento).
REQUISITI MORALI
Art 71 Dlgs 59/2010
L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs.
n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requi- siti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010
Adempimenti
Questo procedimento deve essere inoltrato in modalità telematica con PEC
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 300 |
Modulistica
Obbligato- rio | Descrizione |
Si | Modulo unico e standardizzato - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA |
Si | Planimetria quotata dei locali (OBBLIGATORIA) |
Planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati al parcheggio e le reti viarie | |
Relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari delle infrastrutture viarie e dei parcheggi | |
Si | Documentazione - IMPATTO ACUSTICO |
Normativa
Descrizione |
Circolare Min. 3642/C-15/04/2011-Titoli di studio |
Codice del Commercio-L.R.24/2015 |
- Reg. attuazione 27/2011 |
DLgs 59/2010 mod DLgs 147/2012 - art71 req.morali |
Spaccio interno - Nuova apertura
Descrizione
Forme speciali di commercio al dettaglio
- Esercizio dell'attività
1. L’esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.
L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
– SPACCI INTERNI
1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
a. a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati;
b. a favore di militari;
c. a favore di soci di cooperative di consumo;
d. a favore di aderenti a circoli privati;
e. nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
f. nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettaco- lo, esclusivamente a favore degli spettatori;
g. nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori, fatte salve le norme speciali vigenti;
h. negli alberghi ed altre strutture ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati, fatte salve le norme speciali vigenti;
i. negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).
2. La vendita deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Qualora lo spaccio interno sia annesso ad una attività diversa da quella commerciale, i locali nei quali si esercita non necessitano di destinazione d’uso commerciale. Nel caso l’attività di spaccio si svolga in locali diversamente ubicati o separati da quelli dell’attività principale, essi de- vono avere la destinazione commerciale.
Tipologia
SPACCI INTERNI (art 57 LR 24/2015)
Natura del procedimento
S.C.I.A.
Requisiti
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
REQUISITI MORALI
Art 71 Dlgs 59/2010
L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs.
n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requi- siti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 IL PREPOSTO
Il Codice del Commercio prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, associa- zioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappre- sentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Adempimenti
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 200 |
Modulistica
Obbligato- Descrizione rio | |
Si | Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI VENDITA IN SPACCI INTERNI |
Normativa
Codice del Commercio-L.R.24/2015
Descrizione
DLgs 59/2010
Data aggiornamento 28/3/2018
APPARECCHI AUTOMATICI
- Forme speciali di commercio al dettaglio (art 58 LR 24/2015)
1. L’esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.
- Distributori automatici
1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'articolo 58
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Nel caso di settore alimentare è altresì obbligatorio la notifica ASL ai sensi del reg. CE 852.
La scia di avvio attività di vendita tramite distributori automatici unitamente alla Notifica Asl vanno presentanti nel Comune dove si avvia l’attività.
Come per tutte le attività di commercio la cessazione è prevista solo nel caso sia definitiva ovvero con il ritiro di tutti i distributori presenti sul territorio comunale.
E’ vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Ove l’installazione insista su suolo pubblico, occorre conseguire l’apposita concessione.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI in locali esclusivamente adibiti
Secondo l’art. 58 c. 2 della L.R.P. n. 24/2015, la vendita tramite distributori automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
Conseguentemente anche il locale dovrà soddisfare i medesimi requisiti di quelli per i normali eser- cizi (destinazione d’uso e agibilità ma anche quelli igienico-sanitari).
CASI PARTICOLARI
Nel caso dei distributori meccanici di gadgets, mancando il nesso tra il pagamento di un corrispettivo e l’ottenimento di un determinato bene, questa non può essere considerata una attività di vendita (risoluzione n.14100 del 16.2.2009) e pertanto nulla è dovuto, fatta salva l’osservanza
delle norme sull’occupazione di suolo pubblico. Se la tipologia del distributore dovesse consentire la scelta del gadget da ricevere, allora si applicheranno le norme generali.
Nel caso di vendita di confezioni monodose di detersivo tramite distributori automatici all’interno di una lavanderia self-service (risoluzione n.13892 del 13.2.2009), questa è ritenuta parte del costo del servizio e quindi non è attività di vendita al dettaglio. Se invece il detersivo fosse venduto con modalità che ne concretizzano la vendita per asporto (es. contenitori più grandi da portare a casa o comunque fuori dalla lavanderia), si applicano normalmente le norme generali.
Per quanto riguarda i distributori di sigarette, il distributore di sigarette può essere installato solo dal titolare dell’autorizzazione dei monopoli e quindi è già questa titolo alla vendita (circolare dei monopoli di stato 04/62/685 del 3.8.1995). Anche in questo caso sono fatte salve le norme sull’occupazione di suolo pubblico.
APPARECCHI AUTOMATICI
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
REQUISITI MORALI
L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs.
n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i requi- siti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 IL PREPOSTO
Il Codice del Commercio prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, associa- zioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappre- sentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Adempimenti
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 200 |
Obbligatorio Descrizione | |
Si | Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI - MOD ASL COMPRESO |
Descrizione |
Codice del Commercio-L.R.24/2015 |
DLgs 59/2010 mod DLgs 147/2012 - art71 req.morali |
Apparecchi automatici - Comunicazione semestrale a Asl nuove installazioni e disinstallazioni
Descrizione
L'allegato deve essere usato per comunicare - semestralmente - le nuove installazioni in nuove sedi e non l'aggiunta di distributori in sedi già comunicate al comune. Detto allegato si usa anche per co- municare l'abbandono di una sede già comunicata e non la diminuzione di apparecchi in quella sede. Ad esempio se in una localizzazione sono presenti tre distributori e ne tolgo o ne aggiungo uno, non devo comunicare questa operazione.
