ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE E L’AUTORITA’ D’AMBITO N. 3 “TORINESE”
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE E L’AUTORITA’ D’AMBITO N. 3 “TORINESE”
TRA
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito ARPA), con sede legale in Xxx Xxx XXX x. 0, 00000 Xxxxxx, C.F./P.IVA n. 07176380017, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Xxx. Xxxxxx XXXXXXX, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede legale dell’ARPA Piemonte,
E
Autorità d’Ambito N. 3 “Torinese” (nel seguito ATO3), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00, 00000 Xxxxxx, C.F. 08581830018, rappresentata ai fini del presente atto dalla Presidente D.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX, domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede legale della ATO3,
Congiuntamente definite “Parti”,
PREMESSO CHE:
a) all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Piemonte (di seguito ARPA) competono le attività di monitoraggio e di valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea del territorio regionale;
b) ARPA dispone dei dati idrologici e meteorologici a scala regionale nonché degli strumenti idonei per la valutazione dell’intero ciclo dell’acqua e in particolare gestisce la rete di monitoraggio delle acque sotterranee che è strutturata sulla base delle disposizioni di cui alle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE recepite nei decreti legislativi 152/2006 e 30/2009;
c) recentemente ARPA ha supportato la Regione Piemonte nella predisposizione finalizzata all’approvazione dei contenuti tecnici della LR 25/2021 (in particolare l’art. 74 in merito allo scarico di sostanze perfluoroalchiliche);
d) l’Autorità dell’ambito n. 3 “Torinese” (di seguito ATO3) è l’ente di governo per la programmazione, l’organizzazione e il controllo del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della Città Metropolitana di Torino;
e) ATO3 approva il Programma degli interventi ed i relativi progetti del Servizio Idrico Integrato presentati dal gestore d’ambito nel quadro pianificatorio contenuto nel Piano d’Ambito. Detto Programma è volto, tra l’altro, a garantire la disponibilità idrica necessaria per l’intero territorio e quindi anche a fronteggiare le ricorrenti crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici in atto;
f) gli Enti di governo dell’ambito piemontesi, tra cui ATO3, hanno un ruolo nel quadro di prevenzione dell’inquinamento delle acque da nuove sostanze chimiche in uso in diversi settori industriali secondo le disposizioni previste dal recente provvedimento legislativo della Regione Piemonte.
Tutto ciò premesso, fra le Parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono trascritte nel presente articolo.
Art. 2 (Obiettivi dell’Accordo)
1. Gli obiettivi del presente Accordo sono quelli di approfondire la comprensione:
a. dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza finalizzato a meglio quantificare i flussi idrici sotterranei anche in funzione dei condizionamenti antropici, delle variabili climatiche e dei rapporti con le acque superficiali nel quadro della realizzazione delle rispettive finalità istituzionali;
b. dei fenomeni di contaminazione delle acque da nuove sostanze chimiche inquinanti (in particolare la famiglia delle sostanze perfluoroalchiliche convenzionalmente definita PFAS).
Art. 3 (Impegni delle Parti)
1. ARPA, attraverso il Dipartimento rischi naturali e ambientali, mette a disposizione i dati ambientali rilevati con le proprie reti di monitoraggio ed in particolare l’inquadramento climatico di contesto ed i dati della rete piezometrica degli acquiferi superficiali di pianura e delle sorgenti strumentate nonché le informazioni stratigrafiche della rete dell’acquifero profondo in corso di realizzazione.
2. Inoltre, ARPA mette a disposizione le sue competenze analitiche in tema di nuovi inquinanti per analizzare quale caso studio il territorio della Città Metropolitana di Torino, particolarmente idoneo a tale fine per l’elevato grado di industrializzazione diversificato in vari settori di attività.
3. ATO3 mette a disposizione i dati e le casistiche rilevati sul territorio, sia direttamente che attraverso l’attività sul campo del Gestore d’ambito.
4. In occasione di eventi siccitosi i due Enti stabiliscono di collaborare per fornire gli elementi conoscitivi utili alla gestione delle condizioni di severità idrica ed al superamento delle condizioni di criticità.
Art. 4 (Iniziative formative)
1. Per quanto riferito all’articolo 2, lettera b, i due Enti potranno farsi promotori di momenti formativi (si ipotizzano fino a 5 giornate formative nell’arco temporale di vigenza del presente Accordo) per mettere a disposizione dei tecnici dell’ATO3 gli elementi conoscitivi di questa materia in continua evoluzione e per rispondere ai compiti normativamente previsti in capo agli Enti di governo dell’ambito.
2. La partecipazione a tali iniziative formative, senza necessità di ulteriori atti, potrà concordemente essere estesa anche ad altri Enti di governo dell’ambito piemontesi.
Art. 5 (Tavolo Operativo)
1. Le Parti convengono di istituire un Tavolo Operativo, composto da almeno un rappresentante di ogni soggetto, che si riunisce di norma ogni sei mesi, al fine di approfondire e coordinare le attività di cui al presente Accordo di collaborazione.
Art. 6 (Responsabili e Referenti)
1. Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo di collaborazione, individuano quali propri responsabili i seguenti rappresentanti:
⮚ Per ARPA: il dirigente della SC Dipartimento Rischi naturali e ambientali, Ing. Secondo Xxxxx Xxxxxxx (o suo delegato);
⮚ Per ATO3: il direttore generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (o suo delegato).
2. Ciascuna Parte potrà inoltre individuare specifici referenti per le diverse materie e tipologie di attività da realizzarsi nell’ambito del presente Accordo, da comunicarsi alla controparte.
3. Le Parti si impegnano comunque a comunicare tempestivamente l’eventuale sostituzione dei Responsabili e referenti di cui sopra nel periodo di validità dell’Accordo.
Art. 7 (Oneri)
1. Il presente Accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività sopra elencate non genera obbligazioni di natura economica, ed è pertanto senza oneri tra le Parti ed in via di reciprocità.
Art. 8 (Durata, recesso e proroga)
1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione risultante dalle firme delle Parti ed avrà durata biennale.
2. Qualsiasi modifica all’Accordo è valida soltanto se concordata per iscritto tra le Parti e debitamente sottoscritta.
3. Fatto salvo quanto nel frattempo ottenuto in termini di risultati delle attività svolte, le Parti potranno recedere consensualmente dal presente Accordo tramite formale scambio di comunicazione.
4. A ciascuna Parte è altresì attribuita la facoltà di recedere singolarmente in qualsiasi momento, per giustificati motivi, previa disdetta da inviarsi tramite PEC con almeno tre mesi di preavviso.
5. L’Accordo potrà, peraltro, essere prorogato per il tempo necessario al completamento delle attività in corso o rinnovato previa adozione di apposito provvedimento formale. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.
Art. 9 (Proprietà e trattamento dei dati e riservatezza)
1. I risultati, gli elaborati, le analisi e le valutazioni tecniche, prodotti nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, sono di proprietà congiunta delle Parti. Tali dati e risultati potranno essere utilizzati, anche disgiuntamente, in coerenza con i reciproci fini istituzionali.
2. Qualora i dati e i risultati fossero oggetto di pubblicazione con qualsiasi mezzo, è fatto obbligo a ciascuna Parte di citare il presente Accordo. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni derivanti dalla vigente legislazione in materia.
3. Le Parti ed i propri collaboratori nell’ambito del presente Accordo sono tenuti al rispetto del divieto di divulgare tutte le informazioni riservate che, ai sensi della legislazione vigente, sono coperte da segreto istruttorio o siano soggette alla normativa sulla privacy.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Art. 10 (Comunicazione)
1. La comunicazione di eventuali risultati tecnici, operativi o scientifici emersi dalla collaborazione di cui al presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.
Art. 11 (Controversie)
1. Per tutte le eventuali controversie relative al presente Accordo, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità e/o efficacia, che non possano essere in prima istanza risolte amichevolmente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
PER ARPA PIEMONTE PER L’AUTORITA’ DELL’AMBITO N. 3 TORINESE
Il Direttore La Presidente
Xxx. Xxxxxx XXXXXXX Dr.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXX GOGGIA