DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
-------------------------------- VI L E G I S L A T U R A
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(N. 2529)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1976
(V. Stampato n. 4263)
presentato dal Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx (RUMOR)
di concerto col Ministro delle Finanze (VISENTINI)
col Ministro del Tesoro (COLOMBO)
col Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (DONAT-CATTIN)
e col Ministro del Commercio con l’Estero (DE MITA)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 aprile 1976
Ratifica ed esecuzione del Protocollo complementare all'Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo Accordo interno finanziario nonché del Protocollo complementare all'Ac cordo sui prodotti di competenza della CECA, con Atto finale, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973
Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 2529
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz zato a ratificare i seguenti Atti internazio nali firmati ad Ankara il 30 giugno 1973:
a) Protocollo complementare all'Accor do di associazione tra la Comunità econo mica europea e la Turchia, a seguito del l’adesione di nuovi Stati membri alla Co munità, con Atto finale;
b) Accordo interno finanziario comple mentare relativo al Protocollo complemen tare;
c) Protocollo complementare all’Accor do sui prodotti di competenza della Comu nità europea del carbone e dell’acciaio.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo prece dente a decorrere dalla loro entrata in vi gore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17, 5 e 5 degli Atti stessi.
Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 2529
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PROTOCOLLO COMPLEMENTARE
all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
I cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari », sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Sua Maestà la Regina di Danimarca, II Presidente dell’Xxxxxxx,
Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx e Ir landa del Nord,
1 cui Stati, qui di seguito denominati «nuovi Stati membri», sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
e
Parti contraenti del Trattato relativo all’adesione del Regno di Da nimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell’energia atomica, Armato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito chiamato « Trattato di adesione »,
e il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e
il Presidente della Repubblica della Turchia, dall’altro,
Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti del l ’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, qui di seguito chiamato « Accordo di associazione », non ché del protocollo aggiuntivo e del protocollo finanziario, adeguamen ti resisi necessari a seguito dell’adesione alla Comunità economica eu ropea del Regno di Danimarca, dell’Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
e hanno designato a tale scopo come plenipotenziari:
Sua Maestà il Re dei Belgi
Signor R enaa T V a n E lsla n d e, Ministro degli affari esteri;
Sua Maestà la Regina di Danimarca:
Signor N i e l s E rsb 0 l l , Ambasciatore, rappresentante permanente;
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11 Presidente della Repubblica federale di Germania
Signor OTTO S C H L E C H T , Segretario di Stato per gli affari economici, Signor U. LE B S A N F T , Xxxxxxxxxxxx, rappresentante permanente;
Il Presidente della Repubblica francese:
Signor DE L IP K O W S K I , Segretario di Stato agli affari esteri;
Il Presidente d’Irlanda:
Signor X. X e - ìt in g , Ministro dell'industria e del commercio,
Il Presidente della Repubblica italiana:
Signor M ARIO P E D IN I , Sottosegretario di Stato agli affari esteri,
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo:
Signor J ea n D o n d e l in g e r , Xxxxxxxxxxxx, Rappresentante permanente,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;
Signor L. B R IN K H O R ST , Segretario di Stato agli affari esteri;
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna eIrlanda del Nord:
Signor D A V IE S, Cancelliere del Ducato di Lancaster;
Il Consiglio delle Comunità europee-
Signor R ENAAT V A N E l s la n d e , Presidente del Consiglio;
Signor C H R IST O PH E R S O A M E S, Vicepresidente della Commissione,
Il Presidente della Repubblica di Turchia:
Signor Ü M IT H A L Ù K B A Y Ù L K E N , Ministro degli affari esteri;
I quali, dopo aver scambiato 1 loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
A RTICOLO 1.
II Regno di Danimarca, l ’Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bre tagna e Irlanda del Nord diventano Parti dell’Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché delle dichia razioni allegate all’Atto finale firmato ad Ankara il 12 settembre 1963
ed all’Atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970.
TITOLO I
MISURE DI ADEGUAMENTO
A RTICOLO 2
I testi dell’Accordo di associazione, ivi compresi i protocolli che ne sono parte integrante, nonché le dichiarazioni di cui all’articolo 1, redatti m lingua inglese e danese che figurano in allegato al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.
Atti Pailamentari — 5 — Senato della Repubblica — 2529
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A RTICOLO 3.
L’articolo 12, paragrafo 4) del protocollo addizionale è sostituuo dalle disposizioni seguenti:
« 4 II Consig io di assocazione può anche decidere, nel corso della
fase transitoria, che la facoltà riconosciuta alla Turchia nel paragrafo
3 può comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell’instaurazione dei dazi doganali, la possibilità di introdurre restri zioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della Comunità non sia inferiore al 60 per cento delle importazioni del pro dotto m questione effettuate m provenienza dalla Comunità durante l ’anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dal la Comunità deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma.
Il Consiglio di associazione fìssa le modalità di questi provvedi menti e le condizioni per la loro eliminazione.
5 In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata ai
40 per cento, m conformità dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, si appli xxxx le norme seguenti:
Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall’inoltro della richiesta, la Turchia può, dopo averne informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l ’inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle con dizioni di cui al paragrafo 4.
Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessa re un valore d’importazione superiore al 5 per cento delle importazio
ni del 1967 provenienti dalla Comunità nella sua composizione origi naria Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restri zioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilito al paragrafo 3, primo comma Se, nondimeno, que ste restrizioni interessano prodotti aggiunti all’elenco all’atto di un au mento del tasso eh liberalizzazione consolidato, conformemente all’ar ticolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati membri origi nari e dai nuovi Stati membri.
Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all’elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell’articolo 22, pa ragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunità del complesso dei prodotti inseriti nell’elenco non risulti diminuito.
In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle con sultazioni sull’eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative in trodotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo.
6 II Consiglio di associazione può derogare ai paragrafi i, 3, 4 e 5 »
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A RTICOLO 4.
1 Per l’applicazione dell’articolo 12, dell’articolo 22, paragrafi 2
e 5, e dell’articolo 25 del protocollo addizionale, l ’importo delle impor tazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione origi naria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati mem bri durante il periodo considerato.
Tuttavia, per l ’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del pro tocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1° gennaio 1976
2 All’atto dell’entrata in vigore del presente protocollo, la Tur chia può apportare modifiche all’elenco di liberalizzazione notificato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale pur ché vengano osservate le seguenti condizioni:
- dette modifiche non devono colpire più del 10 per cento del valore delle importazioni del 1987, provenienti dalla Comunità, dei pro dotti inseriti nell’elenco di liberalizzazione,
- il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunità, di tut ti i prodotti inseriti nell’elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alla cifre dell’anno 1967, non deve risultare diminuito;
- per i prodotti ritirati dall’elenco di liberalizzazione devono es seri aperti contingenti almeno pari al 60 per cento delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunità durante lo anno precedente, fatta salva la facoltà della Turchia di applicare a questi prodotti l’articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale
Il valore delle importazioni, di provenienza della Comunità, in
teressate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale del
le importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell’articolo 12
del protocollo addizionale
La Turchia notifica al Consiglio di associazione ì provvedimenti adottati in conformità delle succitate disposizioni.
A RTICOLO 5.
L’articolo 29, paragrafo 1, dell’Accordo di associazione è sostituito dalle seguenti disposizioni:
« L’accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori eu ropei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Piepubblica francese, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché ai territori europei rappresentati, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, dall’altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia ».
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A r t i c o l o 6 .
Gli esami successivi previsti dall’articolo 35, paragrafo 3, del pro tocollo addizionale sono anticipati di un anno.
