Senato della Repubblica XIX Legislatura
Senato della Repubblica XIX Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 108
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
12/03/2023 - 01:02
Indice
1. DDL S. 108 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 108 5
1.2.2. Relazione 108 e 376-A 28
1.2.3. Testo approvato 108-376 (Bozza provvisoria) 41
1.2.4. Testo 1 46
1.2.5. Testo 2 56
1.2.6. Testo 2 (ANNESSO) 66
1.3. Trattazione in Commissione 68
1.3.1. Sedute 69
1.3.2. Resoconti sommari 70
1.3.2.1. 3^ (Affari esteri e difesa) e 6^ (Finanze e tesoro) 71
1.3.2.1.1. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 29/11/2022 72
1.3.2.1.2. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 06/12/2022 75
1.3.2.1.3. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 14/12/2022 78
1.3.2.1.4. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 19/01/2023 84
1.4. Trattazione in consultiva 89
1.4.1. Sedute 90
1.4.2. Resoconti sommari 92
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) 93
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2022 94
1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (ant.) del 20/12/2022 96
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 101
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/01/2023 102
1.4.2.3. 5^ (Bilancio) 104
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 22 (pom.) del 27/12/2022 105
1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 26 (pom.) del 10/01/2023 107
1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 27 (pom.) dell'11/01/2023 113
1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 28 (pom.) del 17/01/2023 115
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 118
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023 119
1.4.2.5. 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 133
1.4.2.5.1. 10ª(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 20/12/2022 134
1.4.2.6. Comitato per la legislazione 139
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 3 (pom.) del 31/01/2023 140
1.5. Trattazione in Assemblea 145
1.5.1. Sedute 146
1.5.2. Resoconti stenografici 148
1.5.2.1. Seduta n. 32 del 25/01/2023 149
1.5.2.2. Seduta n. 34 del 31/01/2023 231
1.5.2.3. Seduta n. 35 del 01/02/2023 268
1. DDL S. 108 - XIX Leg.
1.1. Dati generali
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 108 XIX Legislatura
approvato con il nuovo titolo
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
Titolo breve: Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni
Iter
1 febbraio 2023: approvato in testo unificato (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
S.108 T. U. con S.376 (Gov.)
approvato in testo unificato
C.859 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ( PD-IDP ) Cofirmatari
Xxxxx Xxxxxxxxx ( Xxx (XXX-Xxxx, Xx, XXX) ) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022) Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 17 novembre 2022) Xxxxxxxx Xxxxxx ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 17 novembre 2022)
Xxxxxx Xxxxxx ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 17 novembre 2022)
Natura ordinaria
Ratifica trattati internazionali.
Relazione tecnica richiesta il 27 dicembre 2022; pervenuta l'11 gennaio 2023.
Presentazione
Presentato in data 13 ottobre 2022; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022. Classificazione TESEO
SVIZZERA , LAVORATORI FRONTALIERI , IMPOSTE PATRIMONIALI , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
Articoli
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.5, 6), DECRETI MINISTERIALI (Artt.10, 12), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.10), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.12)
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3; Sen. Xxxxx Xxxxxxxxx (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) (dato conto della nomina il 29 novembre 2022) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6; Sen. Xxxxxxx Xxxxxxxx (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 29 novembre 2022) .
Relatore di maggioranza Sen. Xxxxxxx Xxxxxxxx (LSP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 4 del 19 gennaio 2023 (proposto testo unificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. Xxxxx Xxxxxxxxx (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) nominato nella seduta pom.
n. 4 del 19 gennaio 2023 (proposto testo unificato). Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 23 gennaio 2023; annuncio nella seduta n. 31 del 24 gennaio 2023. Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 3; (Affari esteri e difesa) e 6; (Finanze e tesoro) in sede referente il 23 novembre 2022. Annuncio nella seduta n. 11 del 24 novembre 2022.
Pareri delle commissioni 1; (Aff. costituzionali), 5; (Xxxxxxxx), 10; (Sanità e lavoro)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 108
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori XXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXX , XXXXXX e Xxxxxx XXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 0000
X. 000
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Accordo
L'Accordo che si sottopone all'iter parlamentare di ratifica, tenuto conto dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.
In merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità.
A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente Accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.
L'Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri.
L'Accordo prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974.
L'Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell'Accordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro frontaliero. L'articolo 1 riguarda i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo. La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita dalle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.
L'articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all'Accordo, come di seguito indicato. Alla lettera a), l'espressione « area di frontiera » definisce l'ambito geografico di applicazione dell'Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese, mentre, relativamente all'Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. La lettera b) fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliere » che designa una persona fisica (i) fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, (ii) che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. Alla lettera c) viene designata l'autorità competente per ciascuno degli Stati contraenti. Alle lettere d), e), ed f) vengono specificate le espressioni che fanno riferimento, rispettivamente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, all'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, e all'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP).
In base all'articolo 3, paragrafo 1, l'imposizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche ivi applicate, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza tassa a sua volta, con l'obbligo di eliminare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia, non sarà inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in seguito all'applicazione del previgente Accordo del 1974.
L'articolo 4 (Non discriminazione) fa salve le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità ed alla residenza. A tutela del lavoratore frontaliere rientrante nel campo di applicazione dell'Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio. L'articolo 5 (eliminazione della doppia imposizione), al paragrafo 1, facendo rinvio all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica.
L'articolo 6 (Commissione mista e procedura di amichevole composizione), al paragrafo 1, in linea con il principio generale contenuto all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una commissione mista. Il paragrafo 2 specifica le competenze della commissione e prevede alcune modalità relative al suo funzionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
L'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa che, attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell'Accordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabilisce che i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico le informazioni rilevanti
per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni includono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché i dati identificativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell'OCSE, standard aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 stabiliscono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.
In base all'articolo 8, l'Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si comunicheranno vicendevolmente l'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell'articolo 8, prevedendo che le disposizioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno applicabili le disposizioni del nuovo, assicura che la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al riguardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione finanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte italiana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l'articolo 7 (cooperazione amministrativa) non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
L'articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche. Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo, ne forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa e integrativa.
Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 del Protocollo aggiuntivo prevede la consultazione degli Stati contraenti nel caso in cui uno di detti Stati apporti modifiche sostanziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modifiche all'Accordo.
Il paragrafo 2 riguarda invece un'integrazione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di
cui all'articolo 2, lettera b), punto iii).
Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura amichevole una interpretazione o applicazione dell'Accordo in relazione al telelavoro, anche nel contesto di situazioni eccezionali.
Il paragrafo 4 riguarda una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri.
Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 non comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti impositivi previste da altre Convenzioni di specie con Stati terzi.
I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all'articolo 6.
Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo si applica, su richiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condizioni del regime transitorio. Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell'articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera.
Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.
Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone.
La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
Il Protocollo modificativo si compone di due articoli.
L'articolo I modifica il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
L'articolo II riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Disegno di legge di ratifica
L'articolo 1 del disegno di legge riguarda l'autorizzazione alla ratifica degli atti internazionali ivi elencati, firmati il 23 dicembre 2020, vale a dire l'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, e il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni, che
si limita ad aggiornare l'articolo 15, paragrafo 4 della stessa, sostituendo il precedente riferimento all'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre 2020.
L'articolo 2 del disegno di legge è relativo all'ordine di esecuzione dei citati atti internazionali. L'articolo 3 chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo in questione, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del medesimo Accordo, si applicano le disposizioni dello stesso Accordo. Restano imponibili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo.
Il disegno di legge contiene, inoltre, ulteriori disposizioni che forniscono attuazione agli impegni contenuti nel Memorandum d'intesa tra il Governo, le organizzazioni sindacali e l'Associazione comuni italiani di frontiera, firmato il 23 dicembre 2020. L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia elevato a 10.000 euro. Pertanto, a partire dal predetto periodo d'imposta, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.
L'articolo 6 introduce un'apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione normativa, nell'ambito della dichiarazione dei redditi il lavoratore frontaliere potrà fruire della deducibilità dei predetti contributi nell'importo risultante dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro quale, ad esempio, la busta paga o altra documentazione ufficiale.
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.
L'articolo 7 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera. L'articolo 8, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere », residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.
La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
L'articolo 9 concerne la compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo. In particolare, la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, ed è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 9.
L'articolo 10 prevede, al comma 1, che, nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9
dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera spetta un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo ottenuto per l'anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
Una volta terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo è ugualmente assicurato, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, lo stesso livello di finanziamento. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 10 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
L'articolo 11 prevede la costituzione di un Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del suddetto Fondo.
L'articolo 13 concerne la copertura finanziaria. L'articolo 14 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le rendite non formano oggetto di denuncia fiscale in Italia »;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri
».
Art. 5.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.
Art. 6.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Art. 7.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
Art. 8.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo, e, tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 9.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come
compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ciascuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze/Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».
Art. 10.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell'associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.
Art. 11.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2024, 21,16 milioni di euro per l'anno 2025, 32,86 milioni di euro per l'anno 2026, 41,76 milioni di euro per l'anno 2027, 56,46 milioni di euro per l'anno 2028, 68,06 milioni di euro per l'anno 2029, 79,76 milioni di euro per l'anno 2030, 91,66 milioni di euro per l'anno 2031, 103,26 milioni di euro per l'anno 2032, 115,06 milioni di euro per l'anno 2033, 126,86 milioni di euro per l'anno 2034, 102,96 milioni di euro per l'anno 2035, 119,06 milioni di euro per l'anno 2036, 135,36 milioni di euro per l'anno 2037, 151,56 milioni di euro per l'anno 2038, 167,66 milioni di euro per l'anno 2039, 183,96 milioni per l'anno 2040, 200,06 milioni di euro per l'anno 2041, 216,26 milioni di euro per l'anno 2042, 232,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 221,46 milioni di auro annui a decorrere dall'anno 2044, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 12.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 8 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 21,04 milioni di euro per l'anno 2024 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2024, 110,16 milioni di euro per l'anno 2025, 121,86 milioni di euro per l'anno 2026, 133,76 milioni di euro per l'anno 2027, 145,46 milioni di euro per l'anno 2028, 157,06 milioni di euro per l'anno 2029, 168,76 milioni di euro per l'anno 2030, 180,66 milioni di euro per l'anno 2031, 192,26 milioni di euro per l'anno 2032, 204,06 milioni di euro per l'anno 2033, 215,86 milioni di euro per l'anno 2034, 191,96 milioni di euro per l'anno 2035, 208,06 milioni di euro per l'anno 2036, 224,36 milioni di euro per l'anno 2037, 240,56 milioni di euro per l'anno 2038, 256,66 milioni di euro per l'anno 2039, 272,96 milioni per l'anno 2040, 289,06 milioni di euro per l'anno 2041, 305,26 milioni di euro per l'anno 2042, 321,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2024, 80,1 milioni di euro per l'anno 2025, 75,6 milioni di
euro per l'anno 2026, 71,2 milioni di euro per l'anno 2027, 66,7 milioni di euro per l'anno 2028, 62,3 milioni di euro per l'anno 2029, 57,8 milioni di euro per l'anno 2030, 53,4 milioni di euro per l'anno 2031, 48,9 milioni di euro per l'anno 2032, 44,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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1.2.2. Relazione 108 e 376-A
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
Relazione Orale
Relatori Borghesi e Xxxxxxxxx
TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 3ª E 6ª RIUNITE (3ª - AFFARI ESTERI E DIFESA)
(6ª - FINANZE E TESORO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023 PER I
DISEGNI DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (n. 108)
d'iniziativa dei senatori XXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXX , XXXXXX e Xxxxxx XXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (n. 376)
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
(Estensore: Xxxxxx)
sui disegni di legge 108 e 376
20 dicembre 2022
La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Calandrini)
sui disegni di legge 108 e 376
17 gennaio 2023 La Commissione, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge, acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- sia soppresso l'articolo 4;
- all'articolo 12, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ». DISEGNO DI LEGGE
Testo proposto dalle Commissioni riunite
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 4.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.
