Comune di Morgongiori( Prov.di Oristano)
Comune di Morgongiori( Prov.di Oristano)
Cap 09090 – tel.0783/932112 – fax 0783/932276
Progetto Definitivo - Esecutivo
dei lavori di “Riqualificazione urbana di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx abitato SS/ 442) nell’abitato di Morgongiori ( da realizzare con mutuo della Cassa DD.PP.)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
_ Allegato 1 : - Schema di Contratto
_Allegato 2 : - Capitolato
_Allegato 3 : - Prescrizioni Tecniche
Allegato I
SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio n. _
Contratto di appalto dei lavori di “Riqualificazione urbana del Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx abitato SS/442) nell’abitato di
Morgongiori”._ .
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno _ del mese di _, alle ore
_ ,in Morgongiori presso gli Uffici Comunali, ubicati in via Rinascita n° 6,
Davanti a me xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxx, Segretario Comunale del Comune di Morgongiori, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi da una parte:
- il geom. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile del Servizio Tecnico domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in esecuzione del decreto del Sindaco in data _, in rappresentanza e per conto del Comune di Morgongiori, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 00074170952, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";
dall'altra parte:
(nel caso di ditta individuale)
- il sig. _, nato a _ il _, residente in _, via _ n. _, il quale interviene in questo atto in qualità di titolare della Impresa , partita iva , con sede legale
in , via
n.
, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. _, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore."
(nel caso di società di capitali)
- il sig. _, nato a _ il _, residente in _, via _ n. _, che interviene in questo atto in qualità di _ della _, capitale sociale lire _, codice fiscale _, con sede legale in _, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _ al n. _, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".
(nel caso che l'atto non sia sottoscritto dal legale
rappresentante)
- il sig. _, nato a _ il _, residente in _, via _ n. _, il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (o generale) della _, capitale sociale lire _, codice fiscale _, con sede legale in _, via _ n. _, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _ al n. _, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", in forza della procura speciale (o generale) repertorio n. _ del _, autenticata nelle firme dal dott. _, notaio in _, allegata in originale al presente atto sotto la lettera "_".
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
- che a seguito di gara a mezzo di asta pubblica sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori di” Riqualificazione urbana del Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx abitato SS/442) nell’abitato di Morgongiori”, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data ;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _ in data _ sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;
- che in data _ è stato pubblicato all'Albo del Comune l'avviso in merito all'esito della suddetta gara;
(nel caso di società di capitali)
- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data _ circa la composizione societaria;
- che il legale rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile del procedimento _ hanno sottoscritto, ai sensi ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il verbale in data _ dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.
- che ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a euro 154.937,07.
(per contratti di importo superiore a euro 154.937,07)
- che l'Appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , protocollo n. _ in data _, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)
Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di “Riqualificazione urbana del Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx abitato SS/442) nell’abitato di Morgongiori”.
ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell'appalto)
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €
(euro _)al netto del ribasso del % più sicurezza non
soggetto a ribasso di €. per complessive
€. (diconsi euro ), oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto originale.
L'Appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il sig. . Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore in
via _ n. _. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali
modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore all'Ufficio Ragioneria del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
ARTICOLO 4 (Obblighi dell'Appaltatore)
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _ in data _, esecutiva ai sensi di legge:
1) capitolato generale d'appalto; | ||||
2) capitolato speciale d'appalto; | ||||
3) elenco prezzi unitari; | ||||
4) elaborati grafici progettuali; | ||||
5) cronoprogramma dei lavori; | ||||
6) piano di sicurezza redatto | ai | sensi | del | decreto |
legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni. (in alternativa)
6) piano sostitutivo di sicurezza redatto dall'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti.
(in ogni caso)
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione di approvazione e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:
a) termini di esecuzione e penali (articolo 15;
b) programma di esecuzione dei lavori (articolo 16; c) sospensioni e riprese dei lavori (articolI 19,20);
d) oneri a carico dell'appaltatore (articolo 23);
e) contabilizzazione dei lavori (a corpo)(art.32) f) liquidazione dei corrispettivi (articolo 41,42;
g) controlli (articolo 45);
h) specifiche modalità e termini di collaudo (articolo 46);
i) proroghe (art.49);
i) modalità di soluzione delle controversie (articolo 52).
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
ARTICOLO 5 (Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ARTICOLO 6 (Definizione delle controversie)
È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
ARTICOLO 7 (Cauzione definitiva)
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010, cauzione definitiva di euro _(in lettere), a mezzo polizza fideiussoria n. _ in data _ emessa dalla compagnia assicurativa _ agenzia di _, depositata agli atti dell’ufficio.
Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 8 (Polizza assicurativa)
L'Appaltatore si impegna a stipulare e a trasmettere, ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 e dell'articolo _ del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € _(euro in lettere).
ARTICOLO 9 (Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 10 (Subappalto)
Non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo l’Appaltatore dichiarato tale facoltà in sede di gara. ( o in
alternativa)
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 11 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L'Appaltatore dichiara, ai sensi del decreto n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore edile e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 12 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti)
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti)
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Sezione Circoscrizionale per l'Impiego della Provincia di _, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data _, protocollo n. _, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
ARTICOLO 13 (Domicilio dell'appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Morgongiori via Rinascita n°6.
ARTICOLO 14 (Spese contrattuali)
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.
ARTICOLO 15 (Registrazione)
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
ARTICOLO 16 (Trattamento dei dati personali)
Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ARTICOLO 17 (Tutela della sicurezza e del lavoro)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L. 136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1 lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere,oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma
1 lettera c), del citato decreto legislativo n° 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
ARTICOLO 18 (Obblighi di cui alla Legge 136/2010)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L.
136/2010:
a) Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
c) l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziario di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2. Ai sensi e per effetti dell’art. 3, comma 9, L. 136/2010, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell’art. 3 L. 136/2010 sia interessata, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata legge.
Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Questo atto consta di _ facciate intere, da me redatte e stampate con personal computer, oltre quanto di questa.
