CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI MUTUI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
C O P E R T U R A A S S I C U R A T I V A A B B I N A T A AD EROGAZIONE D I M U T U O I M M O B I L I A R E
POLIZZA IDEATA PER I CLIENTI DI
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INFORTUNI MUTUI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA ASSICURATIVA
ABBINATA AD EROGAZIONE DI MUTUO IMMOBILIARE
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La NET INSURANCE S.p.A. fornisce preventivamente all’interessato, ai sensi di legge, le seguenti informazioni.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Il contratto di assicurazione sarà concluso con Net Insurance S.p.A., con sede legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami di cui ai provvedimenti ISVAP n. 01756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002 e n. 2444 del 10.07.2006.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Legislazione applicabile
Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Reclami
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Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla:
Net Insurance S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Fax 06 36724.800
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ ISVAP - Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Reclami - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Net Insurance S.p.A.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
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Termini prescrizionali
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto si cui si fonda il diritto.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO.
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Assicurato
Il Mutuatario.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Banca
l’Istituto bancario, indicato nella Proposta di Assicurazione (Mod. 01/035), che eroga il mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.
Beneficiario
La Banca, quale soggetto cui spetta l’indennizzo.
Certificato di polizza
Il documento che prova l’assicurazione, emesso sulla base della “Proposta di assicurazione” (Mod. 01/035) sottoscritta dall’Assicurato.
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Contraente
Il Mutuatario, quale soggetto che stipula l’assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il Beneficiario, quale soggetto a cui spetta l’indennizzo, è la Banca.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proposta di Assicurazione
Il documento (Mod. 01/035) sottoscritto dal Mutuatario ai fini della stipula del contratto di assicurazione.
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Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
La Compagnia assicuratrice Net Insurance S.p.A.
Tabella I.N.A.I.L.
Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente di cui all’Allegato n. 1 del D.M. del 15.09.2000 e successive modifiche.
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Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione viene prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività extraprofessionali e che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente pari o superiore al 50%.
Art. 2 - Definizione di infortunio
È considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%.
Sono comunque considerati indennizzabili, purché determinino le conseguenze di cui sopra:
a) le conseguenze dei colpi di sole o di calore;
b) l’assideramento o il congelamento;
c) l’asfissia per fuga di gas o di vapori;
d) l’annegamento e la folgorazione;
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e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari;
g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa grave, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato;
h) gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana, in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte.
Art. 3 - Somma assicurata e xxxxxxx xxxxxxxxxx
L’assicurazione viene prestata dalla Società per una somma pari al debito residuo del Mutuatario, in conto capitale ed escluso interessi, risultante, al momento del sinistro, nei confronti della Banca.
La garanzia è prestata con il massimo di indennizzo indicato nel “Certificato di polizza”.
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L’indennizzo per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con l’indennizzo per il caso morte.
Art. 4 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa gli infortuni derivanti:
a) da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni, tsunami ed alluvioni;
b) da ubriachezza, da abuso di psico-farmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
c) da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
d) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e di accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
e) da conseguenze delle infezioni che non abbiano causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell’Art. 2, lettera f);
f) da conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
g) dall’uso, in qualità di pilota o di membro dell’equipaggio, di mezzi subacquei o aerei;
h) dalla pratica di paracadutismo, sport aerei in genere, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o con accesso a ghiacciai;
i) dalla pratica, anche a carattere non professionale, di: arti marziali, pugilato, atletica pesante;
l) dalla pratica, non avente carattere ricreativo, di: hockey, basket, volley, calcio, rugby, football americano, sci, bob, ciclismo, ippica;
m) dalla partecipazione, quale pilota o membro dell’equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche / motociclistiche / motonautiche.
n) da attività a carattere professionale. Restano comunque esclusi, per coloro che siano soggetti all’assicurazione I.N.A.I.L., gli infortuni indennizzati dal menzionato Istituto.
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Non sono considerati infortuni e non sono quindi indennizzabili:
- gli infarti e ictus;
- le ernie, di qualsiasi tipo o localizzazione.
Art. 5 - Rischio volo
L’assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri, esclusi i casi di velivoli ed elicotteri gestiti da aereoclubs.
La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aereomobile e cessa al momento in cui ne scende.
Resta convenuto che in caso di sinistro aereo che colpisca più assicurati con la compagnia assicurativa NET INSURANCE S.p.A., l’esborso massimo della Società non potrà comunque superare la somma di € 1.550.000,00 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla Società per il medesimo sinistro aereo eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti per ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto tra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.
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Art. 6 - Estensione di garanzia
A parziale deroga del precedente Art 4, lettera a) e dell’art. 1912 del Codice Civile, l’assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato subisca in caso di movimenti tellurici, alluvioni ed inondazioni.
Resta convenuto che, qualora nei casi di cui sopra, il medesimo sinistro interessi più assicurati con la compagnia assicurativa NET INSURANCE S.p.A., l’esborso massimo della Società non potrà comunque superare la somma di € 1.550.000,00 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla Società per il medesimo sinistro eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti per ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto tra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.
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Art. 7 - Infortuni occorsi durante il servizio militare
L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva, o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni.
È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvimento dell’obbligo di leva.
In caso di arruolamento volontario per mobilitazioni o per motivi di carattere eccezionale, l’assicurazione non opera per i rischi di guerra, guerriglia, esercitazioni tattiche ed operazioni militari in genere.
Art. 8 - Guerra
L’assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all’estero.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di X. Xxxxxx.
Art. 9 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. e dalle seguenti infermità mentali: sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
In ogni caso l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi, con l’obbligo della Società di restituire al Contraente la parte di rata di premio, pagata e non goduta, al netto
delle imposte.
Art. 10 - Limite di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza dell’anno solare in corso.
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Art. 11 - Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Art. 12 - Garanzie assicurate : caso morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata.
Art. 13 - Morte presunta
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento, naufragio e incidente di mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento, di cui sopra, quale infortunio.
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Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie di vita sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente assicurazione.
Art.14 - Garanzie assicurate : caso invalidità permanente pari o superiore al 50%
Per Invalidità Permanente si intende la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato pari o superiore al 50%, e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida l’intera somma assicurata.
Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si fa riferimento alla Tabella I.N.A.I.L
.in vigore al momento del verificarsi dell’infortunio.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalle tabelle vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
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Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’invalidità viene stabilita mediante l’adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino al limite massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella I.N.A.I.L., l’invalidità è stabilita tenendo conto della diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione effettivamente esercitata al momento del sinistro.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con l’indennizzo per il caso morte.
Art. 15 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di erogazione del mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare ed ha termine, senza tacito rinnovo, alla data di scadenza indicata nel “Certificato di polizza”.
La negoziazione contrattuale comporta la preventiva sottoscrizione, da parte del Mutuatario, di apposita “Proposta di assicurazione” (Mod. 0/035).
L'assicurazione viene prestata dalla Società a seguito del pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico anticipato per tutta la durata del contratto di assicurazione.
La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel “Certificato di polizza” se il premio unico anticipato è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 16 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 17 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso alla Società entro 20 giorni da quando ne hanno avuto possibilità.
La denuncia deve essere corredata di certificato medico e deve contenere narrazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché dettagliata descrizione delle
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sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato deve: sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e documentazione, produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
In caso di morte dell’Assicurato, i relativi aventi diritto devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La Società si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l’esecuzione e l’interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs del 30.6.2003 n. 196.
Art. 18 - Criteri di indennizzabilità
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La Società liquida l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Art. 19 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente nonché sulla liquidabilità dell’indennizzo, le Parti hanno la facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma o nei limiti delle condizioni di assicurazione, ad un Collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio risiede, a scelta dell’Assicurato, nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o nel comune della sede legale
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della Società.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo o violazione di patti contrattuali.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.
Art. 20 - Beneficiario dell’indennizzo
Ricevuta e controllata la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo.
L’indennizzo spetta esclusivamente alla Banca e verrà da questa imputata a scomputo, parziale o totale, del debito residuo, in conto capitale, del Mutuatario verso la Banca medesima.
Art. 21 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 22 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 23 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente assicurazione, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
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Art. 24 - Forma delle Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax o a mezzo telegramma.
Art. 25 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 26 - Prova
È a carico di chi richiede l’indennizzo provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto al suo indirizzo medesimo.
Art. 27 - Foro competente
In caso di controversia tra le Parti, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.
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Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Net Insurance S.p.A. (più avanti denominata “Società”) è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato le seguenti informazioni:
1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
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b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.
2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196;
b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3 - CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b) strettamente necessario per la Società per le finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri;
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c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4 - RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:
- nei casi di cui al punto 3, lettere a) e b), l’impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire/liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lettera c), la preclusione, nei confronti dell’interessato, di accedere all’informazione ed alla promozione dei prodotti assicurativi offerti dalla Società.
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6 - DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
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I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E. ed extra U.E.
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Il D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:
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- avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
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- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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L’elenco delle persone fisiche e giuridiche nominate responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede legale della Società.
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c) al trasferimento dei dati personali comuni all’estero come indicato al punto 7
della predetta informativa;
d) al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
e) alla comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera d) alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lettera b), per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.
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Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
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