SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
_ per i servizi di confezionamento, trasporto su strada e spedizione aerea nel territorio nazionale ed in ambito UE di materiali infettivi, prodotti biologici e campioni diagnostici. LOTTO 1 CIG 8268897DA8
_ per i servizi di trasporto su strada di materiali infettivi, campioni diagnostici, prodotti biologici e merci varie dalla sede di Sassari e per le sedi di Oristano, Cagliari e Nuoro dell’IZS della Sardegna. LOTTO 2 CIG 8268918EFC
Tra
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, in seguito denominato “Istituto” e
la Società/ RTI/Consorzio/
congiuntamente di seguito “Parti”
PREMESSA
_ con determina a contrarre del Direttore Generale n. xxx del xx.xx.2020, l’Istituto ha indetto, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95 c. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato Codice, una gara d’appalto europea a procedura aperta espletata in modalità telematica nella Piattaforma di e- procurement dell’Istituto, per l’affidamento in due lotti dei seguenti servizi:
Lotto 1: servizi di confezionamento, trasporto su strada e spedizione aerea nel territorio nazionale ed in ambito UE di materiali infettivi, prodotti biologici e campioni diagnostici.
Lotto 2: servizi di trasporto su strada di materiali infettivi, campioni diagnostici, prodotti biologici e altre merci varie, pericolose e non pericolose, dalla sede di Sassari e per le sedi di Oristano, Cagliari e Nuoro dell’IZS della Sardegna.
_ Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUE n. xx del xx.xx.2020 e sulla GURI n. xx del xx.xx.2020;
_ con verbale n. xx del xx.xx.2020 il Responsabile del procedimento ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
_ il Direttore Generale dell’Istituto, con determina n. xxx del xx.xx.2020, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto (lotto n. xx ) in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
_ la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice;
_ l’aggiudicatario dell’appalto, di seguito denominato Appaltatore, è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
_ è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice;
_ l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il Bando ed il Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
_ l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
_ Stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.
Art. 1. NORME REGOLATRICI
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, il Capitolato Tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata ANAC;
d) dal Patto di Integrità dell’Istituto.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
migliorative per l’Istituto, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Istituto prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Istituto.
L’Istituto provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2. OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di:
Lotto 1: servizi di confezionamento, trasporto su strada e spedizione aerea nel territorio nazionale ed in ambito UE di materiali infettivi, prodotti biologici e campioni diagnostici.
ovvero
Lotto 2: servizi di trasporto su strada di materiali infettivi, campioni diagnostici, prodotti biologici e merci varie, pericolose e non pericolose, dalla sede di Sassari e per le sedi di Oristano, Cagliari e Nuoro dell’IZS della Sardegna.
Per la descrizione dettagliata dei servizi si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico ed all’offerta tecnica dell’Appaltatore.
Il servizio dovrà essere prestato dall’Appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con propri personale e mezzi in ottemperanza alle disposizioni ed istruzioni di dettaglio fornite dall’Istituto nell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.
Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO
I servizi di cui all’art. 2 hanno una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del xx.xx.2020. L’avvio del servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti.
L’Appaltatore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l’esecuzione delle prestazioni non risultasse conforme alle norme del Capitolato Tecnico nonché alle condizioni offerte in sede di gara, l’Istituto avrà la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare l’appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria.
L’Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
12 (dodici) mesi. L’Istituto esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
L’Istituto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art. 4. IMPORTO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2 per la durata di 24 mesi, derivante dal ribasso offerto dall’Appaltatore sull’importo posto a base di gara, ammonta a € xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere diretto e indiretto connesso all’esecuzione del contratto con la sola esclusione dell’Iva.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
Ai sensi dell'art. 1664 c.1 del Codice Civile, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’Appaltatore o la stazione appaltante possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.
Per l’esecuzione del presente contratto sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale descritti nel DUVRI allegato al presente contratto, per la cui eliminazione non sono previsti costi specifici.
Art. 5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Istituto e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Istituto e/o da terzi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di adempiere alle proprie mansioni con precisione e diligenza, adottando le procedure, le conoscenze e gli strumenti più idonei per garantire l’esecuzione a “regola d’arte” del servizio oggetto d’appalto.
L’Appaltatore, al riguardo, assume il ruolo di terzo responsabile per la rispondenza a tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione, mantenendo indenne l’Istituto da qualsiasi responsabilità nei confronti di Enti terzi controllori.
L’Appaltatore si impegna, su richiesta dell’Istituto, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Istituto rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Istituto, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Istituto ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Istituto entro dieci giorni dall’intervenuta modifica
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Istituto.
