Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
Con mercoledì 24 ottobre 2012 sono diventate pienamente operative le novità in materia di cessione di prodotti agroalimentari previste dall’articolo 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1.
Venerdì 19 ottobre è stato poi approvato il decreto attuativo lungamente atteso che chiarisce diversi aspetti pratici, ma lascia ancora aperte alcune questioni interpretative.
Il decreto non è ancora pubblicato in G.U.
Le disposizioni riguardano le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari e prevedono alcuni obblighi legati alla forma contrattuale, ai termini di pagamento e si prefiggono lo scopo di tutelare le parti contrattualmente più deboli dal pratiche commerciali scorrette.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari con l’ eccezione di:
- vendite al consumatore finale
- le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento (in questo caso restano comunque in vigore gli articoli che riguardano le pratiche commerciali sleali)
- i conferimenti da parte di imprenditori agricoli alle cooperative di cui fanno parte
- i conferimenti da parte di imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui fanno parte
- i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici
Obblighi relativi alla forma contrattuale
Viene introdotto l’obbligo di forma scritta per i contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della norma.
Il contratto deve esplicitare obbligatoriamente:
- Durata del contratto
- Caratteristiche prodotto venduto
- Prezzo
- Modalità di consegna
- Modalità di pagamento
Per “forma scritta” si intende “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare le volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b)”
Esistono quindi diverse modalità per adempiere a questo obbligo:
- Con la stipula di un contratto vero e proprio (che può essere semplicemente un preventivo sottoscritto per accettazione, un ordine di fornitura…)
- Con la stipula di un accordo quadro o un contratto base, integrato da ordini puntuali effettuati secondo le modalità contenute nel contratto stesso (in questo caso gli ordini devono contenere un riferimento al contratto quadro ed integrare gli elementi essenziali non specificati nello stesso)
- Con l’integrazione dei documenti di trasporto, o di consegna, oppure delle fatture, con gli elementi essenziali richiesti e con la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Il documento dovrebbe in questo caso essere sottoscritto dalle parti così da configurarsi effettivamente contratto.
Il decreto applicativo specifica che “La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.”
Che significa?
Significa che vanno sicuramente bene i documenti firmati in originale, i fax che riportano la firma del titolare dell’azienda, la posta elettronica certificata.
Termini di pagamento
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato, per i prodotti alimentari deteriorabili, entro 30 giorni mentre per tutti gli altri prodotti entro 60 giorni.
I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Di fatto la data di ricevimento della fattura deve essere provata con
- la sottoscrizione della fattura per ricevuta (con indicazione della data) per le fatture consegnate a mano;
- raccomandata A/R (fa fede quindi la data di ricevimento);
- posta elettronica certificata.
Nel caso non venga attuata nessuna delle modalità precedenti, si fa riferimento alla data di consegna delle merci.
Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti
Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
Pratiche commerciali scorrette
Il decreto legge 24 gennaio 2012 identifica alcuni comportamenti non ammessi.
“Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e’ vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.”
Il decreto attuativo integra queste pratiche commerciali sleali con i contenuti di un documento elaborato dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare ed allegato al decreto stesso.
Inoltre vieta le pratiche che
a) “prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.”
Viene inoltre vietata “la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.”