Contract
Domanda intesa a conferire carattere obbligatorio generale per il Cantone Ticino, al Contratto collettivo di lavoro nel Contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services, fino al 30 giugno 2022 (Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le Associazioni contraenti, l’Associazione imprese di pulizia e facility services (AIPCT) da una parte e l’Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) e Società impiegati di commercio (SIC Ticino) dall’altra, con domanda del 4 aprile 2018 chiedono il conferimento dell’obbligatorietà generale a livello cantonale alle disposizioni del Contratto collettivo per il personale delle imprese di pulizia e facility services, qui di seguito riportate.
Art. 3 | Contratto individuale di lavoro |
3 | Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro e il dipendente sotto- scrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i se- guenti dati: il luogo di lavoro, la data d’inizio del rapporto di lavoro, la categoria professionale, le normali ore di lavoro settimanali medie (su base mensile) e il salario. |
Art. 4 | Categorie |
4.1 | Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione) |
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regola- xxxx che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori: | |
Addetto/a alle pulizie ordinarie I | |
Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordina- rie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordi- narie II. | |
Addetto/a alle pulizie ordinarie II | |
Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordina- rie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione ri- conosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7. |
Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto | |
Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono an- che affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non posso- no essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto pulizie ordina- rie II, sono fissati in un contratto individuale. | |
4.2 | Categoria pulizie speciali |
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incari- co singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie cono- scenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavorato- ri: | |
Addetto/a alle pulizie speciali I | |
Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II. | |
Addetto/a alle pulizie speciali II | |
Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione rico- nosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7. | |
Responsabile – Capo squadra | |
Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle puli- zie speciali II sono fissati in un contratto individuale. | |
4.3 | Categoria pulizie ospedaliere |
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cli- niche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura. | |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I | |
Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospeda- liere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II. | |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II | |
Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospeda- liere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7. | |
Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto | |
Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono an- che affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non posso- no essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale. |
4.4 | Certificato federale di formazione pratica (CFP) | |
Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certifi- cato federale di formazione pratica. | ||
4.5 | Attestato federale di capacità (AFC) | |
Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC). | ||
4.6 | Nuovo inquadramento | |
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. | ||
L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione pro- fessionale prevista all’articolo 4.7 ultimata. | ||
4.7 | Percorso di formazione della Commissione paritetica | |
La Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera ita- liana offre ai dipendenti non qualificati un percorso di formazione in- terno al settore che, se concluso con esito positivo, dà diritto ad un sala- rio minimo più alto. Nell’ambito del percorso di formazione offerto, la Commissione paritetica dispone delle seguenti competenze e svolge i seguenti compiti: | ||
(…) | ||
2 | accreditamento di partner responsabili della formazione | |
3 | accreditamento delle aziende per lo svolgimento dei moduli di formazione | |
4 | verifica degli attestati di formazione | |
5 | finanziamento dei corsi di formazione approvati | |
6 | finanziamento dell’indennità di partecipazione | |
Personale amministrativo | ||
4.8 | Impiegato generico | |
Nella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro. | ||
4.9 | Impiegato operativo | |
nell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni com- plementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi. | ||
4.10 | Supervisore | |
nell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relati- vamente ai propri ambiti di competenza. |
Art 5 | Salari e tredicesima mensilità |
5.1 | I salari minimi sono stabiliti nell’appendice 1. |
5.3 | La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro. |
Art. 6 | Orario di lavoro |
6.2 | L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l’orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182). |
L’orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182). | |
6.3 | II lavoro svolto dalle ore 05:00 alle ore 20:00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20:00 alle ore 22:00 viene con- siderato lavoro serale. |
Il lavoro svolto dalle ore 22:00 alle ore 05:00 è considerato lavoro not- turno. | |
Le deroghe al «divieto del lavoro notturno» sono soggette ad autoriz- zazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL). | |
Art. 7 | Ore straordinarie |
7.1 | Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale. |
7.2 | Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo. |
7.3 | Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%. |
Art. 8 | Giorni festivi |
8.1 | I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengo- no il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgi- mento dell’attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festi- vi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un’indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo. |
8.2 | Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35 %. |
8.3 | Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ri- cuperabili i seguenti: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascen- sione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano. |
