Contract
1 Campo di applicazione
1.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato, le presenti Condizioni generali di acquisto si applicano a tutte le forniture e le prestazioni del Mandatario verso il Committente.
1.2 Eventuali condizioni generali del Mandatario che siano in conflitto con le Condizioni generali del Committente sono applicabili solo previo esplicito accordo scritto da parte del Committente.
2 Ordinazioni
2.1 Le ordinazioni del Committente, così come ogni eventuale modifica o aggiunta alle stesse, devono essere effettuate in forma scritta o testuale.
2.2 Il Committente ha il diritto di revocare un’ordinazione a titolo gratuito qualora il Mandatario non la confermi entro due settimane dalla ricezione.
3 Scadenze e conseguenze del mancato rispetto delle stesse
3.1 Le scadenze concordate per le consegne e le prestazioni sono vincolanti. Qualora si prospettino o si verifichino dei ritardi il Mandatario è tenuto ad avvisare immediatamente il Committente in forma scritta o testuale.
3.2 Se il Mandatario non fornisce la merce o la prestazione nemmeno entro una proroga ragionevole fissata dal Committente, quest’ultimo ha il diritto di esigerne l’adempimento unitamente a un risarcimento del danno per ritardo. In alternativa il Committente può anche rinunciare alla fornitura o alla prestazione e richiedere un risarcimento del danno per inadempimento, o recedere dal contratto e richiedere un risarcimento del danno. Il Committente ha diritto al recesso anche se la responsabilità del ritardo non è del Mandatario. Eventuali costi aggiuntivi causati al Committente dal ritardo del Mandatario, in particolare da un approvvigionamento alternativo resosi necessario, sono a carico del Mandatario.
3.3 Il Committente si riserva il diritto, fino al momento del saldo finale, di esigere una pena convenzionale per errato adempimento.
4 Prezzi
I prezzi sono da intendersi prezzi fissi, e includono la totalità delle spese in relazione alle forniture o alle prestazioni che devono essere svolte dal Mandatario.
5 Esecuzione e fornitura
5.1 Il Mandatario può concedere in subappalto un incarico previa autorizzazione del Committente, sempre che non si tratti della semplice consegna di componenti presenti sul mercato. Quanto riportato sull’ordine di consegna circa la tipologia e il quantitativo di merce ordinata e i tempi di fornitura è vincolante. È possibile eseguire forniture parziali previa autorizzazione da parte del Committente.
5.2 Ad ogni fornitura è necessario allegare una bolla di consegna indicante il numero di ordinazione del Committente e la descrizione del contenuto in relazione alla tipologia e al quantitativo.
5.3 Per la fornitura della merce vengono di norma utilizzati imballaggi standard monouso comunemente usati in commercio. In caso di utilizzo di imballaggi riutilizzabili, il Mandatario è tenuto a concedere in prestito tale imballaggio. La restituzione avviene a spese e a rischio del Mandatario. Qualora il Committente dichiari eccezionalmente di farsi carico delle spese di imballaggio, queste devono essere calcolate al prezzo di costo dimostrabile. È opportuno garantire costantemente un impiego sostenibile delle risorse e dell’energia.
5.4 Con la fornitura di strumenti è necessario consegnare anche una descrizione tecnica e istruzioni per l’uso a titolo gratuito. All’occorrenza, è necessario fornire anche schede tecniche per la valutazione dell’efficienza energetica. Nel caso di prodotti software gli obblighi di fornitura sono da considerarsi adempiuti solo una volta trasmessa anche la documentazione completa (sull’ingegneria del sistema e per l’utente). In caso di software prodotto specificatamente per il Committente, deve essere consegnato anche un codice sorgente.
5.5 Qualora il Mandatario esegua forniture o prestazioni presso la sede del Committente, il Mandatario è tenuto a rispettare ogni istruzione circa la sicurezza, l’ambiente, le norme antincendio e l’uso efficiente dell’energia in vigore in quel momento per il personale esterno all’azienda.
6 Fatture, pagamenti
6.1 Le fatture devono essere presentate separatamente con indicazione del numero di ordinazione del Committente.
6.2 Il termine di pagamento del compenso scade 60 giorni dopo l’entrata della merce e la ricezione della fattura, oppure, a discrezione del Committente, dopo 14 giorni con uno sconto del 3%. Si considera come momento del pagamento il giorno in cui la banca del Committente riceve l’ordine di bonifico.
6.3 I pagamenti non equivalgono ad alcun riconoscimento della conformità al contratto della fornitura o della prestazione. In caso di fornitura o prestazione errata o incompleta il Committente, fermi restando i suoi restanti diritti, è autorizzato a sospendere i pagamenti relativi ai crediti derivanti dal rapporto commerciale, per un valore ragionevole fino all’opportuno adempimento dell’incarico.
6.4 È da escludersi la cessione a terzi di crediti del Mandatario nei confronti del Committente.
7 Rispetto delle disposizioni legali
7.1 Il Mandatario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare in materia di tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. Il Mandatario solleva il Committente da ogni responsabilità rispetto a rivendicazioni da parte di terzi che vertano sulla violazione di disposizioni legali da parte del Mandatario, e lo indennizza completamente.
7.2 Il Mandatario si impegna a rispettare le normative vigenti sulle restrizioni sui materiali e a non impiegare materiali vietati. Il Mandatario è tenuto a indicare la presenza di sostanze ritenute sconsigliabili e pericolose in virtù delle normative vigenti. Il Mandatario è tenuto inoltre a consegnare schede di dati di sicurezza già al momento dell’offerta e ad ogni fornitura iniziale unitamente alla bolla di consegna (almeno in tedesco o in inglese) e a inoltrare tempestivamente al Committente tutte le informazioni disponibili circa il superamento delle restrizioni sui materiali e la fornitura di sostanze non consentite.
7.3 In fase di fornitura e di esecuzione delle prestazioni il rispetto delle norme antinfortunistiche è di esclusiva responsabilità del Mandatario. Eventuali dispositivi di sicurezza o istruzioni del fabbricante devono essere consegnati insieme alla fornitura a titolo gratuito.
8 Condizioni di importazione ed esportazione, minerali provenienti da zone di conflitto
8.1 In caso di forniture o prestazioni provenienti da uno Stato membro dell’UE, il Mandatario è tenuto a presentare il proprio numero di identificazione IVA europeo. Salvo diversi accordi tra le parti, il Mandatario deve consegnare le forniture già sdoganate.
8.2 Il Mandatario si impegna a rispettare in ogni caso le disposizioni sul commercio con l’estero (in particolare le norme di controllo all’esportazione e le disposizioni doganali) in vigore presso il paese di fornitura o presso la sede del Mandatario e, qualora applicabili, le disposizioni degli Stati Uniti d’America. Il Mandatario deve contrassegnare in ogni documento commerciale annesso alla fornitura (bolla di consegna, fattura ecc.) le prestazioni che necessitano di un’autorizzazione all’esportazione o oggetto delle disposizioni USA sulle (ri)esportazioni con la relativa classificazione (posizione nella lista di esportazione, numero dell’elenco europeo dei beni a duplice impiego o Export Control Classification Number). Deve altresì indicarvi il codice statistico delle merci (codice SA) e il paese di origine. Il Mandatario è tenuto a provvedere a proprie spese alla presentazione di tutte le dichiarazioni e informazioni necessarie per l’importazione ed esportazione, a consentire i controlli delle autorità doganali e a procurarsi tutte le attestazioni ufficiali richieste.
8.3 Qualora le prestazioni dovute riguardino tecnologie in virtù di conoscenze tecniche che sottostanno alle disposizioni statunitensi sul controllo delle esportazioni (EAR, ITAR), alla regolamentazione europea sui beni a duplice impiego o alla lista di esportazione tedesca, il Mandatario è tenuto a informare il Committente a tal proposito per iscritto.
8.4 Il Mandatario ha adottato ogni misura opportuna a garantire che le proprie forniture e prestazioni rispettino i requisiti risultanti dalla Sezione 1502 del Xxxx‐Xxxxx Act in merito all’utilizzo dei cosiddetti minerali provenienti da zone di conflitto (come tantalio, tungsteno, stagno o oro). Pertanto, i materiali forniti dal Mandatario al Committente non contengono alcun materiale proveniente da zone di conflitto, che possa finanziare o favorire in modo diretto o indiretto i gruppi armati presenti nella Repubblica Democratica del Congo o zone limitrofe.
9 Trasferimento del rischio, conferma, diritti di proprietà
9.1 Indipendentemente dai prezzi concordati, il rischio viene trasferito al Committente in caso di consegna priva di collocazione o montaggio con l’entrata della merce all’indirizzo di consegna indicato dal Committente, e in caso di consegna con collocazione e montaggio con il corretto svolgimento della conferma. La messa in esercizio o l’utilizzo dei prodotti non sono da intendersi sostitutivi della dichiarazione di conferma da parte del Committente.
9.2 Una volta effettuato il pagamento la proprietà della merce consegnata viene trasferita al Committente. È da escludersi ogni forma di riserva della proprietà prolungata.
10 Obblighi circa l’ispezione e il reclamo, costo di ispezione
10.1 Al fine di verificare la presenza di difetti evidenti viene eseguito un controllo all’entrata delle merci. Il Committente provvede ad avanzare un reclamo per difetti occulti non appena questi vengono rilevati, conformemente con le condizioni della regolare attività commerciale. Il Mandatario rinuncia a sollevare un’obiezione per reclami tardivi per ogni reclamo dovuto a difetti comunicati entro quattordici giorni dal rilevamento.
10.2 Nel caso in cui il Committente rispedisca al Mandatario la merce difettosa, il Committente è autorizzato a trattenere l’importo della fattura più un’indennità forfettaria del 5% del prezzo della merce difettosa. Il Committente si riserva il diritto di dimostrare eventuali costi maggiori. Il Mandatario si riserva il diritto di dimostrare eventuali costi minori o pari a zero.
11 Garanzia per difetti di fatto e di diritto
11.1 Eventuali forniture difettose devono essere immediatamente sostituite con forniture prive di difetti, così come eventuali prestazioni difettose devono essere ripetute in modo corretto. In caso di errori di sviluppo o di costruzione, il Committente è autorizzato ad esercitare immediatamente i diritti di cui al comma 11.3.
11.2 Il miglioramento di forniture o prestazioni difettose deve essere effettuato previa autorizzazione da parte del Committente. Nella fase in cui il Committente non è in possesso dell’oggetto della fornitura o della prestazione, il Mandatario si fa carico del rischio di deperimento accidentale.
11.3 Qualora il Mandatario non provveda a rimuovere il difetto entro una proroga ragionevole che gli è stata concessa, il Committente può, a sua discrezione, recedere dal contratto o ridurre il compenso e, se è il caso, esigere inoltre un risarcimento del danno.
11.4 In casi di emergenza (in particolare in caso di rischio per la sicurezza dell’azienda o di danni eccezionalmente elevati), per rimuovere difetti di minore entità e in caso di ritardo nella rimozione di un difetto, il Committente, previa informazione preliminare al Mandatario e attuazione di una breve proroga ragionevole rispetto alla situazione, è autorizzato a rimuovere autonomamente o a far rimuovere a terzi il difetto ed eventuali danni da esso derivati a spese del Mandatario. Lo stesso vale in caso di ritardo nelle forniture o prestazioni del Mandatario, qualora il Committente necessiti di rimuovere immediatamente i difetti per evitare un ritardo delle proprie consegne.
11.5 Il periodo di decadenza per rivendicazioni del Committente circa difetti di fatto e di diritto corrisponde a 36 mesi a partire dal trasferimento del rischio, in conformità al comma 9.1. Il periodo di decadenza viene interrotto per l’intervallo di tempo a partire dall’invio di un avviso di difetto fino alla risoluzione della rivendicazione legata al difetto.
11.6 Qualora il Mandatario nelle sue forniture o prestazioni debba attenersi a piani, disegni o ad altri requisiti specifici del Committente, l’uniformità delle forniture o prestazioni con tali requisiti è da intendersi espressamente garantita. Nel caso in cui la fornitura o prestazione si discosti da tali requisiti, il Committente può immediatamente avanzare i diritti di cui al comma 11.3,
11.7 senza pregiudizio dei restanti diritti legali del Committente.
12 Errori ripetuti nelle prestazioni
Qualora il Mandatario, nonostante un’ammonizione da parte del Committente, esegua nuovamente in modo scorretto o tardivo forniture o prestazioni essenzialmente uguali o simili, il Committente ha diritto al recesso immediato. Il diritto di recesso del Committente comprende in questo caso anche eventuali forniture o prestazioni future che il Mandatario è tenuto a prestare al Committente in virtù del presente o di altri rapporti contrattuali.
13 Clausola liberatoria per difetti di fatto e di diritto
Il Mandatario solleva il Committente da ogni responsabilità circa ogni eventuale rivendicazione sollevata da terzi nei confronti del Committente per un difetto di fatto o di diritto o un altro errore del prodotto fornito dal Mandatario, indipendentemente da quale sia il motivo giuridico, e lo indennizza completamente, risarcendo il Committente in particolare dei costi necessari a far valere tali diritti.
14 Documentazione tecnica, attrezzatura, mezzi di fabbricazione
14.1 Ogni eventuale documentazione tecnica, attrezzatura, istruzione di lavoro e mezzo di fabbricazione ecc. messi a disposizione dal Committente, rimangono di proprietà del Committente, così come sono riservati al Committente tutti i diritti di marchi, i diritti d’autore e altri diritti di protezione. Tutti gli oggetti citati devono essere riconsegnati spontaneamente al Committente, unitamente a tutti i duplicati realizzati, immediatamente dopo l’espletamento dell’ordinazione, e a tal proposito il Mandatario non è autorizzato a far valere alcun privilegio legale. Il Mandatario può usare gli oggetti citati solo ai fini dell’espletamento dell’ordinazione e non può cederli o renderli accessibili in alcun modo a terzi non autorizzati. È consentito eseguire duplicati degli oggetti citati solo nella misura in cui essi siano necessari all’espletamento dell’ordinazione.
14.2 Qualora il Mandatario produca per il Committente gli oggetti citati all’inizio del comma 14.1 interamente o in parte a spese del Committente, si applica di conseguenza il comma 14.1, poiché il Committente diventa (com)proprietario di quanto creato in conformità alla sua quota di partecipazione ai costi di produzione. Il Mandatario custodisce gratuitamente tali oggetti per il Committente, e quest’ultimo ha il diritto di acquisire in qualsiasi momento i diritti del Mandatario su un oggetto a fronte di un risarcimento delle spese non ancora ammortizzate e di rivendicare tale oggetto.
14.3 Il Mandatario è tenuto a conservare gli oggetti sopracitati, ad effettuarne la manutenzione e a rimuoverne i segni di normale usura a titolo gratuito. Qualora il Mandatario, previa consultazione con il Committente, decida di cedere in subappalto a un subfornitore l’espletamento dell’ordinazione con la produzione di attrezzatura e modelli a spese del Committente, il Mandatario cede ogni credito nei confronti del suddetto subfornitore per il trasferimento dell’attrezzatura e dei modelli al Committente.
15 Materiale messo a disposizione
15.1 Il materiale messo a disposizione dal Committente rimane di proprietà del Committente, pertanto è dovere del Mandatario conservarlo a titolo gratuito e con la cura di un commerciante avveduto, separatamente dal resto delle proprie cose, riconoscendone la proprietà al Committente. Tale materiale può essere utilizzato solo per la realizzazione dell’ordinazione del Committente. Eventuali danni al materiale messo a disposizione devono essere rimborsati dal Mandatario.
15.2 Qualora il mandatario elabori o trasformi il materiale messo a disposizione, tale attività è da intendersi per il Committente, il quale diviene immediatamente proprietario dei nuovi oggetti che ne risultano. Nel caso in cui il materiale messo a disposizione non costituisca che una parte dei nuovi oggetti, il Committente è da intendersi comproprietario dei nuovi oggetti per una quota equivalente al valore del materiale messo a disposizione in essi contenuto.
16 Patto di riservatezza
16.1 Il Mandatario si impegna a mantenere riservati e a non trasmettere a terzi tutti i dettagli commerciali e tecnici di carattere non pubblico di cui è venuto a conoscenza attraverso il rapporto commerciale.
16.2 Ogni eventuale produzione per terzi, esposizione di prodotti realizzati appositamente per il Committente, in particolare sulla base di piani, disegni o altri requisiti specifici del Committente, pubblicazione inerente ordinazioni e prestazioni, e riferimento a tali ordinazioni rivolto a terzi esigono la previa autorizzazione scritta da parte del Committente.
16.3 Il Committente segnala inoltre che egli archivia dati personali correlati al rapporto commerciale con il Mandatario, e trasmette tali dati anche a imprese ad esso legate all’interno del gruppo Xxxx Xxxxx.
17 Varie
17.1 Il luogo di adempimento è ogni volta l’indirizzo indicato per la fornitura.
17.2 Il foro competente è quello del luogo in cui ha sede l’impresa del gruppo Xxxx Xxxxx che applica le presenti Condizioni generali. Il Committente ha tuttavia anche il diritto di avvalersi dell’organo giudiziario di competenza presso la sede del Mandatario.
17.3 Le presenti Condizioni sono regolamentate dal diritto materiale svizzero, in particolare dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni. L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale (CISG) è espressamente esclusa.
17.4 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni generali di acquisto risultino in tutto o in parte non valide o inapplicabili, questo non compromette la validità delle clausole restanti e/o delle restanti parti delle clausole in questione.