MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AMBITO TERRITORIALE 22
Regolamento integrativo
dell’ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RETI DI AMBITO
I DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AMBITO 22
Vista | la Legge 13 luglio 2015, n. 107, che all’art. 1, comma 66, prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di ampiezza “inferiore alla provincia e alla città “metropolitana”, quale fattore determinante per l’efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse; |
Vista | la Nota 26 gennaio 2016, Prot. n. 726, del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali; |
Considerato | che l’art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 dispone che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; |
Visto | il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 7 marzo 2016, n. 61, con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale; |
Visto | in particolare l’elenco delle istituzioni scolastiche comprese nell’Ambito Territoriale 22 in base al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 7 marzo 2016; |
Precisato | inoltre che le istituzioni scolastiche paritarie - pur non facendo parte degli ambiti costituiti con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 7 marzo 2016 in base a quanto previsto dalla L.107/2015, art.1, commi 70, 71 e 72 – possono partecipare su richiesta ad azioni e attività tali da coinvolgerne finalità e funzioni ai sensi della L. 62 del 10 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, senza però avere diritto di voto in sede di Conferenza dei Dirigenti Scolastici della Rete di Ambito; |
Tenuto conto | che le Linee Guida per la Formazione delle Reti adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Nota del 7 giugno 2016, Prot. n. 2151, prevedono, tra l’altro, che “la rete d’ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono |
e tra le reti di scopo in essa presenti” e che “per il raggiungimento delle finalità ……”, le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell’USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e/o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro; | |
Preso atto | che il Liceo Statale Xxxxx Xxxxx è stato individuato quale scuola capofila della rete dell’ambito territoriale 22 nel corso dell’assemblea dei dirigenti delle scuole dell’ambito 22 che ha avuto luogo nel contesto dell’incontro del 3 novembre 2016 convocato dall’USR Lombardia con prot. 16933 del 7/10/2016; |
Preso atto | che l’Istituto comprensivo Xxxxxx Xxxxxxx è stato individuato quale scuola Polo per la formazione della rete dell’ambito territoriale 22 nel corso dell’assemblea dei dirigenti delle scuole dell’ambito 22 che ha avuto luogo nel contesto dell’incontro del 19 ottobre 2016 convocato dall’USR Lombardia-AT Milano con prot. 17552 del 13/10/2016; |
Considerato | che la Scuola Polo per l’inclusione di cui nella Nota MIUR n. 370 del 07/03/2017 e nella nota USR Lombardia n. 5110 del 09/03/2017 è individuata dall’USR e che, per l’Ambito 22, è il Liceo Marconi di Milano; |
Al fine | di implementare l’Accordo per la costituzione delle Reti di Ambito adottato dal MIUR con nota del 7 giugno 2016 in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida per la Formazione delle Reti sopra citate |
CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Norma di rinvio
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Art. 2 - Oggetto e finalità
Il presente Regolamento integrativo dell’Accordo per la costituzione delle Reti di Ambito della Città Metropolitana di Milano ha innanzitutto come fine la costruzione della governance di ambito e provinciale attraverso lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all’interno della Rete di Ambito, sia tra le diverse Istituzioni Scolastiche sia con altri soggetti istituzionali e con stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.
Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all’art.1, comma 70 e seguenti, attraverso la costituzione di Reti di Ambito.
La Rete, in qualità di rappresentante dell’autonomia delle istituzioni scolastiche dell’Ambito nel rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l’ambito.
La Rete, quindi, in funzione delle finalità sopra elencate:
⮚ rileva bisogni e istanze e condivide le necessarie risorse finanziarie e umane;
⮚ regola e formalizza i rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali;
⮚ condivide informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità
elaborate (monitoraggi, esiti, strumentazioni, best practices ecc.);
⮚ assume le determinazioni necessarie (protocolli di intesa, convenzioni, condivisione di tavoli tecnici e/o operativi) all’interazione con altri soggetti territoriali per la realizzazione dei progetti;
⮚ interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, con altre Reti Territoriali di Ambito o con Reti di Scopo interne all’Ambito o interambito;
⮚ mantiene costante la comunicazione con l’USR Lombardia e con l’Ufficio Territoriale di Milano in merito alle attività amministrative che dovessero essere delegate alla Rete.
Art. 3 - Struttura gestionale-organizzativa della Rete d’Ambito
La Rete dell’Ambito 22 della Regione Lombardia prevede per la propria gestione le funzioni e gli organismi qui di seguito elencati:
⮚ Istituto capofila d’ambito
⮚ Scuola Polo per la formazione
⮚ Scuola polo per l’inclusione
⮚ Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito
⮚ Presidente e Vicepresidente della Rete d’Ambito
⮚ Gruppo di coordinamento della Rete d’Ambito
⮚ Coordinatore amministrativo
⮚ Articolazioni tematiche della Rete di Ambito (Tavoli Tematici) e Scuole Referenti di Reti di Scopo costituite sulle Articolazioni Tematiche della Rete
Art. 4 - Designazione e competenze dell’istituzione scolastica capofila
L’individuazione dell’Istituzione Scolastica capofila avviene nell’ambito della Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’ambito territoriale 22. Il Presidente e coordinatore della Rete è il Dirigente Scolastico dell’istituto capofila.
La prima seduta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche dell’ambito o, se necessario, un suo aggiornamento, nomina il Vicepresidente della stessa (Dirigente Scolastico di un istituto di ciclo diverso da quello dell’istituto del presidente).
La designazione dell’istituzione scolastica capofila, che deve essere retta da un Dirigente Scolastico titolare nell’istituzione stessa, ha la durata di tre anni scolastici a decorrere dall’a.s. 2016-17. La designazione mantiene la prevista durata di un triennio anche in caso di cambiamento del Dirigente rappresentante legale dell’istituzione scolastica capofila per mobilità o pensionamento. Tale designazione può essere modificata dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici durante il triennio solamente qualora la scuola capofila:
a) risulti assegnata in reggenza a Dirigente titolare di altra istituzione scolastica;
b) su motivata richiesta del Dirigente titolare della scuola capofila;
c) a seguito di dimensionamento.
Ogni successivo avvicendamento di istituzione scolastica capofila diviene operativo
all’inizio di anno scolastico.
L’individuazione dell’istituzione scolastica capofila avviene nell’ambito della conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito territoriale 22 a seguito di votazione a scrutinio segreto. È previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuna delle istituzioni scolastiche candidate ottenga in prima votazione la maggioranza assoluta.
L’istituto capofila:
⮚ esprime il Presidente e coordinatore della Rete;
⮚ garantisce il coordinamento generale della Rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo-contabile, documentale);
⮚ garantisce le condizioni logistiche dei lavori della Conferenza.
Art. 5 - Designazione e competenze della Scuola Polo per la formazione
L’individuazione della Scuola Polo per la formazione avviene nell’ambito della
Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’ambito territoriale 22.
La designazione ha la durata di tre anni scolastici a decorrere dall’a.s. 2016-17 e mantiene la prevista durata di un triennio anche in caso di cambiamento del Dirigente rappresentante legale dell’istituzione scolastica capofila. Tale designazione può essere modificata dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici durante il triennio solamente qualora la Scuola Polo:
a) risulti assegnata in reggenza a Dirigente titolare di altra istituzione scolastica;
b) su motivata richiesta del Dirigente titolare della scuola capofila;
c) a seguito di dimensionamento.
Ogni successivo avvicendamento di istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione diviene operativo all’inizio di anno scolastico.
L’individuazione dell’istituzione scolastica Scuola Polo per la formazione avviene nell’ambito della conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito territoriale 22 a seguito di votazione a scrutinio segreto. È previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuna delle istituzioni scolastiche candidate ottenga in prima votazione la maggioranza assoluta.
Il Dirigente della Scuola Polo per la formazione è inoltre membro di diritto del Gruppo
di Coordinamento dell’Ambito di cui all’articolo 9.
La Scuola Polo per la formazione, in relazione alle indicazioni e alle deliberazioni della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito e attraverso un gruppo di lavoro appositamente designato sempre in sede di Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito:
⮚ coordina la progettazione (“Piano formativo dell’Ambito”), organizza le attività formative e gestisce dal punto di vista amministrativo-contabile le iniziative di formazione della Rete;
⮚ si interfaccia con l’USR e con le altre scuole capofila per la formazione de Città Metropolitana di Milano per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione.
Art. 6 - Designazione e competenze della Scuola Polo per l’inclusione
L’individuazione della Scuola Polo per l’inclusione avviene per Decreto del Dirigente
dell’USR Lombardia – AT Milano.
Il Dirigente della Scuola Polo per l’inclusione è membro di diritto del Gruppo di
Coordinamento dell’Ambito di cui all’articolo 9.
La Scuola Polo per l’inclusione, in relazione alle indicazioni e alle deliberazioni della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito e attraverso un gruppo di lavoro appositamente designato sempre in sede di Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito:
⮚ è snodo fondamentale di integrazione scuola/territorio in materia di inclusione e di bisogni educativi speciali, in collegamento con l’USR Lombardia e con l’Ufficio Territoriale di Milano;
⮚ offre supporto concreto alle scuole dell’Ambito 22 con interventi di consulenza e formazione mirata in materia di bisogni educativi speciali
Art. 7 - La Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito
La Rete assume le decisioni attraverso la Conferenza dei Dirigenti Scolastici.
La Conferenza dei Dirigenti Scolastici è convocata dal Dirigente Scolastico Presidente della Rete. La Conferenza può essere convocata – sempre con atto formale del Dirigente della scuola capofila – su richiesta di almeno un terzo delle istituzioni scolastiche dell’ambito o su indicazione del Gruppo di Coordinamento, indicandone espressamente il motivo.
La Conferenza dei Dirigenti Scolastici deve essere convocata almeno due volte per ciascun anno scolastico.
La convocazione avviene in modalità telematica, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta devono intercorrere, salvo motivi d’urgenza, non meno di sette giorni.
L’esercizio del voto in seno all’Assemblea è regolato secondo il seguente criterio: ogni legale rappresentante di un’istituzione scolastica aderente alla rete, o suo delegato, indicato con nomina scritta dal proprio Dirigente Xxxxxxxxxx, esprime un voto. Le decisioni vengono assunte, accertato il numero legale, a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 18.
Alla Conferenza dei Dirigenti Scolastici sono assegnati i seguenti compiti:
⮚ programmare e gestire le attività della rete per il raggiungimento delle finalità individuate;
⮚ individuare la costituzione del Gruppo di Coordinamento della Rete di Ambito;
⮚ adottare ogni altra determinazione, previa l’acquisizione, se necessario, delle deliberazioni degli organi collegiali competenti delle singole istituzioni scolastiche;
⮚ produrre, monitorare e verificare la documentazione delle attività svolte dalla Rete anche nelle sue articolazioni.
Delle sedute della Conferenza dei Dirigenti Scolastici viene redatto apposito verbale in formato digitale, pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale della scuola capofila ed inviato alle scuole aderenti alla rete in mailing list per l’approvazione in apertura della seduta successiva. Il presente Regolamento, le delibere e le eventuali rendicontazioni finanziarie vengono pubblicate in apposita sezione sul sito istituzionale della scuola capofila secondo la normativa vigente. Le istituzioni scolastiche della rete si impegnano a riportare sul proprio sito il collegamento alla sezione di cui sopra.
Art. 8 - Competenze del Presidente e Vicepresidente della Rete d’Ambito
Il Presidente della Rete di Ambito
⮚ assume la rappresentanza della Rete;
⮚ convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito di cui all’Art. 5 e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
⮚ convoca e presiede il Gruppo di Coordinamento dell’Ambito e cura l'esecuzione
delle relative deliberazioni;
⮚ assicura il collegamento tra la Rete di Ambito, il Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, il Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Milano e i Presidenti delle altre 5 reti d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
⮚ stipula, su delibera generale della Conferenza dei Dirigenti Scolastici del proprio ambito e in raccordo con la Scuola Polo per la formazione, contratti di prestazione d'opera, protocolli d’intesa e/o convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise;
Il Vicepresidente della Rete di Ambito è nominato tra i Dirigenti Scolastici degli Istituti
del ciclo diverso da quello dell’istituto del presidente ed assume i seguenti compiti:
⮚ coadiuva il Presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza;
⮚ lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.
Art. 9 - Competenze del Gruppo di Coordinamento
Il Gruppo di Coordinamento della Rete d’Ambito é individuato dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici d’Ambito al proprio interno ed è composto da: Presidente, Vicepresidente, Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione, Dirigente Scolastico della Scuola Polo per l’inclusione, 3 Dirigenti Scolastici individuati dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici d’Ambito, fino ad un massimo di 7 componenti complessivi.
Tale organo:
⮚ è presieduto dal Presidente e coordinatore della Rete d’ambito;
⮚ cura quando necessaria l’istruzione dei lavori della Conferenza dei Dirigenti scolastici dell’ambito;
⮚ opera, su deleghe specifiche, sui compiti della Conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito, che attribuisce ad esso autonomia di azione su questioni organizzative e finanziarie che coinvolgono l’intera rete e che necessitano di urgenti e rapide deliberazioni, salvo ratifica dell’operato nella prima seduta utile.
Art. 10 - Competenze del Coordinatore amministrativo
Il DSGA dell’istituzione Scolastica capofila della Rete d’Ambito è Coordinatore amministrativo della Rete, coadiuvato da un collaboratore della propria istituzione scolastica e da un Gruppo di Lavoro per la razionalizzazione delle pratiche amministrative costituito da personale delle scuole della Rete d’Ambito con specifiche competenze:
⮚ sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili di rete e ne cura l'organizzazione con utilizzo del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze;
⮚ definisce l’esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile;
⮚ può, previa determinazione della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito, procedere a dislocare risorse di rete vincolate a materie/progetti specifici presso istituti polo responsabili;
⮚ promuove, in sinergia con i DSGA delle istituzioni scolastiche della Rete di Ambito e nei limiti consentiti dalle risorse umane e finanziarie a disposizione, la “razionalizzazione degli adempimenti amministrativi” prevista dalla Legge 107/2016, art. 1, comma 72.
Art. 11 - Finanziamento e gestione amministrativo contabile della rete di ambito
Le eventuali risorse finanziarie della Rete di Ambito possono derivare:
⮚ da finanziamenti erogati dall’USR per la Lombardia;
⮚ da finanziamenti derivanti da bandi MIUR o Unione Europea;
⮚ da finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati.
La Conferenza dei dirigenti scolastici di ambito stabilisce le modalità di attuazione delle attività di rete conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali.
Qualora la Conferenza dei Dirigenti deliberi l’acquisizione di risorse a bilancio, l’Istituto capofila della Rete d’Ambito definirà un capitolo del bilancio ordinario della scuola relativo alle attività della Rete.
Art. 12 - Articolazioni tematiche della Rete d’Ambito
In caso di necessità ed al fine di rendere più efficienti le procedure di gestione delle attività organizzative, amministrative e didattiche, la Rete d’Ambito può articolarsi in raggruppamenti anche su tematiche specifiche di cui la Conferenza dei Dirigenti Scolastici abbia evidenziato la rilevanza strategica.
Le iniziative della Rete di Ambito possono quindi realizzarsi anche attraverso la definizione di specifici Tavoli Tematici, corrispondenti ad articolazioni per materia od obiettivi, quali ad esempio comitati tecnico-scientifici e gruppi di lavoro. Composizione, consistenza e funzioni di tali organi sono interamente demandati alla Conferenza dei Dirigenti Scolastici d’Ambito. I Tavoli Tematici non generano necessariamente Reti di Scopo.
Art. 13 - Scuole Referenti di Reti di Scopo costituite sulle articolazioni tematiche della Rete
La Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito individua e/o conferma al proprio interno le Scuole referenti di Reti di Scopo costituite sulle articolazioni tematiche della Rete di Ambito. Dette Scuole Referenti hanno, sulle tematiche prese in carico, compiti di coordinamento, promozione e realizzazione progettuale, così come di raccordo territoriale sia all’interno del singolo Ambito che tra gli Ambiti della Città Metropolitana di Milano.
Art. 14 - Progettazione e gestione territoriale delle attività
La Rete d’Ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale attraverso l’indicazione delle priorità che costituiscono la cornice per le azioni di Reti di Scopo e
individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere. Le Reti di Scopo generate dalla collaborazione su specifici progetti o Tavoli Tematici possono interessare:
⮚ gruppi di istituzioni scolastiche appartenenti alla stessa Rete d’Ambito (Reti di Scopo interne all’Ambito)
⮚ gruppi di istituzioni scolastiche appartenenti a differenti Ambiti (Reti di Scopo interambito).
Le iniziative progettuali delle Reti di Scopo, se sostenute da risorse umane e/o finanziarie comuni all’Ambito, sono sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito.
La Rete di Xxxxxx promuove la costituzione delle Reti di Scopo al proprio interno e favorisce la diffusione delle informazioni sull’adesione a Reti di Scopo fuori dell’Ambito.
Art. 15 - Criteri per l’impiego delle risorse umane nelle Reti di Ambito e di
Scopo
L’eventuale impiego del personale docente e non docente per la realizzazione di progetti e attività sarà oggetto di una specifica determinazione della conferenza dei dirigenti scolastici.
L’impiego del personale docente e ATA per la realizzazione dei progetti e delle attività delle Reti di Ambito e di Scopo, deliberato dalla Conferenza de Dirigenti, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
Art. 16 - Validità delle sedute e Deliberazioni
Le sedute si ritengono valide con la presenza della metà più uno dei dirigenti scolastici (o loro delegati) delle istituzioni scolastiche dell’ambito.
Per tutte le deliberazioni inerenti l’utilizzo delle risorse umane e finanziare è richiesta la maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto); per le deliberazioni riguardanti le risorse umane è richiesta l’autorizzazione del rappresentante legale dell’istituzione scolastica di servizio del personale interessato.
È prevista la modalità di conferenza di servizi semplificata.
Art. 17 - Trasparenza e pubblicità delle decisioni
Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola capofila della
Rete di Ambito, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e successive modificazioni e del D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 18 - Clausole di salvaguardia
Il presente regolamento sarà modificabile in sede di conferenza dei dirigenti con determinazione assunta a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto) dei presenti.
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente.