SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL CENTRO NATATORIO SITO IN BARZANO’, VIA C.COLOMBO N. 30
PROVINCIA DI LECCO
23891 BARZANO’ - xxx Xxxxxx 00 - Xxx 000/0000000 - Fax 039/0000000
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx – xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale 85001610139 - Partita IVA 00654270131
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL CENTRO NATATORIO SITO IN BARZANO’, VIA X.XXXXXXX N. 30
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARZANO’ E PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL CENTRO NATATORIO SITO IN BARZANO’, XXX X.XXXXXXX, 00
L’anno , il giorno del mese di
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:
- che interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio
in rappresentanza del BARZANO’ (C.F. e P.IVA
), con sede in Barzanò (LC), via X.Xxxxxx n. 13 in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. in data , immediatamente eseguibile,
di seguito per brevità denominato anche “concedente”;
E
- che interviene nella sua qualità di in nome e per conto di
,con sede a in via/ piazza n.
(C.F. ) di seguito per brevità denominato anche “concessionario”;
PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
• concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell’attività sportiva, sociale ed aggregativa consentite all’interno degli impianti sportivi;
• realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni
e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;
• concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altri soggetti impegnati nel variegato mondo sociale;
• ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione;
• promuovere e salvaguardare in modo ottimale l'utilizzo e la conservazione degli impianti sportivi; tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
In base alla presente convenzione, il Comune di Barzanò concede in gestione ed utilizzo a
, che accetta e riceve a tale titolo, il centro natatorio comunale ubicato in Barzanò, Via X.Xxxxxxx, n. 30 identificato in Catasto al Foglio 9 mapp. 510-4354-4355-4356-4357-507-511, (come da planimetria allegata), è costituita dell’impianto da piscina coperta e scoperta comprensivo di tutte le aree verdi e spazi di parcheggio. Gli spazi della concessione sono meglio individuati nella planimetria in allegato, che costituirà parte integrante del contratto di concessione.
ART. 2 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI
Il concessionario riconosce la proprietà comunale dell’impianto natatorio in oggetto, così come riconosce che ogni altra opera realizzata sull’immobile diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Barzanò, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di Barzanò, né ora né mai.
ART. 3 - USO DELL’IMPIANTO
Il concessionario è l’unico responsabile di fronte al Comune, per tutto il periodo di validità della presente convenzione, degli eventuali inconvenienti e/o problematiche che il Comune stesso avesse a rilevare e dipendenti dall’uso dell’immobile di cui trattasi.
Il centro natatorio viene concesso in gestione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, per lo svolgimento delle attività relative alle attività natatorie. La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, sarà oggetto di apposito verbale di consegna, da sottoscriversi da parte dei firmatari della presente o da persone dagli stessi delegate. Analogo verbale verrà redatto al termine della convenzione.
Il concessionario farà uso del centro e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità, impegnandosi a conservarli in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Non potrà usare il centro se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione, con espresso divieto di modificarne la destinazione d’uso e non potrà concedere né sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, pena la decadenza dalla stessa.
E’ fatto salvo il subappalto della gestione del servizio bar in funzione presso il centro natatorio.
Il concessionario è obbligato ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso (salvo il diritto alla proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto).
Il concessionario è tenuto altresì a sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale.
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 30/06/2018, con possibilità di rinnovo previa espressa insindacabile autorizzazione dell’Ente
ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione non può in alcun caso formare oggetto di cessione o sub-concessione, pena l’immediata decadenza.
ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE
La concessione è a titolo oneroso. Il canone dovuto è quello offerto in sede di gara oltre ad I.V.A. come per legge. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate.
ART. 7 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Attualmente il centro natatorio è dotato di propri contabilizzatori per la fornitura di acqua potabile, gas per il riscaldamento, luce elettrica, inoltre a carico del concessionario vi è l’utenza telefonica e la tassa rifiuti, sarà a carico del nuovo Gestore la volturazione delle utenze.
Il concessionario è tenuto inoltre a garantire la continuità occupazionale del personale che ha operato fino al termine dell’ultimo periodo di gestione presso l’impianto di Xxx X.Xxxxxxx, 00 al fine di garantire la maggior continuità occupazionale, nonché di tutte le attività e/o impegni assunti dal Gestore uscente nei confronti di terzi.
Il concessionario, oltre ad assumersi ogni responsabilità per danni causati a terzi e alle cose, sollevando il Comune di Barzanò da qualsiasi responsabilità, dovrà garantire:
a. la manutenzione ordinaria dell’intera struttura, a titolo esemplificativo: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
A titolo esemplificativo si riporta la dizione di manutenzione ordinaria così riportata nell’art. 27 c.1 lettera a)
della L.R. 12/05 e s.m.i.
“interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti”.
Art. 8 - RISOLUZIONE, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO E SUBENTRO.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, nei modi e nei termini previsti dall’art. 176 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERIE.
Le controversie che dovessero insorgere durante la concessione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono deferite all’autorità giudiziaria competente, escludendo sin da ora il ricorso all’arbitrato. Il foro competente è quello di Lecco.
ART. 10 - POLIZZA FIDEIUSSORIA E ASSICURATIVA:
Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, deve presentare una polizza fideiussoria, a favore dell’Amministrazione Comunale, escudibile a semplice richiesta, di importo pari ad € 195.000,00.
La garanzia dovrà attestare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune e dovrà avere durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza dell'atto di concessione.
Il concessionario deve altresì produrre polizza assicurativa di responsabilità civile a favore degli utenti degli impianti e a favore dell’Amministrazione Comunale per gli eventi danni connessi con lo svolgimento delle
attività all’interno della struttura, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per la sezione RCT.
ART.11 - ATTIVITÀ’ SPORTIVE E PROGRAMMA DI UTILIZZO
Il concessionario si impegna a:
1) ad assumere in toto gli impegni assunti dal Gestore uscente con terzi, società sportive con i medesimi costi;
2) promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività sportive e non, che potranno essere svolte all’interno delle strutture ricevute in concessione, secondo criteri di efficienza e di efficacia
L’utilizzo deve prevedere la possibilità di accedere alle piscine a tutti i cittadini; alle associazioni sportive con garanzia di effettuare i loro allenamenti infrasettimanali; alle scuole durante l'orario scolastico; agli anziani ed ai disabili per attività natatoria e motoria/riabilitativa.
Il concessionario è tenuto a nominare all’interno del proprio organico un responsabile degli impianti che fungerà da referente unico nei confronti dell’Amministrazione concedente il quale ha l’obbligo di comunicare all’Ente concedente ogni variazione quali-quantitativa dei beni mobili che dovesse intervenire in corso di gestione.
Il concessionario rispetta e fa rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e nomina a tal fine apposita persona nonché suo sostituto.
ART. 12- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non regolato dall’atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’immobile, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni al concessionario ed ai terzi, che potessero derivare dalla gestione degli impianti.
Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla
presente Convenzione, immediate e future, sono a carico del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto.
Barzanò, lì
PER IL COMUNE DI BARZANO’
PER IL CONCESSIONARIO