Il personale dell’Appaltatore dovrà essere adeguatamente istruito sulle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del contratto, e dovrà essere continuamente formato ed aggiornato ed in numero sufficiente per la corretta esecuzione delle prestazioni.
Il personale dell’Appaltatore dovrà rispettare le indicazioni che verranno eventualmente impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto, in relazione ai rischi legati ai luoghi in cui si troveranno a lavorare.
L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuali e munirlo di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il personale dell’Appaltatore preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Istituto potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa
comunicazione all’Istituto, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
L’Appaltatore riconosce all’Istituto la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Istituto di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Istituto si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata, se richiesto, dal curriculum della nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui l’Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l’Istituto si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di cinque giorni solari, di applicare una penale di € 200,00.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Istituto, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).
L’Appaltatore, prima dell’avvio del servizio, dovrà consegnare all’Istituto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in conformità alla vigente normativa ed il suo personale dovrà essere adeguatamente istruito sul comportamento da adottare in ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Istituto si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le
condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Istituto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Istituto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituto.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 RGDP) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
L’Istituto tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 9. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI. OBBLIGO DI MANLEVA
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Istituto e/o di terzi. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l’Istituto e a rifondere a quest’ultimo quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore stesso.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 10. SUBAPPALTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Per le prestazioni rese in subappalto, l’Istituto provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Istituto sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deve depositare presso l’Istituto il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
_ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
_ la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Istituto non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Istituto procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Istituto, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
_ il nome del sub-contraente;
_ l'importo del sub-contratto;
_ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Istituto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Istituto inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Istituto può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. Art. 11. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita
xxxxxxxx con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
L’Istituto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Istituto, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Istituto, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 12. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € xxxxxxxxxx (in lettere xxxxxxxxxxxxxxx), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Istituto.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di
garanzia, da parte dell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Istituto ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
L’Appaltatore è tenuto a dimostrare prima della stipula del contratto e per tutto il periodi di vigenza dello stesso, l’esistenza, la validità e l’efficacia di una polizza assicurativa RC del vettore ed RC auto in rifermento ai mezzi impiegati per l’espletamento del servizio, nonché della RCT per eventuali danni causati a terzi durante l’esercizio dell’attività in appalto, non coperti da RC vettoriale. Resta inteso che l’esistenza e quindi l’efficacia delle polizze assicurative è condizione necessaria per l’esecuzione del servizio.
Art. 13. RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del x.xx n. 159/2011, L’Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Istituto.
In caso di recesso dell’Istituto, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 14. RECESSO PER GIUSTA CAUSA
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Istituto che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Istituto potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Costituisce recesso per giusta causa la sopravvenuta attivazione di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, stipulata da Consip S.p.a, ovvero da altra Centrale di Committenza a livello regionale, alla quale l’Istituto è obbligato ad aderire ai sensi di legge. In caso di sopravvenuta stipulazione da parte di Soggetti Aggregatori, a condizioni più vantaggiose per l’Istituto, di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, quest’ultimo si riserva di richiedere all’Appaltatore l’adeguamento dei prezzi in misura corrispondente, pena la risoluzione del contratto
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 7); subappalto (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15);
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del Codice.
Art. 17. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI
L’Istituto procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’Istituto potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
L’Istituto può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del Codice.
L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 18. PENALI
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui al punto 10 del Capitolato Tecnico
Art. 19. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Istituto proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 commi 17 e 18 del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4/ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 20. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Istituto.
Art. 21. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Istituto nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, l’Istituto, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Istituto, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’Istituto, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
L’Appaltatore indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. Il Responsabile ha il compito di programmare, controllare, coordinare e fare osservare al personale impiegato le funzioni, i compiti e gli orari prestabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni.
Art. 22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 del presente contratto, l’Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza mensile posticipata.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Istituto procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Istituto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 e dalla Legge n. 205/2017, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Istituto applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Istituto, non produrrà alcun interesse.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna C.F./P.Iva 00095630901, xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFRUL6.
L’Istituto rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Istituto sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
Art. 23. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che
dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Istituto si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Istituto ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Istituto entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Istituto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 16.
L’oggetto del contratto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge n. 146/1990, la quale prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali.
Art. 24. FORO DI COMPETENZA.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Sassari.
Art. 25. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 c. 1 del Codice.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione a corrispondere all’Istituto le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per l’xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) IVA inclusa.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI
il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti in esse richiamati. Dichiara altresì di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate dagli articoli da 1 a 25 del presente contratto.