REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEGLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Gestione in forma associata dei compiti di cui all’art. 7 c. 1 e all’art. 23 c. 2 della L.R. 21/2012, in nome e per conto dei Comuni della Carnia, del Gemonese e del Canal del Ferro e Xxx Xxxxxx e gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria degli animali ospitati presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo ubicato in xxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
ART. 1. GESTIONE CONVENZIONALE 3
ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO 4
ART. 4. DISCIPLINA APPLICABILE 4
ART. 5. CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO 5
ART. 8. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI 6
ART. 9. IMPORTO A BASE D’ASTA 7
ART. 10. PAGAMENTO DEL SERVIZIO 8
ART. 11. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 9
ART. 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 9
ART. 14. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CANILE 10
ART. 15. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 11
ART. 16. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 17. ALTRE INFORMAZIONI 14
Elenco allegati:
ALLEGATO 1: COMPUTO SERVIZIO ALLEGATO 2: CANI CENSITI (AL 22.10.2020)
ALLEGATO 3: STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE (PERIODO 01.07.2019 – 30.06.2020)
ALLEGATO 4: PRIVACY
ALLEGATO 5: CONVENZIONE CANILE ALLEGATO 6: CONVENZIONE COLONIE FELINE
Art. 1. GESTIONE CONVENZIONALE
1. La Comunità di montagna della Carnia svolge, in forma associata, fino al 31 dicembre 2025, per conto di 42 Comuni della Carnia, del Gemonese e del Canal del Ferro e Xxx Xxxxxx, le attività di cui all’art. 7 c. 1 della L.R. 20/2012 e gestisce il Canile Comprensoriale di Tolmezzo.
2. La Comunità di montagna della Carnia svolge altresì sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) le attività di cui all’art. 16 della L.R. 20/2012.
3. La Comunità di montagna della Carnia svolge inoltre, in forma associata, fino al 31 dicembre 2025, per conto di 34 Comuni della Carnia, del Gemonese e del Canal del Ferro e Xxx Xxxxxx, le attività di cui art. 22 c. 1 ed all’art. 23 c. 2 della L.R. 20/2012.
4. Tra i compiti assegnati alla Comunità di montagna della Carnia risultano:
I. l’espletamento delle procedure relative alle gare d’appalto per i servizi previsti dall’art. 7 c. 1, dall’ art. 22 c. 1 ed dall’art. 23 c. 2 della L.R. 20/2012 e per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo;
II. la gestione in nome e per conto dei Comuni deleganti dei contratti di appalto incluso il controllo della regolare esecuzione dei servizi;
III. la contabilizzazione dei servizi resi e rendicontazione della spesa.
Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il servizio ha per oggetto:
A) la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria, in qualità di veterinario libero professionista, responsabile sanitario della struttura ai sensi del c. 7 art. 7 della L.R. 20/2012, degli animali ospitati presso il Canile;
B) gli interventi di carattere sanitario e le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite
dei gatti appartenenti alle colonie feline ai sensi dell’art. 23, c. 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i.;
C) l’esecuzione di prestazioni accessorie e correlate a quelle di cui alle lettere precedenti.
2. Il presente Capitolato disciplina i rapporti inerenti l’esecuzione del servizio tra le parti di seguito
indicate:
Comunità di montagna della Carnia
Ente Pubblico con sede legale in Tolmezzo (UD) Indirizzo: Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.A.P. – Città - Stato: 00000 - Xxxxxxxx (XX) - Xxxxxx Telefono: 0000 00 00 00 - Telefax: 0433 48 77 60
Posta elettronica (e-mail): xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx Indirizzo internet (U.R.L.): xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Ufficio competente: Ufficio di Piano e Servizi al Territorio – Servizi Tecnici Associati
Impresa aggiudicataria: (di seguito denominata Appaltatore): da individuare mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e in base ai criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara.
La Comunità di montagna della Carnia si riserva di accertare in qualunque momento il possesso di tutti i requisiti dichiarati mediante autocertificazione.
Art. 3. AUTORIZZAZIONI
1. Il rilascio, il rinnovo o modifica degli atti autorizzativi e delle iscrizioni necessari per l’espletamento del servizio sarà curato esclusivamente dall’Appaltatore, il quale assumerà a proprio carico i relativi oneri.
2. Prima dell’inizio dell’incarico, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Comunità di montagna della Carnia copia della documentazione prevista per l'iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere prontamente eventuali modifiche ed aggiornamenti della documentazione e di ogni eventuale ulteriore documentazione, in seguito alla scadenza e/o variazione di quella precedente. Nel caso di Raggruppamento d’imprese o subappalto tale disposizione si applica a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o subappaltatrici.
Art. 4. DISCIPLINA APPLICABILE
1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento, da:
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo”;
- Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. “Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”;
- D.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro;
- L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”;
- DGR 2029 del 08.11.2013 “L.R. 20/2012 art. 25 e art. 29. Recepimento dell’accordo sancito in data 24.01.2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e approvazione Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR)”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);
- Regolamento del canile comprensoriale (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia);
- Regolamento per i volontari del canile comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia);
- Regolamento per l’adozione dei cani ricoverati presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (in
fase di revisione, a breve scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia)
- Regolamento per la gestione delle spoglie degli animali d’affezione presso il Canile Comprensoriale di Tolmezzo (scaricabile dal sito internet della Comunità di montagna della Carnia);
- Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti (approvato con D.Pres 241/2017);
- Circolare 24/09/2014 - Tutela dei gatti liberi
- ogni altra disposizione vigente in materia.
Art. 5. CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO
1. Le attività inerenti la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione sono di competenza dei Comuni.
2. I Comuni hanno delegato lo svolgimento in forma associata dei compiti di cui all’art. 7 c. 1, art. 22
c.1 e 23 c. 2 della L.R. 20/2012 e la gestione del Canile Comprensoriale di Tolmezzo ubicato in xxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx per il periodo di 01.01.2021 – 31.12.2025 alla Comunità di montagna della Carnia mediante apposito atto convenzionale tra le parti.
3. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 della L. 15 giugno 1990, n. 146) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposte alle disposizioni di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 20. Come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
4. Per il mantenimento e la salvaguardia dell’igiene pubblica la Comunità di montagna della Carnia si farà promotrice presso i singoli Comuni dell’adozione, da parte dei responsabili di servizio o del Sindaco, delle ordinanze ordinarie o di necessità e d’urgenza. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire efficienza ed efficacia e pertanto l’Appaltatore adotterà le misure idonee al raggiungimento di tali fini.
5. In caso di sospensione, anche parziale, la Comunità è autorizzata a provvedere tramite terzi. I maggiori oneri sostenuti dalla Comunità, in tali eventualità, verranno detratti dalle somme a credito
dell’Appaltatore e da quella depositata come cauzione.
6. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, dei regolamenti comunali, nonché alle norme del presente Capitolato.
7. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione dei servizi spetta alla Comunità.
Art. 6. DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è fissata in 24 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, ad insindacabile giudizio della Comunità fino al 31.12.2025.
2. Nel caso non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’Appaltatore dovrà garantire, su richiesta della Comunità la continuazione del servizio, anche per fasi successive, fino ad un massimo di mesi sei dandone all'Appaltatore un preavviso non inferiore a mesi uno, salvo pattuizioni diverse.
3. In caso d'inadempienza del sopracitato obbligo, la Comunità di montagna della Carnia provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.
Art. 7. ENTITÀ DEL SERVIZIO
1. Il numero medio annuo di cani gestiti nel Canile nell'ambito dei Comuni interessati dall'appalto ammonta, per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, complessivamente pari a: 15.
2. La presenza giornaliera di gatti all’interno del Canile è mediamente di una ventina di unità.
3. Il numero di cani censiti dall’Azienda, alla data del 06.10.2020, ripartito per Comune, è riportata nell'allegato 2.
4. Il numero di catture effettuate dal 01.01.2020 al 31.12.2020 è il seguente: 275, delle quali senza
l’individuazione del proprietario, riportate nell’allegato 2, sono state 181.
5. Il numero delle adozioni effettuate dal 01.01.2019 al 31.12.2019 è il seguente: 29.
6. Il numero di colonie feline segnalate, alla data del 31.11.2020, è di 165 con una presenza supposta di 1800 gatti.
7. A titolo informativo, il numero di sterilizzazioni dei gatti appartenenti alle colonie feline dal 01.07.2019 al 30.06.2020 è riportato nell’allegato 3.
Art. 8. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI
1. Fatto salvo l'assolvimento degli obblighi prestazionali descritti nel presente Capitolato,
l’Appaltatore si assume i seguenti obblighi:
a) trasmettere alla Comunità tutte le informazioni così come previsto dal presente Capitolato;
b) mettere a disposizione il personale ed i mezzi idonei per l'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato;
c) avere cura dei beni e delle attrezzature affidate curandone la pulizia, l'igiene, la manutenzione ordinaria e la prevenzione dei danni da gelo, infiltrazioni, ecc.
2. L’Appaltatore potrà proporre alla Comunità, la quale si riserverà comunque ogni decisione al riguardo, variazioni alle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.
3. Per tutta la durata dell’appalto la Comunità può richiedere la variazione delle modalità di
esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:
a) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto;
b) razionalizzazione del servizio;
c) sperimentazione e ricerca.
4. La Comunità si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’Appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. Sarà facoltà della Comunità di Montagna della Carnia chiedere all'Appaltatore di estendere il servizio ad altri Comuni della Regione. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, per i prezzi stabiliti in sede di offerta, senza poter avanzare alcuna richiesta aggiuntiva.
6. L’Appaltatore si assume altresì l'obbligo di effettuare altri eventuali servizi accessori non specificatamente previsti dal presente Capitolato al costo che verrà quantificato di volta in volta in accordo tra le parti.
7. Le eventuali variazioni dei servizi e/o dei quantitativi non potranno essere addotte a motivo di risoluzione contrattuale.
Art. 9. IMPORTO A BASE D’ASTA
1. L’importo totale del servizio, per il periodo di riferimento, viene determinato dalla sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari posti a base di gara, singolarmente decritti nell’allegato 1, per le rispettive quantità annue stimate.
2. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alla corretta esecuzione del servizio e alla sicurezza e salute dei lavoratori (esclusi i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).
3. Nel totale del valore dell’appalto sono inclusi i costi della sicurezza legati alle lavorazioni
interferenziali non soggetti a ribasso d’asta determinati come descritto all’ Art. 13.
4. L’importo totale del servizio sarà comprensivo di ogni costo, onere, tassa, tributo, garanzia, etc. con la sola esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
5. I dati quantitativi hanno valore di stima allo scopo di poter formulare un’indicazione riguardo l’importo totale del servizio e consentire un confronto univoco tra le varie offerte e sono:
a. rapportati in funzione delle ore di servizio svolte;
b. rapportati in funzione del numero di interventi sui felini;
c. a canone.
6. Si intendono compresi nel costo di servizio i costi per l’acquisto di tutti i farmaci necessari alla
corretta esecuzione del servizio.
7. Si intendono altresì compresi nel costo di servizio anche tutti i costi per la cancelleria, la modulistica, i registri, i diritti, i bolli ed ogni altra spesa sostenuta dall’Appaltatore per l’espletamento delle procedure e delle pratiche amministrative.
8. Non si intendono invece comprese nel costo dei servizi le spese sostenute per l’assistenza
straordinaria di cui al successivo Art. 15 che dovranno essere fatturate a parte.
9. Non sarà rimborsato nulla all’Appaltatore nel caso in cui questo, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi o supplementari da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati o richiesti per iscritto o tramite altri sistemi informatici che garantiscano la tracciabilità delle richiesta, dalla Comunità.
10. L’importo totale del servizio sarà comprensivo di ogni costo, onere, tassa, tributo, garanzia, etc. con la sola esclusione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e dell’E.N.P.A.V.
11. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto, nessuna esclusa od eccettuata, presuntivamente quantificate in € 2.000,00.
12. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
13. Tutte le spese relative all’organizzazione dei servizi (mezzi, attrezzature, personale, ecc.) sono a carico dell’Appaltatore, il quale nel formulare l’offerta dovrà aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi ritenendola remunerativa per tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.
Art. 10.PAGAMENTO DEL SERVIZIO – RITENUTA OBBLIGATORIA
1. Il corrispettivo da liquidare all’Appaltatore sarà determinato e fatturato alla fine di ciascun mese di
riferimento con le modalità indicate all’ Art. 9 in base ai prezzi offerti in sede di gara.
2. Le fatture dovranno pervenire tra il 1° e il 15° giorno successivo al mese di riferimento e i pagamenti saranno effettuati dalla Comunità di Montagna della Carnia entro 30 giorni dall’avvenuta verifica di regolarità del servizio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa al servizio medesimo.
3. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Ai fini della liquidazione delle fatture l’Appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.
4. Qualora sia accertata una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto della Comunità sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore, fino a quando l’aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di legge.
5. Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e s.m.i., qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della Comunità sospendere i pagamenti in corso all’Appaltatore, fino a quando, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.
6. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse pro-quota dalle imprese associate. Si precisa che a prescindere dalla ripartizione dei servizi all’interno del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, si procederà a liquidare il corrispettivo a ciascuna impresa del Raggruppamento.
7. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si opera sull’importo netto progressivo del corrispettivo una ritenuta dello 0,50%. L’importo della ritenuta e l’importo netto a pagare andranno evidenziati in fattura.
8. Ai sensi dell’ art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, l’Appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al c. 3 del succitato art. 3, xxxxx restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla L. 17 dicembre 2010,
n. 217, si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
9. Tutti i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per un anno dalla data di inizio dell’appalto. Successivamente, i prezzi unitari verranno rivalutati con cadenza annuale. In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici si applica una percentuale pari al 100% dell’indice ISTAT FOI (indice annuale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolato tra il mese di avvio del servizio e il mese corrispondente dell’anno successivo).