A RTICOLO 7.
I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore della Turchia dall’articolo unico, paragrafo 1, dell’allegato n 1 e dall’arti colo 1, paragrafo 2, dell’allegato n 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue:
Prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: nu meri 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C) . . 340 000 tonnellate
Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune- n. 55.05) . . . . 390 tonnellate
Altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune- n. 55.09)
1.390 tonnellate.
A r t ic o l o 8 .
L’importo di 195 milioni di unità di conto di cui al paragrafo 2
dell’articolo 3 del protocollo finanziario del 23 novembre 1970 è so stituito dall’importo di 242 milioni di unità di conto.
TITOLO II
MISURE TRANSITORIE
A RTICOLO 9 .
1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d’effetto equivalen te, prescritte a norma dell’Accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sm dall’entrata in vigore del presente pro tocollo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall’applicazione di dette riduzioni per quanto ri guarda gli allegati nn. 2 e 6 del protocollo addizionale non possono essere m alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati mem bri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i pro dotti di cui all’allegato I possono essere applicati dall’Irlanda nei con fronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confron ti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.
3 Le aliquote a partire dalle quali ì nuovi Stati membri appli xxxx le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al para grafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confron
ti dei paesi terzi.
Atti Parlamentari — 8 — Senato della Repubblica — 2529
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4 In deroga ai paragrafi precedenti, se l’applicazione di questi ultimi dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano mo mentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, ì nuovi Stati mem
bri possono mantenere ì propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sarà raggiunto nell’ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento m parola raggiunga o superi tale livello
A RTICOLO 10
I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l’elemento fiscale di questi dazi, relativi ai prodotti di cui all’allegato II, sui dazi prescritti dall’Accordo di associazione applican
do nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri
L’articolo 9 è applicabile all’elemento protettore di questi dazi
A RTICOLO l i .
1 Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20 per cento, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d’effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi ter zi e quelli che applica in virtù dell’Accordo di associazione nei con fronti della Comunità nella sua composizione originaria, secondo il se guente calendario:
- il primo ravvicinamento viene effettuato sm dall’entrata m vi gore del presente protocollo,
- i quattro ravvicinamenti successivi vengono effettuati il 1° gen
naio 1974, il 1° gennaio 1975, il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977.
2 Qualora il presente protocollo entri in vigore dopo il 1° gen naio 1974, la Turchia applica nei confronti dei nuovi Stati membri il livello di ravvicinamento che risulta dal calendario indicato al para grafo 1 al momento delPentrata m vigore
3 In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per la eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d’effetto equivalente ap plicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotterà le misu re necessarie per tener conto di tale modifica.
4 II Consiglio di associazione può prendere appropriati provvedi menti per far coincidere le riduzioni che la Turchi a deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte m virtù del protocollo addizionale
A RTICOLO 12
Sono ammesse al benefìcio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato
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membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trova vano in libera pratica in Turchia.
Tuttavia, l’ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui so pra può eSsere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finché negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno appli cati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati ne gli scambi tra gli Stati membri originari e ì nuovi Stati membri.
L’articolo 3 del protocollo addizionale è applicabile.
A RTICOLO 13.
1. I regimi all’importazione applicati dall’Irlanda per ì prodotti di cui all’allegato III vengono soppressi nei confronti della Turchia al più tardi, secondo i casi, il 1° luglio 1975 o il 1° gennaio 1985, secon do modalità che saranno determinate dal Consiglio di associazione.
2. Fino al 31 dicembre 1974, le importazioni nelRegno Unito, provenienti dalla Turchia, di prodotti di cui all’allegato IV possono essere limitate ai seguenti contingenti annui:
- contingente 1973: 306 tonnellate;
- contingente 1974 : 368 tonnellate.
A RTICOLO 14.
Durante un periodo che scade il 1° luglio 1977, i contingenti ta riffari stabiliti all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato n 2 del pro tocollo addizionale sono suddivisi nel modo seguente:
Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune n. 55 05).
per la Comunità nella sua composizione originaria 300 tonnellate; per la D anim arca ................................................................... 40 tonnellate;
per l’Ir la n d a ............................................................................. 10 tonnellate;
per il Regno U n i t o ............................................................. 40 tonnellate.
Altri tessuti di cotone (voci della tariffa doganale comune: n. 55.09):
per la Comunità nella sua composizione originaria 1000 tonnellate; per la D a n im a r c a ........................................................ 20 tonnellate,
per l’I r l a n d a ...........................................................................10 tonnellate;
per il Regno Unito . . . . 3(30 tonnellate
A RTICOLO 15.
1 Durante il periodo determinato all’articolo14,ilprezzo mini mo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, deH’allegato n 6 del protocollo addizionale è calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell’in cidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.
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2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fìssi di cui all’allegato n. 6 del protocollo addizionale ven gono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
A RTICOLO 16.
Il presente protocollo nonché ì suoi allegati sono parteintegrante dell’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica euro pea e la Turchia.
A RTICOLO 17.
Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari in con formità delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente,
per quanto riguarda la Comunità, con una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa in conformità delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle altre Parti contraenti.
Gli strumenti di ratifica e l ’atto di notifica della conclusione sa ranno scambiati a Bruxelles
2 II presente protocollo entrerà m vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
A RTICOLO 18.
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno
di questi testi facenti fede.
IN FEDE D I C H E , I plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo complementare.
F ATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrè
Pour Sa Majesté le Roi des Belges-
Voor Zijne Majesteìt de Komng van Belgie,
R ENAAT VAN E L S L A N D E ;
For Hendes Majestæt Dronmngen af Danmark:
N i e l s E r sb 0 x x ,
Xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx-
U. L E B SA N F T ; 0 . S C H L E C H T ;
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Pour le Président de la République Française-
D e L ip k o w s k i;
For the President of Ireland
J K E A T IN G ,
Per il Presidente della Repubblica italiana:
M A R IO P E D I N I ,
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
Xxxx X x ndeling er;
Voor Hare Majesteit de Konmgin der Nederlanden
L. B R IN K H O R ST ;
For Her Majesty the Xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx:
J O H N D A V IE S ;
For Ràdet for De europæiske Fællesskaber:
Im Namen des Rates der Europaischen Gememschaften, For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
R enaat van E l s l a n d e ; Ch r isto ph er S o a m e s;
Turkiye Cumhurbaskani advna-
O M IT H A L Ù K B A Y U L K E N .
Atti Parlamentari — 12 — Senato della Repubblica — 2529
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Elenco dei prodotti previsti dall’articolo 9, paragrafo 2
A LLEGATO I
Capitoli
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle m erci
Capitolo 50 . . 50.04 F ilati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05 F ila ti di bo rra di seta (schappe) non prep arati per la vendita al m inuto.
50.06 F ila ti di roccadino x xxxxxxxxxx di seta, non prep arati per la vendita al m inuto.
50.07 F ilati di seta, di borra di seta (schappe) e roccadino o pette xxxxx di seta, prep arati per la vendita al minuto.
50.08 Pelo di M essina (crine di Firenze); im itazioni del catgut pre p arate con fili di seta.
50.09 Tessuti di seta o di bo rra di seta (schappe).
50.10 Tessuti di cascam i di borra di seta (roccadino x xxxxxxxxxx di seta).
Capitolo 51 . 51.01 F ila ti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non pre
p arati per la vendita al m inuto:
ex A. F ila ti di fibre tessili sintetiche, esclusi i filati semplici di politetrafluor etilene;
B. F ila ti di fibre tessili artificiali: II. altri.
51.02 Monofili, lam ette e simili (paglia artificiale) ed im itazioni del catgut, di m aterie tessili sintetiche ed artificiali.
