BOZZA DI CONVENZIONE
BOZZA DI CONVENZIONE
Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale
l’anno …………….. addì ……………………del mese di ………………………………
TRA:
il Comune di Portogruaro C.F 00271750275
e la ditta INFANTI E DE FAVERI SNC di De Xxxxxx Xxxxxxx e X. x.xxx 02527860270 con sede in Xxx Xxxxxx x. 00 Xxxxxxxxxxx (Xx), in seguito denominati nel presente atto “soggetti attuatori”;
PREMESSO
che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all’ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda codice 02527860270-20032014-1139, volta ad ottenere , ai sensi deIl’art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Via Bassie Portogruaro, della superficie complessiva di mq 5045 di cui mq 3245 ricadenti in Zona D/1 e mq 1800 ricadenti in Zona E, distinti al C.T. con i mappali 000-000-000 del Foglio 42,
CONSIDERATO
- che i soggetti attuatori hanno richiesto l’intervento di ampliamento in quanto necessitano di ingrandire l’attività in essere di smaltimento rifiuti e recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, raccolta e trasporto di batterie e accumulatori esausti, raccolta di pannelli fotovoltaici esausti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, mediante l’ampliamento del capannone esistente, in quanto le disposizioni normative impongono continui aggiornamenti delle lavorazioni ;
- che l’Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la richiesta anche in quanto avviene ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, aggiornato a seguito della L.R. Veneto 31.12.2012, n. 55;
- che, a seguito della conferenza dei servizi con verbale prot ……………. del ………, il Consiglio Comunale ha espresso parere con deliberazione n° del
……………divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti:
• Relazione Tecnica illustrativa
• Elaborati di progetto edilizio
• Elaborati di progetto opere di urbanizzazione
Art. 2—OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici , nei modi e nei tempi ivi prescritti.
Art. 3- AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
Il progetto ha cosi determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:
verde pubblico | mq 255 |
parcheggio pubblico | mq 255 |
per complessivi | mq 510 |
Art. 4- SERVITU’ PUBBLICHE
I soggetti attuatori con la presente convenzione si impegnano a costituire servitù di pubblico transito sulle aree di proprietà destinate a percorsi pedonali, marciapiedi, parcheggi e perpetua servitù di uso pubblico delle aree destinate a verde, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l’utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per la installazione di servizi pubblici. Le aree suddette sono evidenziate nella planimetria allegata sub 1.
Art. 5- OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Ad opere ultimate sarà presentato il Certificato di regolare Esecuzione (CRE) delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 3, a firma del direttore dei lavori, con spese ed oneri a carico dei soggetti attuatori.
Art. 6- COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori.
Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI
La realizzazione delle opere primarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria previsti dalla normativa vigente, fino al valore di € 4.435,00.
I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all’atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 8- USO PUBBLICO DELLE AREE E DELLE OPERE
I soggetti attuatori si impegnano all’uso pubblico delle aree e delle opere di cui ai precedenti articoli con assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l’individuazione dei beni.
Art. 9- TEMPI DI ESECUZIONE
I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimate entro tre anni dall’inizio lavori.
Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui aII’art. 8.
Art. 10- GARANZIA
A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del Comune polizza fideiussoria per l’importo di € 5.320,00, pari al valore delle opere da realizzare al lordo di IVA e spese tecniche, stipulata in data ………….. con la società ……………che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente, ovvero successivamente alla presentazione del CRE.
Art. 11 — ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l’edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dalI’art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d’uso o frazionare l’immobile in più unità per la durata di anni 2 (due)
decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e con relativo vincolo e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.
Il mancato rispetto del divieto di cui all’art. 5, comma 2, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste daIl’art. 33, DPR 380/2001.
Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell’attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a € 4.435,00.
I soggetti attuatori riconoscono l’equità di detta penale.
Art. 12- SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.
Art. 13- REGIME FISCALE
Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.
Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l’atto notarile di cessione delle aree di cui all’art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l’iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.
ART. 14- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o l’inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Pordenone.