Glossario del
Glossario del
“Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento,
di attività di distribuzione assicurativa
e
del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari”
e delle
“Norme contrattuali che regolano la Gestione di Portafogli”
Glossario
Agente collegato indica la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.
Allegato 4 indica il documento previsto dal Regolamento IVASS del 2 agosto n. 40 che deve essere obbligatoriamente consegnato dall’intermediario assicurativo al cliente-contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione al fine di fornire alcune informazioni sull’intermediario, sulle attività dallo stesso svolte e relativamente alle modalità per presentare reclami.
Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) indica l’organismo indipendente e imparziale, istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere la questione direttamente con la Banca, senza successo, – in caso di controversie con la Banca in materia di operazioni e servizi bancari. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
Arbitro Controversie Finanziarie (A.C.F.) indica l’organismo indipendente e imparziale, istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere la questione direttamente con la Banca, senza successo, – in caso di controversie con la Banca relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Attività di distribuzione assicurativa indica l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
Aumento di Capitale Fortemente Diluitivo (o iperdiluitivo) consiste in un aumento di capitale posto in essere da società emittenti quotate sul mercato regolamentato italiano MTA (Mercato Telematico Azionario) e si caratterizza per l’elevato rapporto tra il numero di azioni da emettere e il numero di azioni in circolazione, nonché per la forte differenza fra il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ed il prezzo del titolo nell’ultimo giorno di negoziazione prima dell’avvio dell’operazione di aumento di capitale. Il carattere di iperdiluitività di un’operazione di aumento di capitale è stabilito volta per volta dalla Borsa Italiana.
Autorità di Xxxxxxxxx indica l’istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività. In Italia esistono diverse autorità di vigilanza, ognuna con competenze specifiche differenti.
In materia di mercati e intermediari finanziari le principali autorità sono la Banca d'Italia e la Consob (d'intesa con il Ministero del Tesoro) le cui responsabilità sono sancite nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria. La prima è competente in materia di contenimento del rischio e stabilità patrimoniale degli intermediari e, assieme all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, di tutela della concorrenza nel settore del credito. La seconda è competente in materia di trasparenza e correttezza di comportamento degli intermediari finanziari. Nel settore
assicurativo l'organismo di vigilanza è l'IVASS la cui attività ha come obiettivo la stabilità e la trasparenza del settore. Con riferimento ai fondi pensione l'organismo di vigilanza è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Banca indica Deutsche Bank S.p.A.
Benchmark indica il parametro oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l’andamento del mercato.
Borsa Italiana S.p.A. è la società per azioni di natura privatistica che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari
Cartolarizzazione è un’operazione mediante la quale un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) sono incorporati in uno strumento negoziabile.
Classificazione MiFID indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.
Cliente al dettaglio MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale MiFID.
Cliente Professionale MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Codice del Consumo indica il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni. Codice della Privacy indica il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni. Consob indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Consulente finanziario: indica la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell’albo previsto dall'art. 31, comma 4, TUF che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto indica il complesso della documentazione contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento.
Controversia transfrontaliera indica una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario.
Emittenti indica i soggetti che emettono strumenti finanziari.
Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell' interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.
Fondo interbancario di Tutela dei Depositi indica il fondo che garantisce i depositanti delle banche aderenti ed è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti alle attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.
Legal Entity Identifier (LEI) la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e l’identificazione dei clienti - quando siano persone giuridiche o persone fisiche non operanti in qualità di consumatore o che svolgono attività d’impresa o professionale - avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier), il codice identificativo unico internazionale attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici. Detto codice viene rilasciato da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee.
Metodo c.d. Rolling, previsto dalla Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016, riguarda le operazioni di aumento di capitale e consiste nell’introduzione della consegna anticipata delle nuove azioni - rivenienti dall’esercizio del relativo diritto di opzione - in ciascuna giornata del periodo d’offerta, anziché solamente alla fine dello stesso.
MiFID indica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e le corrispondenti norme di attuazione.
OICR indica Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.
Offerta fuori sede indica Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari o di prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativo in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.
Prodotto assicurativo indica tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni;
Prodotto di investimento assicurativo indica un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/201441. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
Profilatura indica l’attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza e della valutazione di appropriatezza.
Regolamento (UE) n. 524/2013 indica il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
Sede di negoziazione: indica un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Servizi di Investimento indica congiuntamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, il servizio di collocamento senza assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ovvero collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, nonché di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Strumento finanziario indica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del TUF e della sezione C dell’Allegato I al TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:
1) valori mobiliari;
2) strumenti del mercato monetario;
3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9) contratti finanziari differenziali;
10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella sezione C dell’Allegato I al TUF, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Strumento finanziario derivato indica uno strumento finanziario il cui valore dipende dal valore di un’altra attività finanziaria o reale (attività sottostante). Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come “underlying asset”. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse e di cambio, etc.) o reale (come, ad esempio, il caffè, il cacao, il petrolio, etc.).
Strumento finanziario illiquido indica uno strumento finanziario che determina per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita (così come definiti dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009).
Tecniche di comunicazione a distanza indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
Strumento finanziario liquido indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi.
Supporto durevole indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
TUF indica il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sue successive modifiche ed integrazioni.
UIF indica l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e
b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ovvero quando prestati congiuntamente al servizio di consulenza, degli altri servizi di investimento, deve verificare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.