Il Responsabile del Servizio L’Appaltatore
Il Segretario Comunale
Allegato II -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Contratto di Appalto - INDICE -
Titolo I – Termini di esecuzione e Penali
Art. 1 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore Art. 2 - Oggetto dell’Appalto
Art. 2a- Cauzione provvisoria Art.2b – Cauzione definitiva
Art. 3 - Forma e principali dimensioni delle opere
Art. 4 - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile dei Lavori Art. 6 - Direzione dei Lavori
Art. 7 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori Art. 7-bis - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore Operativo
Art. 7-ter - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Ispettore di cantiere
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori Art. 10 - Riservatezza del contratto
Art. 11 - Penali
Art. 12 - Difesa ambientale
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Titolo II – Programma di esecuzione dei lavori
Art. 14 - Ordini di servizio
Art. 15 - Consegna, programma operativo e tempo utile per l’ esecuzione dei lavori Art. 16 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
Art. 17 - Accettazione dei materiali Art. 18 - Accettazione degli impianti
Titolo III – Sospensioni o riprese dei lavori
Art. 19 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Art. 20 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza Art. 21 - Variazione dei lavori
Art. 22 - Lavoro notturno e festivo
Titolo IV – Oneri a carico dell’Appaltatore
Art. 23 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Appaltatore Art.23a - Trattamento dei lavoratori
Art.23b - Copertura assicurativa Art.23c - Sicurezza dei lavoratori Art. 24 - Personale dell’Appaltatore
Art. 25 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere
Art. 26 - Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici Art. 27 - Disciplina del cantiere
Art. 28 - Disciplina dei subappalti Art. 29 - Rinvenimento di oggetti
Art. 30 - Cauzione definitiva e Assicurazione Art. 31 - Norme di sicurezza
Titolo V – Contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo
Art. 32 - Valutazione dei lavori - Condizioni generali Art. 33 - Valutazione dei lavori a misura, a corpo Art. 34 - Valutazione dei lavori in economia
Titolo VI - Liquidazione dei corrispettivi
Art. 35 - Forma dell’Appalto Art. 36 - Importo dell’Appalto
Art. 37 - Distribuzione degli importi Art. 38 - Lavori in economia
Art. 39 - Nuovi prezzi
Art. 40 - Invariabilità dei prezzi
Art. 41 - Contabilità dei lavori
Art. 42 - Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti Art. 43 - Conto finale
Art. 44 - Eccezioni dell’Appaltatore
Titolo VII – Controlli
Art. 45 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’Appaltatore
Titolo VIII – Specifiche modalità e termini di collaudo
Art. 46 - Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo Art. 47 - Relazione e Certificato di collaudo
Art. 48 - Collaudo statico Art. 49 - Proroghe
Art. 50 - Anticipata consegna delle opere Art. 51 - Garanzie
Titolo IX – Modalità di soluzione delle controversie
Art. 52 - Danni alle opere
Art. 53 - Morte o fallimento dei contraenti Art. 54 - Accordo bonario
Art. 55 - Cause di forza maggiore
Art. 56 - Definizione delle controversie
Prescrizioni tecniche
Titolo I – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione, il consolidamento ed il collaudo degli edifici Titolo II – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di indagini, scavi e demolizioni
Titolo IV – Prescrizioni su qualità e provenienza dei materiali
Titolo V – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di opere edili classificate secondo le unità tecnologiche (UNI 8290) Titolo VI – Prescrizioni per il ripristino di strutture esistenti
Titolo VII – Prescrizioni tecniche per esecuzione di opere complementari
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENT,MODALITA’ DI ESECUZIONE E NORME DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art.58 - Norme per l’accettazione dei materiali Art.59 – Norme per il prelievo di campioni Art.60 – Norme per il tracciamento
Art.61 _ Scavi di sbancamento e fondazione
Art.62 _ Fornitura e posa di pavimentazioni in lastre di basalto Art.63 _ Fornitura e posa di pavimentazioni in cubetti di basalto Art.64 _ Fornitura e posa di cordonate in basalto
Art.65 _ Fornitura e posa di pavimentazioni in ciottoli di basalto
Art.66 _ Elementi in ghisa e ripristino in quota di chusini e caditoie esistenti Art.67 _ Modifica piani di posa per i rilevati e la fondazione stradale
Art.68 _ Demolizioni in genere
Art.69 _ Conglomerati semplici o armati Art.70_ Sottofondazioni e livellamenti Art.71_ Scarificazioni e fresature Art.72_ Opere a verde
Art.73_ Impianti tecnologici e di i.p.
Art.74_ Materiali lapidei per pavimentazioni
C O N T R A T T O DI A P P A L T O
Fra il Comune di MORGONGIORI (OR) ,( Stazione Appaltante,...)
con sede in Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx 0
nel presente Contratto denominata "Committente", rappresentata in questo atto dal geom. Xxxxxxx Xxxxx nella Sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e l’Impresa con sede in
via
nel presente Contratto denominata "Appaltatore", rappresentata in questo atto dal Sig.
nella Sua qualità di titolare e rappresentante legale,
P R E M E S S O C H E
– Il Committente intende realizzare le opere civili ed impiantistiche necessarie alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione urbana di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx abitato SS/ 442) nell’abitato di Morgongiori ( da realizzare con mutuo della Cassa DD.PP.)” e che lo stesso Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica – edilizia e quanto altro alle Autorità competenti, specificatamente l’ANAS – l’Ufficio Tutela del Paesaggio ed il MIBAC nel rispetto della normative vigenti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata "Descrizione delle opere", secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente "Capitolato speciale d’Appalto", i seguenti documenti:
– Capitolato generale d’appalto;
– Elaborati grafici progettuali;
– Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
– Il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 del d.lgs. 494/96 e del d.lgs 81/2008 come modificato ed integrato;
– Computo metrico estimativo delle opere relative agli apprestamenti ed alle attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
– Cronoprogramma dei lavori;
– Il fascicolo conforme all’art. 4 comma 1 lettera b) del d.lgs. 494/96;
– La notifica preliminare (art. 11 del d.lgs. 494/96);
– La documentazione di progettazione della sicurezza;
– L’offerta presentata dall’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
In presenza degli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata,
dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
- affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
– pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti;
– garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art. 6;
– pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione del Progetto dei lavori di” “Riqualificazione urbana di Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx abitato SS/ 442) nell’abitato di Morgongiori “ nonché delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.
L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela – del d.lgs. 626/94 e dei documenti allegati.
Art. 2.a CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 2.b CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In concreto l’appalto comprende le seguenti opere :
a) la esecuzione delle opere di demolizione delle superfici a marciapiedi realizzate con lastrine di xxxxxx xxxxxxx posate ad opera incerta;
b) la esecuzione delle opere di demolizione di cordonate realizzate in calcestruzzo od in muratura e rivestite con lastrine di xxxxxx xxxxxxx;
c) la esecuzione e tagli di cunette in calcestruzzo e strisciate di bitumato per essere poi ricostruite con materiali in basalto secondo i particolari costruttivi di Progetto;
d) l’apertura degli scavi a sezione obbligata per fondazioni, realizzazione condotte e pozzetti, l’allontanamento a rifiuto delle materie scavate ed in eccedenza, la cernita dei materiali riutilizzabili ( pietre per selciato);
e) la dismissione di eventuali allacciamenti ed opere non in linea con i sistemi costruttivi identitari (ringhiere,sporti,canalizzazioni,caditoie, etc.);
f) il ripristino dei servizi tecnologici interrati (pozzetti delle acque bianche) nonchè eventuali attraversamenti e collegamenti ai servizi di rete delle strade limitrofe, secondo le indicazioni di Progetto;
g) eventuali ripristini di allacciamenti delle utenze,qualora occorressero, alle nuove reti in sostituzione degli esistenti inidonei o fatiscenti (dei sottoservizi Enel,Telecom,Abbanoa,etcc.);
h) la esecuzione delle opere di sottofondazione e fondazione, per la realizzazione del nuovo sistema di canalizzazione laterale delle acque meteoriche con canale convesse e/o lastre piane (inclinate verso l’interno) in basalto ;
i) la realizzazione della nuova pavimentazione di marciapiedi e bordo strada in lastre e cordonate di basalto secondo il particolare costruttivo allegato;
j) mantenimento della sagoma concava centrale con deflusso laterale delle acque;
k) realizzazione delle pavimentazioni di piazzette e slarghi in lastre di basalto di diversa pezzatura;
l) collegamenti agli innesti delle strade secondarie con lastre di basalto;
m) fornitura e posa dell’Arredo Urbano secondo i dettagli di Progetto;
n) opere di finitura con la segnaletica verticale e orizzontale che prevedono l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
- opere di demolizione,cernita materiali riutilizzabili,ed allontanamento materiali di risulta ;
- opere di scavo per fondazioni e conseguenti livellamenti ;
- allacciamenti sostitutivi alle reti esistenti;
- nuovi pozzetti alla condotta delle acque bianche;
- calcestruzzi semplici ed armati per strutture orizzontali portanti la sovrastruttura stradale;
- pavimentazioni in lastre squadrate e sabbiate con esclusione del filo sega;
- delimitazione delle pavimentazioni con cordonate in basalto.
I costi della sicurezza previsti dalla legge 494/96 e dalla legge 415 del 18/11/98 sono computati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Essi sono esplicitati nel quadro economico dell’intervento ed ammontano ad €.9.640,00 (euro novemilaseicentoquaranta/00) e non sono soggetti a ribasso.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a €.480.700,00 come meglio risulta dal seguente prospetto:
A - Lavori a misura ed a corpo:
A.1 – Per Lavori a misura :……………………………………………………………..€. 0.00
A.2 – Per Lavori a corpo :
- demolizioni,scavi,ricoprimenti,vespai,allacciamenti,ecavidotti………..€ 77.954,32
- sottofond,livellamenti, calcestruzzi per sottofondazioni €. 17.532,62
- rete delle acque bianche:………………………………………………………...€ 14.596,50
- realizzazione nuove pavimentazioni:………………………………………….€ 237.891,20
- arredo urbano:……………………………………………………………………….€ 22.585,36
sommano :………………………………………………....................................€ 370.560,00
A.3 - Totale Importo lavori a misura ed a corpo :………………........................€ 370.560,00
- Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso :…………………………………...€ 9.640,00
- Importo complessivo dei lavori :……………..………………………………….€ 380.200,00
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA al 10% su a1+a2 :………………...………………..……………………………€ 38.020,00
- Spese tecniche e generali:.….…… ….……………………………………………..€ 62.480,00
- Sommano €. 100.500,00
- Totale importo del Progetto lavori :.………..………………………………………€ 480.700,00
A+B | Lavori a misura, a corpo, in economia | |||
Voce di spesa | Soggetto a ribasso | Incidenza | Importo | |
A | Mano d’opera | non soggetto | 39 % | €. 147.313,00 |
B | Materiali e Noli | Sì | 58 % | €. 223.247,00 |
B.1 | Oneri per la sicurezza | non soggetto | 3% | €. 9.640,00 |
A+B | Totale importo lavori | 100 % | €. 380.200,00 | |
C | Somme a disposizione dell’Amministrazione | €. 100.500,00 | ||
Totale importo complessivo del Progetto ………………………….. | €. 480.700,00 |
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.
In osservanza delle prescrizioni impartite dall’ANAS qualora, nei punti di maggior criticità (sezioni più strette della strada),la canala concava non possa essere posata per ambo i lati della strada dovrà essere alternata alla lastra piana,inclinata verso l’interno (lato cordonata) : la canala concava sarà contabilizzata al ml. per lo sviluppo realizzata e la lastra piana formante canala per la raccolta delle acque al mq.==
Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempreché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti del. corrispondente articolo del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 3a CATEGORIE DEI LAVORI
Ai fini di quanto disposto dall’art. 30 del DPR n° 34/2000, i lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nei documenti di cui al presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie di ciascuna delle quali viene indicato il relativo importo.
Lavorazione | Categoria | Importo | % sull'importo complessivo appalto |
Prevalente | |||
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela | OG 2 | €. 237.891,20 | 64 % (cat.prevalente) |
Strade | OG 3 | €. 132.668,80 | 36 % |
Art. 4
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spe sa relativo alla gestione dell’appalto .
Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:
– provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
– provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
– nominare il Direttore dei Lavori che si avvarrà di eventuali Assistenti coadiutori;
– nominare il Collaudatore delle opere;
– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
– le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
– nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
– nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
– svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
– sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
– chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
– chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
– chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
– trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.
Art. 5
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 2 d.lgs. 494/96). (È il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 109/94 e successive modifiche).
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici. Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
Art. 6 DIREZIONE DEI LAVORI
Il Committente dichiara di aver nominato per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento il Progettista dell’intervento geom. Xxxxx Xxxxxxx.
In particolare il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato della Direzione dei Lavori, quale proprio rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 7
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
– accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
– vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
– effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
– trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
– coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
– fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio
armato ed in acciaio;
– svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
– redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
– redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione; assistere ai collaudi;
– controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.
– Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
Art. 7-bis
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
– verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
– programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;
– verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
– assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
– individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
– assistere ai collaudi;
– esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
– collaborare alla tenuta dei libri contabili;
Art. 7-ter
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ ISPETTORE DI CANTIERE
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
- verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l’attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
Art. 8
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 4 e 10 d.lgs. 494/96), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 10 d.lgs. 494/96.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
– predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
–
Art. 9
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 3 del d.lgs. 494/96), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5 del d. lgs. 494/96 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 10 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
– verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
- verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
– segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non tti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
– sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 10 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 11 PENALI
L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all’Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di €. 200,00. (duecento/00) per ogni giorno di ritardo. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
Art. 12 DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14 ORDINI DI SERVIZIO
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Art. 15
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 200 (diconsi Euro duecento). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
I seguenti art.42 e 46 indicano la calendarizzazione dei pagamenti per stati di avanzamento ed i tempi per la ultimazione e la consegna delle opere.