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (per il per- sonale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavo- rati): X. Xxxxxxxx, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Xxxxxx e Xxxxx, Immacolata. | |||
Art. 9 | Congedi pagati | ||
per il decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni | ||
per il decesso di fratelli/sorelle o suoceri - se nell’economia domestica del dipendente | 1 giorno 3 giorni | ||
per il proprio matrimonio | 5 giorni | ||
per la nascita di un proprio figlio | 1 giorno | ||
per reclutamento | a seconda dei giorni di servizio | ||
per una propria ispezione militare | 1 giorno | ||
per trasloco | 1 giorno/anno | ||
per le persone elette che svolgono una funzione deter- minante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscri- venti il contratto collettivo | 1 giorno/anno | ||
Art 10 | Formazione professionale continua e perfezionamento professionale | ||
10.2 | Il lavoratore può partecipare, previo accordo del datore di lavoro, ai corsi di formazione continua organizzati dalla CPC o da un ente da es- sa riconosciuto. | ||
Le spese del corso e le indennità di partecipazione sono interamente a carico del lavoratore che può chiedere un parziale rimborso alla CPC (…). | |||
Art. 11 | Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Sviz- zera | ||
11.1 | Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un ser- vizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali: | ||
Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento | ||
Scuola reclute e corsi per quadri | 60% | 75% | |
Altri servizi militari: – fino a 4 settimane per ogni anno civile – oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% | |
* qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi. |
Art. 15 | Diverse indennità | |
15.1 | Pulizie di manutenzione - trasferta: | |
I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l’altro, se consecutivi, devo- no essere considerati tempo di lavoro. | ||
15.2 | Pulizie speciali – trasferta | |
Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l’impresa versa un’in- dennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. II tempo di viaggio da un cliente all’altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo. | ||
Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro. | ||
Art. 16 | Vacanze | |
16.1 | II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell’anno civile a: | |
(…) | ||
5 settimane | (25 giorni lavorativi, se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati. Per le paghe orarie viene aggiunta l’indennità vacanze pari al 10.64 %. | |
16.2 | L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. | |
Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi. | ||
Art. 20 | Commissione paritetica | |
Le parti contraenti (…) nominano una Commissione paritetica canto- nale (CPC). | ||
20.6 | Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti: | |
a. | vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL; | |
b. | procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli azien- dali sull’applicazione del CCL; | |
c. | fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale; | |
d. | incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professio- nale; | |
e. | risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL; | |
f. | applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni con- trattuali; | |
Art. 21 | Sanzioni | |
21 | Le sanzioni sono: | |
a. | la diffida scritta; |
b. | multa fino a fr. 2’500.– secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate; | |
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondi- re il caso. | ||
Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario | ||
Art. 24 | Contributi paritetici alle spese d’esecuzione e di perfezionamento professionale | |
24.1 | Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL, dal- l’attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti. (…). Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi paritetici. | |
24.2 | Contributo dei lavoratori | |
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito. L’importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramen- te quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma. (…) | ||
24.3 | Contributo dei datori di lavoro | |
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6% dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo pa- ritetico a carico dei lavoratori. | ||
24.4 | Contributo apprendisti | |
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati. | ||
24.5 | Proventi e destinazioni | |
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…) | ||
b) | per le spese di formazione e perfezionamento professionale; | |
c) | per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL. |
TABELLA DEI SALARI MINIMI
Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2208 ore
Categoria «Pulizie ordinarie» (di manutenzione)
Salario orario Salario mensile
Pulizie ordinarie I fr. 16.75 fr. 3’082.– Pulizie ordinarie II (con formazione) fr. 17.45 fr. 3’210.80 Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale*
Categoria «Pulizie speciali»
Pulizie speciali I fr. 17.90 fr. 3’293.60 Pulizie speciali II (con formazione) fr. 18.60 fr. 3’422.40 Caposquadra accordo individuale*
Categoria «Pulizie di ospedali»
Pulizie ospedali I fr. 16.80 fr. 3’091.20 Pulizie ospedali II (con formazione) fr. 17.50 fr. 3’220.– Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale*
* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per que- sta categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva Dipendenti con certificato CFP (2 anni) | fr. 19.– | fr. 3’496.– |
Dipendenti con attestato AFC (3 anni) | fr. 20.20 | fr. 3’716.80 |
se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
CFP | AFC | |
Decurtazione salario al 1° anno | fr. 2’797.– | fr. 2’974.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 2° anno | fr. 2’972.– | fr. 3’160.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 3° anno | fr. 3’147.– | fr. 3’346.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 4° anno | fr. 3’322.– | fr. 3’531.– |
dopo ottenimento diploma |
Personale amministrativo
Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore
Impiegato generico fr. 3’330.–
Impiegato operativo fr. 3’600.–
Supervisore fr. 4’100.–
Apprendisti
Nel 1° anno di apprendistato fr. 775.–
Nel 2° anno di apprendistato fr. 1’050.–
Nel 3° anno di apprendistato fr. 1’350.–
Indennità festivi
Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene appli- cata l’indennità festivi pari all’1.35 % (…).
Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale ammini- strativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell’indennità festivi pari al 3.58%.
TABELLA DEI SALARI MINIMI DAL 1° GENNAIO 2020
Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2’208 ore
Categoria «Pulizie ordinarie» (di manutenzione)
Salario orario Salario mensile
Pulizie ordinarie I fr. 17.20 fr. 3’164.80 Pulizie ordinarie II (con formazione) fr. 17.90 fr. 3’293.60 Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale*
Categoria «Pulizie speciali»
Pulizie speciali I fr. 17.90 fr. 3’247.60 Pulizie speciali II (con formazione) fr. 18.60 fr. 3’422.40 Caposquadra accordo individuale*
Categoria «Pulizie di ospedali»
Pulizie ospedali I fr. 17.65 fr. 3’091.20 Pulizie ospedali II (con formazione) fr. 18.35 fr. 3’376.40 Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale*
* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per que- sta categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva Dipendenti con certificato CFP (2 anni) | fr. 19.– | fr. 3’496.– |
Dipendenti con attestato AFC (3 anni) | fr. 20.20 | fr. 3’716.80 |
se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fi- no ai 25 anni di età)
CFP | AFC | |
Decurtazione salario al 1° anno | fr. 2’797.– | fr. 2’974.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 2° anno | fr. 2’972.– | fr. 3’160.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 3° anno | fr. 3’147.– | fr. 3’346.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 4° anno | fr. 3’322.– | fr. 3’531.– |
dopo ottenimento diploma |
Personale amministrativo Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore Impiegato generico | fr. 3’330.– |
Impiegato operativo | fr. 3’600.– |
Supervisore | fr. 4’100.– |
Apprendisti Nel 1° anno di apprendistato | fr. 775.– |
Nel 2° anno di apprendistato | fr. 1’050.– |
Nel 3° anno di apprendistato | fr. 1’350.– |
Indennità festivi
Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene appli- cata l’indennità festivi pari all’1.35 % (…).
Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale ammini- strativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell’indennità festivi pari al 3.58 %.
TABELLA DEI SALARI MINIMI DAL 1° GENNAIO 2021
Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore
Categoria «Pulizie ordinarie» (di manutenzione)
Salario orario Salario mensile
Pulizie ordinarie I fr. 17.50 fr. 3’185.– Pulizie ordinarie II (con formazione) fr. 18.10 fr. 3’294.20 Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale*
Categoria «Pulizie speciali»
Pulizie speciali I fr. 18.10 fr. 3’294.20 Pulizie speciali II (con formazione) fr. 18.80 fr. 3’422.40 Caposquadra accordo individuale*
Categoria «Pulizie di ospedali»
Pulizie ospedali I fr. 17.95 fr. 3’266.90 Pulizie ospedali II (con formazione) fr. 18.55 fr. 3’376.40 Resp. pulizie immobile / Capo oggetto accordo individuale*
* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per que- sta categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva | ||
Dipendenti con certificato CFP (2 anni) | fr. 19.20 | fr. 3’496.– |
Dipendenti con attestato AFC (3 anni) | fr. 20.40 | fr. 3’716.80 |
se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fi- no ai 25 anni di età)
CFP | AFC | |
Decurtazione salario al 1° anno | fr. 2’797.– | fr. 2’974.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 2° anno | fr. 2’972.– | fr. 3’160.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 3° anno | fr. 3’147.– | fr. 3’346.– |
dopo ottenimento diploma | ||
Decurtazione salario al 4° anno | fr. 3’322.– | fr. 3’531.– |
dopo ottenimento diploma |
Personale amministrativo
Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore
Impiegato generico fr. 3’330.–
Impiegato operativo fr. 3’600.–
Supervisore fr. 4’100.–
Apprendisti
Nel 1° anno di apprendistato fr. 775.–
Nel 2° anno di apprendistato fr. 1’050.–
Nel 3° anno di apprendistato fr. 1’350.–
Indennità festivi
Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene appli- cata l’indennità festivi pari all’1.35 % (…).
Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale ammini- strativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell’indennità festivi pari al 3.58 %.
Campo d’applicazione:
1. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° an- no di età compiuto.
Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esem- plari e motivate, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.
Bellinzona, 22 marzo 2019 | Dipartimento delle finanze e dell’economia Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona |