COMUNE DI CERCINO
Repubblica Italiana
COMUNE DI CERCINO
PROVINCIA DI SONDRIO
SCHEMA CONTRATTO DI AFFITTO PASCOLO ALPE SCEROIA”
L’anno duemilasedici il giorno del mese di , presso gli uffici del Comune di Cercino, ubicati in Via Ligari
TRA
il Comune di Cercino – nella persona di in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico,
E
Il Sig. ………………, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (C.F.
……………………..) con sede in ……………….., via …………….. n° ……
Premesso che:
- il Comune di Cercino, di seguito denominato proprietà, in data ha esperito l’ asta pubblica per selezionare l’impresa agricola cui concedere in affitto la propria pascolo Alpe
”;
- l’impresa/cooperativa agricola , di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione del Responsabile del servizio competente, n° , in data ;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 ( Oggetto del contratto)
Il Comune di Cercino, di seguito denominato proprietà, concede in affitto all’impresa
(di seguito denominata affittuario/conduttore), che accetta, il pascolo dell’Alpe ” i cui terreni sono contraddistinti dai comparti pascolivi n. , del Comune censuario di Valmasino, , riportati nella mappa catastale allegata(allegato 1), parte integrante del presente contratto.
Più precisamente la superficie complessiva di tali mappali che viene utilizzata è pari ad ha .
Il pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.
L’affittuario è autorizzato ad esercitare nell’alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe.
Art. 2 (Durata del contratto d’affitto)
In applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari“, ed in particolare dell’art. 43, la durata minima dell’affitto è di anni 6, a far tempo dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza l’affitto cesserà senza necessità di disdetta, entro tale data gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte dell’affittuario.
Art. 3 (Canone di affitto)
In applicazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari “, ed in particolare dell’art. 43, il canone annuo minimo è stato determinato dall’Ente proprietario tenendo conto:
▪ delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato conservativo dell’accessibilità e della viabilità di servizio della malga;
▪ del beneficio che l’esercizio dell’alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.
Il canone annuo di affitto, determinato in annuali euro con le procedure di assegnazione dell’alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato annualmente del 100% dell' indice ISTAT del costo della vita.
Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed al cotico pascolivo che la proprietà effettuerà nel corso dell’affitto, come stabilito nel capitolato d’affitto, di cui al successivo art. 9.
Il canone potrà essere ridotto per un importo, da concordare tra le parti, qualora l’affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali oppure adotti ed attui un piano di gestione della malga (alpeggio) da concordare e condividere tra le parti.
Art. 4 (Pagamento del canone)
Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio e la seconda entro il 10 novembre.
Il pagamento andrà effettuato sul c/c di tesoreria del Comune di Cercino, codice IBAN intestato alla proprietà.
Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate verranno applicati gli interessi di mora nella misura pari al tasso dell’interesse legale vigente. L’eventuale ritardo superiore ai 60 giorni determinerà la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell’affittuario.
Art. 5 (Garanzie)
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l’affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di euro mediante fidejussione bancaria o assicurativa, riscuotibile a semplice richiesta della proprietà. Qualora l’affittuario non provveda a versare sul c/c intestato alla proprietà, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d’affitto, entro 30 giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell’affittuario.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell’affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione, l’affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.
Art. 6 (Responsabilità)
L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività dell’affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
L’affittuario ha provveduto ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all’attività dell’alpeggio, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario e dei propri dipendenti.
Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è di € 200.000,00, dovrà essere consegnata alla proprietà prima della sottoscrizione del presente contratto.
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell’affittuario o dei suoi dipendenti.
Art. 7 (Obblighi dell’affittuario)
L’affittuario si obbliga a pagare regolarmente il canone di affitto ed a rispettare quanto previsto dal capitolato d’affitto e quanto stabilito in sede di verbale di consegna e, eventualmente, di verbale di carico della malga.
Art. 8 (Rescissione del contratto)
Durante il periodo dell’affitto, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà di rescindere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui l’affittuario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.
Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato all’affittuario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso degli immobili,
Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:
a) qualora l’affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;
b) a causa del mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza;
c) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione dell’uso dei locali, l’instaurazione di rapporti di subaffitto, l’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente e dal contratto e dal capitolato d’affitto;
d) qualora, previa diffida al reintegro del carico animale, non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato d’affitto.
Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b) e c), l’affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., ed è soggetto all'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell’Ente concedente.
Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall’affittuario moroso. Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:
a) per morte dell’affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
b) per fallimento dell’affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;
c) per le inadempienze agli impegni ed agli oneri previsti nel capitolato d’affitto, di cui al successivo articolo 9.
E' prevista altresì la facoltà dell’affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per:
a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, possibilmente tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, l’affittuario, a prescindere
dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qualora non si riesca ad affittare la malga;
b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l’inizio della stagione di monticazione.
Art. 9 (Capitolato d’affitto)
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono dettagliatamente disciplinati dal capitolato d’affitto che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 10 (Controversie )
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Dondrio, con esclusione della competenza arbitrale e qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della L. 203/82.
Art. 11 (Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari.
Art. 12 (Spese contrattuali)
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell’affittuario.
La registrazione del contratto sarà effettuata a cura dell’affittuario. Cercino, lì
Comune di Cercino L’Affittuario
Sottoscrizione clausole onerose
L’affittuario, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente
contratto:
2) Durata dell’affitto; 3) Canone d’affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi dell’affittuario; 8) rescissione del10) Controversie .
L’ Affittuario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 03/05/82, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell’affitto; 3) Canone d’affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi dell’affittuario; 8) Rescissioni; 9) Capitolato d’affitto.
Comune di Cercino L’Affittuario
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale