Premesso:
Accordo Contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502
tra l’Azienda X.X.XX. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale
Premesso:
- che C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. è titolare di accredi- tamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201 per l’erogazione del- la/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per con- to del SSR: 03 laboratorio (esclusa fase analitica), 08 cardiologia, 56 medicina fisica e riabilitazione (limitatamente a terapia fisica), 69 radiologia diagnostica;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 2166/2017 è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e re- gionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell’Azienda X.X.XX. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del xxxxx- sogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il
Direttore Generale dell’X.X.XX. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac- creditati, di cui all’art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
Tutto ciò premesso;
tra
l’Azienda X.X.XX. n. 8 BERICA (di seguito “Azienda”) rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx con sede legale in Vicenza Via X. Xxxxxxx n. 37 c.f. 02441500242
e
C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. (di seguito “erogatore”), con sede legale a Xxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxxxx x. 00, p. iva 00635020241, nella persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale rappresen- tante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consape- vole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passa- to in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.
si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco- nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta- zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico
del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor- do, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda X.X.XX., consentendo oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10%, dovendo tali oscillazioni risultare zero (0) a fine anno, salva-
guardando l’erogazione senza soluzione di continuità nell’intero arco
dell’anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Le prestazioni erogate in
supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.
Art. 2 Governo delle liste d’attesa
1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori presta- zioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa.
2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell’art. 38 della L.R. 30/12/2016
n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla pre- sente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta del- le aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa
stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospe- daliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispetta-
re nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'ac- cesso alle prestazioni sanitarie.
4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per le cd. “traccianti” ai sensi dell’allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.m.i., in garantita 1 e 2:
a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esa- mi diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.
b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tem- po di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della ri- chiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale.
5. Le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.
6. Non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.
7. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or- ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 3 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo;
- assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).
Qualora l’erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi
delle classi di priorità in modalità “garantita 1 e 2”, tali prestazio-
ni non potranno essere oggetto di rimborso;
- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo, articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, assi- curando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di clas- se “P” Programmabile.
L’erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio 2021 relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determina- to dal presente contratto.
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu- late previa consultazione tra le parti;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni oggetto del presente accordo;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso i C.U.P. (ex X.X.XX. nn. 5 e 6) dell’Azienda X.X.XX. delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda X.X.XX. garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdet- te e/o a spostamenti;
Trimestralmente l’X.X.XX. effettuerà controlli incrociati tra il flus- so SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); in caso di scostamento mag- giore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno del- la singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione con- trattata;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in
materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- nale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che pos- sono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del ser- vizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di re- sponsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, conver- tito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 4 Obblighi dell’Azienda
L’Azienda:
‐ garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela- zione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
‐ remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
‐ effettua il pagamento delle competenze spettanti all’erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri- cevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività
svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even- tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat- ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta- menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
‐ comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 6 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2020 al 31/12/2020. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque
la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e deca-
denza
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’Azienda, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell’Azienda - (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, su- bentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda competente territorialmente. L’Azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente accertato dall’Azienda, determina l’avvio
della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la ri- soluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell’Azienda.
d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espres- sa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle infor- mazioni di cui dell’articolo 10 del predetto decreto nonché dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libe- ra circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018.
L’Azienda nomina l’erogatore quale Responsabile Esterno del tratta- mento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti stretta- mente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’Azienda e nel rispetto
della precitata normativa in materia.
L’Erogatore, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattez- za, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di tratta- mento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
L’erogatore si impegna altresì ad osservare quanto previsto nel do- cumento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza - delibera X.X.XX. del 24/01/2018 n. 86) e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche acci- dentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trat- tamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizio- ni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni na-
zionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 10 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del- la Regione.
Art. 11 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.
Art. 12 Registrazione
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01191713162606, 01191713162594, 01191713162583 del
13/07/2020. – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registra- zione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,
Art. 13 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d’attesa), 3 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di ri- soluzione del contratto), 11 (Controversie).
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
X.X.XX. n. 8 “Berica” il Direttore Generale - Xxxxxxxx Xxxxxx
Firmato da:
Motivo:
C.D.V. Centro Diagnostico VenetRoEVSE.rL.IlN. C- RSISigT.IACNristian Revellin
accordo contrattuale
Data: 24/08/2020 08:03:29