Art. 15.a DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.
E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 37 comma 11 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 16
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.
In base all’art. 3 del d.lgs. 494/96 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera.
In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 17 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
A tale proposito si ricorda come con l’entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 18 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico- descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.
TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
Art. 19
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
– al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
– al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
– al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l’entità della proroga dei termini di consegna e l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
Art. 20
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 21 VARIAZIONI DEI LAVORI
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.
Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.
Art. 22
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art.23.a
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e all’art. 131 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del
presente Capitolato.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art.23.b
COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:
1) all’assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.
2) all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 20% dell’ammontare contrattuale.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati
dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56, al X.Xxx. 626/94 e s.m.i., al D.Lgs 494/96 e s.m.i., ed al D.P.R. 222/2003 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/99 e dell'articolo 91 comma 5, e dell'articolo 141 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.
Art.23.c SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e del dlgs 81/2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnare alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e del dlgs 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di MORGONGIORI e per esso in forza delle competenze attribuitegli il geom.Xxxxxxx Xxxxx, quale responsabile del servizio tecnico del Comune, ,
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) è il medesimo geom. Xxxxxxx Xxxxx;
- che i lavori appaltati rientrano/ nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, assommano all’importo di Euro 9.640,00.
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto :
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
• sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
• segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “Piano di Sicurezza Sostitutivo” e nel “Piano Operativo di Sicurezza”, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:
i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
Art. 23.d
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 2 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 494/96 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
– predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
– predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
– predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
– provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
– provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
– provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
– provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
– provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
– provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
– approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
– disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
– corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
– provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;
– richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
– provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
– osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
– provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
– prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
– promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
– promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
– promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
– mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
– assicurare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
• il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
– rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
– provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
– richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
– tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
–
– fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. 626/94;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
– mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
– informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
– organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
– affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
– fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:
– lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
– il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
– in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’"Elenco dei prezzi unitari" allegato al contratto.
Art. 24
PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
– i regolamenti in vigore in cantiere;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione;
– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 25
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
– gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
– vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 26
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
– rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’Appaltatore;
– utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
– collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
– non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
– informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
Art. 27 DISCIPLINA DEL CANTIERE
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.
Art. 28 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI
È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.
I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.
Art. 29 RINVENIMENTO DI OGGETTI
L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
Art. 30
CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE
Al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del 10% dell’importo netto dell’Appalto.
Tale garanzia può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. L’Appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di €.730.700 :la polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 31 NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione.
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO
Art. 32
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.
Art. 33
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell’importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.
Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall’Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’Appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta.
OPERE ESCLUSE DALL’IMPORTO A CORPO
Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all’Elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori. Tali opere potranno essere escluse dall’importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall’importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.
DISPOSIZIONI
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell’eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata. L’eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell’edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per l’altezza dell’edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l’altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda. Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.
Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA
Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Art. 34
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente
autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 35
FORMA DELL’APPALTO
Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell’allegata specifica tecnica.
I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.
Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.
Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Art. 36 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’Appalto sarà la cifra che risulterà dalla sommatoria fra le opere indicate nel riepilogo dei lavori che sono appaltate a corpo per le quantità previste in progetto.
L’importo complessivo dell’Appalto comprende tutti i lavori previsti nell’Allegato n° 8 e ripartito per costi ed incidenze nell’Allegato n° 9.
Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell’importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.
L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.
Art. 37 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento agli importi per i lavori compensati a corpo, compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta negli Allegati di Progetto n° 8 e n° 9 e riscritti nel seguente prospetto:
Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.
L’importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile.
A.1 – Per Lavori a misura :………………….…………………………€. 0,00
A.2 - Per Lavori a corpo :
- sommano €. 370.560,00
Totale Importo Netto dei Lavori a misura ed a corpo :……:€ 370.560,00
Art. 38 LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.
Art. 39 NUOVI PREZZI
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’"Elenco prezzi" saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’"Elenco prezzi" allegato al contratto.
Art. 40 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Art. 41 CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.
Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.
Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore. Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve.
Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’Appaltatore.
I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.
Conto finale e relazione relativa è l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, …)
Art. 42
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI
Il Direttore dei Lavori redigerà con cadenza pari alle misure percentuali indicate all’Allegato F che ripartisce in n° 6 SAL oltre lo Stato Finale l’Avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni, corrispondenti al seguente tabulato .
- 1° SAL………: all’esecuzione delle opere di sottofondazione…………………. .= €. 40.000,00
- Tuti gli altri SAL :………………………………………………………………………….= €. 50.000,00
;
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente tramite il Responsabile del procedimento che
provvederà, entro 10 (dieci) giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il
mandato di pagamento relativo.
In ogni caso, fatta eccezione del 1° SAL che potrà essere emesso solo dopo l’esecuzione dei lavori di cui in premessa,l i successivi stati di avanzamento non potranno essere emessi se non sarà raggiunto l’importo minimo sopra stabilito.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Art. 43 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.
Art. 44.
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VII – CONTROLLI
Art. 45
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 46
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE , CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel Cronoprogramma dei lavori concordato fra Comune e Regione che finanzia l’opera e che risulta parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori : a seguito della richiesta,con
sollecitudine, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro i termini imposti per la chiusura contabile dei lavori. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.
L’ultimazione dei lavori, nel rispetto del Cronoprogramma di Progetto, è prevista in gg.150 – rispettando il crono programma di cui alla tavola n° ..
Lo Stato Finale dovrà essere redatto entrogg.15 dalla data di ultimazione.-.
Il Conto Finale sarà accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione . Il Certificato di collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione dovrà essere redatto entro il 22.1.22007 mentre, eseguiti tutti gli adempimenti, gli atti di collaudo dovranno essere adempiuti e perfezionati entro il 29 dicembre 2007.
L’entrata in funzione dell’opera dovrà essere attuata entro gg.20 dalla data di avvenuta ultimazione.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l’opera si intende definitivamente accettata.
Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalità prescritte. Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.
Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.
Art. 47
RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all’inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).
Qual’ora l’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge. Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 10 (dieci) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.
Art. 48 COLLAUDO STATICO
Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.
Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore dei Lavori depositerà al competente Ufficio del Genio Civile la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.
Nel corso dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore è pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.
Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall’attuale legislazione ed in particolare:
– sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc. di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;
– per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni
partita;
– per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
– tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratori ufficiale per le prove di resistenza.
–
Art. 49 PROROGHE
L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Appaltante.
Art. 50
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 51 GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 52 DANNI ALLE OPERE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 53
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Xxxxxxx non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del rapporto xxxxxxxxxxxx.Xx caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 54 ACCORDO BONARIO
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 20 % ( venti per cento) dell’importo contrattuale, il Committente provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore.
Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
Art. 55
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
Art. 56
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale avrà sede in Oristano sarà composto da 5 membri, di cui 2 nominati da ciascuna delle parti, mentre uno, avente funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo.
In mancanza di accordo, entro venti giorni dalla nomina degli arbitri di parte, il terzo arbitro sarà nominato dal Consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri di Oristano su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro.
La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio, indicando l’arbitro di propria designazione.
Nei 20 (venti) giorni successivi la controparte avrà diritto di proporre altri quesiti, indicando per iscritto l’arbitro di propria designazione.
Qualora la controparte non provvedesse alla designazione del proprio arbitro entro il termine di cui sopra, vi provvederà, dietro ricorso della parte istante, il Consiglio direttivo del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Oristano.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto in via rituale.
Il lodo arbitrale dovrà essere depositato entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dal giorno della formazione del Collegio, termine prorogabile una volta sola per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni ivi compreso il caso di assunzione di mezzi di prova.
Il lodo arbitrale sarà inappellabile.
La decisione degli arbitri sarà sostitutiva della volontà delle parti e queste dichiarano fin da ora di accettarla come se fosse stata da esse direttamente adottata.
Il Collegio Xxxxxxxxx deciderà anche sulla attribuzione e sulla ripartizione delle spese.
Art. 57
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per quanto riguardo l’eventuale controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, si rimanda a quanto stabilito all’art.6 del contratto (v. schema di contratto di cui in premessa).
PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODALITA’ DI ESECUZIONE E NORME DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI
TITOLO I – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di indagini, scavi e demolizioni
Art. VIII Le indagini preliminari
Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di due tipi:
a) indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e radar);
b) indagini minimamente distruttive (xxxxxxxxxx xxxxxx, sclerometro, prove di penetrazione, pull test).
Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione che escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le caratteristiche fisico-chimiche delle parti oggetto di indagine.
A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:
1) fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di distorsioni provocate dall’impiego delle ottiche normalmente utilizzate;
2) termografia per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e di immagini non comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell’infrarosso e più precisamente nella regione spettrale compresa tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o termogramma della distribuzione della temperatura superficiale dei vari materiali, visualizzabile attraverso scale di colori o toni di grigio. Ad ogni colore o tono della scala di grigi, corrisponde un intervallo di temperature. Le apparecchiature all’infrarosso misurano il flusso di energia a distanza senza alcun contatto fisico con la superficie esaminata. Lo schema di funzionamento si basa su una videocamera ad infrarossi che trasforma le radiazioni termiche in segnali elettrici, successivamente convertiti in immagini, a loro volta visualizzate su un monitor e registrate. In particolare nella videocamera, la radiazione infrarossa che raggiunge l’obiettivo, viene trasmessa dal sistema ottico ad un elemento semiconduttore, il quale converte le radiazioni infrarosse in un segnale video, mentre l’unità di rilevazione elabora il segnale proveniente dalla telecamera e fornisce l’immagine termografica. L’apparecchiatura termovisiva deve comprendere una telecamera, capace di effettuare riprese secondo angoli da + 0 a – 90° su uno stesso piano e dotata di obiettivi intercambiabili con lenti al germanio o al silicio ed una centralina di condizionamento del segnale con monitor. Il campo di misura dell’apparecchiatura deve essere compreso tra – 20° C e + 900° C con una sensibilità migliore di 0,5° C. La banda di radiazione dell’apparecchiatura dovrà essere compresa tra 2 e 5,6 um. L’apparecchiatura dovrà rendere possibile la registrazione delle immagini, su pellicola fotografica in bianco e nero e/o colori, su nastro magnetico. Deve inoltre essere prevista la possibilità di montare l’apparecchiatura su carrello semovente autoportante per poter costituire unità autonoma. Queste apparecchiature sono comunemente portatili e autoalimentate;
3) misurazione della temperatura e dell’umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire i valori relativi alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con strumentazioni elettroniche di precisione e con l’umidometro a carburo di calcio;
4) misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle radiazioni solari, direzione del vento, le precipitazioni e la pressione esterna;
5) la rilevazione fotografica con pellicole normali o all’infrarosso per un’analisi più approfondita delle caratteristiche dei materiali e delle loro specificità fisico-chimiche;
6) endoscopia necessaria per l’esame ottico di condotti o cavità di piccole dimensioni per mezzo di piccole telecamere o strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l’impiego di fibre ottiche. Per questa indagine si devono prediligere cavità già esistenti onde evitare la manomissione del materiale che ne deriverebbe da un foro appositamente praticato per svolgere l’indagine. Tale indagine è effettuata per mezzo dell’endoscopio che può essere di tipo rigido o di tipo flessibile. L’endoscopio rigido è un sistema ottico a lenti contenuto in un rivestimento rigido. Deve essere prolungabile fino a 2 metri mediante aggiunta di ulteriori elementi ottici e deve essere dotato di sistema di illuminazione per agevolare l’osservazione. Dovrà essere consentita la visione diretta a 45° e 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive. L’endoscopio flessibile permette la trasmissione dell’immagine e della luce tramite fibre ottiche. È comunemente dotato di testa mobile e prisma di conversione a 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive; misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei parametri di anidride carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico, polveri totali, solfati, cloruri, nitrati ed altre sostanze presenti in sospensione nell’aria o depositate sul terreno;
7) magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze. Dopo la lavorazione gli orientamenti dei magnetini contenuti nei manufatti rimangono inalterati, costituendo un campo magnetico facilmente rilevabile da apparecchiature magnetometriche; la ricerca è basata sul principio dell’induzione elettromagnetica e lo strumento utilizzato è il metal-detector che localizza la presenza di metalli con emissioni magnetiche effettuate da bobine o altri generatori di campi. Gli elementi che costituiscono questa apparecchiatura sono più sonde rilevatrici, con diversa precisione di rilevamento e con uscite per registratore, e una centralina analogica a due o più scale per la lettura della misura a seconda della differente sensibilità della sonda utilizzata. Queste apparecchiature sono comunemente portatili ed autoalimentate;
8) colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell’indagine fotografica effettuata con una serie di colorimetri standardizzati secondo la scala Munse che consentono l’individuazione delle varie sostanze presenti nelle parti analizzate.