Tipologia
APPARECCHI AUTOMATICI
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
Adempimenti
Modulistica
Obbligato- Descrizione rio | |
Si | Modulo unico e standardizzato - COMUNICAZIONE SEMESTRALE ALL’ASL DI NUOVE INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI APPARECCHI AUTO- MATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI |
Vendita per corrispondenza, tv, altri sistemi di comunica- zione, compreso il commercio online - Avvio attività
Descrizione
Forme speciali di commercio al dettaglio Art. 59
- Esercizio dell'attività
1. L’esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.
ATTENZIONE: La scia per l'esercizio di vendita per corrispondenza, tv e altri sistemi, compreso l'ONLINE, è dovuta solo in caso di attività svolta esclusivamente tramite tali forme, il che vuol dire che se ' abbinata ad un esercizio di vendita al dettaglio, non è do - vuta.
- Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
SETTORI MERCEOLOGICI: L'attività commerciale può essere esercitata con riferi- mento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
Tipologia
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIO- NE E COMMERCIO ONLINE
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
Requisiti
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
REQUISITI MORALI
Art 71 D.Lgs 59/2010L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non- ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare eser- cizio dell'attività, i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indica- ti nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 IL PREPOSTO
L’art. 14 della L.R. 28/2005 Codice del Commercio prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posse- duti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Adempimenti
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 200 |
Modulistica
Obbligato- Descrizione rio | |
Si | Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTI- VITÀ PER L’ESERCIZIO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DICOMUNICAZIONE, COMPRESO IL COMMERCIO ONLINE |
Normativa
Descrizione |
Codice del Commercio-L.R.Puglia 24/2015 |
DLgs 59/2010 mod DLgs 147/2012 - art71 req.morali |
Data aggiornamento 28/3/2019
Vendita al domicilio del consumatore - Avvio attività
-Forme speciali di commercio al dettaglio Art. 60
- Esercizio dell'attività
1. L’esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.
1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si in- tende avviare l’attività.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
Persone incaricate
1. L'attività di cui all'articolo 680 , comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all’art 5 del Codice
2. L'esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.
4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:
a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.
5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
SETTORI MERCEOLOGICI L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
CONSEGNA AL DOMICILIO: Non rientra nella normativa della vendita al domicilio la consegna dei prodotti a domicilio del compratore; non è quindi necessario nessun tipo di autorizzazione. La consegna al domicilio infatti non deve essere intesa come una vendita al di fuori dei locali, ma come un servizio ulteriore reso al cliente, infatti in tale ipotesi il contratto di acquisto di perfeziona nel locale sede dell’attività.
VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'
REQUISITI MORALI
Art 71 D,Lgs 59/2010L’interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non- ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Inoltre deve dichiarare di essere consapevole che, per il regolare eser- cizio dell'attività, i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indica- ti nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio settore alimentare.
REQUISITI PROFESSIONALI (per il settore alimentare) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 IL PREPOSTO
Il Codice del Commercio prevede che sia per le imprese individuali che in caso di società, associa- zioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappre- sentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Adempimenti
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 200 |
Obbligatori Descrizione o | |
Si | Modulo unico e standardizzato - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO DI VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI |
Descrizione |
Codice del Commercio - L.R.Puglia 24/2015 |
DLgs 59/2010 - art71 |
Vendite di fine stagione (saldi) e promozionali
VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Con apposito regolamento la Regione individua le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.
Consultare le News del sito per conoscere le date dei saldi per l'anno in corso.
VENDITE PROMOZIONALI RR 10/2016
Si informano gli esercenti che a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 223/2006 (Bersani bis) con- vertito nella L. 248/2006, art. 3 lett. e) e f), per effettuare vendite promozionali negli esercizi com- merciali non è più necessario inoltrare alcuna comunicazione all'Ufficio Commercio in sede fissa.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle stesse si ricorda che NON possono essere ef- fettuate nei 30 giorni precedenti i saldi di fine stagione, per i medesimi prodotti.
- Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei pro- dotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90.
- Pubblicità dei prezzi
1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati: a) il prezzo normale di vendi- ta; b) o sconto o il ribasso espresso in percentuale; c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
- Pubblicità delle vendite straordinarie
1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 92 , comma 2.
2. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Adempimenti
Non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Normativa
Descrizione |
Codice del Commercio-L.R.Puglia 24/2015 |
RR 10/2016 |
Comunicazione Vendita Sottocosto
Descrizione
DEFINIZIONE VENDITA SOTTOCOSTO (art. 15 comma 7 D. Lgs. 114/98)
Si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello ri- sultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni ricondu- cibili al prodotto medesimo purchè documentati
CONDIZIONI E MODALITA’ PER EFFETTUARE LE VENDITE SOTTOCOSTO
1. deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita sottocosto
2. ogni vendita sottocosto non può avere durata superiore a 10 giorni
3. ogni esercizio può effettuare vendite sottocosto solamente tre volte nel corso di un anno
4. il numero delle referenze (ovvero dei prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può es- sere superiore a cinquanta
5. non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
CONDIZIONI GENERALI
1. Ai fini del computo del numero di giorni indicati,sono da escludersi i giorni di chiusura dell’eser- cizio commerciale (domeniche, festività, mezze giornate di chiusura infrasettimanale)
2. Nel caso in cui la vendita sottocosto riguardi più esercizi commerciali ubicati nel medesimo Co- mune della stessa Azienda, è ammessa una sola comunicazione con l’indicazione dell’ubicazione di ogni singolo esercizio; è inteso che tutti gli altri elementi dovranno essere specificati per ogni singo- lo esercizio (referenze, durata, ecc.)
APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA - D.P.R. 218/2001
Le vendite sottocosto rientrano nelle vendite straordinarie effettuate dall’esercente dettagliante
La normativa sul sottocosto non si applica agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli eser- centi il commercio all’ingrosso
Non si applica altresì a chi esercita le forme speciali di vendita quali: spacci interni, vendita per cor- rispondenza, su catalogo, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita tramite internet, ven- dita presso il domicilio dei consumatori e vendita tramite apparecchi automatici.
DIVIETO DI EFFETTUARE LE VENDITE SOTTOCOSTO
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 218/2001, E’ VIETATA la vendita sottocosto effettuata da un eserci- zio commerciale che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della pro- vincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per “grup- po” si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabi- lire politiche comuni di prezzo. Sono vietati gli annunci ed i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal D.P.R. 218/2001.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottoco-
sto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. Specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del lo- cale di vendita, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponi- bile per ogni referenza e del periodo temporale della vendita.
2. Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio com- merciale. Nel caso dell’impossibilità di rispettare, per l’intero periodo annunciato, le condizioni di cui al punto 1, è obbligatorio rendere immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta (es. in caso di esaurimento della merce in sottocosto), utilizzando i medesimi mezzi di comunicazione. Nel caso in cui siano stati utilizzati messaggi pubblicitari su organi di informazione o mediante deplian- tes fatti pervenire presso il domicilio dei consumatori e sussistano oggettive difficoltà ad avvisare “con tempestività” il consumatore mediante i medesimi strumenti, è possibile considerare detto ob- bligo assolto purchè si proceda alla pubblicizzazione in modo ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio dei prodotti esauriti.
Le disposizioni del D.P.R. 218/2001 non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sotto- costo e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall’autorità giu- diziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare. Al fine di garantire la tu- tela del consumatore ed agevolare l’attività di controllo, alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario.
SANZIONI Si rammenta che in caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle pagine preceden- ti (art.1, commi 2,4,5 e 6 e art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. 218- /2001) si applicano le disposizioni previste dall’art.22 della L.P. 4/2000, ovvero l’applicazione delle SANZIONI amministrative che prevedono il PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 516,46 A € 3.098,74. Si precisa che in caso di particolare gravità o recidiva può essere predisposta la chiusura dell’esercizio (max 20 giorni) quale sanzione amministrativa accessoria.
Tipologia
VENDITE STRAORDINARIE (LIQUIDAZIONI, SOTTOCOSTO, SALDI, PROMOZIONI)
Requisiti
Si richiamano le principali disposizioni (D.P.R. 6.4.2001 n. 218):
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio:
- almeno dieci giorni prima dell’inizio (n.d.r. vale la data di spedizione)
- può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno
- ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni
- il numero delle referenze (prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta
- tra una vendita sottocosto e l’altra devono decorrere almeno 20 giorni (eccetto per la prima dell’anno)
N.B.: AI FINI DEL COMPUTO DEL N° DEI GIORNI SOPRA INDICATI SONO DA ESCLU-
DERSI I GIORNI DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE – DOMENICHE – FE- STIVITÀ E OVE PREVISTE, LE MEZZE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE.
PRODOTTI AMMESSI PER LA VENDITA SOTTOCOSTO SENZA NECESSITA’ DI COMUNI- CAZIONE (art. 2 DPR 218/2001)
La vendita è consentita senza che sia dovuta la comunicazione:
- Prodotti alimentari freschi e deperibili
- Prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione
- Prodotti tipici delle festività tradizionali qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione
- prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione
- prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita
RICORRENZE OD EVENTI PARTICOLARI IN CUI E’ CONSENTITO EFFETTUARE LA VENDITA SOTTOCOSTO
in caso di:
-ricorrenza dell’apertura dell’esercizio con cadenza almeno quinquennale
-apertura di nuovo esercizio commerciale
Adempimenti
Questo procedimento deve essere inoltrato esclusivamente in modalità telematica con PEC
Modulistica
Obbligato- Descrizione rio | |
Si | Modello Vendite sottocosto |
Si | Elenco di prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubbli- citario |
Normativa
Descrizione |
Circolare Min. 3550/C - Vendite sottocosto |
DPR 218/2001 - Vendite sottocosto |
Vendite di liquidazione
Descrizione
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
RR 10/2016Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di li- quidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune o da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve es- sere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
- Durata delle vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima di sei settimane escluso dicembre per i prodotti di cui all’art 4 comma 1 del RR10/16 (salvo per la liquidazione per cessazione)
Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione
1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'eser- cizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commer- ciale in liquidazione.
