ACCORDO ATTUATIVO PER L’ISTITUZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO DEL DISTRETTO DI PALERMO
ACCORDO ATTUATIVO PER L’ISTITUZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO DEL DISTRETTO DI PALERMO
TRA
L’Università degli Studi di Palermo nella persona del Magnifico Rettore pro tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
E
Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia (PRAP) nella persona del Provveditore dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
E
Il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
VISTO l’Accordo quadro di Collaborazione per la realizzazione dei “Poli universitari penitenziari in Sicilia” sottoscritto il 25.02.21 tra il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, l’Università degli Studi di Catania, l’Università di Enna “Kore”, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi di Palermo, con l’intervento della Regione Siciliana per il tramite dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, d’ora in poi denominato Accordo Quadro;
PRESO ATTO che ai sensi del sopracitato Accordo Quadro:
1) “La definizione delle specifiche attività e modalità di azione all’interno degli istituti penitenziari, per favorire la partecipazione dei detenuti alle attività formative, saranno oggetto di successivi accordi tra le Università e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia (PRAP).”
2) Tali accordi dovranno altresì prevedere “la definizione degli elementi specifici riguardanti le attività dei Poli Universitari e, in particolare, l’individuazione delle sedi, le modalità di accesso alle sedi e agli studi, lo svolgimento delle attività all’interno degli istituti penitenziari e il coinvolgimento dei destinatari delle attività dei Poli universitari penitenziari della Sicilia.”
VISTI gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione che riconoscono l’istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona ed attribuiscono alla pena funzione rieducativa; ;
- che l’art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, considera l’istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che l’art. 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attinente alla “Partecipazione della
comunità esterna all’azione rieducativa” prevede che “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa”;
- che l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della giustizia in data 23 ottobre 2012 hanno sottoscritto il “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari”
VISTI
- l’art. 19 della 354 del 26 luglio 1975 nella parte in cui prevede che per i detenuti “è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari”;
- l’art. 44 del DPR 230/2000 ai sensi del quale, al fine di agevolare il compimento degli studi da parte dei detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il Decreto Ministeriale 270/2004 che attiene alle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.
CONSIDERATO CHE
- l’Università di Palermo ha tra i propri obiettivi istituzionali quello di “assumere ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti” (art. 5 c.1 Statuto);
- le parti si impegnano ad agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, in base alla normativa vigente che la configura come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- l’art. 4 comma 4 dell’Accordo quadro definisce il ruolo del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana;
- si rende pertanto necessaria la definizione e l’attuazione di un progetto di Polo Universitario presso la Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli”, ai fini della definizione in modo più dettagliato le modalità della collaborazione diretta tra la stessa Università, la Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli” e il PRAP, che ha manifestato l’adesione al Progetto Polo Universitario Penitenziario;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti firmatarie convengono quanto segue:
Art. 1. Premesse
1.Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. A far data dall’a.a. 2021/2022 è costituito nell’Università degli Studi di Palermo il Polo Universitario Penitenziario del distretto di Palermo, con sede presso la Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli”.
Art. 2 Finalità dell’Accordo
Il presente Accordo intende favorire, mediante l’istituzione del Polo Universitario Penitenziario, il diritto allo studio e, in particolare, l’accesso agli studi universitari dei/delle detenuti/e ospitati/e nella Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli”, garantendo le migliori opportunità, tenuto conto dello stato di privazione della libertà personale, dell’organizzazione interna dell’istituto di pena e delle vicende derivanti dall’applicazione del Piano locale per la prevenzione del rischio autolesionistico e suicidario, di svolgimento dei percorsi di studio, integrando tali percorsi, per i soggetti in espiazione di pena, in un coerente programma individualizzato di trattamento in occasione della sua redazione a cura dell’Equipe di osservazione e trattamento.
Art. 3 Destinatari
1.Sono destinatari degli impegni e delle opportunità e risorse previsti nella presente Convenzione tutte le persone in stato di detenzione in carceri siciliane, straniere anche extracomunitarie, in possesso dei requisiti previsti, che intendano iscriversi o intendano proseguire, se già iscritti al momento della carcerazione o in precedenza, ad un corso universitario presso l’Università degli Studi di Palermo.