Esistono, inoltre, degli altri tipi di indagine che rientrano sempre tra quelli classificati non distruttivi ma che hanno un piccolo grado di invasività quali:
9) indagini soniche effettuate con fonometri in grado di emettere impulsi sonici e captare delle onde sonore, attraverso la percussione con appositi strumenti o con trasduttori elettrodinamici, registrando la deformazione delle onde elastiche che forniscono elementi per la valutazione del degrado delle murature o eventuale presenza di lesioni. L’elaborazione dei dati, invece, consiste nel calcolo del tempo e della velocità di attraversamento dell’impulso dato dalla muratura. Il principio generale dell’indagine sonica si basa su alcune relazioni che legano la velocità di propagazione delle onde elastiche, attraverso un mezzo materiale, alle proprietà elastiche del mezzo stesso. L’apparecchiatura dovrà essere predisposta per l’uso di una vasta banda di frequenza compresa tra 100 e 1000 Hz e consentire l’utilizzo di uscita su monitor oscilloscopico che permette l’analisi delle frequenze indagate. Gli eventi sonici studiati dovranno poter essere registrati in continuo;
10) indagini con ultrasuoni eseguite per mezzo di fonometri particolari in grado di emettere dei segnali che vengono registrati da un captatore (interno all’apparecchio stesso) che misura:
a) la velocità del suono in superficie per individuare le alterazioni superficiali dei materiali,
b) le misure radiate, non sempre possibili (in quanto registrate sulla superficie esterna e su quella interna), per verificarel’omogeneità dei materiali.
Gli elementi che compongono questa apparecchiatura sono una centralina di condizionamento del segnale munita di oscilloscopio e sonde piezoelettriche riceventi, trasmittenti e ricetrasmittenti. L’apparecchiatura avrà diverse caratteristiche a seconda del materiale da indagare (calcestruzzo, mattoni, elementi lapidei, metalli). Le frequenze di indagine comprese tra i 40 e i 200 Khz dovranno essere utilizzate per prove su materiali non metallici, mentre per i materiali metallici il range adottabile è compreso tra i 500 ed i 5000 Khz. L’apparecchiatura è comunemente autoalimentata e portatile;
12) il rilievo della luminosità che viene misurato con un luxmetro che verifica l’illuminazione dei vari oggetti, con un ultraviometro che misura la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la misurazione della temperatura di colore – i dati rilevati vanno comparati a parametri standard che prevedono un’illuminazione max di 250-300 lux per pietre e metalli, 180 lux per legno e dipinti (il lux equivale all’illuminazione prodotta da una sorgente di 1 candela su una superficie ortogonale ai raggi ad una distanza di 1 metro), temperatura di colore 4.000 K, umidità relativa 55-60%. Oltre a quelle già descritte esistono delle tecniche di analisi che hanno caratteristiche distruttive di lieve entità e che si rendono necessarie per la valutazione di alcuni parametri:
13) analisi con i raggi X per l’identificazione della struttura di una sostanza cristallina individuandone i vari componenti. Il materiale viene irradiato con un isotopo radioattivo e l’energia assorbita viene rimessa sotto forma di raggi X caratteristici degli elementi chimici presenti nel materiale;
14) prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con:
a) dissoluzione del campione in acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili;
b) quantità di gas carbonico nei componenti carbonati;
c) dosaggio per perdita al fuoco dell’acqua di assorbimento;
d) dosaggio sostanze organiche;
15) analisi spettrofotometriche per l’identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una soluzione acquosa – campo del visibile (0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 micron) e infrarosso (0,8-400 nm);
16) microscopia ottica per l’analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche di ciascuna sostanza;
17) microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di alterazione;
18) studio petrografico in sezione sottile per analizzare sezioni di materiale di spessore molto ridotto ed osservate al microscopio elettronico a scansione;
19) analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione esaminato senza stabilire il tipo di sale eventualmente presente. Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche:
20) valutazione della porosità con porosimetri a mercurio e picnometri Xxxxxxx in grado di definire, conseguentemente, il livello di permeabilità all’acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale;
21) analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della distribuzione del materiale e lo studio dei parametri conseguenti;
22) capacità di imbibizione definita con il controllo del peso prima e dopo l’immersione dei vari campioni di materiali. La superficie viene cosparsa con tintura liquida che viene condotta verso le fessurazioni e verso le porosità superficiali. Viene applicato un rilevatore per individuare la presenza e l’ubicazione dei difetti;
23) assorbimento per capillarità misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida;
24) prove di compressione, taglio e trazione eseguite sui campioni di vari materiali per la definizione delle caratteristiche di ciascun elemento.
25) Nel secondo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendosi di prove leggermente distruttive. A questa seconda categoria appartengono le seguenti tecnologie:
a) xxxxxxxxxx piatti che misura lo stato di sollecitazione basandosi sullo stato tensionale in un punto della struttura. Tale misura si ottiene introducendo un martinetto piatto in un taglio effettuato lungo un giunto di malta. A fine prova lo strumento può essere facilmente rimosso e il giunto eventualmente risarcito. Lo stato di sforzo può essere determinato grazie al rilassamento causato dal taglio perpendicolare alla superficie muraria; il rilascio, infatti, determina una parziale chiusura del taglio. La prova prosegue ponendo il martinetto piatto nell’apertura e aumentando la pressione in modo da riportare i lembi della fessura alla distanza originaria, misurata prima del taglio. La parte interessata dall’operazione può essere strumentata con estensimetri rimovibili. In tal modo è possibile misurare con precisione gli spostamenti prodotti dal taglio e dal martinetto durante la prova;
b) sclerometro a pendolo consiste nel colpire la superficie del calcestruzzo con una massa guidata da una molla e la distanza di fine corsa viene espressa in valori di resistenza. In questo modo viene misurata la durezza superficiale;
c) pull-off test consiste nell’applicare una sonda circolare d’acciaio alla superficie del calcestruzzo con della resina epossidica. Si applica poi una forza di trazione alla sonda aderente, fino alla rottura del calcestruzzo per trazione. La resistenza alla compressione può essere misurata tramite i grafici della calibratura;
d) prove penetrometriche statiche si basano sulla misura dello sforzo necessario per far penetrare, a velocità uniforme, nel terreno, un’asta con cono terminale di area superficiale di 10 cm2 e una conicità di 60°,
e) prove penetrometriche dinamiche si basano sulla misura dei colpi necessari per infliggere per 10 cm nel terreno una punta conica collegata alla superficie da una batteria di aste. Le misure devono essere eseguite senza soluzione di continuità a partire dal piano di campagna; ogni 10 cm di profondità si rileva il valore del numero di colpi necessari all’infissione. Norme standard europee definiscono le caratteristiche geometriche della punta, il peso e la corsa della massa battente: xxxxx xxxxxx xx 00 xx0, xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx) da 30 kg e altezza di caduta (corsa) di cm 20;
f) vane test utilizzabile per la determinazione in sito della resistenza a taglio di terreni coerenti. La prova consiste nel misurare la coppia di torsione che si ottiene infiggendo ad una data profondità del terreno un’asta terminante con aletta e facendola ruotare; sulla superficie di rotazione si sviluppa una reazione che consente la determinazione della resistenza al taglio;
g) incisione statica si serve di una sonda di penetrazione (a punta piccola) che viene spinta meccanicamente attraverso la superficie di un materiale, solitamente metallo, sotto un carico specifico. Si misura la profondità dell’incisione e si può valutare la resistenza del materiale.
Art. IX Gli scavi ed i rinterri
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. In materia si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956.
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per:
– il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d’acqua e di qualsiasi consistenza;
– paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
– la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
– puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
– per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Secondo quanto prescritto dall’art. 12 del d.P.R. 7 gennaio 1956, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all’atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.
Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Col procedere delle murature l’Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Scavi subacquei e prosciugamenti
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Impresa, se richiesta, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza; questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e continua aerazione.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa.
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’Appaltatore.
I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
Art. X Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall’Imprenditore e dal dipendente Direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro.
È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Inoltre, salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.
Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti l’appaltatore valuterà se è il caso di lasciare i serramenti di chiusura verticale allo scopo di circoscrivere la rumorosità e la polverulenza dell’operazione, oppure di apporre apposite temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono già stati rimossi.
Ravvisata la presenza di materiali non omogenei l’Appaltatore provvederà a effettuare una demolizione parziale delle parti realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto, rimuovendo le macerie del piano prima di iniziare le operazioni del piano superiore.
Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti l’Appaltatore dovrà accertarsi che siano state prese alcune importanti precauzioni:
– disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nelle pareti;
– accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di rischio per gli operatori e per gli abitanti.
Qualora le pareti contengano materiali a base di fibre tossiche per l’organismo umano, se respirate, l’ambiente oggetto della demolizione dovrà essere restituito alla Stazione appaltante previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio.
La presenza di eventuali membrane polimero-bituminose o strati in PVC destinati a barriera vapore dovranno essere rimossi a parte e non aggregati alle macerie inerti.
La conservazione in cantiere di tali materiali dovrà tenere conto della loro facile infiammabilità. L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali.
Durante le lavorazioni l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni e istruzioni per la demolizione delle strutture verticali, dovrà utilizzare attrezzature per il taglio dei ferri di armatura dei pilastri conformi alle norme di sicurezza, le demolizioni per rovesciamento, per trazione o spinta saranno effettuate solo per strutture fino ad altezza pari a m .............. , l’utilizzo delle attrezzature per il rovesciamento dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovrà essere garantito l’utilizzo di schermi e di quant’altro, per evitare la caduta di materiale durante l’operazione ed in ogni modo dovrà essere delimitata l’area soggetta a caduta di materiale durante l’operazione specifica.
– Sottofondi.
Per sottofondi si intendono gli strati di materiale che desolidarizzano le partizioni intermedie o di chiusura orizzontale dell’edificio dal rivestimento posto in atto.
Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti idrauliche di approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi possono essere state annegate.
Qualora la polverosità dell’operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il confinamento ambientale siano inefficaci l’appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il materiale oggetto dell’operazione allo scopo di attenuarne la polverosità.
Tale verifica sarà effettuata a cura dell’Appaltatore che procederà alla demolizione dei sottofondi secondo procedimento parziale o insieme alla demolizione della struttura portante. Prima della demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione all’interno di un’unità immobiliare parte di una comunione di unità l’Appaltatore dovrà accertarsi che all’interno di questo sottofondo non siano state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella fattispecie possono non essere state disconnesse.
La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che dovrà essere controllata dall’Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione.
La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere in considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticità, l’innesco di vibrazioni e la presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della partizione orizzontale.
– Fognature.
Per fognature si intendono le condotte coperte o a vista atte alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere di scarico civili e industriali presenti sulla rete privata interna al confine di proprietà dell’unità immobiliare o dell’insieme di unità immobiliari oggetto della demolizione parziale o totale.
L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle fognature.
Tale demolizione deve essere svolta dall’Appaltatore dopo aver verificato la chiusura del punto di contatto della fognatura con la rete urbana pubblica, allo scopo di evitare che macerie o altri frammenti della demolizione possano occludere tali condotte.
Le operazioni di demolizione delle condotte di scarico devono altresì avvenire con l’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme di protezione ambientali e degli operatori di cantieri per quanto riguarda la possibilità di inalazione di biogas o miasmi dannosi o tossici per la salute umana.
Le macerie della demolizione delle fognature saranno allontanate dal cantiere senza che i materiali da queste derivanti possano sostare nei pressi dei cantieri neanche per uno stoccaggio temporaneo non previsto e comunicato per tempo alla stazione appaltante.
La demolizione parziale delle fognature deve essere effettuata a cura dell’Appaltatore con la precauzione di apporre sezionatori sulla stessa conduttura sia a monte che a valle della medesima allo scopo di confinare l’ambito operativo ed impedire inopportune interferenze.
La verifica della presenza di materiali reflui presenti nella condotta o nelle fosse intermedie di raccolta classificabili come rifiuti speciali o tossico nocivi deve essere effettuata a cura dell’Appaltatore che provvederà di conseguenza allo smaltimento dei medesimi attraverso la procedura prevista in merito dalla legislazione vigente.
– Muri di sostegno e massicciate varie.
Per muri di sostegno e massicciate varie si intendono manufatti artificiali atti a sostenere lo scivolamento naturale delle terre, siano
essi manufatti agenti a gravità o a sbalzo o per reggimentazione trattenuta tramite tiranti interrati.
L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei muri di sostegno e delle massicciate in genere.
La demolizione di tali manufatti richiede che l’Appaltatore definisca in merito una valutazione dei rischi determinata dalle reazioni della tettonica interferente con l’azione di trattenimento posta in essere dalla presenza del manufatto. Tale relazione deve essere posta in essere da tecnico geologo abilitato o da geotecnico di fiducia dell’appaltatore medesimo.
Qualora l’operazione coinvolga, anche solo in ipotesi di relazione dei rischi, porzioni di terreno poste al di fuori dei confini della proprietà della Stazione appaltante, sarà cura dell’Appaltatore verificare la disponibilità dei confinanti pubblici e privati a sgomberare dal transito e da ogni possibile conseguenza alle persone ed alle cose l’ambito di possibile pertinenza del movimento di terra.
In materia si fa riferimento in generale alle disposizioni del d.P.R. 164/56 e del d.P.R. 547/55.
TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art. XI Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato (vedi: Xxxxx Xxxxxx, Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale d’appalto per la sicurezza, 1999, II edizione, Maggioli Editore).
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l. 494/96.
Art. XII Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. XIII Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.
TITOLO III – PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. XIV Materie prime Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua - L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.
In merito di veda l’allegato I del d.m. 9 gennaio 1996.
b) Calci aeree. - Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. In base alla legge 16 novembre 1939 n. 2231, "Norme per l’accettazione delle calci", capo I, le calci aeree si dividono in:
a) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica;
b) calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
c) calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.
Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
CALCI AEREE | Contenuto in CaO + MgO | Contenuto in umidità | Contenuto in carboni e impurità |
Calce grassa in zolle | 94% | |||
Calce magra in zolle | 94% | |||
Calce idrata in polvere | Fiore di calce | 91% | 3% | 6% |
Calce idrata da costruzione | 82% | 3% | 6% |
e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI AEREE | Rendimento in grassello | Residuo al vaglio da 900 maglie /cmq | Residuo al vaglio da 4900 maglie/cmq | Prova di stabilità di volume |
Calce grassa in zolle | 2,5 mc./tonn. | |||
Calce magra in zolle | 1,5 mc./tonn. | |||
Calce idrata in polvere | fiore di calce | 1% | 5% | sì |
calce da costruzione | 2% | 15% | sì |
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità.
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
c) Calci idrauliche e cementi. - Le calci idrauliche si dividono in:
a. calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
b. calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
c. calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;
d. calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
CALCI IDRAULICHE | Perdita al fuoco | contenuto in MgO | Contenuto in carbonati | Rapporto di costituzione | Contenuto in Mno | Residuo insolubile |
Calce idraulica naturale in zolle | 10% | 5% | 10% | |||
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere | 5% | 10% | ||||
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere | 5% | 10% | ||||
Calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere | 5% | 10% | 1,5% | |||
Calce idraulica artificiale siderurgica in polvere | 5% | 5% | 5% | 2,5% |
Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI IDRAULICHE IN POLVERE | Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 tolleranza del 10% | Prova di stabilità del volume | |
Resistenza a trazione dopo 28 giorni di stagionatura | Resistenza a compressione dopo 28 giorni di stagionatura | ||
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere | 5 Kg/cmq | 10 Kg/cmq | sì |
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | sì |
Calce idraulica artificiale pozzolanica | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | sì |
Calce idraulica artificiale siderurgica | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | sì |
È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: inizio presa: non prima di un’ora termine presa: non dopo 48 ore
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 595 e al d.m. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal d.m. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197.
Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:
A. - Cementi:
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.
B. - Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.
C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
D. - Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:
1) a lenta presa;
2) a rapida presa.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
In base all’art. 5 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati dev’essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del "Servizio di controllo e certificazione dei cementi", allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972).
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA | Resistenza a flessione: | Resistenza a compressione | |||||||
Dopo 24 ore Kg/cm2 | Dopo 3 giorni Kg/cm2 | Dopo 7 giorni Kg/cm2 | Dopo 28 giorni Kg/cm2 | Dopo 24 ore Kg/cm2 | Dopo 3 giorni Kg/cm2 | Dopo 7 giorni Kg/cm2 | Dopo 28 giorni Kg/cm2 | Dopo 90 giorni Kg/cm2 | |
Normale | - | - | 40 | 60 | - | - | 175 | 325 | - |
Ad alta resistenza | - | 40 | 60 | 70 | - | 175 | 325 | 425 | - |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | 40 | 60 | - | 80 | 175 | 325 | - | 525 | - |
CEMENTO ALLUMINOSO | 175 | 60 | - | 80 | 175 | 325 | - | 525 | - |
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 350 |
I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA E CEMENTI PER | Perdi- ta al | Residu x | Xxxxx - | conte- nuto di | risultato positivo del | contenuto di zolfo da | conte- nuto di |
SBARRAMENTI DI TENUTA | fuoco | insolu- bile | nuto di SO3 | MgO | saggio di pozzolanicità | solfuri | Al2O3 | |
Portland | Normale | < 5 | < 3 | < 3,5 | < 4 | --- | --- | --- |
Ad alta resistenza | <5 | < 3 | < 4 | < 4 | --- | --- | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 4 | < 4 | --- | --- | --- | |
Pozzolanico | Normale | < 7 | < 16 | < 3,5 | < 3 * | Sì | --- | --- |
Ad alta resistenza | < 7 | < 16 | < 4 | < 3 * | Sì | --- | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 7 | < 16 | < 4 | < 3 * | Sì | --- | --- | |
D’altoforno | Normale | < 5 | < 3 | < 3,5 | < 7** | --- | < 2 | --- |
Ad alta resistenza | < 5 | < 3 | < 4 | < 7** | --- | < 2 | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 4 | < 7** | --- | < 2 | --- | |
CEMENTO ALLUMINOSO | Normale | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 |
Ad alta resistenza | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 | |
AGGLOMERATO CEMENTIZIO | --- | --- | < 3,5 | < 4 | --- | --- | --- |
[*] Solubile in HC1
[**] È ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portland.
I cementi d’altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:
INIZIO PRESA | TERMINE PRESA | |
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA | non prima di 30 minuti | non dopo 12 ore |
CEMENTO ALLUMINOSO | non prima di 30 minuti | non dopo 10 ore |
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA | non prima di 45 minuti | non dopo 12 ore |
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA | non prima di 45 minuti | non dopo 12 ore |
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA | almeno un minuto | al più 30 minuti |
Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.
ENV 197/1 | Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e d.m. attuativi) |
Cemento Portland (CEM I) | Cemento Portland |
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M) | |
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C) | Cemento d'altoforno |
Cemento Portland composito (CEM II/B-S) | |
Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B) | Cemento pozzolanico |
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q) | |
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W) | |
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T) | |
Cemento Portland composito (CEM II/B-M) | Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*] Cemento Portland [*] |
Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B) | Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*] |
[*] In funzione della composizione del cemento.
Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni di cui all’art.