Art. 5.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Art. 6.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
Art. 7.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 8.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».
Art. 9.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.
Art. 10.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 11.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo
17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE N. 108
D'iniziativa dei senatori Xxxxxxx ed altri Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le rendite non formano oggetto di denuncia fiscale in Italia »;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri
».
Art. 5.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato
nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.
Art. 6.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Art. 7.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
Art. 8.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo, e, tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 9.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ciascuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze/Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».
Art. 10.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell'associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.
Art. 11.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2024, 21,16 milioni di euro per l'anno 2025, 32,86 milioni di euro per l'anno 2026, 41,76 milioni di euro per l'anno 2027, 56,46 milioni di euro per l'anno 2028, 68,06 milioni di euro per l'anno 2029, 79,76 milioni di euro per l'anno 2030, 91,66 milioni di euro per l'anno 2031, 103,26 milioni di euro per l'anno 2032, 115,06 milioni di euro per l'anno 2033, 126,86 milioni di euro per l'anno 2034, 102,96 milioni di euro per l'anno 2035, 119,06 milioni di euro per l'anno 2036, 135,36 milioni di euro per l'anno 2037, 151,56 milioni di euro per l'anno 2038, 167,66 milioni di euro per l'anno 2039, 183,96 milioni per l'anno 2040, 200,06 milioni di euro per l'anno 2041, 216,26 milioni di euro per l'anno 2042, 232,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 221,46 milioni di auro annui a decorrere dall'anno 2044, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 12.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 8 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 21,04 milioni di euro per l'anno 2024 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2024, 110,16 milioni di euro per l'anno 2025, 121,86 milioni di euro per l'anno 2026, 133,76 milioni di euro per l'anno 2027, 145,46 milioni di euro per l'anno 2028, 157,06 milioni di euro per l'anno 2029, 168,76 milioni di euro per l'anno 2030, 180,66 milioni di euro per l'anno 2031, 192,26 milioni di euro per l'anno 2032, 204,06 milioni di euro per l'anno 2033, 215,86 milioni di euro per l'anno 2034, 191,96 milioni di euro per l'anno 2035, 208,06 milioni di euro per l'anno 2036, 224,36 milioni di euro per l'anno 2037, 240,56 milioni di euro per l'anno 2038, 256,66 milioni di euro per l'anno 2039, 272,96 milioni per l'anno 2040, 289,06 milioni di euro per l'anno 2041, 305,26 milioni di euro per l'anno 2042, 321,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2024, 80,1 milioni di euro per l'anno 2025, 75,6 milioni di euro per l'anno 2026, 71,2 milioni di euro per l'anno 2027, 66,7 milioni di euro per l'anno 2028, 62,3 milioni di euro per l'anno 2029, 57,8 milioni di euro per l'anno 2030, 53,4 milioni di euro per l'anno 2031, 48,9 milioni di euro per l'anno 2032, 44,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE N. 376
D'iniziativa del Governo Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 4.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.
Art. 5.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Art. 6.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
Art. 7.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera b) del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 8.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».
Art. 9.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani, e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4.
Art. 10.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
1.2.3. Testo approvato 108-376 (Bozza provvisoria)
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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
Senato della Repubblica
N. 108-376
Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 108, d'iniziativa dei senatori Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx; n. 376, d'iniziativa del Governo:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 4.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.
Art. 5.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Art. 6.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
Art. 7.
(Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani)
1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.
2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 9.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».
Art. 10.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.
Art. 11.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 12.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
1.2.4. Testo 1
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BOZZE DI STAMPA
26 gennaio 2023
N. 1
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108 e 376-A)
ORDINI DEL GIORNO
Art. 1
G1.100
Xxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno,
premesso che:
i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio;
sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023;
la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori;
l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inqui- namento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre con- fine;
sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario con- trattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera;
oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a segui- to di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir me- no lo status di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese;
un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo asso- lutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita-
xxxxx con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'im- patto ambientale;
valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno rag- giunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con mo- dalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023.
G1.101
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
premesso che:
nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenu- to che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe;
pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche resi- denti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in
telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavora- no presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere;
in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023;
occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;
in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale ita- liana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del rela- tivo contributo in Italia;
il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale con- sentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbia- mente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività eco- nomiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale;
considerato che:
tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera han- no concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla da- ta del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in contro- tendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha de- ciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telela- voro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali;
a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di la- voro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposi- zione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavora- tori frontalieri;
impegna il Governo:
ad attivarsi celermente al fine di consentire un ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue;
ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei fronta- lieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Sviz- zera con la Francia.
G1.102
Xxxxxx
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A);
premesso che:
il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani;
conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;
in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;
il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023;
considerato che:
ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni;
la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;
secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia;
la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti;
impegna il Governo:
ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri.