Art. 11.ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
1. Ricade sull’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni provocati nell'esercizio delle sue funzioni a persone e cose, sia direttamente sia attraverso il proprio personale.
2. L’Appaltatore è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa a totale copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio per danni a terzi, persone, animali e cose connessi allo svolgimento del servizio, sollevando la Comunità ed i Comuni da qualsiasi pretesa, azione o responsabilità conseguente.
Art. 12.GARANZIE
1. Al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50.
Art. 13.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Fatti salvi gli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori si precisa fin d’ora che l’Appaltatore dovrà:
a. fornire le proprie osservazioni/integrazioni alla bozza di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che sarà redatta dalla Comunità;
b. consegnare alla Comunità di montagna della Carnia, prima dell’inizio del servizio, il proprio Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del art. 28 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
c. redigere il verbale di riunione di inizio servizio con sopralluogo congiunto, presso il Canile comprensoriale di Tolmezzo, da sottoscriversi tra i rappresentanti della Comunità e l’Appaltatore.
2. Fatti salvi i contenuti del DUVRI si evidenzia fin d’ora che nell’ambito del presente servizio si
considerano le seguenti interferenze:
a. presenza presso il Canile del Gestore;
b. accesso al Canile da parte di altre ditte che effettuano per conto della Comunità o del Comune di Tolmezzo lavori e/o servizi;
c. accesso al Canile da parte dell’utenze del servizio;
d. accesso al Canile da parte degli incaricati dei Comuni, della Comunità, dell’Azienda, dei
volontari e delle associazioni di volontariato.
e. accesso alle aree private delle utenze servite dove possono essere presenti altri lavoratori.
f. presenza contemporanea sulle strade di altri operatori.
3. Per le interferenze sopra evidenziate i rischi consistono in:
- morsicature, graffi;
- caduta di materiali dall’alto;
- caduta in piano o da rampe e scale;
- rumore;
4. Le misure idonee alla prevenzione dei rischi sono preliminarmente individuate in:
a. riunioni periodiche per informazione sulle caratteristiche delle aree interessate dal servizio;
b. visita periodica ai siti da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
c. formazione e informazione periodica;
d. utilizzo di specifica segnaletica di sicurezza (indicazione del relativo rischio/pericolo temporaneo);
e. sfasamento spaziale o almeno temporale delle lavorazioni onde eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
f. utilizzo di DPI.
5. I costi della sicurezza legati alla prevenzione dei rischi interferenziali sono così determinati:
a. riunione di inizio servizio con sopralluogo congiunto per informazione sulle caratteristiche
della sede interessata dal servizio: € 90,00; [2 ore x 45,00 €/h ];
b. riunioni di formazione/informazione: € 360,00;
c. segnaletica di sicurezza per l’uso durante eventuali lavorazioni interferenti: € 90,00. [n. 2 cartelli mobili x 45,00 €/cad.]
d. acquisto DPI: € 250,00/anno;
pertanto i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono: € 790,00 nel
2022 e € 250,00 nel 2023;
6. L’importo complessivo dei costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativo al periodo 01.01.2022 - 31.12.2023 risulta pari a € 1.040,00. In caso di rinnovo del servizio i costi relativi al periodo 01.01.2024 - 31.12.2025 ammontano a € 500,00. In caso di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, i costi relativi al periodo ammontano a € 125,00.
In totale i costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenze relativi al periodo di servizio (compreso eventuale rinnovo e proroga tecnica) ammontano ad € 1.665,00.
7. La liquidazione dei costi della sicurezza di cui al presente articolo all’Appaltatore avverrà al termine di ciascuna annualità di servizio previa presentazione, a cura dell’Appaltatore stesso, di una relazione da cui risultino le azioni messe in atto per dare attuazione alla prevenzione dei rischi interferenziali nonché il relativo rendiconto economico comprensivo delle spese vive sostenute. La liquidazione rimane subordinata all’approvazione della relazione da parte dell’Appaltatore.
Art. 14.STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL CANILE
1. La struttura del Canile Comprensoriale di Tolmezzo è costituita da:
• edificio in muratura comprendente un ufficio, depositi, servizi igienici, ambulatorio, sala d’aspetto, impianti elettrici e termoidraulici e un locale attrezzato per la preparazione del cibo (in fase di adeguamento);
• edificio in muratura comprendente deposito e cella frigorifera;
• n. 8 box appartenenti al “reparto contumaciale” (ogni box potrà ospitare massimo 1 cane, salvo diversa autorizzazione dell’Azienda);
• n. 12 box appartenenti al “reparto custodia permanente”;
• reparto contumaciale gatti;
• area sgambatura (in fase di adeguamento);
• oasi felina (in fase di adeguamento struttura).
2. L’Appaltatore dovrà utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività le strutture del Canile. L’ Appaltatore è tenuto a mantenere i locali ed annessi impianti della struttura nella condizione, forma e stato di fatto in cui verranno consegnati all’inizio del servizio e a custodire ed utilizzare con diligenza tutte le attrezzature fornite dalla Comunità di montagna della Carnia che dovranno essere restituite nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate, salvo il normale deperimento d’uso. Qualora la Comunità di montagna della Carnia riscontri danni imputabili all’Appaltatore si riserva la facoltà di rivalersi sul medesimo.
3. La Comunità di montagna della Carnia metterà a disposizione dell’Azienda l’ambulatorio, la sala d’aspetto, i servizi igienici e il reparto contumaciale per gli interventi di competenza dell’Azienda stessa.
4. Presso il Canile possono essere ospitati:
i. prioritariamente cani vaganti, randagi o incustoditi catturati e cuccioli oggetto di sequestro sanitario (non più di 20 esemplari);
I cani vengono collocati presso il “reparto contumaciale” del Canile per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria stabilito dall’Azienda Sanitaria.
I cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra e nel caso in cui non sia possibile identificare il proprietario verranno trasferiti al “reparto custodia permanente” del Canile o avviati ad adozione.
ii. cani in caso di rinuncia alla loro proprietà, previa autorizzazione dell’Azienda.
I cani ritirati vengono collocati presso il “reparto contumaciale” del Canile per l'espletamento
del periodo di osservazione sanitaria stabilito dall’Azienda Sanitaria.
I cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra verranno trasferiti al “reparto custodia permanente” del Canile o avviati ad adozione.
iii. gatti secondo quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 20/2012 e secondo le indicazioni fornite
dall’Azienda;
iv. cani sequestrati;
v. cani oggetto di ricovero coatto per ordinanza sindacale;
vi. spoglie di animali morti (conferite presso la cella frigorifera);
Art. 15.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. All’Appaltatore compete lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) ASSISTENZA ORDINARIA: idonea assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico per gli animali ricoverati nel reparto contumaciale e custodia permanente del Canile e nell’oasi felina da effettuarsi in giorni e orari stabiliti di comune accordo tra l’Appaltatore e la Comunità, la cui durata potrà variare di giorno in giorno sulla base delle necessità.
i. L’assistenza ordinaria nel reparto contumaciale e custodia permanente e nell’oasi felina
dovrà essere svolta con le seguenti prestazioni e modalità:
- controllare e registrare le annotazioni sugli appositi registri come da normativa vigente e
aggiornamento dell’anagrafe canina;
- controllare che il valore nutritivo delle razioni alimentari e la loro somministrazione corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati, prescrivendo eventuali variazioni di dieta in caso di inappetenza, disagio, malattia o convalescenza;
- indicare i trattamenti antiparassitari da adottare e vigilare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
- vigilare sulla salute degli animali ricoverati nella struttura ed eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattie infettive e/o trasmissibili ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici;
- assicurare ai cani e ai gatti ospitati tutti i necessari interventi veterinari (profilattici, diagnostici e terapeutici) riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione dal sanitario;
- provvedere alla visita veterinaria entro e non oltre tre giorni lavorativi dall’ingresso degli animali nel reparto con compilazione dell’apposita scheda sanitaria salvo casi di maggiore urgenza;
- provvedere alla visita clinica periodica degli animali custoditi con aggiornamento della documentazione sanitaria, comprensiva della tempestiva annotazione delle terapie effettuate e dell’anamnesi clinica;
- provvedere alla sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati, qualora la permanenza presso la struttura sia superiore ai 60 giorni, fatto salvo che nessun soggetto abbia avanzato i diritti di proprietà, compatibilmente con l'età e le condizioni di salute dell'animale;
- in accordo con l’Azienda, provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani e dei gatti ricoverati, gravemente malati, incurabili e di comprovata pericolosità (certificata da un veterinario comportamentalista iscritto all’Ordine dei Veterinari Italiani (FNOVI);
- con cadenza trimestrale inviare alla Comunità una relazione esaustiva delle attività svolte che deve comprendere tutti gli elementi salienti della gestione sanitaria quali: visite e interventi chirurgici effettuati, procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare rilevanza, modalità di gestione di eventuali epidemie, ecc.;
- acquistare tutti i farmaci necessari alla corretta esecuzione del servizio, gestendo e controllando il relativo l’armadio;
ii. Per l'esecuzione di tali attività dovrà essere assicurato un impegno orario annuale minimo pari ad ore 400 distribuite in almeno 2 giorni di presenza alla settimana presso il Canile.
In presenza di situazioni eccezionali la Comunità potrà autorizzare modifiche all'orario annuale minimo di cui sopra.
iii. Per gli animali ospitati nel reparto custodia permanente, dovrà essere assicurata la pronta disponibilità per fronteggiare le eventuali urgenze garantendo altresì l'intervento, se necessario, entro 1 h dalla chiamata, salvo cause eccezionali di forza maggiore.
v. Dovrà inoltre essere assicurata l’assistenza degli animali catturati in quanto vaganti, randagi o incustoditi e dei cani e gatti oggetto di recupero dovuto a situazioni di emergenza o difficoltà. Tale servizio deve assumere tutti gli adempimenti atti a stabilizzare le condizioni cliniche dell’animale compresa la successiva degenza fino alla possibile dimissione dell’animale verso il reparto contumaciale.
b) ASSISTENZA STRAORDINARIA: idonea assistenza medico chirurgica non compatibile con i locali del Canile per insufficiente dotazione strutturale/strumentale (esempio ecografie, radiografie, esami ed interventi specialistici/chirurgici, ecc.), da effettuarsi necessariamente presso un ambulatorio di riferimento.
L’assistenza straordinaria dovrà essere fornita agli animali ospitati presso il reparto custodia permanente, presso il reparto contumaciale (previa verifica congiunta con l’Azienda) e l’oasi felina (previa richiesta dell’Azienda).
E’ obbligo dell’Appaltatore l’individuazione ed il convenzionamento con una clinica veterinaria
privata alla quale rivolgersi per esami e interventi medico chirurgici specialistici.
Tutte le spese sostenute per l’assistenza straordinaria dovranno essere fatturate a parte. L’
Appaltatore trasmetterà su richiesta copia delle relative fatture e documenti alla Comunità.
Per i servizio di assistenza veterinaria sarà riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 80,00 per
ogni intervento eseguito.
c) STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE: Una colonia felina esiste quando è istituita dai Comuni.
I cittadini devono segnalare la presenza di una colonia felina sul territorio.
Ogni colonia felina regolarmente istituita fa riferimento ad un preciso indirizzo topografico che corrisponde al punto principale di offerta di cibo.
L’appaltatore, per il servizio di sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, dovrà
garantire la disponibilità per due giorni alla settimana.
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
- concordare con la scrivente Comunità un programma di sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite;
- eseguire le sterilizzazioni presso il proprio ambulatorio dei felini catturati, applicando
l’apposito microchip;
- registrazione dei felini sterilizzati all’interno della banca dati regionale nella colonia felina di
provenienza;
- garantire l’eventuale post-degenza presso il proprio ambulatorio o in alternativa indicare i trattamenti necessari qualora la degenza avvenga in sede diversa;
- tenere rapporti corretti nei confronti dei referenti di colonia e dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative al servizio.
2. All’Appaltatore compete inoltre l'assistenza veterinaria di tutti i gatti ospitati nel canile comprensoriale compresi quelli raccolti sul territorio ed appartenenti alle colonie feline.
3. L’Appaltatore inoltre dovrà:
- verificare tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai Volontari o dal Gestore del Canile;
- collaborare con i Volontari e il Gestore per promuovere l’affido dei cani ospiti;
- fornire ai Volontari che operano nel Canile tutte le indicazioni necessarie per un corretto svolgimento del servizio di volontariato;
- farsi aiutare dal Gestore del Canile durante gli interventi che richiedano il contenimento degli animali;
- fornire al Gestore del Canile tutte le indicazioni necessarie per un corretto svolgimento del servizio;
- riferire sull’andamento della gestione all’Azienda, comunicando casi di sofferenza, l’eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all’uomo o la morte degli animali in custodia;
- adeguarsi a tutte le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dall’Azienda;
- sottostare, per quanto di competenza, alla normativa vigente ed a una sua eventuale modifica e/o rilascio di nuova normativa;
- tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative al servizio, finalizzate a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel Canile.
4. L’appaltatore dovrà altresì individuare una figura di medico esperto in comportamento animale (veterinario comportamentalista), regolarmente iscritto all’Ordine dei Veterinari Italiani (FNOVI), al fine di tutelare il benessere dei cani “fortemente problematici” e aumentarne la possibilità di “recupero” e, quindi, di adozione. L’incarico sarà svolto, indicativamente, per complessive 36 ore annuali.
Ponendo l’obiettivo di tutelare il benessere animale, si elencano in maniera semplificativa e non esaustiva le mansioni richieste:
- ogni cane presente nella struttura e ogni cane in ingresso dovrà essere valutato in sinergia con l'educatore xxxxxxxx presente in canile, al fine di stilare, per ognuno, una scheda che dovrà essere periodicamente aggiornata. In tale valutazione deve essere indicato l’indice di adottabilità, la possibile interazione con altri cani e se l’animale può essere “gestito” normalmente dai volontari o necessità di una analisi più approfondita e pertanto una gestione particolare.
Nel caso di cani di difficile gestione, la scheda in questione dovrà riportare, oltre i dati di cui sopra, anche le seguenti informazioni: sintesi delle problematiche comportamentali, tipo di lavoro impostato in relazione alle singole problematiche emerse e i risultati ottenuti.
Copia delle schede in parola dovranno, su richiesta, essere messe a disposizione dei proprietari degli animali e/o degli organi di controllo;
- interazione con le parti operanti presso la struttura (responsabile sanitario, addetti alla gestione della struttura, volontari e veterinari dell’Azienda);
- a cadenza almeno trimestrale trasmissione a questo Ente di una relazione indicante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, le eventuali problematiche riscontrate sia sulla gestione che sulla struttura in argomento con contestuale proposta di miglioria.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato trovano integrale applicazione le norme di legge vigenti in materia.
Art. 16.PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Comunità si riserva di porre a carico dell’Appaltatore i danni derivanti da ogni inadempienza agli obblighi previsti dal presente Capitolato e provvederà ad applicare una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni violazione agli obblighi di cui all'Art. 15, previa contestazione scritta, da trattenersi alla prima data utile dal pagamento del compenso previsto.
2. In caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Comunità si riserva la facoltà, previa diffida, di risolvere anticipatamente il contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento per gli eventuali danni subiti.
3. Ugualmente l’Appaltatore ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per gravi motivi, dando un preavviso minimo di sei mesi.
Art. 17.ALTRE INFORMAZIONI
1. Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti alla Comunità, alla Titolare di Posizione Organizzativa Xxxxxxxx Xxxxxx: tel. 0433/487711 - fax. 0433/487760 - e-mail xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEGLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ALLEGATO: COMPUTO METRICO
SERVIZIO | ENTITA' PRESUNTA PER ANNO | €/intervento | importo (€) | note | ||
P1 | ASSISTENZA ORDINARIA: idonea assistenza medico veterinaria e di mantenimento fisiologico per gli animali ricoverati nel reparto custodia permanente e nel reparto pensione del Canile da effettuarsi in giorni e orari stabiliti | € | 17.500,00 | |||
P2 | VETERINARIO COMPORTAMENTALISTA | 36 ore | € | 2.880,00 | ||
P3 | STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE | € | 25.200,00 | |||
intervento di sterilizzazione gatto femmina | 140 | 100 | € | 14.000,00 | quantità annua stimata | |
intervento di sterilizzazione gatto maschio | 200 | 50 | € | 10.000,00 | quantità annua stimata | |
intervento di sterilizzazione gatto femmina gravida | 10 | 120 | € | 1.200,00 | quantità annua stimata | |
IMPORTO TOTALE ANNUO A BASE DI GARA | € | 45.580,00 | ||||
DURATA DELL'AFFIDAMENTO MESI | 24 | |||||
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INIZIATIVA | € | 91.160,00 | ||||
COSTI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLE LAVORAZIONI INTERFERENZIALI | € | 1.040,00 | art. 13 del Capitolato Speciale | |||
VALORE DELL'AFFIDAMENTO INCLUSI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 92.200,00 | ||||
OPZIONI | ||||||
RINNOVO MAX 24 MESI | € | 91.160,00 | ||||
PROROGA TECNICA MAX 6 MESI | € | 22.790,00 | ||||
ASSISTENZA STRAORDINARIA: idonea assistenza medico chirurgica non compatibile con i locali del Canile per insufficiente dotazione | € | 13.500,00 | con importo annuo stimato di 3.000,00 € | |||
strutturale/strumentale, da effettuarsi necessariamente presso un ambulatorio di riferimento o una clinica specializzata | ||||||
, | VALORE APPALTO COMPRESE LE PROROGHE | € | 218.610,00 | |||
COSTI DELLA SICUREZZA LEGATI ALLE LAVORAZIONI INTERFERENZIALI COMPRESE LE OPZIONI | € | 625,00 | ||||
SPESE TECNICHE | € | 2.216,10 | ||||
VALORE DELL'APPALTO COMPRESE LE OPZIONI RISCHI INCLUSI | € | 220.275,00 |
NOTA: tutti gli importi indicati sono IVA esclusa
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E DI CENSIMENTO E CATTURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 1: CANI CENSITI
rilevazione al 22/10/2020
N. | COMUNI | COMUNITA' DI MONTAGNA | N.CANI CENSITI AL 22/10/2020 |
1 | AMARO | CARNIA | 175 |
2 | AMPEZZO | CARNIA | 200 |
3 | ARTA TERME | CARNIA | 390 |
4 | CAVAZZO X.XX | CARNIA | 212 |
5 | CERCIVENTO | CARNIA | 129 |
6 | COMEGLIANS | CARNIA | 85 |
7 | ENEMONZO | CARNIA | 249 |
8 | FORNI AVOLTRI | CARNIA | 64 |
9 | FORNI DI SOPRA | CARNIA | 89 |
10 | FORNI DI SOTTO | CARNIA | 98 |
11 | LAUCO | CARNIA | 170 |
12 | OVARO | CARNIA | 277 |
13 | PALUZZA | CARNIA | 262 |
14 | PAULARO | CARNIA | 347 |
15 | PRATO X.XX | CARNIA | 147 |
16 | PREONE | CARNIA | 54 |
17 | RAVASCLETTO | CARNIA | 67 |
18 | RAVEO | CARNIA | 98 |
19 | RIGOLATO | CARNIA | 40 |
20 | SAPPADA | CARNIA | 43 |
21 | SAURIS | CARNIA | 200 |
22 | SOCCHIEVE | CARNIA | 167 |
23 | SUTRIO | CARNIA | 1414 |
24 | TOLMEZZO | CARNIA | 92 |
25 | TREPPO LIGOSULLO | CARNIA | 163 |
26 | VERZEGNIS | CARNIA | 373 |
27 | VILLA SANTINA | CARNIA | 132 |
28 | ZUGLIO | CARNIA | 99 |
29 | ARTEGNA | GEMONESE | 487 |
30 | BORDANO | GEMONESE | 145 |
31 | CHIUSAFORTE | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 99 |
32 | DOGNA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 22 |
33 | GEMONA | GEMONESE | 1821 |
34 | MALBORGHETTO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 138 |
35 | MOXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 000 |
36 | MONTENARS | GEMONESE | 154 |
37 | PONTEBBA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 149 |
38 | RESIA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 160 |
39 | RESIUTTA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 30 |
40 | TARVISIO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 582 |
41 | TRASAGHIS | GEMONESE | 420 |
42 | VENZONE | GEMONESE | 353 |
TOTALE | 10.616 |
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEGLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO (UDINE) E SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE
Capitolato speciale descrittivo prestazionale
ALLEGATO 3: GATTI COLONIE FELINE
rilevazione dal 01/07/2019 al 30.06.2020
N. STERILIZZAZIONI | |||||
N. | COMUNI | COMUNITA' DI MONTAGNA | MASCHIO | FEMMINA | FEMMINA GRAVIDA |
1 | AMARO | CARNIA | 6 | 2 | 1 |
2 | AMPEZZO | CARNIA | 5 | 4 | 2 |
3 | ARTA TERME | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
4 | CAVAZZO CARNICO | CARNIA | 3 | 4 | 0 |
5 | CERCIVENTO | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
6 | COMEGLIANS | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
7 | ENEMONZO | CARNIA | 1 | 1 | 2 |
8 | FORNI AVOLTRI | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
9 | FORNI DI SOPRA | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
10 | FORNI DI SOTTO | CARNIA | 0 | 4 | 0 |
11 | LAUCO | CARNIA | 8 | 3 | 1 |
12 | OVARO | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
13 | PALUZZA | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
14 | XXXXXXX | XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
15 | PRATO CARNICO | CARNIA | 0 | 1 | 0 |
16 | PREONE | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
17 | RAVASCLETTO | CARNIA | 0 | 1 | 0 |
18 | RAVEO | CARNIA | 2 | 1 | 0 |
19 | RIGOLATO | CARNIA | 1 | 0 | 0 |
20 | SAPPADA | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
21 | SAURIS | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
22 | SOCCHIEVE | CARNIA | 7 | 10 | 1 |
23 | SUTRIO | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
24 | TOLMEZZO | CARNIA | 18 | 20 | 1 |
25 | TREPPO LIGOSULLO | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
26 | VERZEGNIS | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
27 | VILLA SANTINA | CARNIA | 1 | 6 | 0 |
28 | ZUGLIO | CARNIA | 0 | 0 | 0 |