51.03 F ilati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, prep arati per la vendita al minuto.
51.04 Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (com presi i tessuti di monofili o di lam ette delle voci num eri 51.01 e 51.02.
Capitolo 52 . . | F ila ti | metallici. | ||
Capitolo 53 . . | 53.06 | F ila ti | di lan a cardata, non p rep arati per la vendita al | m inuto. |
53.07 | Filati | di lan a pettinata, non p rep a ra ti per la vendita al | m inuto. | |
53.08 | F ila ti | di peli fini, cardati o pettinati, non p rep arati | p er la |
vendita al m inuto.
53.09 Filati di peli grossolani o di crine, non p rep arati per la ven dita al m inuto.
53.10 F ila ti di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto.
53.11 Tessuti di lan a o di peli fini.
53.12 Tessuti di peli grossolani.
53.13 Tessuti di crine.
Capitolo 54 . . 54.03 F ila ti di lino o di ramiè, non p rep arati per la vendita al
m inuto.
54.04 Filati di lino o di ramiè, prep arati per la vendita al minuto.
54.05 Tessuti di lino o di ramiè.
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Capitoli
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle m erci
Capitolo 55
Capitolo 56
Capitolo 57
Capitolo 58
55.06
55.07
55.08
56.01
56.02
56.03
56.04
56.05
56.06
56.07
57.05
57.07
57.08
57.09
ex 57.11
57.12
58.01
ex 58.02
58.03
58.04
58.05
58.06
F ilati di cotone p rep arati per la vendita al m inuto. Tessuti di cotone a punto di garza.
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna.
Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in m assa.
Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali.
Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in m assa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati.
Fibre tessili sintetiche ed 'artificiali in fiocco e cascam i di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrim enti p rep arati per la filatura.
F ilati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di ca scam i di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non p rep arati per la vendita al minuto.
F ilati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di ca scami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), prep arati per la vendita al m inuto.
Tessuti in fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco. F ilati di canapa.
F ilati di altre fibre tessili vegetali :
B. altri.
F ilati di carta.
Tessuti di canapa.
Tessuti di altre fibre tessili vegetali, esclusi i tessuti di cocco. Tessuti di filati di carta.
Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati: ex A. di lana o di peli fini, fatti a mano;
B. di seta, di bo rra di seta (schappe), di fibre tessili sinte
tiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di m xxxxxx;
ex C. di altre m aterie tessili, ad esclusione della iu ta e del cocco.
Altri tappeti, anche confezionati, esclusi i tappeti di iu ta o di cocco; tessuti detti « Kelim ;> o « Kilim », « Schum acks » o
« Soumak », « K aram anie » e simili, anche confezionati.
Arazzi tessuti a m ano (tipo Gobelins, F xxx d ra, Aubusson, B eau vais e simili) ed arazzi fatti all’ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati.
Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i m anu fatti delle voci num eri 55.08 e 58.05.
N astri, galloni e simili; n a s tri senza tram a di fibre o di fili disposti parallelam ente ed incollati (xxxxxx), esclusi i m anu fatti della voce n. 58;.06.
Etichette, scudetti e simili, tessuti, m a non ricam ati, in pezza, in n astri o tagliati.
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Capitoli
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Capitolo 58 (seguito)
58.07 F ila ti di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi d a quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; a ltri m anufatti di p assam aneria ed a ltri sim ili m anu fatti ornam entali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fioc chetti (pompons) e simili.
58.08 Tulli e tessuti a m aglie annodate (reti) lisci.
58.09 Xxxxx, tulli-bobinots e tessuti a m aglia annodate, (reti), operati; xxxxx (a m acchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi.
58,10 Ricami in pezza, in strisce o in motivi.
Capitolo 59 . . 59.01 Ovatte e m anufatti di ovatta; borre di cim atura, nodi e grop-
petti (bottoni) di m aterie tessili:
A. Ovatte e m anufatti di ovatta;
X. Xxxxx di cim atura, nodi e groppetti (bottoni) :
I. di m aterie tessili sintetiche o artificiali.
59.02 F eltri e m an u fatti di feltro, anche im pregnati o spalm ati.
59.03 <( Stoffe non tessute » e m anufatti di « stoffe non tessute », anche im pregnati o spalm ati.
ex 59.04 Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi i Alati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, di stuoie e m anufatti simili.
59.05 Reti ottenute con l ’impiego di m anufatti previsti dalla voce n. 59.04 in strisce, in pezza o in forme determ inate; reti per la pesca, in forme determ inate, costituite da filati, spago o corde.
59.06 Altri m anufatti ottenuti con l ’impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i m anufatti di tessuto.
59.07 Tessuti spalm ati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, p er cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi sim ili (percallina spalm ata, ecc.); tele per decalco o trasp aren ti p er il disegno; tele preparate per la p ittu ra; bu- grane e tessuti sim ili per cappelleria.
59.08 Tessuti im pregnati, spalm ati o ricoperti di derivati della cellu losa o di altre m aterie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse m aterie.
59.09 Tele incerate ed a ltri tessuti oleati o ricoperti di u n a spalm a tu ra a base di olio.
59.10 Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavim enti co stituiti da u n a spalm atura applicata su supporto di m aterie tessili, anche tagliati.
59.11 Tessuti gom m ati diversi da quelli a m aglia.
59.12 Altri tessuti im pregnati o spalm ati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.
59.13 Tessuti (diversi da quelli a m aglia) elastici, costituiti da m a terie tessili m iste a fili di gomma.
59.14 Lucignoli tessuti, intrecciati o a m aglia, di m aterie tessili; per lam pade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche im pregnate, e tessuti tubolari a m aglia occorrenti per la loro fabbricazione.
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Capitoli
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Capitolo 59 (seguito)
59.15 Tubi per pompe ed a ltri tubi simili, di m aterie tessili, anche con arm ature o accessori di altre m aterie.
59.16 N astri trasp o rtato ri o cinghie di trasm issione di m aterie tessili, anche arm ati.
ex 59.17 Xxxxxxx e m anufatti per usi tecnici, di m aterie tessili, esclusi quelli di fibre sintetiche (politetrafluoretilene) sbiancati, im pre gnati, anche oleati.
Capitolo 60 . 60.01 Stoffe a m aglia non elastica, né gom m ata, in pezza.
60.02 Guanti a m aglia non elastica, né gom m ata.
60.03 Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e m an u fatti simili, a m aglia non elastica né gommata.
60.04 Sottovesti a m aglia non elastica né gom m ata.
60.05 Indum enti esterni, accessori di abbigliam ento ed a ltri m anufatti, a m aglia non elastica né gommata.
60.06 Stoffe in pezza ed a ltri m anufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a m aglia elastica o a m aglia gom m ata.
Capitolo 61 . . 61.01 Indum enti esterni per uomo e per ragazzo.
61.02 Indum enti esterni per donna, per ragazza e p er xxx xxxx.
61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e p er ragazzo, com presi i xxxxx, xxxxxxxx, sp arati e polsini.
61.04 Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini.
61.05 Fazzoletti da naso e da taschino.
61.06 Xxxxxxx, xxxxxxx, fazzoletti da collo, sciarpette, m xxxxxxxx, veli e xxxxxxx, e m anufatti simili.
61.07 Cravatte.
61.08 Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni sim ili p e r abiti e sotto vesti da donna.
61.09 Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggi calze e m anufatti simili, di tessuto o d i m aglia, anche elastici.
61.10 Guanti, calze e xxxxxxx, esclusi quelli a m aglia.
61.11 Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, im bottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cin turoni, m anicotti, m aniche di protezione, ecc.
Capitolo 62 . . 62.01 Coperte.
62.02 B iancheria da letto, da tavola, da xxxxxxx, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri m anufatti per arredam ento.
62.03 Sacchi e sacchetti da im ballaggio :
B. di tessuti di altre m aterie tessili:
ex I. usati, esclusi i tessuti di cocco; ex II. altri, di tessuto di cotone.
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Capitoli
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Capitolo 62 (seguito)
62.04 Copertoni, vele per im barcazioni, tende per l’esterno, tende ed oggetti per campeggio.
ex 62.05 Altri m anufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i m anufatti di ju ta e di cocco.
Capitolo 63 . . ex 63.01 Oggetti ed accessori di abbigliam ento, coperte, biancheria da
casa e m anufatti per l ’arredam ento (diversi dai m anufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58,02 e 58.03), di m aterie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qual siasi m ateria, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o im ballaggi simili, esclusi quelli di ju ta o di cocco.
Capitolo 64 . . 64.01 Calzature con suole esterne e tom aia di gomma o di m ateria
plastica artificiale.
64.02 Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o rico stituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di m ateria plastica artificiale.
64.03 Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero.
64.04 Calzature con suole esterne di altre m aterie (corda, cartone, tes suto, xxxxxx, giunco, m aterie da intreccio, ecc.).
64.05 P a r ti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi m ateria, eccetto il metallo.
64.06 Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti.
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Elenco dei prodotti previsti dall’articolo iO.
A LLEGATO II
1. Prodotti per i quali l’Irlanda applica dazi doganali a carattere fiscale.
N. della tariffa doganale irlandese
Designazione delle merci
20.07 Succhi di fru tta (compresi ì m osti d’uva) o di ortaggi, non ferm entati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero:
(A) preparati per essere consumati, senza diluizione, come bevande.
22.01 Acqua, acque m inerali, acque gassose, ghiaccio e neve
(A) Acque m inerali, n a tu ra li o artificiali; acque gassose.
22.02 Limonate, acque gassose arom atizzate (comprese le acque m inerali aro matizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi ì succhi di fru tta o di ortaggi della voce n. 20.07.
22.03 Birra.
22.05 Vini di uve fresche, mosti di uve fresche m utizzati con alcole (comprese le mistelle).
22.06 Vermut ed altri vini di uve fresche arom atizzati con p a r ti di piante o con sostanze arom atiche.
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande ferm entate
(C) Sidro e sidro di pere.
22.08 Alcole etilico non denaturato uguale o superiore a 140° di alcole di prova; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione.
22.09 Alcole etilico non denaturato, diverso da quello di cui alla voce n. 22.08, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche com poste (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande.
23.05 Fecce di vino, ta rtaro greggio.
(B) diverse dalle fecce di vino essiccate o pressate e filtrate e ta r ta ro greggio.
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati, cascam i di tabacco
(A) Tabacchi greggi o non lavorati.
24.02 Xxxxxxxx lavorati, estratti o sughi di tabacco
(A) Xxxxxxxx lavorati.
27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catram i di car- bonfossile ottenuti ad alta tem peratura, prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo Capitolo
(A) Oli leggeri,
(C) a ltri.
(1) Oli d’idrocarburi.
27.09 Xxx xxxxxx di petrolio o di m inerali bitum inosi:
(A) Oli leggeri,
(B) altri-
(1) Oli d’idrocarburi.
27.10 Oli di petrolio o di m inerali bitum inosi (diversi dagli oli greggi); p rep ara zioni non nom inate né comprese altrove contenenti, m peso, una quan tità di olio di petrolio o di m inerali bitum inosi superiore o uguale al
70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base
(A) Oli leggeri,
(D) (2) altri
(a) oli d’idrocarburi
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N. della tariffa doganale irlandese
Designazione delle m erci
29.01 Idrocarburi
(A) Oli leggeri;
(C) a ltri
(1) Oli d’idrocarburi.
33.06 Prodotti per profum eria o per toletta p rep arati e cosmetici p reparati-
(A) Prodotti per profum xxxx.
(1) Profum eria a ll’alcole.
36.06 Fiam m iferi.
36.08 Prodotti e preparazione di sostanze infiam m abili
(A) Oli leggeri.
38.07 Essenza di trem entina, essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza ricuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed a ltri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da a ltri trattam en ti dei legni di conifere, dipentene greggio, essenza ricuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito, olio di pino
(A) Oli d’idrocarburi.
38.08 Colofonie ed acidi resinici e loro derivati diversi dalle resine n a tu ra li este rificate della voce n. 39.05, essenza di resina ed oli di resina-
(A) Oli d’idrocarburi.
38.09 C atram i di legno, oli di catram i di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosote di legni, alcole metilico greggiG ed olio di acetone-
{B) Oli d’idrocarburi.
38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti sim ili-
(A) Oli leggeri;
(B) Altri oli d’idrocarburi.
38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in m iscugli di prodotti naturali), non nom inati né compresi altrove; prodotti residuati delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nom inati né compresi altrove
(A) Oli leggeri;
(B) Altri oli d’idrocarburi.
40.09 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
(A) Tubi per gli autoveicoli del Capitolo 87, soggetti a dazi.
40.10 N astri trasportatori e cinghie di trasm issione di gomma vulcanizzata-
(A) Cinghie per le m acchine di cui ai num eri 84.06 (A) e 84.08 (A).
40.11 Gomme piene o semipiene, coperture, b a ttistrad a amovibili per coperture, cam ere d’a r ia e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non in durita, per ruote di ogni specie
(A) P er i veicoli di cui ai num eri 87.01, 87.02, 87.03, 87.07, 87.08, 87.09 e 87.14 (A) o per le m acchine autom otrici di cui ai num eri 84.22 (D) e 84.23:
(1) Gomme piene o semipiene e coperture;
(2) Camere d’a ria,
(4) altri.
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N. della tariffa doganale irlandese
Designazione delle merci
70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchiretrovisori:
(B) altri-
(1) per autoveicoli.
70.14 Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune-
(A) Vetrerie per illuminazione
(2) diverse dagli apparecchi ed accessori per illum inazione fluorescente.
(b) per l ’interno degli autoveicoli;
(B) Vetrerie per segnalazione e per ottica comune
(1) per autoveicoli.
73.25 Xxxx, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o d ’acciaio, esclusi ì prodotti isolati per l’elettricità
(A) P a r ti di autoveicoli.
73.29 Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o d ’acciaio .
(A) Catene di trasm issione e altre p a rti ed accessori per autoveicoli.
73.35 Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio •
(D) altre
(1) P a r ti di autoveicoli.
83.01 S errature (compresi ì ferm agli e le m ontature a ferm aglio com portanti un a serratura), catenacci e lucchetti a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di m etalli comuni; chiavi (finite o no) per detti oggetti, di m etalli comuni
(A) Serrature, xxxxxxxxx e lucchetti, nonché le relative chiavi:
(2) Serrature di autoveicoli, nonché le relative chiavi.
83.02 G uarniture, ferram enta ed altri oggetti sim ili di m etalli comuni per mo bili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed a ltri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, soste gni, mensole ed oggetti simili, di m etalli comuni (compresi i congegni di chiusura autom atica per porte) :
(A) G uarniture e ferram enta per autoveicoli.
84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone •
(A) per autoveicoli.
84.08 Altri m otori e m acchine motrici
(A) per autoveicoli.