Art. 6
G6.100
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro-
tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
premesso che:
l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";
tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Va- rese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito del- l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'isti- tuzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno;
gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'l'INPS, di un apposito modulo, deno- minato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);
affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazio- ne svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;
a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta del- l'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;
con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero dei beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei predetti moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento;
tali criticità potrebbero essere facilmente superate mediante la pre- visione di un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle Casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno;
impegna il Governo:
ad adoperarsi, già in occasione del primo provvedimento utile, consi- derato il previsto aumento del numero di beneficiari dell'assegno unico, per dotare le sedi INPS di ogni strumento utile al fine di ridurre i tempi di trasmis- sione dei moduli, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertifi- cazione degli importi.
EMENDAMENTI
6.0.100
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accor- do di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la NASpI, in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo n. 22 del 2015, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dell'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. La disposizione che precede non si applica qualora l'importo del- la NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes- sate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Art. 10
10.100
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché al potenziamento delle infra- strutture nelle zone di confine italo-elvetiche» con le seguenti: «con partico- lare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «e il potenziamento delle infrastrutture» con le seguenti: «e il sostegno dei sala- ri».
1.2.5. Testo 2
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BOZZE DI STAMPA
31 gennaio 2023
N. 2
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108 e 376-A)
ORDINI DEL GIORNO
Art. 1
G1.100
Xxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno,
premesso che:
i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio;
sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023;
la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori;
l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inqui- namento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre con- fine;
sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario con- trattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera;
oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a segui- to di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir me- no lo status di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese;
un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo asso- lutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita-
xxxxx con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'im- patto ambientale;
valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno rag- giunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con mo- dalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023.
G1.101
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
premesso che:
nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenu- to che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe;
pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche resi- denti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in
telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavora- no presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere;
in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023;
occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;
in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale ita- liana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del rela- tivo contributo in Italia;
il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale con- sentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbia- mente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività eco- nomiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale;
considerato che:
tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera han- no concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla da- ta del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in contro- tendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha de- ciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telela- voro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali;
a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di la- voro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposi- zione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavora- tori frontalieri;
impegna il Governo:
ad attivarsi celermente al fine di consentire un ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue;
ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei fronta- lieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Sviz- zera con la Francia.
G1.102
Xxxxxx
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A);
premesso che:
il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani;
conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;
in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;
il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023;
considerato che:
ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni;
la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;
secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia;
la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti;
impegna il Governo:
ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri.
Art. 6
G6.100
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro-
tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
premesso che:
l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";
tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Va- rese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito del- l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'isti- tuzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno;
gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'l'INPS, di un apposito modulo, deno- minato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);
affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazio- ne svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;
a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta del- l'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;
con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero dei beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei predetti moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento;
tali criticità potrebbero essere facilmente superate mediante la pre- visione di un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle Casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno;
impegna il Governo:
ad adoperarsi, già in occasione del primo provvedimento utile, consi- derato il previsto aumento del numero di beneficiari dell'assegno unico, per dotare le sedi INPS di ogni strumento utile al fine di ridurre i tempi di trasmis- sione dei moduli, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertifi- cazione degli importi.
EMENDAMENTI
6.0.100 (testo 2)
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Ac- cordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'ar- ticolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, pa- ragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confedera- zione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lus- semburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.
2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti co- munque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si prov- vede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini- strazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 10
10.100
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché al potenziamento delle infra- strutture nelle zone di confine italo-elvetiche» con le seguenti: «con partico- lare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «e il potenziamento delle infrastrutture» con le seguenti: «e il sostegno dei sala- ri».
1.2.6. Testo 2 (ANNESSO)
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BOZZE DI STAMPA
31 gennaio 2023
N. 2 ANNESSO
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108 e 376-A)
EMENDAMENTI
Art. 12
12.100
I Relatori
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025» e le parole: «per l'anno 2022» con le seguenti: «per l'anno 2023».
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 108 XIX Legislatura
approvato con il nuovo titolo
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
Titolo breve: Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente N. 1 (ant.)
29 novembre 2022
6 dicembre 2022
14 dicembre 2022
19 gennaio 2023
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 3^ (Affari esteri e difesa) e 6^ (Finanze e tesoro)
1.3.2.1.1. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 29/11/2022
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE
3ª (Affari esteri e difesa) 6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Xxxxx Xxxxxxx e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Xxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 12,50. IN SEDE REFERENTE
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Esame e rinvio)
Introduce l'esame il relatore per la 3a Commissione XXXXXXXXX (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), rilevando che le Commissioni riunite affari esteri e difesa e finanze sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata.
Spiega, quindi, che il disegno di legge in esame ripropone - pur con qualche modifica - il testo del disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2482) il cui esame venne avviato dalle allora Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) riunite, in sede referente, nella seduta del 17 febbraio 2022, ma che non poté essere completato a causa della conclusione anticipata della legislatura.
Il relatore evidenzia alcuni profili a carattere internazionalistico del provvedimento in esame, lasciando al collega della 6a Commissione la disamina circa le norme di adeguamento dell'ordinamento interno in materia fiscale che il disegno di legge di ratifica reca.
Si tratta, effettivamente, di una intesa che, destinata a sostituire quella attualmente in vigore - risalente al 1974 - e frutto di un confronto decennale fra le Parti e di consultazioni con le organizzazioni sindacali e l'Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, intende migliorare l'attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera.
Nello specifico, l'Accordo bilaterale relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri - composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere - è finalizzato a
definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dal precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.
Dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa che, composto di 12 paragrafi, prevede - fra l'altro - la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 (paragrafi 6 e 7).
Come specifica la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
Conclude osservando che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il relatore per la 6a Commissione BORGHESI (LSP-PSd'Az) fa presente che, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento di specifico interesse della Commissione finanze e tesoro, va segnalato, innanzitutto, l'articolo 3, il quale chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del medesimo Accordo, si applicano le disposizioni dello stesso Accordo. Restano imponibili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo.
L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 tali per cui: le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, non formano oggetto di denuncia fiscale in Italia; la suddetta ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri.
L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.
L'articolo 6 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria
che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri.
L'articolo 7 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Le disposizioni recate dagli articoli 5, 6 e 7 riguardano tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.
L'articolo 8 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal «lavoratore frontaliero», residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento.
Interviene il senatore Xxxxxx XXXXXX (PD-IDP) per fare presente che, la scorsa settimana, il Governo ha approvato un analogo disegno di legge di ratifica, che, tuttavia, si limita a riprodurre l'accordo in titolo, diversamente dal provvedimento in esame, che recepisce emendamenti di natura sostanziali predisposti, peraltro, nella scorsa legislatura.
Pone, quindi, la questione relativa al possibile esame congiunto dei due testi.
Il senatore MENIA (FdI) tiene ad evidenziare, inter alia, come la calendarizzazione odierna dell'Atto Senato n. 108 è motivata anche dalla circostanza, di assoluto rilievo, riguardante la visita di Stato che il Presidente della Repubblica sta svolgendo in queste ore in Svizzera.
Il PRESIDENTE evidenzia la rilevanza politica di una doppia iniziativa legislativa sul tema, cui ha dedicato particolare attenzione in occasione di precedenti incarichi istituzionali, e assicura che, nel rispetto delle procedure parlamentari, provvedimenti sulla stessa materia verranno comunque abbinati e proseguiranno il loro esame congiuntamente.
In conclusione, anche tenuto conto della programmazione odierna dei lavori della 3a Commissione, ritiene opportuno rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.
Prendono atto le Commissioni riunite. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 13,10.
1.3.2.1.2. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 06/12/2022
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COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE
3ª (Affari esteri e difesa) 6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022
2ª Seduta
Presidenza della Presidente della 3ª Commissione
Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Xxxxx Xxxxxxx e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Xxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 11,05. IN SEDE REFERENTE
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 108, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 376, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.
Il presidente Xxxxxxxx XXXXX, prima di dare la parola al senatore Xxxxxxxxx, relatore, tiene a ricordare che la Commissione aveva già incardinato, lo scorso 29 novembre, un analogo disegno di legge, di iniziativa parlamentare, con relatori il senatore Xxxxxxxxx e il senatore Xxxxxxxx.
Essendo intervenuto il disegno di legge 376, di iniziativa governativa, si tratta ora di svolgere la relativa relazione e poi di procedere alla congiunzione dei due disegni di legge.
Il senatore XXXXXXXXX (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), relatore per la 3a Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame ripropone - con qualche modifica - il testo del disegno di legge di ratifica dei medesimi strumenti normativi presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2482), il cui esame venne avviato dalle allora Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) riunite in sede referente nella seduta del 17 febbraio 2022, ma che non poté essere completato a causa della conclusione della legislatura.
Come relatore per la 3a Commissione si limita ad evidenziare talune differenze che il testo del disegno di legge di ratifica in esame presenta rispetto al testo dell'Atto Senato n. 108, già esaminato dalle Commissioni riunite.
Composto da 12 articoli - e non da 14, come l'Atto Senato n. 108 -, il disegno di legge di ratifica al nostro esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati (articolo 1) e al relativo ordine di esecuzione (articolo 2), reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani (articolo 3), fissa una franchigia a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani (articolo 4), e disciplina la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti (articolo 5). Ulteriori articoli riguardano la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6), i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri (articolo 7), la ripartizione della compensazione finanziaria (articolo 8), le risorse finanziarie per i comuni di frontiera (articolo 9) e l'istituzione e il riparto di un Fondo per lo sviluppo economico delle infrastrutture di confine (articolo 10). Da ultimi, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria degli oneri economici complessivi derivanti dalla ratifica, e i termini per l'entrata in vigore della legge.
Rispetto al disegno di legge n. 108, già esaminato dalle Commissioni riunite, il testo in esame non presenta un articolo (l'articolo 4 nell'A.S. n. 108) per introdurre modifiche all'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 in materia di rendite corrisposte in Italia da parte di assicurazioni di invalidità e vecchiaia e superstiti svizzere, né istituisce (come dispone invece l'articolo 12 dell'A.S. n. 108) un Tavolo interministeriale composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai rappresentanti delle amministrazioni locali di confine allo scopo di discutere di proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale, in vista della definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Il testo del disegno di legge di ratifica governativo presenta, inoltre, lievi differenze testuali rispetto all'Atto Senato n. 108, ed in particolare: l'articolo 8, comma 1, si apre con le parole "Ognuno dei cantoni" anziché, come indicato nel corrispettivo articolo 9, comma 1, dell'A.S. n. 108, con le parole "Ciascuno dei cantoni"; l'articolo 9, che dispone in ordine alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, risulta composto di 5 commi, e non da 6 come il corrispettivo articolo 10 dell'A.S. n. 108, non prevendo il riferimento alla possibilità che le somme indicate nei primi due commi possano essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo (articolo 10, comma 6, dell'A.S. n. 108). Inoltre, al comma 4, non è inserito un ultimo periodo (presente, viceversa, nel corrispondente articolo 10, comma 4, dell'A.S. n. 108) che prevede che alla Commissione mista richiamata al medesimo comma possa partecipare anche il presidente dell'associazione dei comuni italiani di frontiera e che, per la partecipazione a detta Commissione mista, non debbano essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti. Infine al comma 5, non è inserito un ultimo periodo (presente, viceversa, nel corrispettivo articolo 10, comma 5, dell'A.S. n.