29 | BORDANO | GEMONESE | 0 | 0 | 0 |
30 | CHIUSAFORTE | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
31 | DOGNA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
32 | GEMONA | GEMONESE | 0 | 0 | 0 |
33 | MAXXXXXXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
34 | MOXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
35 | MONTENARS | GEMONESE | 0 | 0 | 0 |
36 | POXXXXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
37 | REXXX | XXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXX | 0 | 07 | 2 |
38 | RESIUTTA | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
39 | TARVISIO | CANAL DEL FERRO, XXX XXXXXX | 0 | 0 | 0 |
40 | TRASAGHIS | GEMONESE | 10 | 7 | 0 |
41 | VENZONE | GEMONESE | 5 | 8 | 0 |
73 | 89 | 10 |
COMUNITA’ DI MOXXXXXX XXXXX XXXXXX
00000 XXXXXXXX (XX) / Via Carnia Libera 1944, n. 29 C.F. 93021640300 – PIVA 00000000000
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760 PEC: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
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Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
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Pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Tel. 000000000
CF 00000000000
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA TOLMEZZO
CONVENZIONE CON I COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DI ANIMALI D’AFFEZIONE
VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D’AUTORITÀ PROVENIENTI
DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 20/2012.
°°°
tra
l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in seguito denominata Unione, con
sede in Tolmezzo (UD), codice fiscale n. 93021640300, rappresentata da , in
qualità di ,
e
… (C.F. …), rappresentato da …, in qualità di …;
il Comune di
premesso che
al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. 11/10/2012 n. 20, “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” di seguito denominata “Legge” ed in particolare:
a) all’art. 7, comma 1: “I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento dei cani, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell’art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati”;
b) all’art. 7, comma 7: “Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e
le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le
adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario”;
c) al Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 127/Pres di seguito denominato “Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015”, che descrive caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);
- i Comuni della Carnia, del Gemonese, del Canal del Ferro e della Xxx Xxxxxx non dispongono di strutture adeguate tali da garantire detto servizio;
- la Comunità Montana della Carnia prima e, successivamente, la subentrata Unione della Carnia hanno gestito in nome e per conto dei Comuni appartenenti al territorio dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” il canile comprensoriale di Tolmezzo;
- ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2019, a far data dallo 01.01.2021 le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità Montane, di cui alla L.R. 33/2002, sono trasformate di diritto nelle rispettive Comunità
di Montagna;
- l’art. 3 della stessa legge che consente la gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni in convenzione, anche in delega alla subentrante Comunità di Montagna;
- è necessario sottoscrivere apposita convenzione tra i soggetti interessati, regolante l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo a partire dallo 01.01.2021;
in esecuzione alla L. 281/91, alla L.R. 43/81, al D.P.R. 320/54, alla L. 189/04;
vista la Banca dati regionale degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 25 della Legge
di seguito denominata BDR;
ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 21 novembre 2019 n. 21, ha per oggetto lo svolgimento in forma associata da parte dell’Unione dei compiti di cui all’art. 7 comma 1 della Legge Regionale 20/2012, in nome e per conto del Comune, e della gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo ubicato in via degli Artigiani a Tolmezzo.
2. I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, scioperi e/o cause oggettivamente non dipendenti dalla volontà dell’Unione. In questi casi l’Unione deve darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Comune.
Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Unione si impegna, per quanto di competenza, all’espletamento di tutte le funzioni
ed obblighi derivanti dall'applicazione della Legge Regionale n. 20/2012. In
particolare, su espressa delega del Comune, l’Unione assicura:
a) l’individuazione e la gestione dei rapporti con soggetti autorizzati alla
conduzione del canile comprensoriale di Tolmezzo e all’assistenza veterinaria;
b) la messa a disposizione di una struttura, conforme alla Legge Regionale n.
20/2012 e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché alle normative sanitarie di settore, da destinare a canile comprensoriale;
c) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico- veterinaria degli animali raccolti per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica,
Comune di …
nel territorio del , dopo l’opportuno periodo di osservazione sanitaria
presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall’art. 4 della Legge, se non reclamati entro 60 giorni;
d) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico- veterinaria degli animali rinunciati, di cui all’art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012, da
Comune di …
detentori con residenza nel (gli animali dovranno essere
preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015);
e) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico-
Comune di
veterinaria degli animali ricoverati d’autorità, detenuti sul territorio del
…, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all’art. 4,
comma 5 della L.R. n. 20/2012 (gli animali dovranno essere preventivamente conferiti
presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015);
f) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria e l’assistenza medico-
Comune di …
veterinaria degli animali di cui alla lettera e) raccolti sul territorio del
regolarmente iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l’osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse
avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di *, irreperibile o non
interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della L.R. n. 20/2012
Comune di *
- vedi lettera d) -) oppure non sia stato ritenuto dal o dal Veterinario
dell’Azienda Sanitaria competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell’igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4 comma 5 della
L.R. n. 20/2012 -vedi lettera e) -);
Comune di
Nei casi di cui alla lettera f), si conviene che sarà cura del … notificare
quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell’animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell’animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 20/2012. Le spese relative dovranno essere rimborsate dal precedente detentore per il tramite del Comune che ne farà debita richiesta;
g) la custodia e il mantenimento, la gestione sanitaria ed assistenza medico- veterinaria di eventuali cuccioli nati da animali in ingresso, come da lett. c), d), e) e f), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura;
Nel caso gli animali di cui alle lettere c), d), e), f) siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un’assistenza personalizzata,
sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d’ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell’ Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti;
h) la fornitura e la garanzia per gli animali di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata;
i) attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8 lett. c) della L.R. n.
20/2012, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all’arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla Legge art. 7, comma 8 e art. 17, comma 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura (altri interventi chirurgici, indagini cliniche);
l) la promozione dell’affidamento favorendo la ricollocazione degli animali presso privati che diano garanzia di buon trattamento (a tal proposito la struttura è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l’apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all’ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all’Azienda Sanitaria competente per territorio);
Inoltre le parti riconoscono:
- la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), solo se
l’affidatario si impegna a restituire l’animale al detentore che ne facesse richiesta
entro il termine di 60 giorni;
- la possibilità, di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l’affidatario potrà rinunciare all’adozione dell’animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la
responsabilità sulla custodia dell’animale risulterà essere di completa pertinenza dell’affidatario. Nel periodo di prova e nell’ipotesi che l’adozione non vada a buon fine, l’animale rimarrà intestato al Comune.
- nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall’art. 26, comma 3 della L.R. n. 20/2012, o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 2 lett. g), le parti convengono che si potrà procedere comunque all’intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune provvederà d’ufficio in qualsiasi caso a svincolare l’animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale
avvenuta cessione al Comune di ...;
m) registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre
comunicazioni amministrative relative all’affido degli animali (come da art. 15 della
Legge).
n) smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.
o) consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell’Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell’elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dall’art. 2, lett. l).
p) il trasporto degli animali dal territorio comunale al reparto contumaciale; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).
In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall’Azienda
Sanitaria competente per l’espletamento dello stesso.
q) il ricovero e la custodia provvisoria a pagamento di animali, compatibilmente alla ricettività della struttura;
r) l’anticipo delle somme occorrenti per lo svolgimento del servizio, da ripartire a
carico degli enti deleganti con le modalità di cui al successivo art. 4.
s) la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per l'espletamento di tutte le funzioni ed obblighi di competenza dell'Azienda stessa derivanti dall'applicazione della Legge Regionale 20/2012.
Inoltre, il Comune si impegna a collaborare alla corretta gestione del servizio con
l’Unione.
Art. 3 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’Unione si avvarrà di un soggetto esterno che verrà incaricato per la conduzione
della struttura. Sarà cura dell’Unione verificare che:
a) Il personale adibito all’espletamento del servizio sia in numero sufficiente a
garantire l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 2.
b) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, sarà inoltre obbligatorio:
- osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
c) Saranno a carico del conduttore della struttura incaricato le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l’esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l’osservanza delle disposizioni fiscali.
ART. 4 – LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO APPLICATI
Come previsto nella Convenzione tipo del Regolamento della L.R. 20/2012, con riferimento al contratto di appalto per la conduzione della struttura, sarà cura dell’Unione verificare che il costo delle operazioni di cui all’art. 2 non possa essere inferiore a:
- € 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg)
- € 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg)
- € 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg)
- € 2,00 (Euro due) per gatto
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA e andranno calcolati per ogni animale effettivamente ricoverato giornalmente. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell’Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati “impegnativi” e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.
Per i soli animali di cui all’art. 2 lett. f), e sino al momento della presa in carico
ufficiale da parte del Comune di *, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.
Mentre, per quanto riguarda l’incarico per il servizio veterinario, il compenso per le operazioni di cui all’art. 2 lett. m) è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi
chirurgici, comunque riferiti sulla base di un “tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)”. E’ inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV.
Con riferimento al costo per le operazioni di cui all’art. 2 lett. n) (Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione) il costo di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA per i cani e di € 25,00 (Euro venticinque) per gatti, indipendentemente dalla taglia dell’animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del “tariffario dell’Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)”.
Per il compenso delle operazioni di cui all’art. 2 lett. p), viene convenuta, per ogni animale trasportato, l’applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall’ACI sull’automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più animali di proprietà dello stesso Comune vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun animale.
Interventi di carattere straordinario saranno compensati, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l’eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall’Azienda sanitaria competente per territorio.
Gli importi di cui sopra sono soggetti alla variazione dell'indice ISTAT biennale.
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI
Il Comune, per quanto sopra previsto, si impegna a corrispondere all’Unione la quota di propria spettanza che sarà annualmente determinata suddividendo l'importo complessivo delle spese di gestione e assistenza veterinaria per il numero dei cani presenti sulla Banca Dati Regionale di ogni singolo Comune che usufruisce del servizio.
Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle somme di cui all’art. 5 avverrà dietro presentazione di fatture semestralmente posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenenti le movimentazioni e gli interventi effettuati.
Si determina il pagamento di tali somme con bonifico a 30 giorni sul c/c indicato in fattura.
In caso di ritardo del pagamento della quota stabilita per il servizio, l’Unione
provvederà ad una diffida formale, prefissando il nuovo termine di scadenza.
In caso di ulteriore ritardo ingiustificato nella liquidazione del corrispettivo, il servizio verrà interrotto senza preavviso di sorta a far tempo dal mese successivo alla scadenza del nuovo termine di pagamento, e verranno addebitati gli interessi di mora.
Art. 7 – CESSIONE ANIMALI
È vietata la cessione e l’utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di
maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d’autorità ai sensi dell’art. 4, comma 5 della Legge.
Art. 8 – ASSICURAZIONE
Il conduttore della struttura dovrà stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.
Comune di …
L’Unione ed il si ritengono, pertanto, esonerati da ogni qualsiasi
conseguenza eventualmente derivante o provocata dall’espletamento del servizio.
Art. 9 – VINCOLO DELLE PARTI: MISURE PER INCENTIVARE LE ADOZIONI
Allo scadere della convenzione, il Comune di …, valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la gestione della struttura, può decidere di spostare i propri animali in altra struttura di ricovero e custodia permanente della Regione purché la nuova struttura possa dimostrare un indice di adottabilità, calcolato nella media degli ultimi due anni, superiore alla precedente. I gatti detenuti in un’oasi felina e i cani con età superiore ai dieci anni e comunque gli animali con problematiche particolari, non possono essere spostati, salvo valutazione di un medico veterinario comportamentalista.
L’Unione dovrà verificare che il conduttore della struttura assicuri la presenza dei volontari anche di più associazioni iscritte nell’art. 6 della L.R. n. 20/2012, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta al Comune e al gestore.
Art. 10 –MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti
dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d’ufficio a spese dell’inadempiente.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Per la soluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l’applicazione della presente convenzione, le parti convengono sin d’ora di adire al Tribunale di Udine.
ART. 12 – NORMATIVA
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.
ART. 13 – DURATA E RITIRO DELLE DELEGHE
1. La presente convenzione avrà durata dallo 01.01.2021 al 31.12.2025.
2. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza potrà avvenire consensualmente previa conforme deliberazione degli enti partecipanti.
3. Il Comune aderente alla presente convenzione non potrà recedere prima del 31.12.2023. Dal 01.01.2024 il recesso da parte del Comune può avvenire previa deliberazione e formale comunicazione all’Unione mediante raccomandata AR. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza ha effetto con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di comunicazione.
4. Il Comune rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni già eseguite. Restano a carico del Comune recedente le spese e gli impegni finanziari assunti fino alla data del recesso.
ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dal Comune di ...... saranno raccolti presso l'ufficio associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio associato.
3. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica,
IL DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
IL DEL COMUNE DI
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA TOLMEZZO
CONVENZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE COLONIE FELINE
tra
l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in seguito denominata Unione, con
sede in Tolmezzo (UD), codice fiscale n. 93021640300, rappresentata da ,
nella qualità di
e
il Comune di
(C.F.
), rappresentato da
, in qualità di ;
di seguito anche denominato Comune convenzionato,
premesso che
- la Legge Regionale 11.10.2012, n. 20, recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" prevede all'art. 22, c. 1 che "I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline" e all’art. 23, c. 2 che “I Comuni
provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi”;
- i Comuni della Carnia, del Gemonese, del Canal del Ferro e della Xxx Xxxxxx non dispongono di strutture adeguate tali da garantire detto servizio;
- l’Unione della Carnia ha dato avvio alla gestione delle colonie feline in nome e per conto di 33 Comuni appartenenti al territorio dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli”, evidenziando un problema che interessa tutti i Comuni e che per essere tenuto sotto
controllo richiederà in futuro un maggiore impiego di risorse;
- ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2019, a far data dallo 01.01.2021 le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità Montane, di cui alla L.R. 33/2002, sono trasformate di diritto nelle rispettive Comunità di Montagna;
- l’art. 3 della stessa legge consente la gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni in convenzione, anche in delega alla subentrante Comunità di Montagna;
- il Comune convenzionato intende svolgere i compiti di cui ai succitati artt. 22 c. 1 e 23, c. 2 della L.R. 20/2012 in forma associata per tramite dell’Unione;
- è necessario sottoscrivere apposita convenzione tra i soggetti interessati,
regolante l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie per la gestione delle colonie feline a partire dallo 01.01.2021;
tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2019, ha per oggetto lo svolgimento in forma associata dei compiti di cui agli artt. 22, c. 1 e 23, c. 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i..
2. I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, scioperi e/o cause oggettivamente non dipendenti dalla volontà delle parti.
ART. 2 - FINALITÀ
1. Le finalità della presente convenzione sono le seguenti:
a) armonizzare la gestione delle attività oggetto della convenzione con l’obiettivo
di conseguire uniformità di gestione in tutti i Comuni convenzionati;
b) semplificare le attività di gestione al fine di ottenere una maggior efficienza ed efficacia del servizio;
c) contenere i costi di gestione del servizio.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
1. L’Unione si impegna, per quanto di competenza, all’espletamento dei compiti di cui
all’art. 22 c. 1 e all’art. 23 c. 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i.. In particolare l’Unione assicura:
a) l’individuazione dei soggetti a cui affidare le attività di censimento delle colonie feline e le operazioni di sterilizzazione chirurgica per il controllo delle nascite dei gatti appartenenti alle colonie feline censite;
b) l’acquisto delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio;
c) a seguito dell’adozione di apposito provvedimento comunale, la registrazione nella banca dati regionale e mappatura delle colonie feline;
d) l’anticipo delle somme occorrenti per lo svolgimento del servizio, da ripartire a carico degli enti convenzionati con le modalità di cui al successivo art. 4;
e) il coordinamento di tutte le attività inerenti il servizio;
f) l’assunzione a proprio carico di ogni responsabilità nei confronti dei terzi appaltatori o affidatari, svolgendo i necessari controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti;
2. I Comuni, in quanto detentori dei gatti appartenenti alle colonie feline, provvedono alla cura delle condizioni di sopravvivenza e della salute delle colonie medesime. I Comuni si impegnano inoltre:
a) ad informare la popolazione sull’attività di censimento delle colonie feline, raccogliendo e trasmettendo all’Unione le eventuali richieste di riconoscimento o tutte le segnalazioni relative alla presenza di una presunta colonia felina;
b) ad adottare tutti gli atti necessari al corretto svolgimento del servizio (es. riconoscimento delle colonie feline quali zone protette ai fini della cura e protezione dei gatti ivi stanziati, nomina dei referenti delle colonie feline);
c) ad istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline;
d) a rilasciare ai volontari un tesserino di riconoscimento;
e) a promuovere corsi di formazione rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline;
f) ad attuare tutti gli interventi di carattere sanitario, ad eccezione delle sterilizzazioni di cui al precedente comma 1 lettera a).
3. I Comuni si impegnano altresì a collaborare con l’Unione alla corretta gestione del servizio nominando un referente interno all’Amministrazione comunale, cui affidare i seguenti compiti:
a) riferire all’Amministrazione comunale sull’andamento del servizio;
b) informare sollecitamente l’Unione sulle circostanze e fatti che possono
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
c) fornire tempestivamente tutti i dati e gli elaborati richiesti dalla Unione utili
all’espletamento del servizio;
d) presenziare agli incontri e/o riunioni organizzati dalla Unione relativi a problematiche inerenti il servizio.
ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI
1. Il Comune si impegna a corrispondere all’Unione la quota di propria spettanza che
sarà determinata suddividendo l’importo complessivo delle spese sostenute per la gestione dell’intero servizio per il numero di abitanti.
2. I Contributi della Regione ai Comuni per spese di censimento e registrazione delle colonie feline e per gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline verranno richiesti direttamente dall’Unione e andranno a decurtare l’importo complessivo delle spese sostenute per la gestione dell’intero servizio.
3. Il Comune si impegna inoltre a rimborsare i costi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti, a fronte di specifiche, impreviste esigenze di servizio.
4. Il Comune si impegna infine a rimborsare, sulla base del criterio di cui al comma 1, all’Unione i costi sostenuti per l’acquisto delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio.
5. L'importo di competenza verrà liquidato dal Comune a seguito del rilascio da parte
dell’Unione di regolari fatture.
6. Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti delle quote stabilite per il servizio, l’Unione provvederà ad una diffida formale, prefissando il nuovo termine di scadenza. In caso di ulteriore ritardo nella liquidazione del corrispettivo, l’Unione provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.
ART. 5 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2025.
2. La risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza potrà avvenire consensualmente previa conforme deliberazione degli enti partecipanti.
3. Il Comune aderente alla presente convenzione non potrà recedere prima del 31.12.2023. Dal 01.01.2024 il recesso da parte del Comune può avvenire previa deliberazione e formale comunicazione all’Unione mediante raccomandata AR. La
risoluzione anticipata della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza ha effetto
con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di comunicazione.
4. Il Comune rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni già eseguite. Restano a carico del Comune recedente le spese e gli impegni finanziari assunti fino alla data del recesso.
ART. 6 – CONTROVERSIE
1. Per la soluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l’applicazione della presente convenzione, le parti convengono sin d’ora di adire al Tribunale di Udine. ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dal Comune di ...... saranno raccolti presso l'ufficio associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio associato.
3. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica,
IL DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
IL DEL COMUNE DI