84.10 Xxxxx, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non mec caniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo m isuratore, ele vatori per liquidi (a corona, a none, a n astri flessibili, ecc) •
(A) Pompe per autoveicoli
(2) diverse da quelle idrauliche,
(C) P a r t i di pompe:
(1-A) P a r ti di pompe di cui alla sottovoce (A) (2) della presente voce.
84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per a r ia e per vuoto; compressori, mo tocom pressori e turbocom pressori di a r ia e di a ltri gas, generatori a pistoni liberi, ventilatori e sim ili
(A) per autoveicoli.
84.18 Centrifughe ed id roestratton centrifughi, apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
(A) per autoveicoli.
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N. della tariffa doganale irlandese
Designazione delle merci
84.21 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polveriz zare m aterie liquide o polverulente, estintori, anche carichi; pistole a spruzzo ed apparecchi simili, m acchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
(A) Tergicristalli per autoveicoli.
84.22 Xxxxxxxx ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di m anu tenzione {ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scor revoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), escluse le m acchine e gli appa recchi della voce n. 8423
(A) per autoveicoli
(1) Binde portatili per autoveicoli,
(3) Gru e verricelli per carri attrezzi.
84.59 Xxxxxxxx, apparecchi e congegni meccanici, non nom inati né compresi m altre voci di questo Capitolo
(C) a ltri:
(2) P a rti e pezzi staccati di autoveicoli.
84.61 Oggetti di rubinetteria ed a ltri organi sim ili (compresi ì riduttori di pres sione e le valvole term ostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed a ltri recipienti simili
(B) P a r ti e pezzi staccati di autoveicoli.
84.63 Alberi di trasm issione, manovelle ed alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, m oltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, or gani di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di arti colazione (cardanici, di Oldham, ecc.)
(B) P a r ti e pezzi staccati di autoveicoli
(2) Diversi da dispositivi di avviam ento per autoveicoli per il tra sporto di merci.
85.01 Macchine generatrici, m otori e convertitori rotanti; trasform atori e conver xxxx xx xxxxxxx (raddrizzatori, ecc.), bobine di reattanza e bobine di auto- induzione •
(A) M otori:
(1) di autoveicoli,
(D) Convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) •
(1) per autoveicoli.
85.02 Elettrom agneti; calam ite perm anenti, m agnetizzate o non, dischi, x xxxxxxx ed a ltri simili dispositivi m agnetici o elettrom agnetici di fissazione, ac coppiamenti, innesti, variato ri di velocità e freni elettrom agnetici, teste di sollevamento elettrom agnetiche •
(A) per autoveicoli.
85.04 Accum ulatori elettrici
(B) altri-
(1) per autoveicoli.
85.08 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviam ento per motori a scoppio o a combustione in terna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e da riscaldam ento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti m otori •
(C) diversi dalle candele d’accensione e p arti di candele d’accensione.
(1) per autoveicoli.
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N. della tariffa doganale irlandese
Designazione delle merci
85.09 Apparecchi elettrici d’illum inazione e di segnalazione, tergicristalli, disgela- to n e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli :
(A) per autoveicoli.
85.15 Apparecchi di trasm issione e di ricezione per la radiofonia e la radiotele grafìa, apparecchi trasm ittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi com binati con un appa recchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle im m agini per la televisione, apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecom ando
(B) Apparecchi di trasm issione, apparecchi di ricezione ed apparecchi trasm ittenti-riceventi combinati, costruiti o ad a tta ti per essere m ontati su autoveicoli;
(D) P a r ti e pezzi staccati.
(2) adattabili soltanto agli apparecchi di cui alla precedente sottovoce.
85.18 Condensatori elettrici, fìssi, variabili o regolabili
(A) per sistemi di accensione di autoveicoli.
85.19 Apparecchi per l ’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diram azione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, com m utatori, relais; in terruttori di sicurezza, scaricatori, lim itatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati, circuiti stam pati, quadri di comando o di distribuzione
(A) per autoveicoli.
85.26 Pezzi isolanti, interam ente di m aterie isolanti o con semplici p arti m etalli che di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella m assa, per macchine, apparecchi ed im pianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:
(C) per autoveicoli.
87.01 Trattori, compresi i trattori-vericello :
(D) diversi dai tra tto ri agricoli, tra tto ri cingolati, tra tto r i a u n a o due ruote.
87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i fìlobus) o di m erci-
(A) vetture da turism o, da piazza e da sport,
(B) autobus.
87.03 Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriam ento detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rim asti m panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture ra diologiche e sim ili.
(B) diversi dalle autopompe, scale autom obili e auto-spazzatrici.
87.04 Telai degli autoveicoli compresi nelle voci num eri 87.01, 87.02 e 87.03, con motore :
(B) diversi dai telai per ì veicoli delle voci num eri 87.01, 87.02 e 87.03, esenti da dazio.
87.05 Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci num eri 87.01, 87.02 e 87.03, comprese le cabine
(B) diverse dalle carrozzerie per ì veicoli delle voci num eri 87.01, 87.02 e 87.03, esenti da dazio.
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Designazione delle m erci
8-7.06
P arti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci n u m eri 87.01, 87.02 e 87.03
(E) altre p arti e pezzi staccati.
87.08
C arri da combattimento e staccati.
autoblinde, anche arm ati, loro p arti e pezzi
87.09
87.12
90.23
90.24
90.27
90.28
90.29
92.11
94.01
Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carroz- zette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatam ente.
Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci num eri 87.09, 87.10 e 87.11:
(A) dei veicoli compresi nella voce n. 87.09.
Densimetri, aerom etri, pesa-liquidi e strum enti simili, term om etri, pirom etri, barom etri, igrom etri e psicrom etri, registratori e non, anche combinati fra loro
(A) Term om etri destinati ad essere im piegati come p arti di autoveicoli.
Apparecchi e strum enti di m isura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo autom atico delle tem perature, come m ano m etri, term ostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, m isuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strum enti della voce n. 90.14-
(A) Strum enti ed apparecchi destinati ad essere im piegati come parti d i autoveicoli (per esempio, indicatori di livello del carburante e di pressione dell’olio).
A ltri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassam etri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachi m etri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi ì tachim etri m a gnetici; stroboscopi:
(A) Totalizzatori del cammino percorso, contagiri e indicatori di velocità, destinati ad essere im piegati come p a r ti di autoveicoli, tassam etri.
Strum enti ed apparecchi elettrici o elettronici, di m isura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
(A) Strum enti e apparecchi destinati ad essere im piegati come p arti ài autoveicoli.
P arti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o princi palm ente costruiti per strum enti o apparecchi delle voci num eri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere im piegati su uno o più strum enti o apparecchi di questo gruppo di voci:
(B) P a r ti e pezzi staccati degli articoli delle voci num eri 90.23 (A), 90.24 (A), 90.27 (A) e 90.28 (A).
Fonografi, apparecchi per dettare ed a ltri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, ì girafilm e giraflli, con o senza lettore di suono, apparecchi di registrazione e di riproduzione delle im m agini e del suono m televisione, m ediante processo m agnetico •
(A) (1) R egistratori e riproduttori del suono per autoveicoli di cui al Capitolo 87, soggetti a dazio.
Mobili per sedersi, anche trasform abili m letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro p arti
(A) Xxxxx e sedili.
(1) per autoveicoli,
(B) P a r ti:
(1) P a r ti di sedili di autoveicoli di cui alla sottovoce (A-l) della pre sente voce.
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LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2 Prodotti per i quali il Regno Unito applica dazi doganali di carattere fiscale.