2.L’immatricolazione o l’iscrizione a corsi di studio attivati avverrà alle condizioni e secondo le procedure vigenti nell’Ateneo di Palermo, anche in modalità part time. 3.Xxxxx diritto all’iscrizione e al sostegno per lo svolgimento del percorso di studi tutti i detenuti e le detenute che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla loro collocazione nelle sezioni dell’Istituto e del loro eventuale inserimento in circuiti diversi da quello ordinario, ferma restando l'esigenza di garantire la separatezza tra i detenuti appartenenti ai diversi circuiti detentivi; .
Art. 4 Valutazione dei requisiti di iscrizione
La valutazione dei requisiti per l’iscrizione ai corsi universitari è di competenza dell’Università, secondo la normativa in vigore e compatibilmente con le finalità della
presente convenzione, fatte salve le eventuali osservazioni del Gruppo di osservazione e trattamento e previe intese con la Direzione del carcere circa le forme di regolazione dei rapporti e dei contatti tra personale universitario e detenuto qualora ricorrano peculiari esigenze di sicurezza.
I detenuti stranieri, anche se non in possesso di titolo di soggiorno in Italia, in permanenza dello stato detentivo sono considerati, ai fini della presente convenzione, regolarmente soggiornanti in Italia.
Art. 5 Requisiti di accesso al Progetto Polo Penitenziario Universitario del distretto di Palermo
1.L’accesso al Progetto sarà garantito ai detenuti e le detenute che siano e permangano in tale condizione e altresì che:
- abbiano interesse all’iscrizione ad un corso di studio erogato dall’Università;
- intendano proseguire un percorso di studi già intrapreso in libertà o presso altro Istituti Universitari anche in Corsi di laurea diversi;
- sottoscrivano, accettandolo, se in esecuzione di pena, lo specifico patto trattamentale previsto per l’accesso al Polo universitario o comunque una dichiarazione di impegno;
2. Per aderire al Progetto è necessario la compilazione di un modulo ad hoc ai fini statistici e di monitoraggio del Progetto stesso.
3. La permanenza nel Progetto Polo è garantita – salvo casi eccezionali in cui si renda necessario, per gravi motivi, l’allontanamento dalla Struttura penitenziaria sede del Polo universitario o per il tempo di applicazione del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14 bis dell’Ordinamento Penitenziario – fino al completamento dei cicli di studio (triennale più biennio magistrale o ciclo unico), purché lo studente si impegni, per ogni anno di iscrizione, al superamento di esami per un minimo di 15 cfu.
Art. 6 Diritto allo studio universitario in caso di perdita dello stato detentivo
1. Il diritto all’iscrizione a corsi universitari o al proseguimento di percorsi di studio intrapresi in precedenza è garantito anche a coloro che nell’arco dell’anno accademico di riferimento e del ciclo di studi, perdano lo status detentivo.
In questi casi, verrà meno la condizione per l’esonero dalle tasse, ma l’Università si impegna comunque a fornire supporto e sostegno attraverso la rimodulazione del percorso didattico.
Art. 7 Impegni della Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli”,
La Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli”, si impegna ad attuare quanto sottoscritto con la lettera di adesione allegata al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.
Art. 8 Impegni dell’Università di Palermo
L’Università di Palermo si impegna a:
a) definire la figura del Delegato del Rettore responsabile dei rapporti tra la Casa Circondariale/Istituto Penitenziario e le strutture amministrative e didattiche dell’Ateneo;
b) garantire la presenza di tutor dedicati, opportunamente e attentamente selezionati, che hanno il compito di assicurare l’espletamento delle pratiche amministrative, favorire l’interazione tra docenti e studenti detenuti e organizzarne la presenza in carcere, operare per la messa a disposizione degli studenti di tutti gli strumenti e materiali utili allo studio e a supportare gli studenti nella preparazione delle prove d’esame e finali;
c) individuare un docente referente per il Polo per ciascun Dipartimento cui afferiscono i corsi di laurea cui sono iscritti gli studenti detenuti;
d) definire le figure di referenti competenti per tutte le questioni amministrative e contabili inerenti al Polo;
e) contribuire a far conoscere e promuovere all’interno dell’Istituto e in altri Istituti, attraverso attività di orientamento, le opportunità di accesso ai percorsi di studio universitari o di ripresa e completamento degli stessi;
f) valutare i requisiti formali di immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea, nonché le possibilità di ripresa degli studi e/o di trasferimento da altre Università;
g) garantire agli studenti ricompresi nel progetto di sostegno agli studi l’esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi e la fornitura gratuita dei libri di testo, dei materiali didattici ed eventualmente delle attrezzature informatiche utili all’espletamento del percorso, attraverso risorse dedicate ai sensi dell’Accordo Quadro;
h) organizzare per gli studenti presenti nel Progetto Polo, sulla base della possibilità di aggregazione di un numero congruo di possibili frequentanti, cicli di lezioni, seminari o altre forme di didattica per le discipline dei Corsi di laurea cui sono iscritti.
i) garantire – tramite la connessione internet ai siti dell’Università di Palermo – l’accesso e l’iscrizione, senza oneri aggiuntivi, degli studenti detenuti ai corsi on line, nonché la possibilità di fruizione di altre forme di didattica a distanza o di fruizione dei contenuti di seminari, convegni, iniziative formative organizzate in Ateneo e di interesse per la crescita culturale; (anche con le modalità di cui alla lettera h) dell’art. 10);
j) garantire agli studenti ristretti (per il tramite dei tutor) l’accesso ai servizi del sistema bibliotecario dell’Ateneo;
k) contribuire, attraverso confronti con la Direzione della Casa circondariale e il personale educativo, a definire le condizioni individuali per il migliore espletamento e
l’evoluzione dei percorsi di studio, qualora trattasi di soggetti in espiazione di pena, nel contesto dei programmi trattamentali;
l) progettare, in collaborazione con gli educatori, percorsi e azioni di orientamento tesi a valutare motivazione e consapevolezza nonché la realistica compatibilità dei progetti universitari con la posizione giuridica ed il percorso trattamentale e penitenziari dei detenuti;
m) redigere annualmente per tutta la durata del presente accordo una relazione sulle attività e sull’andamento del Polo Penitenziario Universitario del distretto di Palermo.
Art. 9 Impegni PRAP:
Il PRAP si impegna a:
1. Sovraintendere sulla Direzione dell'Istituto penitenziario in ordine all'attuazione degli accordi stipulati ed in particolare in ordine alla definizione di programmi che la Direzione stessa, con l'ausilio dell'Area Educativa ed in collaborazione con i responsabili dell’Università curerà per favorire un futuro reinserimento sociale dei detenuti che stiano completando il loro percorso di studi; tali programmi – per i quali ci si potrà avvalere, in particolare, delle risorse di cui all’Accordo Quadro - dovranno coniugare attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare;
2. Non disporre, per i casi di competenza, trasferimenti dei soggetti impegnati in tale percorso universitario dal costituendo Polo, salvo che l'allontanamento si renda assolutamente necessario o sia richiesto dal soggetto interessato.
Art. 10 Impegni del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana
1. Svolge attività di coordinamento anche in rappresentanza della Regione Siciliana.
2. Raccoglie e trasmette alla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, la relazione annuale redatta dall’Università degli Studi di Palermo per tutta la durata dell’Accordo;
3. Anche sulla base delle risultanze delle relazioni annuali prodotte, la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’istruzione della formazione professionale, contribuirà alle spese necessarie al perseguimento delle finalità del presente accordo, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal bilancio regionale o dall’utilizzazione di fondi extra-regionali.
Art. 11 Comitato di monitoraggio
Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, si riunisce, almeno annualmente, un Comitato di monitoraggio dell’attuazione della Convenzione, formato da:
- Delegato del Rettore per il Polo universitario penitenziario;
- Provveditore del P.R.A.P. Sicilia o suo delegato;
- Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana (o un suo rappresentante).
- Direttore della Casa Circondariale o suo delegato (referente del Polo);
Al Comitato potranno inoltre partecipare - con funzioni consultive – i tutor didattici, i funzionari e gli operatori che hanno competenze specifiche sui percorsi trattamentali degli studenti impegnati negli studi universitari.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 2016 e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli studenti) ogni Parte si fa carico di adempiere autonomamente e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati personali.
Art. 13 Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
Art. 14 Controversie
Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente convenzione.
Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Art. 15 Durata e rinnovo
La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi di tempo, tramite scambio di corrispondenza fra le Parti.
Diverrà operativa a partire dalla data di sottoscrizione.
Art. 16 Recesso o scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
Art. 17 Registrazione
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, della tariffa parte seconda allegata al Dpr. 131/1986, a cura e spese del richiedente.
2.Le spese per l’imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell’Università.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxx
Unità organizzativa: RETTORE
Per l’Università degli Studi di Palermo Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 15/10/2021 17:32:02
Il Magnifico Rettore
Per il Provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria (PRAP)
Il Provveditore
XXXXXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22.10.2021 09:47:57 UTC
Il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana