CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
ALLEGATO D)
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO
-Provincia di Pordenone-
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
L’anno duemila , il giorno del mese di , presso la sede operativa del Comune di Tramonti di Sotto sita in Frisanco – xxx Xxxxxxxxxx 0, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
arch. Katia Durì, nata a Udine (UD) il 09.05.1983, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Tramonti di Sotto, in qualità di Responsabile dell’area tecnica/manuntenzione per i Comuni di Frisanco, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra, enti convenzionati con costituzione di ufficio unico, nominato con decreto n. 1 del 18.01.2018 dal Sindaco del Comune di Frisanco, ente capofila, di seguito locatore;
, nato a il , CF che interviene nel presente atto in qualità di della con sede in via , P. IVA , di seguito conduttore;
PREMESSO
che il comune di Tramonti di Sotto è proprietario dell’immobile sito in Tramonti di Sotto – località Campone, distinto catastalmente al Foglio 35, mappale 417 e dell’area di pertinenza Foglio 35, Mappale 416;
che con deliberazione giuntale n. 29 del 10.04.2018 veniva dato indirizzo al Responsabile dell’Area tecnica di avviare tutte le procedure necessarie ad addivenire ad una nuova locazione dell’immobile di che trattasi, a seguito della scadenza della locazione sperimentale per la stagione 2017;
che con determinazione n. del si stabiliva, all’esito di procedura di asta pubblica, di cedere in locazione i predetti locali a ;
che volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'uso di che trattasi, e nell’intesa che la premessa narrativa faccia parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene e stipula quanto segue ARTICOLO 1 – OGGETTO
1. Il Comune di Tramonti di Sotto, come sopra rappresentato, concede in locazione a
, come sopra rappresentata, l’immobile di proprietà comunale sito in Tramonti di Sotto – località Campone, distinto catastalmente al Foglio 35, mappale 417 e dell’area di pertinenza Foglio 35, Mappale 416, come meglio indicati nell’allegata planimetria.
ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE
1. L’immobile si concede per l’esercizio dell’attività di bar. È vietato il mutamento di destinazione d’uso, intendendosi la presente clausola quale risolutiva espressa.
2. Sono altresì vietate la sublocazione, totale o parziale dell’immobile e la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione, definitiva o in affitto, dell’azienda commerciale alla cui attività la locazione accede dovrà essere comunicata con raccomandata AR al locatore almeno 30 giorni prima che avvenga. Il Locatore potrà opporsi alla cessione qualora sussistano gravi motivi. Costituisce, in ogni caso, grave motivo ostativo alla cessione la mancanza in capo al cessionario dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’aggiudicazione della locazione di cui al presente contratto.
ARTICOLO 3 – IMMISSIONE IN POSSESSO E STATO DELL’IMMOBILE
1. L’immissione nel possesso del citato locale verrà fatta dopo la sottoscrizione della presente locazione, con la consegna delle chiavi.
2. Il conduttore dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati idonei per l’esercizio della sua attività. Lo stesso si impegna a rilasciarli, alla scadenza della locazione, nello stesso stato, salvo il degrado d’uso.
ARTICOLO 4 – DURATA
1 La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabili di sei anni, ai sensi dell’art. 27 e 28 L. 392/78, con facoltà di recesso da parte del conduttore da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale con raccomandata a/r.
2. Il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della legge 392/78, con preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione da formularsi mediate lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 5 – CANONE
1. Il canone di locazione, come risultante dall’aggiudicazione a seguito di gara, è pattuito in €
annui.
2. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente e automaticamente, a decorrere dal secondo anno, ai sensi dell’art. 32 della l. 392/78 e s.m.i., assumendosi come base di calcolo il canone corrisposto per l’ultima annualità trascorsa e l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese precedente a quello di inizio di tale annualità.
3. Il canone dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 15 settembre di ciascun anno presso il Tesoriere Comunale Friulovest Banca Credito Cooperativo San Giorgio della Richinvelda (PN) - IBAN IT IT 13 K 08805 65000 052000509022.
4. In caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà valersi del disposto dell’art. 1453 cc senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.
5. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora in ragione del tasso legale in vigore.
ARTICOLO 6 – MIGLIORAMENTI E MANUTENZIONE
1. Al conduttore è fatto obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto di locazione, degli impianti e relative pulizie.
2. È fatto divieto di apportare all’immobile e all’area esterna qualsiasi modifica, anche se di miglioria, senza preventiva ed espressa autorizzazione scritta del locatore, fermo restando che ogni spesa anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte conduttrice apportasse all’immobile si intendono acquisite in proprietà comunale senza che competa al conduttore alcuna indennità o compenso di sorta.
3. Sono a carico del locatore i lavori di manutenzione straordinaria. Il conduttore potrà eseguire lavori rientranti nella casistica della manutenzione straordinaria solo previo assenso del locatore. Il costo relativo ai suddetti lavori, con espressa esclusione delle migliorie, addizioni o adattamenti necessari per lo svolgimento dell’attività del conduttore, potrà essere rimborsato al medesimo, solo previa verifica sull’effettuazione dei lavori e la loro rispondenza alla documentazione presentata precedentemente e a seguito della consegna della certificazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente.
4. In nessun caso il locatore è tenuto a compiere opere di modificazione o trasformazione dell’immobile locato allo scopo di renderlo idoneo all’uso stabilito, ancorchè esse siano imposte da sopravvenuti atti legislativi o amministrativi.
ARTICOLO 7 – ISPEZIONI DA PARTE DEL LOCATORE
1. Il conduttore dovrà consentire al locatore in ogni momento, previo avviso anche verbale, l'accesso all'unità immobiliare locata.
ARTICOLO 8 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
1. È onere del conduttore essere in possesso dei requisiti richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie per l’esercizio dell’attività.
2. Il conduttore dovrà impegnarsi, a propria cura e spese, a dotarsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, permesso o licenza necessaria e prescritta dalle norme vigenti per l’esercizio dell’attività, esonerando fin d’ora il locatore da ogni conseguenza relativa all’eventuale diniego e/o ritardo nel ritardo delle autorizzazioni, nulla osta, permessi o licenze necessarie all’esercizio dell’attività, rimanendo a suo carico il rischio relativo.
ARTICOLO 9 –CAUZIONE
1. A garanzia di tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il conduttore ha provveduto a versare al locatore una somma pari ad una annualità del canone annuo offerto presso il Tesoriere Comunale Friulovest Banca Credito Cooperativo San Giorgio della Richinvelda (PN) - IBAN IT IT 13 K 08805 65000 052000509022.
2. Tale somma sarà restituita alla conclusione del rapporto contrattuale, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza degli obblighi contrattuali. Tale somma sarà restituita alla conclusione del rapporto contrattuale, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza degli obblighi contrattuali.
3. Tale cauzione dovrà altresì essere immediatamente ricostituita o integrata in caso di utilizzo, pena la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA’
1. Il conduttore assume qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il locatore da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/2008 e smi.
2. Il conduttore ha costitutio a propria cura e spese e, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato al locatore idonea polizza assicurativa n. presso
, per il rischio di responsabilità civile e il rischio locativo, compreso il rischio incendio e il ricorso terzi; la copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della locazione.
ARTICOLO 11 – DOMICILIO
1. Il conduttore, per ogni comunicazione, elegge domicilio presso
2. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al locatore, per iscritto.
ARTICOLO 12– SPESE
1. Tutte le spese, anche di registrazione, inerenti e conseguenti al presente contratto, sono ripartite in parti uguali tra le parti.
ARTICOLO 13 – RINVIO NORMATIVO
1. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia di locazione ad uso non abitativo.
2. Le clausole di cui alla presente scrittura sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili, ed ogni modificazione del presente atto deve avvenire e provarsi in forma scritta.
ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia è competente il foro di Pordenone.
Il presente contratto stipulato nel luogo sopraindicato è stato predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura, su numero facciate e numero
righe comprese le firme.
Letto, confermato e sottoscritto. IL CONDUTTORE
IL LOCATORE - IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
arch. Katia Durì