N. della tariffa doganale del Regno Unito
Designazione delle merci
22.03 Birre :
(A) di qualsiasi tipo (diverse da quelle dette mum, spruce, b irra scura, b irra chiara di Berlino, nonché altre preparazioni di carattere an a logo, di densità originaria p ari o superiore a 1.200°).
22.05 Vini di uve fresche, mosti di uve fresche m utizzati con alcole (comprese le mistelle).
22.06 Vermut ed altri vini di uve fresche arom atizzati con p arti di piante o con sostanze arom atiche.
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande ferm entate
(A) B irre.
(1) di qualsiasi tipo (diverse da quelle dette mum, spruce, b irra scura, b n ra chiara di Berlino, nonché altre preparazioni di carattere an a logo, di densità originaria p a n o superiore a 1.200°),
(B) Vini.
22.08 Alcole etilico non denaturato, di 140° della forza di prova e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione.
22.09 Alcole etilico non denaturato inferiore a 140° della forza di prova, acqua viti, liquori ed altre bevande spiritose, preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») pei la fabbricazione delle bevande
(A) Liquori, cordiali, miscele ed altre preparazioni, m bottiglia, pre sentati m modo da indicare che la loro forza non deve essere ac certata;
(B) Altri alcoli (comprese le bevande alcoliche aventi carattere di alcoli e di liquori).
23.05 Fecce di vino, ta r ta ro greggio
(A) Fecce di vino.
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati, cascam i di tabacco.
24.02 Xxxxxxxx lavorati, estratti o sughi di tabacco
(A) Xxxxxxxx lavorati.
27.06 Catram i di carbonfossile, di lignite o di torba ed a ltri catram i m inerali, compresi ì catram i m inerali privati delle frazioni di testa e i catram i
m inerali ricostituiti
(A) Oli d’idrocarburi
27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catram i di carbon- fossile ottenuti ad alta tem peratura, nonché oli ed a ltri prodotti otte nu ti con a ltri procedim enti (benzoli, creosoto, acido cresilico, n afta solvente)
(A) Oli d’idrocarburi.
27.09 Xxx xxxxxx di petrolio o di m inerali bitum inosi
(B) Diversi dagli oli di petrolio o semisolidi.
Atti Parlamentari — 24 — Senato della Repubblica — 2529
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N. della tariffa doganale del Regno Unito
Designazione delle merci
27.10 Oli di petrolio o di m inerali bitum inosi (diversi dagli oli greggi); prepa razioni non nom inate né comprese altrove contenenti, in peso, una qu an tità di oli di petrolio o di m inerali bitum inosi superiore od uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base
(A) Oli d ’idrocarburi,
(B) Altri
(1) contenenti oli leggeri.
27.12 Vaselina
(A) Oli d’idrocarburi
27.14 Bitume di petrolio, coke di petrolio ed a ltri residui degli oli di petrolio o di m inerali bitum inosi
(B) Oli d’idrocarburi.
27.16 Miscele bitum inose a base di asfalto o di bitum e n a tu rale di bitum e di pe trolio, di catram e m inerale o di pece di catram e m inerale (mastici bitu minosi, « cut-backs », ecc.)
(A) Oli d’idrocarburi.
29.01 Id ro c a rb u r i.
(A) Oli d’idrocarburi.
32.09 Vernici, pitture all’acqua, pigm enti a ll’acqua p rep arati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, altre p ittu re, pigm enti m acinati al l’olio di Imo, a ll’acquaragia m inerale, all’essenza di trem entina, m u n a vernice o m a ltri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la p rep ara zione di pitture, fogli per l ’impressione a caldo ( c a r ta pastello), tinture presentate m forme o recipienti o involucri per la vendita al m inuto,
(A) Oli d’idrocarburi.
33.06 Prodotti per profum eria o per toletta p rep arati e cosmetici p rep arati.
(A) Prodotti per profum eria a base di alcole.
34.03 P rep a ra ti lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l ’en- simaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 per cento o più m peso, di oli di petrolio o di m inerali bitum inosi
(B) Diverse da quelle contenenti il 50 per cento o più m peso di si- lossani •
(1) contenenti oli leggeri.
36.05 Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi gran dinifughi o simili)
(A) Fiam m iferi Bengala.
36.06 Fiam m iferi.
36.08 Prodotti e preparazioni di sostanze infiam m abili
(A) Oli d’idrocarburi.
(C) Accendifuoco contenenti oli pesanti.
38,07 Essenza di trem entina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza ricu p erata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed a ltri solventi terpenici provenienti dalla distillazione e da a ltri trattam en ti dei legni di conifere; dipentene greggio, essenza ricu p erata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfìto; olio di pino
(A) Oli d’idrocarburi.
Atti Parlamentari — 25 — Senato della Repubblica — 2529
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N. della tariffa doganale del Regno Unito
Designazione delle merci
38.08 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalleresine n a tu ra li este rificate della voce n. 39.05; essenza di resina ed oli di resina-
(A) Oli d’idrocarburi.
38.14 Preparazione antidetonanti, inibitori d’ossidazione, additivipeptizzanti, addi tivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed a ltri additivi pre p arati simili per oli m inerali
(A) Oli d’idrocarburi.
38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti sim ili
(A) Oli d’idrocarburi.
(B) Altri
(1) Prodotti nella cui fabbricazione o preparazione vengono utilizzati uno o più costituenti che non hanno perso la propria identità e che se fossero im portati separatam ente, sarebbero elencati nei Capitoli 28 o 29 e pagherebbero, a tariffa piena, il 17,5 per cento o più del valore del o dei costituenti.
a) contenenti oli leggeri.
(2) altri
a) contenenti oli leggeri.
38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti m m iscugli di prodotti naturali), non nom inati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chi miche o delle industrie connesse, non nom inati né com presi altrove •
(A) Oli d’idrocarburi.
39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetra- logenati, poinsobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di poli vinile, cloracetato di polivinile ed a ltri derivati polivinilici, derivati po- liacnlici e polim etacnlici, resine cum aron mdemche, ecc.)
(A) Oli d’idrocarburi.
98.10 Accenditori ed apparecchi d’accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro p arti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:
(A) Accenditori ed apparecchi d’accensione portatili costituenti dispositivi meccanici, chimici, elettrici o simili, portatili, destinati a produrre un mezzo d’accensione sotto form a di scintilla di fiam m a o altro, loro parti
(1) Accenditori ed apparecchi d’accensione portatili ideati unicam ente per accendere il gas di città, completi o incom pleti (comprese le asticciole di accenditori ed apparecchi d’accensione elettrici e le carcasse rigide o a m olla per accenditori e apparecchi d ’accen sione a p ie trina focaia);
(2) a ltri accenditori ed apparecchi d’accensione portatili, completi o incompleti (compresi i corpi).
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A l l e g a t o III
Elenco dei prodotti previsti dall’articolo 13, paragrafo 1.
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
ex 60.03,
ex 60.04
ex 73.35
ex 85.08 D
ex 96.01,
ex 96.02
1. Scadenza 1° luglio 1973
- Calze.
- Molle per veicoli.
- Candele d’accensione e loro p arti e pezzi staccati di metallo.
- Spazzole e scope.
8. Scadenza 1° gennaio 1985
- - Vetture speciali.
- Veicoli utilitari.
Atti Parlamentari — 27 — Senato della Repubblica — 2529
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A LLEGATO IV
Elenco dei prodotti previsti dall’articolo 13, paragrafo 2.
N. della tariffa doganale del Regno Unito
Designazione delle merci
ex 55.08 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 55.09 Altri tessuti di cotone, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone. ex 58.04 Xxxxxxx, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, contenenti più del 50 per
cento, in peso, di cotone.
ex 59.13 Tessuti (diversi da quelli a m aglia) elastici, costituiti da m aterie tessili miste a fili di gomma, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.01 Indum enti esterni per uomo e per ragazzo, contenenti più del 50 per cento, m peso, di cotone.
ex 61.02 Indum enti esterni per donna, per ragazza o per bambini, contenenti più del
50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, contenenti più del
50 per cento, m peso, di cotone.
ex 61.04 Sottovesti (biancheria da dosso) per xxxxx, per ragazza e per xxx xxxx, con tenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 61.05 Fazzoletti da naso e da taschino, contenenti più del 50 p er cento, in peso, di cotone.
ex 61.06 Xxxxxxx, xxxxxxx, fazzoletti da collo, sciarpette, m xxxxxxxx, veli e xxxxxxx, e m a n ufatti simili, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 62.02 B iancheria da letto, da tavola, da xxxxxxx, da servizio o da c u c in a . tende, tendine ed altri m anufatti per l ’arredam ento, contenenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
ex 62.05 Altri m anufatti confezionati m tessuti, compresi ì modelli di vestiti, conte nenti più del 50 per cento, in peso, di cotone.
Atti Parlamentari — 28 — Senato della Repubblica — 2529
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ACCORDO
di associazione tra la CEE e la Turchia e Atti connessi, firmati ad Ankara il 12 settembre 1963
O M I S S I S
(Vedi testo allegato alla legge 15 ottobre 1964, n. 959. Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n 260 del 22 ottobre 1964).
A tti Parlam entari — 29 — Senato della Repubblica — 2529
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ACCORDO INTERNO FINANZIARIO COMPLEMENTARE
relativo al Protocollo complementare firmato il 30 giugno 1973
I rappresentanti dei Governi -degli Stati membri della Comunità eco nomica europea, riuniti in sede di consiglio,
Visto il Protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970, in ap presso detto « Protocollo finanziario »,
Visto l’accordo interno relativo al Protocollo finanziario firmato il
23 novembre 1970 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea nella sua composizione originaria, in appresso detto « Accordo interno »,
Visto il Protocollo complementare, in particolare l ’articolo 8, fir mato in data odierna tra gli Stati membri della Comunità economica europea e il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall’altra, in appresso detto « Protocollo com plementare »,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
A RTICOLO 1.
Il Regno di Danimarca, l’Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bre tagna e Irlanda del Nord aderiscono, in qualità di Stati membri della Comunità economica europea, all’accordo interno relativo al Protocollo finanziario firmato i l 2 3 novembre 1970.
A RTICOLO 2 .
Il testo dell’articolo guenti disposizioni:
4 deH’Aceordo interno è sostituito dalle se-
« L’importo di 242 milioni di unità di conto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, Protocollo finanziarioj modificato dall’articolo 8 del Protocollo complementare è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:
B e l g i o .............................................................
Danimarca . . . . ...............................
Repubblica federale di Germania . . Francia ........................................................
Irlanda ........................................................
I t a l i a .............................................................
Lussemburgo ..............................................
Paesi Bassi ..............................................
Regno U n i t o ..............................................
14,3 milioni di unità di conto
5 milioni di unità di conto
65.2 milioni di unità di conto
65.2 milioni di unità di conto i milione di unità di conto 35,7 milioni di unità di conto 0,3 milionidi unità di conto
14.3 milionidi unità di conto
41 milionidi unità di conto
Atti Parlamentari — 30 — Senato della Repubblica — 2529
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Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall’articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota ».
A RTICOLO 3.
Il testo dell’ultimo comma dell’articolo 10 dell’Accordo interno è sostituito dal testo seguente:
« Il Gomitato si pronuncia a maggioranza qualificata a 101 voti, in base alla seguente ponderazione:
B e l g i o 8;
D a n im a r c a 5;
Repubblica federale di Germania . 33; Francia 33;
Irlanda 1 ;
Italia 17;
Lussemburgo 1;
Paesi B a s s i 8;
Regno Unito ............................................. 33 ».
A RTICOLO 4 .
L’articolo 11 dell’Accordo interno si applica agli Stati membri men zionati all’articolo 1 del presente Accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l’entrata in vigore del medesimo.
A RTICOLO 5.
Il presente Accordo sarà approvato da ogni Stato firmatario con formemente alle norme costituzionali rispettive. 1 Governo di ogni Stato firmatario notificherà al Segretario del Consiglio delle Comu nità europee di aver espletato le procedure richieste per l ’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a tale formalità.
A RTICOLO 6.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Con siglio delle Comunità 'europee, che provvedarà a rimetterne copia cer tificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
In FEDE DI C H E , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
F ATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrè.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges:
Voor Zijne Majesteit de Koning van België,
R ENAAT VAN E L S L A N D E ;
Atti Parlamentari — 31 — Senato della Repubblica — 2529
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For Hendes Majestæt Dronnmgen af Danmark-
N IE L S E RSB 0 L L ;
Fur den Prasidenten der Bundesrepubhk Deutschland.
X. X X X X X X X X ;
Pour le Président de la République Française
D E L IP K O W S K I ,
For the President of Ireland
X. X X X X IN G ;
Per il Presidente della Repubblica italiana:
M ARIO P E D IN I ,
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
J ean D o ndeling er;
Voor Hare Majesteit de Konmgin der Nederlanden-
L . B R IN K H O R ST ;
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Jo hn D avies
Atti Parlamentari — 32 — Senato della Repubblica — 2529
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PROTOCOLLO COMPLEMENTARE
relativo ai prodotti di competenza
della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
I cui Stati, qui di seguito denominati « Stati membri originari »,
sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio,
Sua Maestà la Regina di Danimarca, II Presidente dell’Irlanda,
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
I cui Stati, qui di seguito denominati « nuovi Stati membri », sono Parti aderenti alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio,
Parti contraenti del Trattato relativo all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlan da del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, qui di seguito denominato « Trattato di adesione », nonché
II Presidente della Repubblica di Turchia,
Hanno deciso di fissare di comune accordo gli adeguamenti dello
accordo, relativo ai prodotti di competenzadellaComunitàeuropeadel carbone e dell’acciaio, tra la Turchia e gli Stati membri originari,
firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, adeguamentiresisi necessari
a seguito dell’adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio,
E a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maestà il Re dei Belgi:
Signor R ENAAT V A N E LSLAN DE, Mimstro degli affari esteri;
Sua Maestà la Regina di Danimarca:
Signor N i e l s E r s b 0l l , Ambasciatore, Rappresentante permanente,
A tti Parlam entari — 33 — Senato della Repubblica — 2529
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Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
Signor OTTO S C H L E C H T, Segretario di Stato per gli affari economici, Signor U LE B SA N F T , Ambasciatore, Rappresentante permanente;
Il Presidente della Repubblica francese:
Signor DE L I P K O W S K I , Segretario di Stato agli affari esteri;
Il Presidente d’Irlanda:
Signor X. XX A T IN G , Ministro dell’industria e del commercio;
Il Presidente della Repubblica italiana:
Signor M ARIO P E D IN I, Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca dì Lussemburgo:
Signor JE A N D ONDELINGER Ambasciatore, Rappresentante permanente,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
Signor L . B R IN K H O R ST , Segretario di Stato agli affari esteri;
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Signor D A V IE S, Cancelliere del Ducato di Lancaster;
Il Presidente della Repubblica di Turchia:
Signor Ü M IT H A L Ù K B a y u lk e n , Ministro degli affari esteri;
I quali, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri riconosciuti m buona e debita forma,
Xxxxx convenuto le disposizioni che seguono:
A RTICOLO 1.
II Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bre tagna e Irlanda del Nord divengono Parti dell’Accordo relativo ai pro dotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell’aeciaio tra la Turchia e gli Stati membri originari di detta Comunità, Accor do Armato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e denominato qui di se guito « Accordo ».
A RTICOLO 2.
I testi dell’Accordo, redatti nelle lingue inglese e danese e allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari.
Atti Parlamentari — 34 — Senato della Repubblica — 2529
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A RTICOLO 3.
Si inserisce nell’Accordo l’articolo seguente:
A RTICOLO 5 .
« L’accordo viene applicato, alle condizioni stabilite nel Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, ai xxxxxx xxxx europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Re pubblica federale di Germania, dell’Irlanda, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed agli altri territori europei dei quali uno Stato membro cura le relazioni esterne, nonché al territorio della Repubblica di Turchia »
Gli articoli da 5 a 8 dell’Accordo diventano articoli da 6 a 9
A RTICOLO 4.
Il presente protocollo fa parte integrante dell’Accordo.
A RTICOLO 5 .
1 II presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari in conformità delle rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles.
2 II presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui avverrà lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
A RTICOLO 6.
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facendo ugualmente fede
In FEDE DI C H E , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme m calce al presente Protocollo complementare.
P ATTO a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrè.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges:
Voar Zijne Ma,}esteit de Komng van Belgie,
R ENAAT VAN E L S L A N D E ;
For Rendes Majestæt Dronningen af Danmark.
N IE L S E RSB 0 L L ;
Alti Parlamentari — 35 — Senato della Repubblica — 2529
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Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland
U . L E B SA N F T ,
0 . SCHLECHT,
Pour le Président de la République Française:
D E L IP K O W S K I ,
For the President of Ireland
X X X X X IN G ;
Per il Presidente della Repubblica italiana:
M ario P e d in i,
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Xxxx X x ndeling er,
Voor Hare Majestext de Komngm der Nederlanden•
L. B R IN K H O R ST ;
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-
J o h n D a v ie s;
Turkiye Cumhurbaskani adina-
Ü M IT H A L Û K B A Y U L K E N
A tti Parlamentari ■— 36 — Senato della Repubblica — 2529
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ACCORDO
relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970
O M I S S I S
(Vedi testo allegato alla legge 18 dicembre 1972, n 864. Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1973)
Atti Parlamentari — 37 — Senato della Repubblica — 2529
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ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell’Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
e
del Consiglio delle Comunità europee, da una parte,
e
del Presidente della Repubblica di Turchia, dall’altra,
riuniti ad Ankara il trenta giugno millenovecentosettantré in oc casione della firma:
del protocollo complementare all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, e
del protocollo complementare relativo ai prodotti che interessano la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti re lative al protocollo complementare all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchiaelencate qui di seguito
1. Dichiarazione comune relativa all’industrializzazione della Turchia
2. Dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell’articolo
12 del protocollo addizionale modificato dall’articolo 3
3. Dichiarazione comune relativa all’articolo 6
4 Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’articolo 9, pa ragrafo 1
5 Dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall’articolo 13, paragrafo 2.
Le dichiarazioni sono allegate al presente Atto finale.
I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto finale siano sottoposte, ove occorra, alle procedure in terne necessarie ad assicurare la loro validità.
Atti Parlamentari — 38 — Senato della Repubblica — 2529
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In FEDE DI C H E , I plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme m calce al presente Atto finale.
F ATTO a A n k a r a , a d d ì tren ta g iu g n o m i lle n o v e c e n to se t ta n ta tr è .
Pour Sa Majesté le Roi des Belges:
Voor Xxxxx Xx] esten de Konmg van Belgie,
R ENAAT VAN E L S L A N D E ,
For Rendes Majestæt Dronningen af Danmark:
N IE L S E RSB 0 X X ,
Xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx-
U. L E B SA N F T , 0 . S C H L E C H T ,
Pour le Président de la République Française:
D e L ip k o w s k i;
For the Presidente of Ireland:
J K EA T IN G ,
Per il Presidente della Repubblica Italiana:
M ario P e d in i;
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
J EAN D O N D E LIN G ER ,
Voor Hare Majesteit de Koningm der Nederlanden
L. B R IN K H O R ST ,
For Her Majesty the Xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx:
J O HN D A V IE S ;
A !ti Pa rlamentari — 39 — Senato della Repubblica — 2529
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
For Ràdei for De europæiske FæU'esskaber:
Ini Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes, Per il Consìglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
R enaat van E l s l a n d e ; Ch r isto ph er S o a m e s;
Turkiye Cumhurbaskam adina:
O M IT H A L Ù K B A Y U L K E N .
Atti Parlamentari K)
__ Senato della Repubblica — 2529
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA TURCHIA
Le P a r t ; con traenti,
Animate dal desiderio di risolvere 1 problemi particolari che si presentano alla Turchia a seguito dell’ampliamento delle Comunità,
Facendo rilevare che l ’obiettivo dell’Accordo di associazione è quel lo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle rela zioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo totalmente conto dell’esigenza di garantire lo sviluppo accelerato dell’economia turca, nonché l ’aumento dell’occupazione e delle condizioni di vita del po polo turco,
Prendendo atto del fatto che, per elevare il livello di vita del po polo turco e per risolvere 1 problemi di occupazione connessi con l’incremento demografico, il Governo turco è deciso ad applicare una politica di industrializzazione a lungo termine nel quadro dei propri piani di sviluppo, che si prefìggono l’obiettivo di portare la struttura economica e sociale del paese a un livello che consenta allo stesso di entrare a far parte di una comunità di paesi altamente sviluppati,
Riconoscendo che il conseguimento degli obiettivi di una siffatta politica sarà concorde alle finalità dell’Accordo di associazione e agli interessi comuni definiti dallo stesso,
Dichiarano di essere decise a ricercare e a prendere i provvedi menti che, nel quadro delle disposizioni dell’Accordo di associazione e del protocollo addizionale e, se del caso, dei mezzi fissati nell’artico lo 22, paragrafo 3, di detto Accordo, sembreranno ì più idonei a pro muovere l ’industrializzazione della Turchia, nel quadro del suo piano di sviluppo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL NUOVO PARAGRAFO 5 DELL’ARTICOLO 12 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3
Le Parti contraenti convengono che non potranno formare oggetto di queste restrizioni le merci che si trovino già m deposito doganale o che siano in fase di trasporto ai fini di esportazione, oppure che abbiano formato oggetto di un contratto di vendita irrevocabile al momento dell’introduzione della domanda turca di ripristino delle re strizioni quantitative in applicazione del nuovo paragrafo 5 dell’articolo
12 del protocollo addizionale
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 6
Le Parti contraenti convengono che, m occasione del primo esame previsto dall’articolo 6, si terrà conto degli obiettivi e dei pregi propri dell’Accordo di associazione, nonché delle caratteristiche degli scambi tra la Turchia ed i nuovi Stati membri.
A tti Parlam entari — 41 — Senato della Repubblica — 2529
LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l ’applicazione che verrà data dalla Comunità all’articolo 39, paragrafo 5, dell’Atto alle gato al Trattato di adesione, per ì dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell’Irlanda e del Regno Unito, l ’articolo 9 paiagrafo 1, veirà applicato arrotondando al quarto decimale
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE TRANSITORIE PREVISTE DALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2
Al termine del 1974, il Consiglio di associazione esaminerà gli effetti delle misure transitorie previste dall’articolo 13, paragrafo 2, sullo sviluppo delle esportazioni turche.