ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 della Legge 241/90)
“Utilizzo e sviluppo del Simulation Tool per l’aggiornamento del valore dei diritti all’aiuto – titoli PAC – attuazione regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021” TRA
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato nel presente atto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx – in qualità di Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 gennaio 2021 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero E
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – con sede legale in Roma, alla via Palestro n. 81, P.IVA 06234661004 C.F. 97181460581 nella persona del Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di AGEA
E
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, di seguito “CREA”, con C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, con sede in Roma in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 0/0, rappresentato da Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua
qualità di Direttore generale, domiciliato per la funzione presso la sede del CREA
PREMESSO
a) che il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, “recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, all’art. 24, rubricato “Valore dei diritti all’aiuto e convergenza” al par. 8 stabilisce che “Gli Stati membri provvedono affinché l’adeguamento dei valori dei diritti all’aiuto inizi a decorrere dall’anno 2023”;
b) che il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 “Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013” al Capo II – Sistema integrato di gestione e controllo – all’art. 73 rubricato “Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto” stabilisce che “Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole”;
c) che il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, all’art. 1, qualifica AGEA come “ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero”;
d) che il successivo articolo 3, rubricato “Funzioni dell’organismo di coordinamento”, al comma 5, attribuisce ad AGEA, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, avvalendosi del SIAN, i compiti a carattere nazionale, relativi alla “gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS), avvalendosi del SIAN”;
e) che il decreto-legge del 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005 n. 231, all’art. 3, rubricato “Attuazione della politica agricola comune” ha previsto che “Agea istituisce il Registro Nazionale Titoli”, consultabile attraverso il SIAN;
f) il decreto ministeriale n. 99707 del 1 marzo 2021 recante “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” stabilisce, all’art.1, le disposizioni da applicarsi a “Tutti gli adempimenti, le attività amministrative e le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di gestione e di controllo, previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura”;
g) che AGEA, in qualità di Organismo di coordinamento, ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116, è responsabile del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, in attuazione della citata previsione dell’art. 73 del medesimo regolamento;
h) che il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), approvato dalla Commissione con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, nella parte
relativa ai controlli, assegna funzioni essenziali in tutti i livelli di programmazione e sviluppo previsti ad AGEA, sia in quanto organismo di coordinamento, sia in quanto organismo pagatore;
i) che il decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” ha confermato la centralità operativa di AGEA in materia di controlli e verifiche;
l) che, nell’ambito della programmazione PAC 2023/2027 AGEA deve, altresì, determinare il valore unitario dei titoli all’aiuto, ai sensi del citato art. 24, e dell’art. 10 del citato decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, assicurando “la convergenza del valore dei diritti all’aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l’anno di domanda 2026” (art. 24, par. 4);
m) che il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell’articolo 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ha, con l’art. 1, istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oggi CREA, come riordinato dall’art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
n) che il CREA rientra attualmente tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato compilato dall’ISTAT, all’interno di “Enti ed Istituzioni di ricerca”, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, sottoposto alla vigilanza del Ministero;
o) che il Ministero ha tra i suoi obiettivi, come da ultimo delineati nella Direttiva del Ministro, prot. 29419 del 20 gennaio 2023, in fase di
registrazione, in relazione al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, l’attuazione del Piano Strategico della politica agricola comune, la predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l’applicazione della regolamentazione dell’Unione europea in materia di sostegni diretti, l’analisi e il monitoraggio sullo stato di attuazione della PAC, compreso l’andamento della spesa;
p) che il Ministero intende avvalersi della collaborazione del CREA, quale principale Ente di ricerca italiano avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale e nutrizionale, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
q) che il CREA ha, tra le proprie attività statutarie, lo sviluppo di azioni di innovazione tecnologica nei settori produttivi e della ricerca scientifica, il supporto e l’assistenza tecnico-scientifica e la consulenza ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, la divulgazione scientifica e l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca;
r) che con decreto commissariale del CREA, n. 57 del 6 aprile 2017, è stata disposta l’istituzione di dodici centri di ricerca e, tra questi, al Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) sono assegnati i compiti relativi alla realizzazione di banche dati di settore, al supporto all’elaborazione di specifiche politiche e alla valutazione degli effetti sui relativi sistemi;
s) che AGEA e CREA sono partner del progetto europeo NIVA IACS (News IACS Vision in Action), finanziato con fondi europei del Programma Horizon 2020 (Grant Agreement n. 842009), finalizzato alla realizzazione di un nuovo Sistema Integrato di Gestione e Controllo per rendere maggiormente
efficiente il processo dei pagamenti e dei controlli degli aiuti PAC, oltre che ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
t) che nell’ambito di tale progetto, CREA-PB ha sviluppato uno strumento di simulazione denominato EU-wide-Simulation tool (di seguito Simulation Tool); questo consiste in un prototipo di applicativo contenente algoritmi di calcolo che, a partire dai dati di input – predisposti dal Registro Titoli – relativi a singolo Codice identificativo del diritto all’aiuto e superficie abbinata in possesso di ciascun Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA) consente di quantificare il valore dei diritti all’aiuto per il periodo di programmazione 2023/2027 sulla base delle diverse opzioni lasciate agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021;
u) che l’art. 2, comma 2, dello Statuto del CREA prevede che “per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente”;
v) che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale;
z) che al Ministero, ad AGEA e al CREA, nei distinti ambiti di competenza, il quadro normativo di riferimento affida compiti che consentono la creazione di sinergie, su risorse e conoscenze, che giungano a massimizzare i risultati
dell’azione amministrativa, in una prospettiva di intervento unitario, i cui sviluppi sono orientati ad un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse assegnate.
Tutto ciò premesso si stipula quanto segue ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI ALLEGATI
Le premesse sopra riportate e gli allegati in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo regolamenta la collaborazione, di interesse comune, tra il Ministero, AGEA e il CREA, per lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Utilizzo degli algoritmi di calcolo predisposti nel Simulation Tool
(sviluppato nell’ambito del progetto NIVA) per l’aggiornamento del valore dei titoli all’aiuto 2023 - 2027 nell’ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui Reg. (UE) n. 2115/2021;
2. Interazione del Simulation Tool con il Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) e con il Registro Nazionale Titoli;
3. Attività di analisi e valutazione dei dati di input e output del
Simulation Tool.
2. Le parti concorderanno i successivi adeguamenti del presente atto alle disposizioni legislative di carattere innovativo e/o integrativo che nella specifica materia potranno sopravvenire.
ART. 3
IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione della collaborazione oggetto dell’accordo, le parti si impegnano vicendevolmente a:
- fornire ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell’esecuzione delle attività;
- dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni e agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.
ART. 4 IMPEGNI DEL MINISTERO
Il Ministero si impegna a:
- assicurare la massima collaborazione dei propri Uffici durante tutta la fase di attuazione delle attività progettuali;
- assicurare, con la dovuta tempestività, l’organizzazione di eventuali riunioni di coordinamento e di confronto, tra AGEA, il CREA e il Ministero, che dovessero rendersi necessarie;
- fornire, tempestivamente ad AGEA e CREA la documentazione normativa che dovesse venire emanata durante l’attuazione dell’accordo, unitamente ad eventuali chiarimenti o aggiornamenti che dovessero rendersi necessari.
ART. 5 IMPEGNI DI AGEA
AGEA si impegna a garantire che il Simulation Tool, attraverso le opportune specifiche informatiche, interagisca correttamente, nell’ambito SIAN, con il Registro Nazionale Titoli, affinché il sistema di identificazione e di
registrazione dei titoli permetta la verifica dei titoli con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, nonché la sua pubblicità nei confronti di qualunque soggetto abbia interesse alla sua consultazione.
AGEA si impegna a fornire al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al CREA i dati di output prodotti dal Simulation Tool relativi alla consistenza del Registro Nazionale titoli.
ART. 6 IMPEGNI DEL CREA
1. Il CREA mette a disposizione di AGEA il Simulation Tool, nella versione e specifiche tecniche realizzate nell’ambito del progetto NIVA – consegnando anche la documentazione tecnica a supporto per il corretto utilizzo – affinché gli algoritmi di calcolo possano essere formalmente utilizzati e ulteriormente sviluppati insieme al CREA per l’aggiornamento nel Registro Nazionale Titoli, del valore dei titoli per il periodo di programmazione 2023/2027, nonché per ogni eventuale ricalcolo che dovesse rendersi successivamente necessario.
2. Il CREA garantisce che il Simulation Tool consente di impostare una serie di parametri iniziali che coincidono, di fatto, con le regole di calcolo fissate dallo Stato membro nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, cosi come previsti dal citato decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022.
3. Il CREA garantisce la propria collaborazione, compreso il supporto tecnico-scientifico, affinché la piena ed efficiente operatività del Simulation Tool possa essere verificata attraverso il controllo dell’operazione di calcolo e per sviluppi del Simulation Tool che si rendessero necessari apportare in
futuro per garantire la corretta applicazione della PAC 2023 – 2027.
ART. 7 REFERENTI DELL’ACCORDO
I referenti dell’Accordo sono ciascuno per i propri ambiti di competenza:
- per il Ministero: dr.ssa Xxxxxx Xx Xxxxx funzionaria amministrativa della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea;
- per AGEA: dr. Xxxxxxxxx Xxxxx, dirigente dell’Ufficio Armonizzazione procedure e controlli specifici;
- per il CREA: dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx, ricercatore del Centro Politiche e Bioeconomia.
ART. 8
DURATA, MODIFICHE E PROCEDURE DI RINNOVO
1. Il presente accordo è valido a decorrere dalla data di apposizione dell’ultima firma e avrà durata fino al 31 dicembre 2023.
Alla scadenza, la validità dell’accordo sarà prorogata automaticamente di anno in anno, fino al 31 dicembre 2027, fatta salva la facoltà delle parti di recedere dandone comunicazione scritta almeno quattro mesi prima della scadenza naturale o prorogata.
2. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle parti.
ART. 9
ASSENZA DI ONERI FINANZIARI
1. La realizzazione del presente accordo non comporta oneri o trasferimenti
finanziari tra le parti.
2. Nel caso dovessero insorgere non prevedibili esigenze di rimborso di costi o di servizi o di fornitura, le stesse saranno oggetto di separata e ulteriore pattuizione.
3. Tenendo conto che l’accordo non prevede oneri finanziari aggiuntivi per le amministrazioni firmatarie, la corretta interazione del Simulation Tool con il Registro Nazionale Titoli ed eventuali modifiche che si rendessero necessarie relativamente al ricalcolo del valore dei titoli sono compensati nell’ambito dei contratti in essere per la manutenzione del SIAN.
ART. 10 COMITATO DI VALUTAZIONE
1. Al fine di garantire la correttezza e la conformità delle operazioni di aggiornamento dei titoli alla normativa unionale e nazionale, e con generali compiti di supervisione, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, punto 3, del presente accordo, è istituito un apposito Comitato di valutazione così composto:
a) due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individuate nelle persone di Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx funzionari agrari dell’Ufficio PIUE III – Pagamenti diretti
b) un rappresentante del CREA individuata nella persona della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx;
c) due rappresentanti di AGEA individuate nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxx, dirigente dell’Ufficio Armonizzazione procedure e controlli specifici e Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario del predetto Ufficio.
2. Il Comitato si riunirà, in aggiunta a quanto previsto al successivo comma 3, ogniqualvolta si renda necessario, su richiesta di una qualsiasi delle parti del presente accordo e degli esiti degli incontri verranno redatti verbali riepilogativi che saranno trasmessi a tutte le parti del presente accordo.
3. Il primo incontro si svolgerà entro 7 giorni successivi dalla firma del presente accordo. Tale primo incontro sarà focalizzato a valutare la correttezza e solidità, sia formale (algoritmi, procedure) che informatica, del metodo di calcolo predisposto del Simulation Tool. La valutazione sarà rilasciata entro 14 giorni successivi per consentire la pubblicazione dei nuovi valori dei diritti all’aiuto nel Registro Nazionale Titoli.
ART. 11
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente accordo, le informazioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’accordo, e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
ART. 12
PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
1. Tutti i risultati, parziali e finali, direttamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà delle amministrazioni firmatarie dell’accordo.
2. Il Simulation Tool sviluppato dal CREA-PB nell’ambito del progetto NIVA
– IACS rimane di proprietà del CREA.
3. Il Registro Nazionale Titoli, così come risultante dopo l’integrazione delle componenti d’interesse del Simulation tool risiede in ambito SIAN e costituisce strumento per l’esercizio delle funzioni istituzionali di AGEA.
4. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, e i relativi risultati, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra tutte le parti, ma essi potranno essere utilizzati dalle amministrazioni firmatarie dell’accordo, per i rispettivi obblighi istituzionali e per altre attività di ricerca scientifica, non previste nel presente accordo.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o, nei casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.
ART. 13 RESPONSABILITA’
1. Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti, anche tecnici, che si rendessero necessari a tal fine.
Art. 14 INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE
Le parti possono risolvere il presente accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo pec. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell’accordo opererà di diritto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
Art. 15
RAPPORTI TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra il Ministero, AGEA e il CREA, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili, in materia di contratti, e in caso di controversia si adirà il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Art. 16 ONERI FISCALI
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro
onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvata e sottoscritta digitalmente.
Per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Per l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Il Direttore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXX Data: 17/03/2023 08:56:07
Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Il direttore generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.