ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI
ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni: le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall’articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
b) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
c) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
d) Convenzione: la Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Ordinativo di Fornitura: il documento, corrispondente al modello allegato alla Convenzione, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
g) Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di
Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
h) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
i) Parte: Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno nelle stesse indicate;
m) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall’art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito da Consip S.p.A., contenente un’area riservata alla Convenzione.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole del presente atto (“Condizioni Generali”) che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
d) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo
rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 3
Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche di seguito indicate a partire dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data della sua stipula ovvero nel diverso termine eventualmente indicato in Convenzione.
2. Possono utilizzare la Convenzione le Amministrazioni Pubbliche come definite alla lettera a) del precedente articolo 1.
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura potrà consistere sia in un documento cartaceo sottoscritto dall’Unità Ordinante ed inviato al Fornitore, anche per via telematica, sia in un documento informatico sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni o, comunque, con qualsiasi altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche; nel caso in cui l’Ordinativo di Xxxxxxxxx sia inviato a mezzo posta, dovrà essere spedito con lettera raccomandata A/R.
4. In particolare, per la validità dell’Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l’Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell’Amministrazione Pubblica della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. e/o del Ministero dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante. Infatti è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione di quest’ultimo, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti registrati; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del
sottoscrittore dell’Ordinativo di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione;
(iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi e/o le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nel quantitativo/importo massimo complessivo oggetto della Convenzione.
5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura, informare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
6. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione, e comunque entro due giorni lavorativi, alla Amministrazione. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. Per effetto dell’ Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
8. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 9.
9. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare dall’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte
dell’Amministrazione Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
La predetta facoltà di revoca dell’Ordinativo di Fornitura è esclusa nell’ipotesi di invio per posta dell’Ordinativo medesimo.
10. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro n. 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura a dare conferma all’Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, indicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all’Ordinativo medesimo.
Con la predetta comunicazione di riscontro dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente l’invio dell’originale cartaceo dell’Ordinativo di Fornitura medesimo.
11. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro a Consip S.p.A. medesima anche per via telematica di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
Articolo 4
Validità temporale della Convenzione
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine per l’invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture della Convenzione.
Articolo 5 Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione
degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente
tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
13 I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
Articolo 7
Reclami on-line e verifiche ispettive
1. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolto dalla Consip S.p.A., il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per il corretto funzionamento dello strumento “Reclamo on-line”, secondo le modalità e i termini previsti nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, pena l’applicazione delle penali previste dall’art.11 della Convenzione.
2. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip
S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme EN 45004 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore fino all’ammontare pari allo 0,5 % del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi e, comunque, fino ad un importo massimo pari a Euro 8.000,00 (ottomila/00), corrispondente al costo di un ciclo di verifiche ispettive, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, obbligatoriamente previsto a carico del Fornitore. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia impegnato, in sede di Offerta Tecnica, a raddoppiare il numero di cicli di verifiche ispettive, l’ammontare massimo del costo delle verifiche ispettive, che sarà posto a carico del Fornitore, sarà pari ad Euro 16.000,00 (sedicimila/00). Nel caso, infine, in cui il Fornitore si sia impegnato, sempre in sede di Offerta Tecnica, a triplicare il numero di cicli di
verifiche ispettive, l’ammontare massimo del costo di tali verifiche, che sarà posto a carico del Fornitore, sarà pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip, il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 giorni data fine mese di ricevimento della fattura.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. 231 del 2002. La Consip, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
Articolo 8 Supervisione e controllo
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
Articolo 9
Importi dovuti e Fatturazione
1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle
prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nella Convenzione, pena l’applicazione delle penali ivi previste.
6. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente
prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
Articolo 10
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 11 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 12
Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali e limiti di importo
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è
reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 13
Condizioni e modalità di rilascio delle cauzioni
1. La cauzione, il cui importo è indicato nella Convenzione, è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali e per la restituzione degli importi corrisposti all’Ente Terzo in caso di inadempimento del Fornitore all’obbligo di pagamento delle verifiche ispettive.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’escussione della stessa, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la
Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura.
Articolo 14 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata
a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. e/ delle Amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, anche ai sensi dei precedenti articoli 7, 12 3 13 delle Condizioni Generali;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle Condizioni Generali;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19;
f) nei casi di cui agli articoli 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza),
14 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto) e 23 (Codice Deontologico) del presente atto.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura in corso di esecuzione alla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 16 Recesso
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente delle forniture effettuate e dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipula della Convenzione medesima per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. L’Amministrazione potrà recedere - per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 17
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a
persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento alla R.C. Prodotto, nei due anni successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli contratti di fornitura. La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi per il periodo di trenta giorni dalla data della decorrenza della polizza, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 18 Prescrizioni relative al Subappalto
1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip
S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Amministrazione contraente inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
14. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 55/1990.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto,
rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.
Articolo 20
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della Convenzione e della esecuzione dei
singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima, ivi compresa la comunicazione delle informazioni relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Consip S.p.A. esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio alla Consip S.p.A. per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, alla Consip S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno
rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Xxxxxx
S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
Articolo 23 Codice Deontologico
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet di Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
Articolo 24
Ulteriore condizione risolutiva espressa
1. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Il legale rappresentante