108) che prevede che per la determinazione del contributo statale previsto dai commi 1 e 2, il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non possa eccedere la quota del 3 per cento; l'articolo 10, al comma 1, nell'istituire l'apposito Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche (come dispone anche l'articolo 11 dell'A.S. n. 108), ne stabilisce la dotazione per gli anni dal 2025 al 2044 e poi a decorrere dal 2045 (e non dal 2024 al 2043 e poi a decorrere dal 2044 come previsto dal corrispondente articolo 11, comma 1 dell'A.S. n. 108). Inoltre, con riferimento alla dotazione per l'anno 2028, il medesimo articolo 10, comma 1 del disegno di legge in esame la quantifica in 44,76 milioni di euro, e non in 41,76 milioni di euro come indicato per l'anno corrispondente - al netto dello scarto di un anno già evidenziato - dall'articolo 11, comma 1 dell'A.S. n. 108. Infine il comma 2, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, siano definiti i criteri per la
distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al già richiamato comma 1; al corrispettivo articolo 11, comma 2 dell'A.S. n. 108, viceversa, analoga disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, siano definiti i criteri per la distribuzione di tali risorse alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo bilaterale; l'articolo 11, comma 1, nel recare la copertura finanziaria del provvedimento, valuta gli oneri derivanti a partire dal 2024, anziché, come previsto dal corrispondente articolo 13 dell'A.S. n. 108, dal 2023. Analogo scostamento di un anno fra i due disegni di legge si registra anche in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
Il senatore XXXXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore per la 6a Commissione, dichiara di rinviare interamente la propria esposizione a quanto illustrato dal collega relatore.
Il senatore XXXXXXX (PD-IDP) si sofferma brevemente a rimarcare le differenze tra il disegno di legge da lui presentato e quello predisposto dall'Esecutivo: si tratta di diversità, per lo più minime, che attengono, essenzialmente, all'aggiornamento delle coperture.
Inoltre, ricorda ai commissari che il provvedimento a sua firma incorpora una serie di emendamenti che, nella scorsa legislatura, furono predisposti, in maniera bipartisan, d'intesa con i comuni delle aree interessate ed il MEF.
La PRESIDENTE, rinvia, quindi, lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta, nella quale occorrerà deliberare l'adozione di un testo base o di un testo unificato per il prosieguo dell'esame.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 11,20.
1.3.2.1.3. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 14/12/2022
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE
3ª (Affari esteri e difesa) 6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022
3ª Seduta
Presidenza della Presidente della 3ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Xxxxx Xxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 14,05. IN SEDE REFERENTE
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.
Il presidente Xxxxxxxx XXXXX rende noto che è stato predisposto dai relatori un testo unificato, pubblicato in allegato, che sottopone all'attenzione dei commissari affinché venga adottato per il seguito dell'esame.
Le Commissioni riunite, convengono, quindi, di adottare tale testo, stante altresì il consenso del rappresentante del Governo.
La senatrice PAITA (Az-IV-RE) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sul tema dei frontalieri con la Francia, che auspica possa trovare la condivisione dell'intera Commissione.
Il senatore XXXXXXXX (FdI) ritiene che alcune disposizioni in esame possano avere un'applicazione generalizzata a diverse situazioni di lavoratori frontalieri e sollecita un'attenzione particolare al caso della Repubblica di San Marino.
Il senatore XXXXXXX (PD-IDP) prende atto che il testo elaborato dai relatori costituisce, di per sé, un insieme completo di norme bipartisan,che integrano emendamenti, di natura prevalentemente fiscale,
presentati già nella scorsa legislatura.
Rimane, ovviamente, fuori da tale disciplina la questione dell'approntamento di un tavolo generale sui lavoratori transfrontalieri.
Anche secondo il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), relatore, occorrerà pro futuro
mettere mano ad un trattamento paritario per lo status di tutti i transfrontalieri.
Il senatore BERRINO (FdI) condivide l'auspicio, testé manifestato dalla collega Xxxxx, volto ad approfondire, attraverso un apposito ordine del giorno, il tema complessivo della salvaguardia dei lavoratori frontalieri.
Il senatore Xxxxxx XXXXXX (PD-IDP) preannuncia la presentazione all'uopo di un ordine del giorno, a nome del proprio gruppo di appartenenza.
Il Presidente della 6a Commissione, senatore XXXXXXXXXX (LSP-PSd'Az), chiede conferma alle opposizioni dell'orientamento a non presentare emendamenti.
Segue un breve intervento del senatore XXXXXX (M5S), il quale, considerate le circostanze, non reputa necessario presentare proposte emendative.
Anche la senatrice PAITA (Az-IV-RE) dà rassicurazioni in tal senso.
Conseguentemente, il presidente Xxxxxxxx XXXXX, nel prendere atto che tutti i Gruppi, all'unanimità, non ritengono di dover presentare emendamenti al testo unificato in parola, propone di fissare un termine, per l'inoltro di eventuali ordini del giorno, per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 12.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 14,20.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 108, 376
NT
I Relatori
Articolo 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Articolo 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Articolo 3.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal
medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «?Le rendite non formano oggetto di denuncia fiscale in Italia?»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«?1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri?».
Articolo 5.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.
Articolo 6.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori
frontalieri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Articolo 7.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il
frontaliere presta lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
Articolo 8.
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal «?lavoratore frontaliere?» come definito all'articolo 2, lettera b) del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo 9.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».
Articolo 10.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani, e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell'associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.
Articolo 11.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Articolo 12.
(Tavolo interministeriale)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Articolo 13.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:
a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
1.3.2.1.4. 3ª (Affari esteri e difesa) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 19/01/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE
3ª (Affari esteri e difesa) 6ª (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Xxxxxxxx e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 13,15. IN SEDE REFERENTE
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Xxxxxxx e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 dicembre.
Il PRESIDENTE informa che la Commissione Programmazione economica, bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo unificato dei disegni di legge 108-376 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano recepite le richieste di soppressione dell'articolo 4 e dell'inserimento, all'articolo 12, comma 1, del seguente periodo: "Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati". In recepimento di tale parere i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.1/5aCommissione e 12.1/5aCommissione, pubblicati in allegato al resoconto. In particolare, per quanto riguarda la
soppressione dell'articolo 4, come detto oggetto della condizione espressa dalla Commissione bilancio, si tratta di una modifica necessitata dalla circostanza che una disposizione relativa all'identica materia, ma con portata condivisibilmente più ampia, è già stata inserita nella legge di bilancio per il 2023, ai commi 77 e 78 dell'articolo 1.
Ricorda infine che gli emendamenti predisposti sulla scorta del parere della Commissione bilancio non
sono oggetto di ulteriori subemendamenti. Prendono atto le Commissioni riunite.
Prima di passare all'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Il senatore Xxxxxx XXXXXX (PD-IDP) segnala che per un disguido non risulta presentato un ordine del giorno della propria parte politica, preannunciato nel corso della precedente seduta, relativo alle problematiche connesse agli assegni familiari per i frontalieri.
Il PRESIDENTE, nel riconoscere la rilevanza della materia, invita il senatore Xxxxxx a presentarlo per l'esame in Assemblea, anticipando un impegno comune da parte dei commissari delle due Commissioni a sostenerlo.
Il senatore XXXXXX (M5S) preannuncia la presentazione per l'esame del provvedimento in Assemblea di un ordine del giorno, a sua firma, in materia di smart working dei lavoratori frontalieri. Il PRESIDENTE prende atto e sollecita i relatori a dedicare una particolare attenzione alla materia.
Nessuno chiedendo la parola per illustrare gli ordini del giorno, invita il rappresentante del Governo a esprimersi su tali atti di indirizzo, preso atto dell'orientamento favorevole dei RELATORI.
Il sottosegretario FRENI annuncia che il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/108,376 NT/1/3 e 6, mentre accoglie gli ordini del giorno G/108,376 NT/2/3 e 6, G/108,376 NT/3/3 e 6 e G/108,376 NT/4/3 e 6.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati dai relatori in ossequio al parere della 5a Commissione.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 4.1/5aCommissione, posto ai voti, è accolto.
Messo in votazione, l'emendamento 12.1/5aCommissione è approvato. Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.
Interviene il vice ministro XXXXXXXX per apprezzare il lavoro svolto dalle Commissioni riunite per la ratifica di Accordi che sanciscono le eccellenti relazioni tra Repubblica Italiana e Confederazione Svizzera, confermate anche dalla recente visita del Presidente della Repubblica in territorio elvetico. La seduta termina alle ore 13,25.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 108, 376 NT
G/108, 376 NT/1/3 e 6
Il Senato,
in sede di esame del testo unificato adottato dalle Commissioni 3ª e 6ª riunite sui disegni di legge n. 108 e n. 376,
premesso che:
detto provvedimento ripropone - pur con qualche modifica - il testo del disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2482), il cui esame venne avviato dalle allora Commissioni 3ª (affari esteri, emigrazione) e 6ª (finanze e tesoro) riunite, in sede referente, nella seduta del 17 febbraio 2022, ma che non poté essere completato a causa della conclusione anticipata della legislatura;
i contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformare l'intesa attualmente in vigore - risalente
al 1974 - e frutto di un confronto decennale fra le Parti e di consultazioni con le organizzazioni sindacali e l'Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, prevedendo che lo Stato di residenza applichi le proprie imposte sui redditi e si elimini la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato;
tale importante innovazione vale dunque a ovviare alle numerose criticità sorte nel corso degli anni in relazione al regime fiscale applicato ai lavoratori frontalieri con la Confederazione svizzera, confermando la necessità di intervenire per evitare che lavoratori che risiedono e lavorano in Paesi diversi diventino oggetto di doppie imposizioni o trattamenti fiscali comunque iniqui;
analoghe criticità possono individuarsi anche con riferimento agli altri Paesi confinanti, come la Francia, e più direttamente interessati dal fenomeno, come il Principato di Monaco, dove il regime fiscale dei lavoratori frontalieri - oggi disciplinato, nel primo caso, dalla Convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni, firmata a Venezia il 5 ottobre del 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, e nel secondo da un apposito accordo del 2015 - richiede un intervento di aggiornamento volto a tutelare maggiormente gli interessi fiscali dei lavoratori coinvolti;
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative necessarie a promuovere l'avvio di un percorso di aggiornamento del quadro giuridico di riferimento relativo al regime fiscale applicato ai lavoratori transfrontalieri Italia-Francia e Italia-Principato di Monaco, anche al fine di ovviare alle diverse criticità e dubbi interpretativi sorti nel corso degli anni alla luce del regime convenzionale attualmente vigente.
G/108, 376 NT/2/3 e 6
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Il Senato,
in sede di esame del testo unificato adottato dalle Commissioni 3ª e 6ª riunite sui disegni di legge n. 108 e n. 376,
premesso che:
secondo le disposizioni di cui all'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 il lavoratore frontaliero paga i contributi per l'assicurazione disoccupazione nello Stato in cui lavora, tuttavia in caso di perdita del posto di lavoro, ha diritto a richiedere le prestazioni nello Stato in cui risiede;
pertanto, ne consegue che i frontalieri italiani attivi in Svizzera, pur pagando mensilmente il 2,2 per cento del salario lordo per il contributo legato all'assicurazione disoccupazione, in caso di licenziamento debbano richiedere in Italia la rendita NASpI all'INPS secondo la normativa vigente;
le disposizioni di cui al predetto articolo 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004, prevedono che successivamente la Svizzera rimborsi all'Italia le prime tre mensilità di NASpI qualora il lavoratore frontaliere abbia versato i contributi in Svizzera per meno di un anno, nonché le prime cinque mensilità qualora il lavoratore abbia versato almeno 12 mesi di contributi negli ultimi due anni di lavoro;
occorre però evidenziare che la rendita NASpI in Italia è pari al 75 per cento della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se questa è inferiore a 1221,44 euro. Qualora, invece, la retribuzione media sia superiore al predetto importo, la rendita NASpI è pari a 916,08 euro e in ogni caso l'importo dell'indennità non può superare il limite massimo di 1.328,76 euro; inoltre, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3 per cento per ciascun mese;
ebbene, al fine di garantire ai frontalieri un ammortizzatore sociale che non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica, ma che sia comunque consono ai livelli retributivi svizzeri, sarebbe opportuno prevedere un innalzamento dell'importo mensile massimo della NASpI per i primi tre o cinque mesi a seconda dell'anzianità contributiva del lavoratore;
pertanto, appare necessario intervenire sull'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, apportando una disposizione aggiuntiva che preveda per i lavoratori frontalieri con residenza in Italia e
che hanno perso il lavoro in uno Stato dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio (ALS) che abbia sottoscritto l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la sospensione per le prime tre mensilità dell'importo mensile massimo dell'indennità di disoccupazione NASpI, qualora il lavoratore frontaliere abbia versato nello Stato presso cui presta attività lavorativa i contributi per meno di dodici mesi o per le prime cinque mensilità qualora il frontaliero abbia versato nello Stato presso cui presta attività lavorativa i contributi per almeno dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, alla luce dei fatti esposti in premessa, di introdurre, già in occasione del primo provvedimento utile, una modifica legislativa che recepisca e dunque superi le criticità esposte in premessa.
G/108, 376 NT/3/3 e 6
Il Senato,
in sede di esame del testo unificato adottato dalle Commissioni 3ª e 6ª riunite sui disegni di legge n. 108 e n. 376,
premesso che:
l'articolo 1 del testo unificato autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e il Protocollo che modica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e pe regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
impegna il Governo, in sede di attuazione della presente legge, ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate:
a) all'adozione di misure volte a riconoscere l'applicazione della retribuzione convenzionale di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i lavoratori frontalieri che restano oltreconfine tutta la settimana lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni.
b) a prevedere la deducibilità del costo per il sistema sanitario svizzero alla Cassa Malati;
c) a prevedere, in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui in premessa, che la misura della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), corrisposta ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sia pari al 70 per cento della retribuzione percepita, per i primi tre mesi se il lavoro certificato negli ultimi due anni è inferiore a dodici mesi o per i primi cinque mesi se il lavoro certificato è superiore, così come certificato dall'Istituzione svizzera competente.
G 108, 376 NT/4/3 e 6
Xxxxxxxxxx Il Senato,
in sede di esame del testo unificato dei disegni di legge nn. 108 e 376, premesso che:
l'articolo 11 reca disposizioni per l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo svizzera,
che tale articolo al comma 1 definisce gli obiettivi di finanziamento del Fondo,
tenuto conto dell'esigenza di sostenere, mediante le risorse del fondo, la competitività salariale delle offerte di lavoro nei comuni di frontiera, al fine di scongiurare il rischio di desertificazione produttiva,
impegna il Governo:
a specificare che tra gli obiettivi di sostegno allo sviluppo siano considerati con particolare attenzione i progetti relativi ai lavoratori residenti nei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 del testo unificato, finalizzati al sostegno della competitività, rispetto ai livelli salariali ritraibili oltre confine, e dei livelli salariali ritraibili da prestazioni lavorative rese a favore di aziende ubicate nei medesimi territori.
4.1/5ª Commissione I Relatori Sopprimere l'articolo
12.1/5ª Commissione
I Relatori
Art. 4
Art. 12
Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:
«Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.»
1.4. Trattazione in consultiva
1.4.1. Sedute
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 108 XIX Legislatura
approvato con il nuovo titolo
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
Titolo breve: Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª (Affari Costituzionali) N. 2 (pom.)
29 novembre 2022
Sottocomm. pareri
20 dicembre 2022
31 gennaio 2023
Sottocomm. pareri
27 dicembre 0000
10 gennaio 0000
11 gennaio 0000
17 gennaio 0000
31 gennaio 2023
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) N. 11 (pom.)
20 dicembre 2022
Comitato per la legislazione N. 3 (pom.)
31 gennaio 2023
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2022
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022
2ª Seduta (1 ª pomeridiana) Presidenza del Vice Presidente TOSATO
La seduta inizia alle ore 15,30.
(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: il decreto-legge oggetto di conversione reca una pluralità di interventi normativi, caratterizzati da distinte finalità, accomunati dalla necessità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo
dell'energia e dei carburanti, nonché di introdurre misure in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale;
il decreto-legge reca, altresì, ulteriori misure in materia di procedure di affidamento di lavori pubblici e di finanza pubblica, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 4, comma 1, lettera d), capoverso «4.», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione del prezzo del gas di produzione nazionale;
- all'articolo 4, comma 1, lettera e), capoverso «5.», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità e dei criteri di assegnazione dei diritti sul gas;
- con riguardo all'articolo 7, comma 1, in base al quale i contributi per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci, si evidenzia, tuttavia, che il richiamato articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995 include, al numero 3), le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea. Si valuti, pertanto, di definire il corretto ambito applicativo della norma.
La Sottocommissione conviene.
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre
2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,40.
1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (ant.) del 20/12/2022
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
17ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Xxxxx Xxxxx. La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, pubblicata in allegato.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
(108) XXXXXXX e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 6ª su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
IN SEDE REFERENTE