Capitolato speciale d’appalto
Capitolato speciale d’appalto
Art. 1 – Oggetto e 𝑓inalità dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto:
a. Servizi generali di sala e complementari a manifestazioni, spettacoli ed altri eventi organizzati presso le strutture in uso alla stazione appaltante Centro Servizi Culturali Santa Chiara, nello specifico Teatro Auditorium, Teatro Sociale, Teatro Cuminetti, Sale conferenze, spazio Foyer, Auditorium Melotti di Rovereto, Teatro Sanbàpolis, Giardino complesso ex Santa Chiara, ed in luoghi diversi a richiesta;
b. Servizio di guardiania e presidio accessi in spazi specifici su richiesta.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Nell’espletamento dei servizi di cui all’art.1 del presente contratto l’Appaltatore garantirà per ogni tipologia di prestazione quanto di seguito indicato:
x. Xxxxxxxx
Apertura e chiusura delle entrate e delle uscite ad inizio e fine spettacolo, controllo dei titoli di accesso con relativo controllo degli abbonamenti, misurazione della temperatura, accoglienza ed assistenza in sala del pubblico.
Controllo del rispetto da parte del pubblico del divieto di fumare, del divieto di introdurre nei teatri cibi e bevande, del rispetto della normativa vigente e dei protocolli specifici in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19 (uso delle mascherine, rispetto del distanziamento sociale, igienizzazione delle mani), del divieto d’uso di apparecchi per ripresa audio e video (compresi i telefoni cellulari) e del rispetto del mantenimento di un comportamento dignitoso nei confronti del patrimonio pubblico e degli altri utenti.
Distribuzione di apparecchi per traduzione simultanea, assistenza in sala e ritiro degli stessi al termine dell’utilizzo con responsabilità sulla relativa riconsegna, verifica del loro stato ed eventuale segnalazione in caso di danneggiamento con trasmissione dei dati anagrafici dell’utente. Controllo dei visitatori delle mostre negli spazi espositivi, al fine di evitare danni o asportazioni delle opere esposte.
Per il servizio guardaroba: ricevimento e consegna dei capi di abbigliamento che il pubblico intende depositare, compresi ombrelli e cappelli. Buona conservazione di quanto ricevuto in custodia e costante presenza all’interno del locale adibito a guardaroba durante tutta la durata dello spettacolo, con particolare riguardo alla vigente normativa in materia di contenimento della diffusione del COVID-19.
Il personale deve essere di età non superiore ai 40 anni, di entrambi i sessi. Per ogni turno di servizio dovrà essere individuato un caposquadra che si interfacci con il Coordinatore di sala e dell’emergenza, dipendente della stazione appaltante, per lo svolgimento del servizio.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
La tipologia del servizio ed il personale da impiegare variano a seconda dello spazio in cui si svolge l’evento ed alla tipologia di evento. Tutti i servizi indicativamente hanno durata media di n.4 ore e si intendono da un’ora prima dell’inizio dell’evento fino a completo deflusso del pubblico.
Il numero di utilizzi di ciascuno spazio è puramente indicativo e riferito all’ultima annata di attività piena della stazione appaltante. Nel periodo di emergenza sanitaria e con l’introduzione delle misure restrittive per il contenimento della diffusione del COVID-19 il numero di utilizzi potrà subire una sensibile variazione senza diritto ad indennizzo alcuno da parte dell’Appaltatore. Le capienze indicate fanno riferimento alle agibilità precedenti l’emergenza sanitaria e le disposizioni contenute nel Protocollo spettacolo del 24 giugno 2020. Il numero di personale richiesto per singolo evento potrebbe subire una variazione incrementale per far fronte alle disposizioni di gestione degli eventi con presenza di pubblico legate al contenimento della diffusione del COVID-19.
● Teatro Auditorium (capienza sala n. 840 senza limitazioni dovute alla situazione sanitaria)
n.5 persone, di cui 2 inserite nella squadra di emergenza; numero utilizzi anno 2019: 135
● Teatro Sociale (capienza sala n. 670 senza limitazioni dovute alla situazione sanitaria)
n.6 persone, di cui 3 inserite nella squadra di emergenza; numero utilizzi anno 2019: 118
● Teatro Cuminetti (capienza sala n. 244 senza limitazioni dovute alla situazione sanitaria)
n.2 persone, di cui 1 inserite nella squadra di emergenza; numero utilizzi anno 2019: 43
● Xxxxxxxx, Sale e altri spazi (presenze possibili 50/250)
n.1 persona, inserita nella squadra di emergenza; numero utilizzi anno 2019: 92
● Auditorium Melotti (capienza massima n. 415 senza limitazioni dovute alla situazione sanitaria)
n.3 persone, di cui 2 inserite nella squadra di emergenza ; numero utilizzi anno 2019: 106
● Teatro Sanbàpolis (capienza massima n. 825 senza limitazioni dovute alla situazione sanitaria)
da 3 a 7 persone, di cui da 2 a 4 da inserire nella squadra di emergenza; numero utilizzi anno 2019: 98
Per la gestione di eventi all’aperto, programmati direttamente o delegati al Centro, potrebbe essere richiesto il servizio maschere sul territorio provinciale, nelle location interessate dai diversi eventi, con impegno non quantificabile al momento. Si fa presente che secondo la Direttiva del Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx e le successive Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, gli operatori per la sicurezza inseriti nella squadra di emergenza devono avere una formazione di livello C (elevato) ai sensi del DM 10/3/98 e devono essere abilitati ai sensi dell’art.3 della L.609/96 (formazione antincendio rischio elevato).
b. Servizio di custodia
Custodia e vigilanza di accessi e spazi su richiesta dell’ufficio tecnico per particolari eventi ed in luoghi definiti ivi inclusi i camerini dei teatri; controllo della temperatura del pubblico e del personale dipendente in accessi specifici.
Particolari necessità di custodia e/o vigilanza potranno presentarsi per le manifestazioni dove sono previsti un elevato numero di eventi e luoghi di svolgimento nel corso della stessa giornata, le cui richieste di servizio non sono quantificabili al momento (es. Feste Vigiliane, Festival dello Sport, Festival dell’Economia, Trentofilmfestival). In questi casi il servizio verrà richiesto sulla base delle effettive necessità organizzative di volta in volta individuate.
2. Tutto il personale che verrà impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di primo soccorso dell’attestato di frequenza al corso antincendio rischio medio e dell’idoneità tecnica antincendio.
3. Tutto il personale in servizio dovrà essere munito di un cartellino di riconoscimento che dovrà riportare il nome dell’Appaltatore ed il nome di battesimo ed iniziale del cognome del dipendente; dovrà inoltre essere dotato di torcia elettrica perfettamente funzionante (a carico dell’Appaltatore anche la dotazione e la sostituzione delle batterie).
4. Il personale dovrà indossare una divisa come di seguito specificato:
● Donne: camicia bianca, gonna (non mini) nera oppure pantalone lungo nero, calze nere o color carne, scarpe nere con o senza lacci, giacca o cardigan nero
● Uomini: camicia bianca, pantalone lungo nero, scarpa nera con o senza lacci, giacca o cardigan nero
5. Tutto il personale in servizio dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuale come da normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da COVID-19.
6. Il servizio verrà effettuato sulla base delle richieste della committenza e calcolato sulle ore effettive prestate.
7. L’Appaltatore, che si impegna a garantire che tutto il personale impiegato sia formato come sopra specificato, dovrà fornire il nominativo del Referente per l’esecuzione del contratto ed i suoi recapiti, l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e copia degli attestati di frequenza ai corsi richiesti conseguiti dal medesimo personale entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In caso di integrazione del personale dedicato all’appalto, l’Appaltatore dovrà fornire gli attestati di frequenza ai corsi entro 5 giorni dall’assunzione. In mancanza la stazione appaltante si riserva di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/euro) per ogni giorno di ritardo per ogni attestato mancante.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La partecipazione alla selezione equivale per l’appaltatore a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla selezione equivale altresı̀ per l’appaltatore a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. L’appaltatore si impegna a fornire, per ogni utilizzo, l’elenco del personale impiegato con indicazione della persona incaricata di svolgere il ruolo di caposquadra e ad interfacciarsi con il coordinatore della stazione appaltante presente ad ogni evento.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. la stazione appaltante si impegna a fornire all’Appaltatore il calendario degli eventi in programma su tutti gli spazi in uso per i quali si necessiti la prestazione di servizio secondo il seguente calendario: entro il 25 del mese precedente la programmazione della prima quindicina del mese, entro il 10 del mese in corso la programmazione della seconda quindicina, fatto salvo quanto indicato al comma 2.
2. Nel caso di modifiche e/o integrazioni del calendario degli eventi, il servizio potrà essere richiesto e definito con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio dell’evento.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
● D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
● il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
● la legge provinciale 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici”, per quanto applicabili;
● la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
● il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
● la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
● il Decreto Ministeriale 8 maggio 2012 “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene”
● il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 - Allegato 1 “Criteri ambientali minimi
affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
● le norme del codice civile.
● Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti da presentare
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della documentazione di gara:
1) il presente capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione;
2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
3) l’offerta economica dell’appaltatore;
4) l’allegato A Dichiarazione di partecipazione;
5) copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
6) autodichiarazione della regolarità contributiva, che potrà essere verificata dalla stazione appaltante.
2. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio ha decorrenza dalla stipula del contratto ed ha durata di anni 1 (uno).
2. Alla scadenza del contratto la stazione appaltante si riserva di richiedere in forma scritta una proroga per un periodo massimo di 3 mesi alle medesime condizioni contrattuali. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ed in forma scritta.
Art. 8 – Valore
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio è quindi da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara ed i rispettivi prezzi applicati non potranno subire alcuna variazione, fatte salve le eventuali modifiche sulla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 9 – Referente dell’esecuzione del contratto
1. la stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il Referente dell’esecuzione del contratto ed a comunicarlo tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a presentare l’elenco nominativo di tutto il personale che verra impiegato nell’esecuzione del contratto prima dell’inizio dell’esecuzione, come stabilito dall’art.2 comma 7 del presente capitolato.
2. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione scritta entro 5 giorni dall’inizio della prestazione al Referente per l’esecuzione del contratto della stazione appaltante.
3. L’appaltatore è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11 – Varianti contrattuali
1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l’art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Referente dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Referente dell’esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. Prima di procedere alla liquidazione del compenso dovuto, la stazione appaltante verificherà la conformità delle prestazioni lavorative svolte rispetto al piano di attività presentato dall’appaltatore entro il 5 giorno del mese successivo a quello da rendicontare. La verifica da parte della stazione appaltante avviene entro 15 giorni dal ricevimento di tale rendiconto e la sua approvazione è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Appaltatore.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Appaltatore calcolato a tariffa oraria in base alla diversa prestazione di cui all’art. 2; la fatturazione avrà cadenza mensile sulla base degli eventi effettivamente conclusi nel mese e sarà corredata da un riepilogo dei servizi effettuati cosı̀ come approvati dalla stazione appaltante. Il compenso verrà liquidato su presentazione di regolare fattura elettronica. Il codice univoco della stazione appaltante per la fatturazione elettronica è UFXKTF; la stazione appaltante è soggetto a split payment, pertanto in fattura dovrà essere prevista la scissione dei pagamenti.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dagli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di
accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
4. la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipula del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. la stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni, come da successivo art. 22, successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo.
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. la stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. la stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. la stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in
sede di stipula del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipula di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell’Appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti all'appaltatore, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 16 – Subappalto
1. E’ ammesso il subappalto se esplicitato nell’offerta di gara.
Art. 17 – Tutela dei lavoratori
1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. Avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale
lavoratori teatro. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL teatri ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’Appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
Art. 19 – Clausola sociale
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dal comma 2 dell’art 32 della L.P. 2/2016 in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’Appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro teatri, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’Appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. A tale proposito l’Appaltatore ha l’obbligo di incontrare le organizzazioni sindacali, che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nel precedente appalto, entro 2 (due) settimane dall’inizio del servizio e, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, sottoscriverà con le stesse un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto, avendo cura di inviarne una copia alla stazione appaltante.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 15 (quindici)
giorni prima della scadenza naturale del contratto, ovvero l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L’Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
Art. 20 – Sicurezza
1. L’Appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e xx.xx. .
3. L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare attenzione per l’attuale situazione emergenziale.
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve comunicare prima dell’inizio del l’esecuzione dell’appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Art. 22 – Cauzione de𝑓initiva
1. L'Appaltatore è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia potrà essere ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’Appaltatore mediante PEC.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C., e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 23 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Appaltatore stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto; massimale assicurato per sinistro 10.000.000€, per persona 5.000.000€.
3. L’Appaltatore sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 24 – Penali
1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all’art.2 si applicherà una penale massima pari al 10% del valore contrattuale.
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 22 del presente capitolato.
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del
danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 25, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stesso, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 3, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
● ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
● utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
● mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
● mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
● mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
● il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 1 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
2. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 27 – Recesso
1. E’ facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 28 – De𝑓inizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 29 – Tracciabilità dei 𝑓lussi 𝑓inanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 30 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC
1. la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire già programmate con data certa.
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 33 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dall’Appaltatore saranno trattati per le finalità e nelle modalità di seguito specificate.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato a:
● adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto posto in essere;
● adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad es. in materia di antiriciclaggio);
● esercitare i diritti (ad es diritto di difesa) del titolare.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, può comportare l’oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto connessi al Suo rapporto di lavoro, tra i quali:
● l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
● la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati
personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato;
● l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati.
4. La gestione e conservazione dei dati è effettuata mediante archivi cartacei e archivi informatici, utilizzati dal Titolare e/o da terze Società nominate quali Responsabili del trattamento.
5. Gli archivi informatici sui quali sono archiviati i dati di cui sopra sono ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
6. Ove si rendesse necessario, tuttavia, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in Paesi extra europei. In tal caso, il Titolare assicura da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi volti a garantire un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati e/o di profilazione che riguardano i Suoi dati personali.
8. I dati potranno essere trattati da soggetti appositamente incaricati a trattare i soli dati necessari allo svolgimento dei compiti assegnati dalla scrivente, compiendo su di essi le sole operazioni indispensabili allo svolgimento dei compiti stessi ed in forza di specifici vincoli contrattuali.
9. II dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.
10. Titolare del trattamento è la stazione appaltante Servizi Culturali Santa Chiara, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00000 - Xxxxxx, via X.Xxxxx,67, tel.0000-000000. Per ogni altra informazione e/o per conoscere l’elenco completo ed
aggiornato dei responsabili, ove nominati, è possibile scrivere all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
11. Ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Appaltatore che:
● ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
● le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
● ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
12. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Art. 34 – Norma di chiusura
1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.