2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
Tipologia
VENDITE STRAORDINARIE (LIQUIDAZIONI, SOTTOCOSTO, SALDI, PROMOZIONI)
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: COMUNICAZIONE
Adempimenti
Questo procedimento deve essere inoltrato esclusivamente in modalità telematica con PEC
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Si | Modello SCIA |
Normativa
Descrizione |
Codice del Commercio-L.R.Puglia 24/2015 |
RR 10/2016 |
Attività di commercio su area pubblica itinerante
Descrizione
E’ vietato l’esercizio dell’attività itinerante
1.L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato ai sensi dell’art 35 del Piano del Commercio su aree pubbliche :
a) nelle seguenti vie: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxx, via Vaglio, via La Corte, piazza Duomo, via De Anellis, via Gammarota, via Di Donna, via San Xxxxxxxxx, piazza Municipio, via De Xxxxxx, piazza Di Xxxxxxxx, xxx X. Xxxxx, xxx Xxxxx Xxxxx, via Xxx Xxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xx Xxxxxxx, via X. Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx, viale Gramsci, via Montegrappa, via Bisceglie, via Xxxxxxx, via della Pineta, via Xxxxxxx, via Barletta, via XX Settembre, via Ferrucci, viale Roma, viale Crispi, via Xxx X. Xxxxxx, via Napoli, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxx, via Xxxxxxxx, piazza R. Settimo, piazza Porta La Barra, via Porta La Barra, via Bari, via Milano, via Garibaldi, viale Goito, via Pendio San Xxxxxxx, via Porta Nuova, via Manthonè, via Xxxxxx, via Poli e via Xxxxxxxx Xxxx.
b) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata o arrechi intralcio al traffico pedonale e veicolare;
c) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
L'attività commerciale in forma itinerante consente la partecipazione alle fiere in tutta Italia, ai mer- cati nelle Regioni che lo consentono secondo le rispettive leggi regionali, a domicilio del consuma- tore, o nei luoghi ove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura. L'avvio di un'attività di ven- dita e somministrazione di generi alimentari deve essere notificata alla ASL competente. Normativa di riferimento: Regolamento di attuazione del regolamento comunitario n. 852/2004 e 853/2004:.
L'attività di commercio su area pubblica è consentita solamente in modo professionale. Ciò signifi- ca che chi non è titolare di impresa individuale, iscritta al Registro Imprese della Camera di Com- mercio competente per territorio, non può svolgere, legalmente, attività commerciale su area pubbli- ca. La vendita su area pubblica è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività itinerante (au- tocertificazione), soggetta a silenzio assenso, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione rice- vente di intervenire successivamente con provvedimenti sanzionatori. Deve essere inoltrata al Co- mune ove si intenda svolgere l'attività commerciale, previo pagamento dei diritti di istruttoria.
Deve essere trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) e digitalmente firmata, anche da inter- mediario al quale si conferisce procura speciale. La modulistica è reperibile sulla rete civica del co- mune ove si intenda avviare l'attività. La legge regionale impone all'impresa l'obbligo di regolarità contributiva . La S.C.I.A. decade qualora l’attività non inizi entro 180 giorni dalla data del ricevi- mento da parte del comune, comprovata dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (L. 29 dicembre 1993, n. 580), salvo casi di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della sca- denza del termine
Tipologia
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Natura del procedimento
SCIA.
Adempimenti
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
SCIA itinerante | |
MODELLO PER LA NOTIFICA DELL’ATTIVITÀ ALIMENTARE- | |
Modello procura per invio e/o firma |
Normativa
Descrizione |
Codice del Commercio-L.R.Puglia 24/2015 |
RR 4/2017 |
Legge di bilancio 2019 |
Piano del commercio su aree pubbliche Delibera di CC n. 15/05 e smi |
Oneri
Causale Importo | |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 150 |
Data aggiornamento 28/3/2019
Nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio per com- mercio su aree pubbliche (mercato, mercatini, posteggi sparsi)
Descrizione
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestual- mente dal Comune in cui ha sede il posteggio. L’autorizzazione di cui sopra abilita anche al com- mercio in forma itinerante ed all’esercizio dell’attività nei posteggi.
Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune ha la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività di commercio Le nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio annuali o stagionali sono conferite tramite partecipazione a bandi comunali di partecipazione pubblicati sul BURP della regione Puglia. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione tenendo conto dei criteri stabiliti dalla legge , dal Re- golamento regionale e dal Piano comunale del commercio su aree pubbliche
Anche al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene con- to dei presenze maturate come spuntista Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'ope- ratore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivi- tà commerciale; La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identifi- cativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
Tipologia
COMMERCIO SU POSTEGGIO
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: ORDINARIO-domanda
Requisiti
Requisiti soggettivi: possesso dei requisiti morali e, se necessari, professionali previsti dal D.Lgs. 59/2010 art. 71. Requisiti morali di accesso e di esercizio delle attività commerciali 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) co- loro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sen- tenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, banca- rotta fraudolenta, usura, xxxxxx, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) colo- ro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio prece-
dente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio de- gli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzio- ne di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misu- re previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giu- dicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualo- ra, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sem- pre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti indi- viduati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Requisiti professionali per la vendita e/o somministrazione di generi alimentari L'esercizio, in qual- siasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determi- nata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la sommi- nistrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al com- mercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Requisiti oggettivi: utilizzo di un mezzo in possesso dei necessari requisiti igienico sanitari per la vendita e/o somministrazione di ali- menti e bevande
Procedimento: ad istanza di parte Eventuale endoprocedimento (solo in caso di vendita di e/o som- ministrazione) DIA/notifica alla ASL relativa al mezzo su cui viene effettuata la vendita e/o sommi- nistrazione:
Adempimenti
Per nuovi posteggi annuali o stagionali - Compilazione del modello approvato dal bando di concor- so - Apposizione di marca da bollo come da importo vigente - Copia documento identità del sotto- scrittore -Pagamento diritti istruttoria € 150 - Inoltro nei modi e nei tempi stabiliti dal bando
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
MODELLO PER LA NOTIFICA DELL’ATTIVITÀ ALIMENTARE - Avvio |
Domanda per partecipazione a bando comunale |
Data aggiornamento 28/3/2019
Subingresso settore alimentare commercio su posteggio fisso
Tipologia
COMMERCIO SU POSTEGGIO
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: SCIA
Requisiti medesimi requisiti morali e professionali previsti per il nuovo rilascio Adempimenti
Oneri
Causale | Importo |
SUAP - Diritti Istruttoria | € 150 |
Marca da bollo per rilascio autorizzazione commercio su area pubblica tipo a) | € 16 |
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Procura/Delega (Nel caso di Procura/Delega a presentare la comunicazione) | |
Copia di un documento di identità in corso di validità del/i titolare/i (Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale) | |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri Soci (Allegato A) più co- pia del documento di identità in corso di validità | |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del Preposto (Allegato B) più copia del documento di identità in corso di validità | |
Dichiarazione da parte del notaio (Nel caso in cui l'atto alla base del Subingresso sia in corso di registrazione) | |
Notifica Sanitaria (ASL competente) di Subingresso ai sensi Art. 6 reg. CE 852/2004 | |
Copia di un documento che consente il Soggiorno sul Territorio Nazionale in base alla normativa vigente relativo a Cittadino Extracomunitario, in corso di validità | |
Attestazione pagamento Diritti Suap |
Data aggiornamento 28/3/2019
Autorizzazione temporanea di commercio e contestuale concessione suolo pubblico FIERE
Tipologia
FIERE TEMPORANEE
1.Sono ammessi a partecipare alla fiera i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B rilasciata da qualsiasi comune italiano.
2.Gli interessati possono presentare domande singole a mezzo raccomandata a/r per ciascuna fiera a cui intendono partecipare almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione oppure possono presentare una domanda unica di ammissione per tutte le Fiere a cui intendono partecipare nell'anno solare, da inviare a mezzo raccomandata a/r almeno 60 giorni prima dell'inizio della prima fiera a cui intendono a partecipare. Nel caso in cui il 60° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata.
0.Xx domanda deve contenere:
- cognome, nome, data e luogo di nascita e luogo di residenza;
- le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere stato sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956;
- la insussistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- estremi dell’autorizzazione con la quale si intende partecipare;
- la merceologia principale trattata;
- il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese e al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l’attività del commercio su aree pubbliche;
- i riferimenti al cedente in caso di acquisto d’azienda ai fini del cumulo dell’anzianità di presenza;
- copia del documento di identità valido.
L’interessato dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l’indicazione del luogo di residenza. Ogni variazione in merito deve essere tempestivamente comunicata al Comune. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata o tardiva comunicazione della modifica dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali. L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle domande viene redatta la graduatoria degli operatori richiedenti l’ammissione, seguendo nell’ordine i seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità effettiva di presenza, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella Fiera dalla sua istituzione;
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
c) anzianità di iscrizione nel REA (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche.
5. Per le fiere minori di cui all’articolo precedente, l’anzianità effettiva di presenza viene calcolata a partire dal 1995, anno della loro istituzione con delibera consiliare n. 30 del 20 marzo 1995.
6. La graduatoria viene affissa, almeno quattordici giorni prima dell’inizio della fiera, per dieci giorni, all’albo pretorio. Entro i dieci giorni di affissione devono pervenire eventuali osservazioni da parte degli interessati.
7. Nell'ambito della fiera ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
8. Gli operatori rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi hanno diritto all’assegnazione dei posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto assenti.
9. Definita la graduatoria, gli operatori vengono convocati presso la sede comunale per la scelta del posteggio. Gli operatori devono intervenire personalmente o tramite proprio rappresentante munito di delega scritta.
10. Dopo aver assegnato il posteggio agli operatori presenti, se sussiste il caso, si procede all’assegnazione d’ufficio dei posteggi rimanenti agli eventuali operatori in graduatoria che non si siano presentati.
11. Le concessioni di posteggio nell’ambito della Fiera sono soggette al pagamento degli oneri per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dai Regolamenti comunali in relazione alla dimensione del posteggio assegnato.
12.E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
13. La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.
FIERE ESISTENTI
- Fiere maggiori: Tradizionale Fiera Primaverile (o d’Aprile) e Fiera della Festa Patronale con un numero complessivo di posteggi da assegnare superiore a cento e quindi disciplinate con apposito regolamento.
- Fiere minori:
a) Fiera dell’Epifania da svolgersi dal 4 al 6 gennaio (compreso anche il giorno 3 quando coincide con un giorno festivo e prefestivo) con l’assegnazione di ventisei posteggi, numerati dall’1 al 26, in piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, torrone e frutta secca:
b) Fiera di Carnevale da svolgersi nei giorni di domenica, lunedì e martedì delle Ceneri con l’assegnazione di sette posteggi sparsi nella città per la vendita di articoli carnevaleschi, dolciumi, frutta secca e giocattoli:
c)Fiera della Domenica delle Palme da svolgersi con l’assegnazione di nove posteggi sparsi nella città per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca
d)Fiera del Giovedì e Venerdì Santo da svolgersi con l’assegnazione di nove posteggi nell’area di piazza Porta La Barra, via Xxxxxx e via Manthoné per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca:
e)Fiera della Domenica di Pasqua da svolgersi con l’assegnazione di nove posteggi sparsi nella città per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca:
f)Fiera di San Xxxxxxxx Artigiano da svolgersi il primo maggio in via Indipendenza sul marciapiedi tra via Novara e via Talamone con l’assegnazione di otto posteggi per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca e somministrazione di alimenti e bevande:
g)Fiera della Madonna dell’Altomare da svolgersi il martedì successivo alla festa della Pentecoste, in via Xxxxxxx con l’assegnazione di venti posteggi per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca e somministrazione di alimenti e bevande con automarket:
h)Fiera del SS. Xxxxxxxxx da svolgersi il 6 agosto nello spazio antistante il santuario del SS. Xxxxxxxxx con l’assegnazione di sedici posteggi per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone, frutta secca e somministrazione di alimenti e bevande
Trattandosi di area privata, la Fiera si svolgerà fino a quando il comune riceverà la disponibilità della stessa.
i)Fiera di Sant’Xxxxxxx da svolgersi sul viale dei Combattenti a Montegrosso il 15 agosto, con l’assegnazione di quattordici posteggi, numerati dall’1 al 14, ubicati e dimensionati come da planimetria allegata, per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca e somministrazione di alimenti e bevande con automarket:
l)Fiera della Commemorazione dei Defunti da svolgersi l’1 e 2 novembre nello spazio antistante l’ingresso secondario del cimitero con l’assegnazione di quattro posteggi, numerati dall’1 al 4, di mt 6,00 x 3,00, ubicati come da planimetria allegata, per la vendita di fiori e piante, lumini e simili;
m) Fiera di Santa Lucia da svolgersi il 13 dicembre nello spazio antistante la chiesetta di S. Lucia con l’assegnazione di dieci posteggi, ubicati come da planimetria allegata, per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca
n) Fiera della Vigilia di Natale da svolgersi in piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX con l’assegnazione di complessivi ventisei posteggi, numerati dall’1 al 24 di mt 6,00 x 3,00, e dal 25 al 26 di mt. 3,00 x 2,00 ubicati come da planimetria allegata, per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca;
o) Fiera della Fine d’anno da svolgersi in piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX con l’assegnazione di complessivi ventisei posteggi, numerati dall’1 al 24 di mt 6,00 x 3,00, e dal 25 al 26 di mt. 3.00 x 2,00 ubicati come da planimetria allegata, per la vendita di giocattoli, bigiotteria, dolciumi, articoli per festività ricorrenti, torrone e frutta secca.
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: ORDINARIO- domanda partecipazione alla Fiera
Adempimenti
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Domanda Autorizzazione temporanea di commercio e contestuale concessione suolo pubblico per partecipazione a fiere | |
Copia documento d’identità del sottoscritto, o copia del documento che consente il soggiorno sul territorio nazionale in base alla normativa vigente | |
Notifica per la vendita di generi alimentari ai sensi del Regolamento C. E. 852/04 (esecutivo dal 01/01/06), oppure copia della NOTIFICA presentata alla A.S.L. competente, oppure copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta otte- xxxx ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del -3/4/2002 | |
Numero copie documento d’identità dei soci, qualora dovute le dichiarazioni pre- cedenti | |
Copia della ricevuta di pagamento dei diritti di Istruttoria di euro 50 |
Data aggiornamento 28/3/2019
AUTORIMESSA
Per attività di rimessa di autoveicoli al coperto si intende quella che offre possibilità di sosta e custodia, ad ore o a giornata, in locali coperti ovvero in locali ed aree scoperte, di veicoli di cui all’art. 46 del Codice della Strada.
Per attività di rimessa di autoveicoli allo scoperto si intende quella che offre possibilità di sosta e custodia, ad ore o a giornata, su area scoperta attrezzata, di veicoli di cui all’art. 46 del Codice della Strada.
L’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli è subordinato a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l’attività.
Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Decreto Presidente della Repubblica 19-12-2001, n. 480: Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Apertura dell’attività: Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.
Scia Autorimessa – Segnalazione Certificata Inizio attività – Sezione A: Apertura Esercizio
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
• Planimetria dei locali a firma del tecnico abilitato;
• Certificato prevenzione incendi (SCIA ex Legge 151/2011);
• Certificato omologazione estintori;
• Agibilità del locale e destinazione d’uso
• Atto costitutivo (in caso di società);
• Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (150 euro)
Autoriparatore, elettrauto, xxxxxxxxxx e gommista
Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell’attività di autoriparazione. È compresa anche l’installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.
L’attività di autoriparazione può essere svolta:
• dal meccanico;
• dall’elettrauto;
• dal carrozziere;
• dal gommista.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge 5-2-1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.
Legge 11-12-2012, n. 224: Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Decreto Presidente della Repubblica 14-12-1999, n. 558: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici.
Decreto Legge 25/11/2016, n. 222: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Deternminazione del Dirigente sezione XX.XX. del 22 settembre 2017, n.156 : D. Lgs. n. 126/2016
– Accordi nn. 76 e 77 /CU del 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze e di estensione del regime di notifica sanitaria. Approvazione della modulistica unificata.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia, soddisfare i requisiti morali e soddisfare i requisiti professionali (articolo 7 della Legge 05/02/1992, n. 122).
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela
ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
MODULISTICA
Apertura dell’attività: Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività. Moduli:
Scia Autoriparatore – Scheda Anagrafica
Scia Autoriparatore – Segnalazione Certificata Inizio attività Allegati:
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
• Planimetria dei locali;
• Agibilità del locale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia edilizia;
• Atto costitutivo (in caso di società);
• Dichiarazione possesso requisiti attività MECATRONICA (solo se attività meccatronica);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (150 euro)
Comunicazione avvio attività di pesca di beneficenza
Descrizione
Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ri - cavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.
Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Tipologia
XXXXXXXX, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: ORDINARIO
Requisiti
E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra manife- stazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, cultu- rali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizza- zioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti po- litici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali orga- nizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); c) le tombole effettuate in ambito familia- re e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Adempimenti
Deve essere data preventiva comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettora- to Compartimentale dei Monopoli di Stato ai sensi dell’art. 39 comma 13 quinques L. 24/11/2003 n.326.Occorre presentare una copia della documentazione al Comune e alla Prefettura, almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Comunicazione avvio attività di pesca di beneficenza | |
Copia di idoneo documento che consenta la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente, per i cittadini extracomunitari (obbligatorio per i cit- tadini extracomunitari) | |
Copia di valido documento di identità | |
Procura completa per domanda online | |
copia attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria |
Data aggiornamento 28/3/2019
Comunicazione avvio attività di tombola
Descrizione
Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la ven- dita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessiva- mente, la somma di euro 12.911,42.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estra- zione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Tipologia
XXXXXXXX, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: ORDINARIO
Requisiti
E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra manife- stazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, cultu- rali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizza- zioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti po- litici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali orga- nizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); c) le tombole effettuate in ambito familia- re e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Adempimenti
Deve essere data preventiva comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettora- to Compartimentale dei Monopoli di Stato ai sensi dell’art. 39 comma 13 quinques L. 24/11/2003 n.326.Occorre presentare una copia della documentazione al Comune e alla Prefettura, almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente do- cumentazione: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di cia- scuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in man- canza al valore normale degli stessi. La cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e' pre- stata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Comunicazione avvio attività di tombola | |
Copia di idoneo documento che consenta la permanenza sul territorio nazio- nale in base alla normativa vigente, per i cittadini extracomunitari (obbliga- torio per i cittadini extracomunitari) | |
Copia di valido documento di identità | |
Procura completa per domanda online | |
copia attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria |
Data aggiornamento 28/3/2019
Comunicazione di avvio di lotteria
Descrizione
Per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da regi- stri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estra- zione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
Tipologia
XXXXXXXX, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: ORDINARIO
Requisiti
E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra manife- stazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, cultu- rali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizza- zioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti po- litici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali orga- nizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); c) le tombole effettuate in ambito familia- re e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Adempimenti
Deve essere data preventiva comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettora- to Compartimentale dei Monopoli di Stato sensi dell’art. 39 comma 13 quinques L. 24/11/2003
n.326. Occorre presentare una copia della documentazione al Comune e alla Prefettura, almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività.
Va allegata la seguente documentazione:
per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantita' e la natura dei premi, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
Modulistica
Obbligatorio Descrizione | |
Comunicazione di avvio di lotteria | |
Copia attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria | |
Copia di idoneo documento che consenta la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente, per i cittadini extracomunitari (obbligatorio per i cit- tadini extracomunitari) | |
Copia di valido documento di identità | |
Distinta modello riepilogo e procura | |
Procura completa per domanda online |
Data aggiornamento 28/3/2019
Richiesta di concessione suolo pubblico per raccolta firme, fondi e propaganda ideologica e politica
Quando si intende occupare suolo pubblico per realizzare una manifestazione temporanea senza pubblico spettacolo, senza pubblicità
MANIFESTAZIONI SU SUOLO PUBBLICO
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: ORDINARIO
Domanda di occupazione alla struttura. Nel caso di attivita' rumorose che superino i limiti previsti, e' necessario presentare anche la documentazione relative all'impatto acustico
Causale Importo | |
Bollo virtuale per presentazione istanza euro 16 | € 16 |
Diritti di istruttoria SUAP | € 30 |
Tosap (secondo tariffe vigenti) |
Obbligatorio | Descrizione | |
SUAP - Modello richiesta di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico | ||
Planimetria con indicazione del luogo e della zona occupata | ||
Copia del provvedimento di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato (solo in caso di prima richiesta, per raccolta fondi e/o oggetti, con finalità sociali o umanitarie). | ||
Attestazione dell’avvenuto pagamento in unica soluzione dei diritti SUAP pari ad € 30 | ||
Modello procura per invio e/o firma | ||
Ricevuta pagamento tosap | ||
Fotocopia documento d’identità del richiedente (in caso di procura) |
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BAVANDE
Nella definizione di pubblici esercizi, appositamente attrezzati (tavoli, sedie, bancone, ecc.), nei quali vengono somministrati alimenti e bevande per il consumo sul posto. Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono abilitati alla vendita per asporto dei propri prodotti, compresi il latte e le bevande.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge 25-8-1991, n. 287 : Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi.
X.X. 00-0-0000, n. 773 : Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 : Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto legislativo 6-3-2012, n. 147 : Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto Ministeriale 17-12-1992, n. 564 :Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
Legge regionale (Regione Puglia) 13-12-2013, n. 42 : Disciplina dell’Agriturismo.
Legge 4-4-2012, n. 35 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti. Amministrativi.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali e i requisiti professionali.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Apertura dell’attività: Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.
Scia Somministrazione Alimenti e Bevande – Segnalazione Certificata Inizio attività – Seziona A: Apertura Esercizio.
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno ( per i cittadini extracomunitari);
• Planimetria dei locali destinati all’ attività con layout;
• Atto costitutivo (in caso di società);
• Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Dichiarazione asseverata del tecnico delegato e relativi elaborati grafici, inerente il possesso dei requisiti di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 564/1992;
• Agibilità del locale e destinazione d’uso
• Autocertificazione indicante gli estremi del certificato di prevenzione incendi (nei casi previsti) o autocertificazione attestante che l’attività non è soggetta a prevenzione incendi asseverata da tecnico di parte;
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (150 eu)
• Copia Notifica Impresa Alimentare alla competente A.S.L. contenete gli estremi del protocollo;
Somministrazione alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico (circoli privati, associazioni)
Il circolo è un luogo di ritrovo dove sono ammessi solo i soci. Un circolo privato è un’associazione senza fini di lucro con persone che vogliono condividere attività sportive, culturali e ricreative.
Alcuni circoli sono aderenti ad enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell’Interno (ad esempio ACLI, ARCI o CRAL). Altri circoli hanno nomi e finalità diverse quali ludiche, ricreative, sportive, ecc. e non sono affiliate a enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno.
I circoli privati non devono essere accessibili da una via pubblica e non devono avere l’insegna, altrimenti diventano circoli pubblici.
La nuova disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei circoli privati, ispirata ai principi della semplificazione e dell’autocertificazione, dispone in maniera diversa a seconda che le associazioni e i circoli siano o meno aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Con il D.P.R. n. 235/01 si individuano due situazioni:
• associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
• associazioni e circoli NON aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
Nel primo caso, per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali, si dovrà presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.),
Nel secondo caso, si dovrà invece presentare la domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, indicando se l’attività di somministrazione verrà effettuata direttamente o in forma di impresa (cioè affidata ad impresa o società).
Decreto del Presidente della Repubblica 04-04-2001, n. 235: Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
Decreto Ministero Interni 17-12-1992, n. 564: Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 : Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti. Amministrativi
REQUISITI SOGGETTIVI
Per poter somministrare ai soci del circolo alimenti e bevande, l’associazione o circolo deve essere regolarmente costituita. Questa deve avere le caratteristiche di cui all’art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche.
Qualora l’attività di somministrazione sia esercitata in forma di impresa, il soggetto titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società o suo delegato, deve possedere uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 comma 6 del D. Lgs. n. 59/2010 ossia:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Il Presidente del circolo, il titolare di ditta individuale, il Legale rappresentante della società non deve essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (cosiddetta legge antimafia). Nel caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci (SNC) dai soci accomandatari (SAS e SAPA), dall’amministratore unico ovvero dal presidente ed i vari consiglieri (SPA e SRL).
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564: “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all’interno”.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Apertura dell’attività: Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.
Scia Somministrazione Alimenti e Bevande – Circoli Privati – Segnalazione Certificata Inizio attività – Seziona A: Apertura Attività.
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno ( per i cittadini extracomunitari);
• Planimetria dei locali destinati all’ attività con layout;
• Atto costitutivo (in caso di società);
• Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Dichiarazione asseverata del tecnico delegato e relativi elaborati grafici, inerente il possesso dei requisiti di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 564/1992;
• Agibilità del locale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia edilizia;
• Autocertificazione indicante gli estremi del certificato di prevenzione incendi (nei casi previsti) o autocertificazione attestante che l’attività non è soggetta a prevenzione incendi asseverata da tecnico di parte;
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (150eu));
• Copia Notifica Impresa Alimentare alla competente A.S.L. contenete gli estremi del protocollo;
Avvio attività di somministrazione temporanea di alimen- ti e bevande
Per somministrazione temporanea si intende l’attività di somministrazione di alimenti e be- vande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nei locali e luoghi in cui si svol- gono e per la durata delle stesse (per esempio, in occasione di: feste popolari, trattenimenti pubblici temporanei, eventi culturali, eventi sportivi, eventi commerciali, e simili).
NORME DI RIFERIMENTO
X.X. 00-0-0000, n. 773 : Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.
Decreto Legge 09/02/2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti. Amministrativi.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.
Per somministrare temporaneamente alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (articolo 41 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5).
Per esercitare l’attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti
REQUISITI OGGETTIVI
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Scia Somministrazione Temporanea Alimenti e Bevande – Segnalazione Certificata Inizio attività.
• Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
• Copia del Permesso di Soggiorno ( per i cittadini extracomunitari);
• Atto costitutivo (in caso di società);
• Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
• Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
• Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (150 eu);
• Copia Notifica Impresa Alimentare alla competente A.S.L. contenete gli estremi del protocollo.